L'imprenditore
Il legislatore ne dà una definizione generale nell'art. 2082 c.c., ma la disciplina non è uguale per tutti gli imprenditori. Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- L'oggetto dell'impresa: determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195).
- La dimensione dell'impresa: in base alla quale si individua il piccolo imprenditore (art. 2083) e imprenditore medio-grande.
- La natura del soggetto: in base al quale si individua imprenditore individuale, impresa pubblica e società.
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Articolo 2082 c.c.
Questo articolo traccia il confine tra l'imprenditore e un lavoratore autonomo. Fissa i requisiti minimi e si ricava che:
- L’impresa è un’attività con uno scopo specifico e con specifiche modalità di svolgimento.
- Attività lecita: non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico al buon costume. La qualità di imprenditore è riconosciuta anche se si svolge un’attività illecita ma non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi.
- Scopo di lucro dell’imprenditore.
- È finalizzata alla produzione o scambio di beni e servizi e l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio.
Non è impresa mero godimento: cioè non dà luogo alla produzione di altri beni, es. proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione. Mentre è impresa l’attività di godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni e servizi, come il proprietario di un immobile che adibisce lo stesso ad albergo o pensione, quindi le prestazioni locative sono accompagnate da servizi collaterali che eccedono il mero godimento del bene; anche l’attività di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando siano coordinate in modo da configurare un’attività, possono dar vita ad un'impresa se ricorrono anche i requisiti di organizzazione e professionalità.
Organizzazione: impresa/lavoro autonomo
L’imprenditore crea un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali questo aspetto è indicato dal legislatore come organizzazione. È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni, ma la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale. Si ha bisogno dell’organizzazione di lavoro altrui o di capitale per considerarsi impresa, in mancanza si avrà semplice lavoro autonomo e non imprenditoriale.
Economicità dell’attività e scopo di lucro
L’impresa è attività economica. Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè la copertura dei costi con i ricavi e quindi si assicuri l’autosufficienza economica. Non è considerato un requisito essenziale lo scopo di lucro anche se è ciò che anima naturalmente l’imprenditore. Dal momento che la nozione di imprenditore è unitaria, comprensiva sia dell’impresa pubblica e privata, il requisito essenziale può essere solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.
La professionalità
Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Però non è richiesta la continuità, come per le attività stagionali per cui è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa (normale, stabile e costante). La professionalità inoltre non richiede che l’attività sia unica o la principale.
Impresa e professioni intellettuali
Art. 2238 c.c., dice che le disposizioni in tema d’impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. I professionisti intellettuali non sono considerati imprenditori per cui hanno uno speciale statuto (2229-2238):
- Divieto di esercizio per i non iscritti agli albi professionali, particolare criterio di determinazione del compenso, che in ogni caso deve essere adeguato “all’importanza dell’opera e al decoro della professione (2233).”
- I professionisti non sono imprenditori “per libera scelta” del legislatore.
L'esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto dell'imprenditore, ha sì i suoi vantaggi (sottrazione al fallimento), ma anche i suoi svantaggi (inapplicabilità della disciplina dell'azienda, concorrenza sleale ecc.).
Le categorie di imprenditori
Imprenditore agricolo art. 2135
Vecchia disciplina
“È imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse” (comma 1). “Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura” (comma 2). Pertanto, le attività agricole possono essere distinte in:
- Attività agricole essenziali: comma 1.
- Attività agricole per connessione: comma 2.
Nel 2001 tale articolo è stato ampliato, ciò perché l’impresa agricola fondata sullo sfruttamento della terra cede sempre più il passo all’agricoltura industrializzata. Nel vecchio articolo 2135 si stabiliva che tutto era imperniato sul valore del fattore terra e si tendeva a far rientrare nel bestiame solo gli animali destinati alla forza lavoro. Mentre nel nuovo articolo si parla di ciclo biologico, cioè il ciclo naturale della vita. Il nuovo articolo cancella il vecchio creando tre invece che due commi:
- Il 1° rimane uguale, vi è la sostituzione del termine “bestiame” con “animale”.
- Il 2° è: “le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzato o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
- Nel terzo comma si intendono connesse:
- Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente da una attività agricola essenziale.
- Le attività dirette alla fornitura di beni e di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
La connessione deve sussistere da un duplice punto di vista (devono sussistere entrambe):
- Soggettivo: cioè deve esservi identità tra la persona che esercita l’attività agricola principale e la persona che esercita l’attività agricola connessa. Per questo criterio chi trasforma le olive prodotte da altri o chi produce formaggi anche se è viticoltore non è imprenditore agricolo. Con uno strappo al criterio della connessione soggettiva, la qualifica di imprenditori agricoli è però estesa alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi quando utilizzano i prodotti dei soci, ciò sebbene non vi sia identità soggettiva fra chi produce l’uva (i soci) e chi produce il vino.
- Oggettivo: fra le attività vi deve essere connessione anche oggettiva. Non si richiede più che le attività di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura, né che le attività connesse diverse da queste ultime abbiano carattere accessorio. Entrambi questi criteri sono infatti sostituiti da quello della prevalenza. Necessario e sufficiente è infatti solo che si tratta di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, ovvero di beni e servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola. In breve, è sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale.
Dal nuovo al vecchio:
- Si creano tre attività connesse.
- Scomparsa del limite della “normalità” sostituito con la “prevalenza”, è rimasto in piedi il criterio soggettivo.
Nelle società:
- Di persone almeno un socio è imprenditore agricolo professionale.
- Cooperative almeno 1/5 dei soci.
- Di capitale almeno un amministratore.
Coltivazione del fondo = orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai, e la floricoltura, le coltivazioni fuori terra di ortaggi e frutta. Selvicoltura = cura del bosco per ricavarne i relativi pro.