Diritto commerciale – L'imprenditore
Il soggetto protagonista del diritto commerciale è l'imprenditore, a differenza del soggetto protagonista del diritto civile, che è il cittadino. La nozione di imprenditore è esplicata dall'articolo 2082 del codice civile, che individua alcuni elementi essenziali e chiunque li rispetti è automaticamente definito tale: è l'ordinamento che riconosce l'imprenditore, e non viceversa.
Anche colui che esercita un'attività illecita di impresa, è imprenditore e sarà sottoposto a tutte quelle che sono le norme previste a tutela dei terzi che hanno a che fare con questo soggetto, la quale attività può andare contro le norme imperative, o anche perché è un'attività sottoposta a una concessione amministrativa che il soggetto imprenditore non possiede. Non qualificandolo come tale, di fatti, si andrebbero a ledere i diritti di coloro che hanno a che fare con questo soggetto, in quanto non potrebbero valersi di tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento. In questo caso, nonostante l'ordinamento riconosca al soggetto la qualifica di imprenditore, non gli consente di potersi avvalere di quelle norme di favore a dispetto degli interessi dei terzi.
Definizione di imprenditore
La definizione dell'articolo del 2082 del codice civile di imprenditore recita: "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione e dello scambio di beni e servizi." Gli elementi essenziali sono: attività economica, organizzata, professionalmente e destinata al mercato. Esaminiamo questi 4 elementi essenziali.
Si definisce attività un complesso di atti giuridici (negozi, contratti, atti unilaterali etc) finalizzati a un obiettivo comune, che è quello di organizzare un'attività professionalmente secondo i requisiti dell'articolo 2082. Un'attività si dice economica quando è effettuata con metodo economico, metodo per il quale con i ricavi si riescono quantomeno a coprire i costi. Non deve necessariamente sussistere uno scopo di lucro, poiché nell'ambito delle attività imprenditoriali rientrano anche le attività sociali (finalità sociale), possono avere la qualifica di impresa anche le associazioni e le fondazioni, sono imprese le società mutualistiche, che perseguono una finalità egoistica ma non di lucro.
Non è detto inoltre che le attività in perdita non possano essere riconosciute come attività di impresa, poiché esse si reputano astrattamente idonee a coprire i loro futuri costi con i futuri ricavi, se alla lunga non dovesse cambiare la situazione, l'attività sarà cessata poiché è difficilmente pensabile che si continuerà ad esercitare un'attività in perdita.
L'attività economica deve essere organizzata. L'imprenditore deve cioè organizzare il lavoro ed il capitale proprio, il lavoro ed il capitale altrui. Perché ci sia la qualifica di imprenditore, ci vuole un minimo di eterorganizzazione, e non è sufficiente l'autorganizzazione: vale a dire che un imprenditore può avvalersi anche solo del suo capitale, ma necessariamente dovrà avvalersi anche della forza lavoro altrui; alternativamente potrà avvalersi della sola propria forza lavoro, ma del capitale altrui.
Da questo è palese che nel corso dell'attività di impresa, il ricorso all'indebitamento è del tutto fisiologico, entro certi limiti; di fatti, quando vi è un eccesso di sottocapitalizzazione, ossia vi sia un ricorso eccessivo all'indebitamento, si potrebbe presentare il rischio di ricadere in una crisi d'impresa.
L'attività economica deve essere organizzata professionalmente, deve essere cioè un'attività non occasionale, deve essere cioè un'attività esercitata abitualmente o quantomeno stagionalmente. L'attività può anche essere non esclusiva, l'imprenditore può svolgere impieghi anche al di fuori dell'attività d'impresa. Ma vi sono alcune professioni che non consentono di fare altro, ad esempio il pubblico dipendente. Nel caso in cui un pubblico dipendente decida di avviare un'attività d'impresa, questa verrà classificata come illecita.
Infine l'attività economica organizzata professionalmente deve essere destinata al mercato. L'ordinamento quando fa riferimento ad un'attività economica organizzata professionalmente e destinata al mercato, lo fa tenendo presente che essa può essere esercitata sia da una persona fisica, che da una persona giuridica. La società è un imprenditore collettivo e persona giuridica, i soci non sono imprenditori. L'imprenditore è una persona fisica o giuridica.
L'impresa è un'attività economica che risponde al requisito dell'imprenditorialità secondo la definizione dell'articolo 2082. L'azienda è un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Disposizioni generali per gli imprenditori
L'ordinamento prevede una serie di disposizioni generali applicabili a tutti i soggetti imprenditori che rispondono ai requisiti dell'articolo 2082. La disciplina regola pochissime disposizioni per l'imprenditore 'tout court', ma essa tende a fare delle distinzioni in base alla natura dell'attività svolta: vi è una differenza tra attività agricola (imprenditore agricolo) ed attività commerciale (imprenditore commerciale). Gli imprenditori agricoli sono esonerati da alcuni elementi di disciplina che invece l'imprenditore commerciale è tenuto a rispettare.
Altra distinzione viene fatta in base alle dimensioni dell'attività: tra piccoli imprenditori e i non-piccoli imprenditori. I piccoli imprenditori sono esonerati da alcuni elementi di disciplina che invece il non-piccolo imprenditore è tenuto a rispettare. Poi vi è la distinzione tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo. L'ultima distinzione che viene fatta è tra proprietà privata e proprietà pubblica.
Rappresentanza ed amministrazione
Per l'esercizio dell'attività di impresa è necessaria la capacità di agire. Per un minore, un interdetto o un inabilitato è preclusa la possibilità di avviare una nuova attività d'impresa. È possibile che negli interessi del minore, colui che ne abbia la rappresentanza, possa continuare l'esercizio dell'attività d'impresa.
Per quanto riguarda il minore emancipato, di cui all'articolo 397, se egli è autorizzato a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è anche abilitato ad iniziare un'attività economica; inoltre può compiere atti di straordinaria amministrazione anche se non riguardano l'attività d'impresa. Nei confronti dell'inabilitato l'ordinamento prevede che se dovesse essere accettata la continuazione dell'esercizio dell'attività d'impresa, allora è possibile che vi sia inclusa la nomina di un istitore (art. 425). L'art. 424 afferma che le disposizioni sopra citate si applicano anche a interdetti ed inabilitati.
Imprenditore tout court
La prima disposizione generale si trova nella Costituzione, articolo 41, il quale sancisce il principio di libertà di iniziativa economica. Essa è libera, non può però svolgersi in contrasto con l'utilità sociale ed in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. Altra disposizione generale è contenuta nell'articolo 1330 del codice civile, essa sancisce che nell'ipotesi in cui ci sia una proposta contrattuale, al sopravvenire della morte del contraente o dell'incapacità, la proposta non diventa inefficace, essa sopravvive se il soggetto è un imprenditore.
Altra norma di carattere generale è l'articolo 2086 del codice civile. Storicamente parlando, questa norma, dal 1942 ad oggi non è mai stata presa in grande considerazione, se non che nella prossima riforma fallimentare si aggiungerà anche un secondo comma al primo.
Comma 1: L'imprenditore è il capo dell'impresa, da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
Comma 2 (non ancora in vigore): L'imprenditore che opera in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale.
Imprenditore agricolo
L'imprenditore agricolo è definito dall'articolo 2135 del codice civile, mentre per quanto riguarda la definizione dell'imprenditore commerciale, essa si trova nell'articolo 2195 del codice civile. In particolare, l'articolo 2195 si limita ad elencare una serie di attività che rientrano nell'albo di quello che il nostro ordinamento classifica come attività commerciale, ma è un elenco non esaustivo. Invece la definizione di imprenditoria agricola risponde in maniera molto più esaustiva alla nostra esigenza di classificazione.
Poiché in funzione della natura dell'attività svolta si possono avere soltanto due tipologie di attività, per stabilire chi è imprenditore commerciale si fa ricorso ad una negazione, ossia è imprenditore commerciale chi non è imprenditore agricolo. Quest'ultimo, a differenza di quello commerciale, è sollevato dall'ordinamento da alcuni obblighi.
L'articolo 2135 è stato soggetto a molte modifiche dalla sua nascita ad oggi, poiché nel tempo il mondo agricolo si è evoluto moltissimo, al punto da creare situazioni difficilmente comprensibili e disparità di trattamento. All'imprenditore agricolo, oltre al normale rischio di impresa collegato al capitale proprio di rischio, è stato riconosciuto un rischio aggiuntivo, che è il rischio atmosferico: la sua produzione può essere messa a rischio da una serie di condizioni atmosferiche non controllabili dall'uomo, e per questo motivo gli sono sempre state riconosciute alcune agevolazioni rispetto all'imprenditore commerciale.
Per questo motivo si era deciso di sollevare l'imprenditore agricolo da alcuni istituti, in modo particolare l'obbligo della registrazione nel registro delle imprese, l'obbligo di tenuta delle scritture contabili e le procedure concorsuali; anche perché, per lunghi periodi di tempo, l'imprenditore agricolo raggiungeva dimensioni tali per cui non coinvolgeva investimenti di lavoro e capitale ingenti. Col tempo però l'agricoltura si è andata industrializzando e l'attività agricola ha cominciato a trovare soluzioni per ovviare al rischio atmosferico (esempio coltivazioni in serra, allevamento di animali in batteria all'interno di stabilimenti chiusi), e questo tipo di rischio si è via via perso.
Fino al 2001, l'attività agricola è sempre stata collegata allo sfruttamento del fattore terra, fattore ritenuto essenziale, lì dove vi era la diretta connessione al fondo, scattava la qualifica di imprenditore agricolo; lì dove si perdeva la connessione al fattore terra, la qualifica di imprenditore agricolo veniva revocata, subentrando immediatamente la qualifica di imprenditore commerciale.
Per questi motivi ha cominciato a prendere forma il concetto che imprenditore agricolo è colui che svolge un'attività collegata al ciclo biologico animale e vegetale, anche se non collegata direttamente al fondo; l'ordinamento prevede una serie di agevolazioni per costoro perché un'attività relazionata al ciclo biologico sfugge al controllo totale dell'uomo.
A seguito di questo tipo di evoluzione, anche il legislatore ne ha dovuto tenere conto, per cui, dopo il 2001, sono state apportate delle modifiche all'articolo 2135: al fine di esercitare un'attività agricola non è più essenziale lo sfruttamento del fattore terra, è una facoltà, non un obbligo.
Articolo 2135, Comma 1
L'ordinamento individua tre figure tipiche di imprenditore agricolo:
- Coltivazione del fondo.
- Selvicoltura.
- Allevamento di animali ed attività connesse.
Prima del 2001, il comma 1 dell'articolo 2135, recitava che fosse imprenditore agricolo colui che si dedicava all'allevamento di bestiame, ossia animali destinati all'alimentazione; con il termine allevamento di animali, il legislatore ha ampliato le categorie di allevamento, si pensi ad esempio all'apicoltura.
Comma 2
È dedicato a specificare cosa si intende per attività agricola principale. Si intende attività dirette alla cura di un ciclo biologico con la possibilità di usare il fondo.
Comma 3
Individua cosa si intende per attività connessa. L'attività connessa è un'attività che per sua natura è un'attività commerciale e, se fosse svolta in maniera indipendente da quella agricola principale, sarebbe classificata come tale; Vi sono due requisiti fondamentali, il primo è la connessione soggettiva: il soggetto che svolge l'attività agricola principale e l'attività connessa è il medesimo (esempio coltivazione uva, trasformazione in vino, commercializzazione del vino). La connessione soggettiva è valevole anche per i consorzi, anche se i soggetti giuridicamente non sono lo stesso soggetto.
Il secondo requisito è quello della connessione oggettiva: essa deriva dal fatto che vi è un nesso di strumentalità tra l'attività agricola principale e quella connessa. L'ordinamento ha introdotto il criterio della prevalenza sancendo che l'attività agricola principale deve essere prevalente rispetto a quella connessa, senza stabilire un limite quantitativo ma lasciando il criterio aperto al giudizio del giudice; inoltre il principio della prevalenza sancisce che l'imprenditore agricolo, nell'esercizio della sua attività, è tenuto a sfruttare prevalentemente i propri strumenti (esempio, un agricoltore acquista trattori; l'ordinamento gli riconoscerà il titolo di imprenditore agricolo solo se sarà lui a sfruttare prevalentemente i suoi mezzi, piuttosto che noleggiarli).
La norma si conclude con l'attività agrituristica: la ricezione e l'ospitalità vengono classificate come attività connessa, l'attività agricola principale deve sempre prevalente essere collegata agli elementi essenziali di cui sopra.
Con l'industrializzazione, anche l'indebitamento è divenuto molto più significativo; per questo motivo l'ordinamento ha avuto la necessità di contemperare anche gli strumenti a tutela di coloro che hanno a che fare con il soggetto imprenditore agricolo, in quanto quest'ultimo non è fallibile. A seguito della riforma del 2001 l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese produce effetti dichiarativi. Per quanto riguarda il sollevamento dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, nulla è cambiato.
Per quanto riguarda le procedure concorsuali è prevista la possibilità che anche l'imprenditore agricolo possa ricorrere alla transazione fiscale e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, accordi tra imprenditore e creditore al fine di permettere all'imprenditore debitore di adempiere. Col passare del tempo la differenza tra imprenditore agricolo e commerciale si è andata via via assottigliando, e con essa anche le agevolazioni di cui poteva godere il primo soggetto.
Politicamente parlando, si era discusso circa la possibilità di eliminare completamente l'istituto dell'imprenditore agricolo, ma questo avrebbe avuto dei risvolti negativi da un punto di vista burocratico: rendendo fallibili anche gli imprenditori agricoli, la procedure di istanza di fallimento sarebbero aumentate, protraendo nel tempo la situazione, il tutto a discapito dei creditori.
Le leggi speciali profilano inoltre un altro soggetto: l'imprenditore agricolo professionale (IAP). Essi hanno la possibilità di accedere ad agevolazioni collegate sia come misure nazionali che come misure europee. Per essere definito tale, uno IAP, deve rispondere a determinati requisiti quantitativi: è imprenditore agricolo professionale colui che dedichi all'attività agricola direttamente almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo; e che da quest'attività ricavi almeno il 50% del suo reddito globale da lavoro.
Per quanto riguarda le società di persone e le società di capitali, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto abbia per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole: nel caso delle società di persone, almeno un socio è tenuto a possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, nel caso delle società di capitali almeno un amministratore, con la precisazione che il suddetto amministratore non può svolgere il medesimo ruolo in altre società.
Piccolo imprenditore (art.2083) – Medio/grande imprenditore
In tutto il codice civile non vi è una norma che esplicita il significato di medio/grande imprenditore; l'articolo 2083 definisce il soggetto piccolo imprenditore e quindi, per negazione, potremmo definire chi non è un piccolo imprenditore. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto dell'imprenditore generale, anche nel caso in cui eserciti un'attività commerciale, il che consentiva l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214), l'esonero dalle procedure concorsuali e dal fallimento (art. 2221) e l'esonero da...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
L'imprenditore
-
L'imprenditore
-
L'imprenditore individuale
-
Diritto commerciale - l'imprenditore agricolo