Il diritto di proprietà secondo il codice civile
L'articolo 832 del codice civile definisce il diritto di proprietà come: "il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo", aggiunge altresì "entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".
Caratteristiche del diritto di proprietà
Da questa definizione, in prima battuta emerge sicuramente l'assolutezza di tale diritto che consiste nel potere di godere e di disporre. Tale assolutezza tuttavia, nel corso dell'evoluzione di tale istituto, ha perso la sua centralità, tanto che oggi il diritto di proprietà può essere definito come una situazione soggettiva complessa.
Sennonché si può dire che tale diritto è pieno ed esclusivo ma non assoluto, in quanto deve essere esercitato entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Potere di godimento e disposizione
Innanzitutto, il potere di godimento può essere definito come esercizio del diritto di proprietà che non importa una modificazione, costituzione o estinzione della situazione giuridica soggettiva chiamata proprietà. Si pensi al proprietario di un fondo che passeggi sullo stesso.
Il potere di disposizione al contrario comporta una modifica o estinzione della situazione giuridica soggettiva poiché attiene al potere del proprietario di disporre del suo diritto, ad esempio vendendolo.
Limiti al diritto di proprietà
Se non altro, tali poteri devono essere esercitati entro limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico; i limiti possono essere privati o pubblici. Per i primi si pensi alla nozione di luci e vedute o al divieto di atti emulativi ex articolo 833 del codice civile. Nei secondi rientrano i provvedimenti espropriativi necessari allorché il bene privato debba essere destinato a scopi sociali, previo indennizzo nei confronti del proprietario del bene oggetto della dichiarazione di pubblica utilità.
Funzione sociale della proprietà
Uno dei limiti fondamentali alla proprietà privata lo si ritrova proprio all'interno dell'articolo 42 della nostra Costituzione laddove, definendo il diritto di proprietà, sottolinea che la stessa può essere pubblica o privata e, la legge ne determina i modi di acquisto e di godimento allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Ed è proprio la funzione sociale il centro di riferimento di capitale importanza di ogni limite alla proprietà privata. I limiti, sia privati sia pubblici, sono dettati dalla funzione sociale che la proprietà deve assolvere.
Atti emulativi
L'esercizio distorto del diritto di proprietà, che si concreta nella realizzazione di una funzione antisociale, dà luogo ad un atto emulativo: l’articolo 833 stabilisce che "il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri". Pertanto, il proprietario di un fondo che alzerà pali altissimi, al solo scopo di privare di luce il fondo del vicino, avrà compiuto un atto emulativo, in quanto l'esercizio del diritto di proprietà, non solo non ha arrecato al titolare alcun vantaggio, ma ha anche arrecato un pregiudizio a terzi.
Lo stesso potere di godimento può essere definito come la possibilità data al titolare del diritto di trarre dal bene le utilità coerenti con la funzione della situazione soggettiva, che pur sempre è funzione sociale. Difatti, gli elementi costitutivi della fattispecie del divieto di atti emulativi si possono individuare nel comportamento del titolare della situazione soggettiva, nella qualità del comportamento, nella mancanza di utilità per il titolare della situazione e nel pregiudizio, svantaggio, danno che subisce un altro soggetto. Nel comportamento viene altresì ricompresa la condotta omissiva, ad esempio di chi abbia una facoltà di costruire ma non la eserciti. Mentre secondo un'interpretazione restrittiva del divieto di atti emulativi, improntata a canoni di ragionevolezza, negli stessi non si possono ricomprendere condotte omissive, in quanto il comportamento emulativo si deve sostanziare i