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L’estrema flessibilità della nuova S.r.l., rappresenta la caratteristica e lo

strumento fondamentale per la gestione dell’impresa collettiva e consente a

ciascun imprenditore o gruppo di imprenditori di ritagliarsi la propria veste

societaria come un abito su misura.

Peraltro, la sinteticità della normativa richiede l’intervento del professionista per

meglio prevedere le esigenze dei soci e superare così eventuali criticità.

1.4 L’attività di impresa

Il Codice Civile non fornisce la definizione di «impresa» ma quella di

«imprenditore» (art. 2082 c.c.).

«È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata

al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi».

È evidente che l’attività di cui sopra (economica, organizzata, diretta alla

produzione o allo scambio di beni e di servizi, esercitata professionalmente) non è

altro che l’“impresa”. Quest’ultima viene perciò definita come l’attività esercitata

dall’imprenditore.

In base alla precedente definizione risulta chiaro che, affinché vi sia impresa,

devono ricorrere le seguenti condizioni:

- l’esercizio di una attività economica diretta alla produzione o allo scambio

di beni e di servizi;

- l’organizzazione dell’attività;

- la professionalità.

1.4.1 Le caratteristiche dell’impresa

Esercizio di un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e

di servizi: l’attività economica è un’attività diretta alla creazione di nuova

ricchezza, non solo attraverso la produzione di nuovi beni ma anche aumentando

il valore di quelli esistenti (commerciandoli o in altro modo). Non rientrano in

questa definizione le attività culturali, intellettuali o sportive: ad esempio lo

scrittore, lo scienziato, il calciatore non sono considerati imprenditori.

1.4.2 Organizzazione dell’attività

L’attività economica si considera «organizzata» - e può assumere quindi

caratteristiche d’impresa - quando è svolta attraverso un’«azienda».

In proposito il Codice Civile (art. 2555) definisce l’azienda come il «complesso

dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa»: macchinari,

impianti, attrezzature, locali, arredi, ecc., o più genericamente capitali. Tuttavia

oltre che di capitali l’azienda è fatta anche di lavoro, cioè di risorse umane,

ognuna con una propria funzione, coordinate e dirette dall’imprenditore.

L’organizzazione assume un ruolo determinante nell’esercizio dell’attività;

infatti, se quest’ultima è esercitata con strumenti modesti e senza ricorrere al

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lavoro altrui non potrà essere considerata attività organizzata (e non potrà quindi,

in questo senso, considerarsi impresa).

1.4.3 La professionalità

La professione è l’esercizio abituale e prevalente di un’attività: per

«professionalità» s’intende quindi la sistematicità, la non sporadicità dell’attività

esercitata. Ad esempio, uno studente che occasionalmente faccia lezioni a studenti

di scuole inferiori non svolge attività professionale, quindi non è considerato

imprenditore.

Non è necessario, invece, che l’attività sia svolta ininterrottamente: una attività

stagionale, quando sia esercitata in forma organizzata al fine della produzione o

dello scambio di beni e servizi (per esempio la gestione di uno stabilimento

balneare) costituisce attività d’impresa.

In genere, il requisito della professionalità implica anche lo «scopo di lucro», che

in senso stretto è l’intento di ottenere dei ricavi superiori ai costi e conseguire

quindi un utile.

1.4.4 Quando l’attività non è imprenditoriale

Quando si presenta:

- con un fine non economico (ad esempio un circolo bocciofilo);

- non organizzata tramite un’azienda (ad esempio un fotografo ambulante

con un’attrezzatura modesta);

- esercitata non in forma professionale (ad esempio delle ripetizioni private

a tempo perso);

pertanto non si è in presenza di attività economica.

Gli enti che hanno un obiettivo non economico quale quello morale, ricreativo,

culturale, sportivo, scientifico, ecc., sono inquadrati in apposite figure giuridiche

(«Associazioni», «Fondazioni», ecc.).

1.4.5 L’imprenditore secondo il Codice Civile

Il Codice Civile distingue tre figure fondamentali di imprenditore:

- imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.);

- imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.);

- piccolo imprenditore, di cui l’imprenditore artigiano rappresenta la figura

più tipica (art. 2083 c.c.).

Le prime due figure vengono individuate in base al genere di attività; la terza in

base alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali.

Queste distinzioni non sono puramente accademiche: appartenere all’una o

all’altra di queste figure giuridiche comporta una serie di conseguenze rilevanti

sul piano amministrativo, fiscale, previdenziale e creditizio.

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1.4.6 L’imprenditore commerciale

Sebbene il Codice Civile distingua tra imprenditore commerciale, imprenditore

agricolo e piccolo imprenditore, la figura più importante, che produce cioè le

conseguenze giuridiche di maggior rilievo (per esempio la possibilità di fallire) è

quella di imprenditore commerciale.

Per opinione corrente il concetto di imprenditore commerciale si ottiene per

esclusione, sottraendo dalla nozione generale di imprenditore la figura

dell’imprenditore agricolo e (quando ricorre) del piccolo imprenditore: in parole

povere, sono imprenditori commerciali tutti gli imprenditori che non sono né

agricoli né piccoli.

Ai sensi del Codice Civile, è imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) chi

esercita:

- attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi (ad esempio una

fabbrica automobilistica, un’emittente televisiva privata);

- attività intermedie nella circolazione dei beni (cioè le attività

«commerciali» comunemente intese):

commercio all’ingrosso;

o commercio al dettaglio;

o commercio ambulante;

o pubblici esercizi commerciali (bar, ristoranti, ecc.);

o

- attività di servizi:

attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

o attività bancaria o assicurativa;

o altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio agenzie di

o mediazione, di pubblicità, ecc.).

Come sopra accennato, rientrare in questo quadro giuridico produce una

conseguenza molto importante: l’imprenditore commerciale è assoggettato al

fallimento.

Il fallimento può avere conseguenze molto pesanti sul piano patrimoniale, ma

anche personale, dell’imprenditore.

1.4.7 L’imprenditore agricolo

Sempre secondo il Codice Civile, è imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) chi

esercita una o più delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;

- selvicoltura;

- allevamento di animali;

- attività connesse (es. produzione e vendita diretta di olio, vino, miele,

funghi, formaggi, ecc.).

Due casi particolari sono costituiti da: 9

- attività agrituristica (quando cioè un imprenditore agricolo offre ai turisti,

nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri e

organizzando talvolta attività ricreative o culturali);

- vendita di prodotti agricoli al di fuori del luogo di produzione: può essere

effettuata solo dopo aver fatto una apposita comunicazione al Comune (ciò

non comporta necessariamente l’acquisizione della natura di imprenditore

commerciale anziché agricolo: l’inquadramento nell’una o nell’altra figura

sarà legato alla prevalenza del reddito commerciale o agricolo).

Si intendono «connesse» le attività, esercitate dal medesimo imprenditore

agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto:

• prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall'allevamento di animali;

• attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente

di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola

esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio

rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

1.4.8 Il piccolo imprenditore

A proposito del piccolo imprenditore il Codice richiama esplicitamente alcune

figure (coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante).

Queste figure sono state oggetto di disciplina speciale a vari fini (previdenziali,

creditizi, ecc.). In particolare, per la sua importanza, si richiama la disciplina

dell’artigianato (con una avvertenza: le definizioni di artigiano - per il Codice

Civile e per la Disciplina speciale, pur sovrapponendosi in larga parte - non

coincidono esattamente).

L’attività artigiana, per l’importanza economica che tradizionalmente riveste nel

nostro Paese, è regolata da una Legge speciale sull’Artigianato (L. 443/85 e

successive modifiche e integrazioni). Tale Legge precisa le caratteristiche sia

dell’imprenditore artigiano che dell’impresa artigiana.

È considerato imprenditore artigiano chi:

- esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa

artigiana;

- assume la piena responsabilità dell’impresa, con tutti gli oneri e i rischi

inerenti la sua direzione e gestione;

- svolge prevalentemente in prima persona l’attività, intervenendo, anche

manualmente, nel processo produttivo.

L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Si considera impresa artigiana quella che:

- assume esclusivamente una delle forme giuridiche consentite dalla Legge

Speciale; 10

- ha un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8

a 40 secondo il tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione

(in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);

- è rivolta alla produzione di beni (anche semilavorati) e di servizi, ad esclusione

delle seguenti attività:

attività agricola;

o attività di intermediazione commerciale (somministrazione al pubblico di

o alimenti e bevande, commercio all’ingrosso, al

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Publisher
A.A. 2015-2016
16 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rossana_89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cagnasso Oreste.