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Società di diritto privato con partecipazione pubblica maggioritaria
Quando poi parliamo di società di diritto privato che hanno la partecipazione pubblica maggioritaria, essa è considerata una società di diritto privato a tutti gli effetti.
Impresa Sociale (riforma 122/2017)
C'è stata un'evoluzione normativa in proposito delle O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale); per tanti anni sono state disciplinate da un decreto legislativo del '97, il quale prevedeva una serie di disposizioni tributarie, consistenti in particolari agevolazioni fiscali, ma non conteneva nessuna definizione ai fini civilistici di organizzazione non lucrativa.
Nel 2006 fu emanato il decreto legislativo 155/2006, il quale si propose di definire da un punto di vista civilistico l'impresa sociale.
Nel 2017 c'è stata la riforma del terzo settore; l'articolo 40 di suddetta riforma precisa che per quanto riguarda come enti del terzo settore, le imprese sociali fanno riferimento al decreto legislativo.
1 dcr/l 112/2017 Nel decreto legislativo 112/2017, la prima cosa di cui si preoccupa il legislatore è quella di definire cosa si intende per impresa sociale. Già nella rubrica dell'articolo 1 è specificato che impresa sociale è una qualifica che si attribuisce ad un'ente, una società o qualsiasi altra organizzazione attraverso cui si esercita un'attività. Articolo 1 dcr/l 112/2017 Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone, società di capitali, società cooperative ed i consorzi) esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale. La nozione di attività di interesse generale è contenuta nell'articolo due, comma uno, del medesimo decreto (esempio servizi sociali, prestazioni sanitaria, ricerca scientifica, servizi culturali etc). Articolo 2, comma 1 dcr/l 112/20172 dcr/l 112/2017, Comma Tre
Ai fini del comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.
Articolo 3 dcr/l 112/2017, Comma Uno
Salvo le disposizioni al comma 3, l'impresa sociale deve destinare i suoi utili sempre allo svolgimento dell'attività statutaria.
Vi è una distinzione tra utile in senso oggettivo ed utile in senso soggettivo: l'ente può conseguire un utile in senso oggettivo, ma poi quello che ha realizzato lo deve reinvestire nell'attività di interesse generale, senza la possibilità di distribuirlo sia in via indiretta e la corresponsione a amministratori compensi più elevati o ai dipendenti subordinati.
Articolo 3 dcr/l 112/2017, Comma Due
Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato o rivalutato nei limiti del
comma 3.Articolo 3 dcr/l 112/2017, Comma TreL'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili a:
- Se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale, sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT.
- Alla distribuzione, anche con distribuzione di dividendi ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati del 2,5%.
La ratio è da individuare nel fatto che lo Stato cerca di incentivare questo tipo di attività di impresa di interesse generale, poiché, tramite queste realtà imprenditoriali, lo Stato solleva se stesso da questo genere di attività. Il pericolo è che ci siano alcune organizzazioni che si avvalgano in un primo momento di questa qualifica, beneficiando quindi delle agevolazioni fiscali, e poi in un secondo momento, dopo aver capitalizzato i risparmi in termini di imposte.
Diventano società di diritto privato a tutti gli effetti, causando quindi una disparità di trattamento nei confronti dei concorrenti. In questi casi, queste società sono tenute a devolvere tutte le differenze di trattamento fiscale rispetto al patrimonio rivalutato ad altri enti del terzo settore. Non possono conseguire la qualifica di impresa sociale tre tipologie di realtà:
- Impresa unipersonale, socio unico e persona fisica.
- Le amministrazioni pubbliche.
- Gli enti che limitano l'erogazione dei loro beni e servizi unicamente ai propri soci.
Per le prime due categorie l'articolo 4 sancisce che questi soggetti non possono essere capogruppo, holding, di imprese sociali.
Si può acquisire la qualifica di impresa sociale per svolgere attività di qualsiasi tipo, anche di interesse non generale, a patto che vengano impiegati per almeno il 30% categorie di dipendenti definiti svantaggiati (esempio ciechi, sordi), è inoltre necessario che
regolarità formale; il controllo sostanziale, in funzione della natura giuridica dell'atto, sarà di responsabilità di un notaio.
Il registro delle imprese prevede una sezione ordinaria e delle sezioni speciali, le quali, in un primo momento, erano state create ad hoc per le differenti tipologie di imprenditore (agricolo, artigiano, piccolo imprenditore e società semplice). In seguito la sezione speciale è stata raggruppata in un'unica sezione che accorpa gli imprenditori agricoli, società semplici e piccoli imprenditori, rimane distinto il registro per le imprese artigiane.
Inizialmente l'ordinamento prevedeva che la registrazione nella sezione speciale aveva l'effetto di pubblicità notizia, ossia unicamente di testimoniare l'esistenza di tale attività, non prevedendo però la possibilità dell'opponibilità ai terzi di quanto veniva iscritto.
Nel 2001 vi fu la modifica della disciplina
dell'imprenditore agricolo, la quale oltre alle modifiche poste in essere sulla tipologia di attività definibile agricola, andò anche a modificare anche gli effetti dell'iscrizione nella sezione speciale per gli imprenditori agricoli: essa produce effetti di pubblicità legale e produce effetti dichiarativi, e quindi anche verso i terzi.
Nel tempo sono state create altre sezioni speciali, in funzione di norme emanate successivamente:
- Sezione per società tra professionisti;
- Dopo la riforma delle società di capitali del 2003 fu istituita la sezione dedicata alle attività di direzione e coordinamento (gruppi, holding); in particolare è dedicata una sezione alle società che esercitano attività di direzione e coordinamento, e un'altra sezione alle società che la subiscono. Quando il rapporto di direzione e coordinamento cessa, va cancellato dal registro delle imprese l'atto giuridico relativo, ossia quello
Che dichiara che una società subisce l'influenza di una holding;
3. Sezione speciale dedicata alle start up innovative;
Per quanto riguarda la sezione ordinaria, di volta in volta l'ordinamento stabilisce, a seconda dell'atto, che effetto esso produce:
- Efficacia Dichiarativa Positiva (art.2193) : opponibilità di un atto giuridico, che si è già concluso e perfezionato tra le parti e che produce effetto tra esse, ai terzi. L'onere della prova a carica del soggetto terzo. L'articolo 2448, per le società di capitali, prevede un temperamento dell'opponibilità per una durata di 15 giorni per i terzi che provino di non aver avuto la possibilità di entrare in possesso di tali informazioni.
- Efficacia Dichiarativa Negativa (art.2193) : se l'atto non è inscritto nel registro delle imprese, non è opponibile ai terzi, salvo che non sia dimostrato che il terzo conosceva l'atto, nonostante la mancata iscrizione.
Onere probatorio invertito, a carico della parte inadempiente.
Efficacia Costitutiva: questo tipo di efficacia non inerisce all'opponibilità verso i terzi, ma al perfezionamento di un atto; si parla di efficacia costitutiva totale quando l'atto giuridico, finché non viene iscritto nel registro delle imprese, non si perfeziona. Il suo iter giuridico prevede due fasi, una prima si sviscera nell'accordo pattuito tra le parti, una seconda prevede il suo deposito presso il registro delle imprese; solo a seguito di quest'ultimo adempimento il contratto si perfeziona ed inizia a produrre effetto tra le parti e verso i terzi. L'efficacia costitutiva può anche essere parziale: vale a dire che l'iscrizione produce effetti solo nei confronti dei terzi; la mancata iscrizione non produce effetti in quanto questi ultimi non hanno potuto manifestare la volontà di opporsi (esempio delibera diminuzione di capitale).
Efficacia Normativa:
L'iscrizione nel registro delle imprese consente l'applicazione di una determinata normativa; senza l'iscrizione, l'atto è ugualmente valido, produce effetti tra le parti, ma verrà applicata una normativa differente (esempio per la disciplina delle società in nome collettivo, l'iscrizione nel registro delle imprese consente l'applicazione delle norme per le società in nome collettivo; la mancata iscrizione implica l'applicazione delle norme della società semplice tranne la norma che prevede la possibilità di limitare la responsabilità di uno dei soci).
Scritture Contabili (art.2214)
L'imprenditore commerciale ha l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, sono quindi esonerati da tale istituto sia i piccoli imprenditori che l'imprenditore agricolo.
Le scritture obbligatorie sono il libro giornale ed il libro degli inventari, essi sono tipici in quanto espressamente individuati.
dall'ordinamento; il libro mastro è un libro non nominato, ma analogamente è obbligatorio per la tenuta del libro giornale. Sono altresì richieste quelle scritte.