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terzi. Lo stesso potere di godimento può essere definito come la

possibilità data al titolare del diritto di trarre dal bene le utilità

coerenti con la funzione della situazione soggettiva, che pur sempre

è funzione sociale. Difatti gli elementi costitutivi della fattispecie del

divieto di atti emulati si possono individuare nel comportamento del

titolare della situazione soggettiva, nella qualità del comportamento,

nella mancanza di utilità per il titolare della situazione e nel

pregiudizio, svantaggio, danno che subisce un altro soggetto. Nel

comportamento viene altresì ricompresa la condotta omissiva, ad

esempio di chi abbia una facoltà di costruire ma non la eserciti.

Mentre secondo una interpretazione restrittiva del divieto di atti

emulativi, improntata a canoni di ragionevolezza, negli stessi non si

possono ricomprendere condotte omissive, in quanto il

comportamento emulativo si deve sostanziare in una condotta

materiale, dunque deve essere solamente commissivo. Riguardo la

mancanza di utilità e il pregiudizio della vittima, vi è chi considera

sufficiente l'esistenza di una qualche minima utilità per il proprietario

ai fini della inconfigurabilità dell'atto emulativo. Ma questa teoria

rende praticamente inoperante il divieto di atti emulativi in quanto

sarà sempre possibile al proprietario dimostrare che l'atto compiuto

gli arreca una qualche minima utilità. Per quel che riguarda il

pregiudizio della vittima, la giurisprudenza ritiene che lo stesso

sussiste da un punto di vista economico, per cui un modesto

pregiudizio non sarebbe rilevante. Parte della dottrina invece ritiene

che la mancanza di utilità per il proprietario e il pregiudizio della

vittima vanno considerati in relazione: tra gli stessi, e fini della in

configurabilità dell'atto emulativo, si richiede un rapporto di

proporzionalità. Il vantaggio del proprietario deve essere diretto, di

rilevanza sociale ed oggettivamente valutabile. Pertanto laddove ci

si trovi in presenza di un atto, posto in essere dal proprietario, il

quale arreca allo stesso un minimo vantaggio, ma comporti ad un

altro soggetto un grosso pregiudizio, si configurerà atto emulativo.

Secondo una parte della giurisprudenza ai fini della configurabilità

dell'atto emulativo sarebbe necessario l'elemento soggettivo

dell'animus nocendi, ossia della intenzione di nuocere ad altri, ma in

questa tesi si richiede, quale requisito dell'atto, un elemento

soggettivo che la legge non richiede. L'atto emulativo rientra in ciò

che viene definito come abuso del diritto, ipotesi che va tenuta

distinta dall'eccesso di potere. L'abuso del diritto si configura quale

esercizio di storto, contrario ed estraneo alla funzione della

situazione soggettiva. Il comportamento nell'abuso non è

giustificato dall'interesse che riguarda la funzione del rapporto

giuridico, in definitiva si ha abuso laddove l’atto posto in essere,

pur coincidendo formalmente con il contenuto del diritto, in

sostanza ne costituisce una deviazione. Diversa è l'ipotesi di

eccesso di potere: si tratta, non di esercizio deviato di un potere

che si ha, ma della ipotesi in cui il potere manchi del tutto( falso

rappresentante) o, si superino i limiti imposti. A tal proposito si parla

impropriamente di abuso del diritto dell'usufruttuario in quanto la

fattispecie rientra in realtà nel eccesso di potere, poiché in tale

ipotesi ne vende la proprietà. Altro caso di limite privatistico al diritto

di proprietà attiene alla nozione di luci e vedute: luce è l'apertura

che consente l'accesso alla luce naturale ed all'aria senza la

possibilità di guardare sul fondo del vicino; veduta, al contrario, è

quell'apertura che consente in ogni caso la possibilità di vedere sul

fondo del vicino. La loro regolamentazione è dettata dagli articoli

901,903 e 905 del codice civile ed attiene in particolare alle

distanze da osservare e alla struttura delle aperture. Analogo limite

è la comunione forzosa del muro e specifiche distanze previste per

pozzi e cisterne. Nella stessa prospettiva va inquadrata

l'impossibilità da parte del proprietario di impedire le immissioni di

fumo o di calore, i rumori e così via, se non quando superino la

soglia della normale tollerabilità. Collegate alla problematica dei

limiti sono le limitazioni assolute o relative della proprietà

conseguenti all'esercizio del potere di espropriazione della pubblica

amministrazione. Lo stesso articolo 42 della costituzione al comma

quarto stabilisce che la proprietà privata può essere, per motivi di

interesse generale, espropriata nei soli casi previsti dalla legge e

salvo indennizzo. L'interesse generale sotteso alla espropriazione

deve corrispondere ad una funzione socialmente utile. Si parla di

occupazione appropriativa laddove la pubblica amministrazione

proceda il legittimamente, ossia occupando il bene ed eseguendo

direttamente l'opera programmata: in tale ipotesi non è soltanto

dovuto l'indennizzo ma anche il risarcimento del danno. Per quel

che riguarda la tutela del diritto di proprietà, le azioni che si

possono esperire sono diverse, ciascuna dettata per una funzione

specifica, ma a tal riguardo non esiste nel nostro ordinamento una

azione in generale inibitoria, infatti a tal proposito si suole parlare di

tutela inibitoria. Le azioni che svolgono una tutela preventiva sono

l'azione negatoria, le azioni di nunciazione queste ultime distinte in

azione di denuncia di nuova opera e di danno temuto e l’azione di

manutenzione per quel che riguarda il possesso. Con l'azione

negatoria il titolare del diritto di proprietà tende a far negare

l'esistenza sulla sua situazione di diritti altrui al fine di evitare un

pregiudizio sia da situazioni di fatto sia di diritto. Il proprietario deve

solamente dimostrare un valido titolo di acquisto. Il titolare del

diritto, anche reale, ha altresì a disposizione ulteriori due azioni: con

l'azione di denuncia di nuova opera si mira ad impedire pericoli sul

godimento del proprio diritto derivanti da costruzioni di nuova opera

o da attività intraprese da altri sul fondo vicino; l'azione di danno

temuto, per contro, tende a prevenire il pericolo di un danno grave

ed imminente sul proprio fondo da parte di una qualsiasi cosa già

esistente sul fondo del vicino. Entrambe le azioni possono dar

luogo a provvedimenti provvisori che l'autorità giudiziaria applicherà

nell'ipotesi di necessità ed urgenza secondo i dettami dell'articolo

700 c.p.c. sussistendone i presupposti del fumus boni iuris e del

periculum in mora. Si tratta dunque di azioni, quelle inibitorie, che

intervengono in un momento antecedente al danno e con la finalità

di prevenirlo. Per cui se il presupposto dell'azione risarcitoria è

l'esistenza di un danno, nelle azioni inibitorie si richiede

semplicemente il pericolo del verificarsi di un danno, pertanto in

queste ultime il danno non si è ancora verificato, ma vi è in

sostanza la possibilità del verificarsi di una pregiudizio. Pertanto

l'azione inibitoria mira a prevenire il danno, in quella risarcitoria al

contrario si tende alla ristoro per equivalente di un pregiudizio già

verificatosi. Nell'area delle azioni a tutela del possesso, come per

l'azione negatoria nell'ambito della tutela del diritto di proprietà,

ritroviamo quella che ha ad oggetto un petitum a carattere inibitorio:

si tratta dell'azione di manutenzione. Quest'ultima si distingue da

quella di reintegra/spoglio per i suoi presupposti: difatti non si

richiede uno spoglio ma una molestia, pertanto il primo incide

direttamente sul bene, tale potendo essere solo un bene mobile, la

seconda al contrario riguarda l'attività di godimento del bene il quale

per converso non può che trattarsi di un immobile oppure di

universalità di immobili. Pertanto la molestia si rivolge contro

l'attività di godimento del possessore, disturbandone l'esercizio o

rendendolo più scomodo. In essa il giudizio si svolge in due fasi:

una a carattere cautelare nella quale il giudice deve indagare

l'esistenza del fumus e la quale si conclude con un'ordinanza di

reintegrazione nel possesso; l'altra a carattere di merito, si conclude

con una sentenza che accerta la fondatezza o meno del diritto

preteso. In tale fase è fatto divieto al proprietario di opporre il suo

diritto di proprietà fino a quando il giudizio possessorio non sia

definito. Di contro se nel corso del giudizio petitorio intervengono

domande possessorie, trattandosi queste ultime di domande

incidentali, verranno assorbite nella giudizio petitorio. Le azioni

inibitorie, ma anche risarcitorie sono altresì poste a tutela del diritto

del proprietario che lamenti immissioni di fumo, calore, esalazioni e

simili che superino la normale soglia di tollerabilità ex articolo 844

c.c. Il limite oltre il quale il proprietario è tenuto a sopportare le

immissioni è quello della normale tollerabilità; pertanto facendo

riferimento a quella determinata dal giudice di volta in volta in

relazione alle caratteristiche del caso concreto. Oltre tale limite è

l'immissione è considerata intollerabile, pertanto il giudice può

trovarsi di fronte a due situazioni: 1) quando quest'ultimo consideri

prevalenti le ragioni della produzione nazionale, autorizza

l'immissione, ma allo stesso tempo assicura il proprietario un

indennizzo; 2) al contrario laddove il giudice ritenga prevalenti le

ragioni del proprietario, l'immissione sarà considerata illecita e al

proprietario spetterà la tutela inibitoria e risarcitoria. In passato si

riteneva che in caso di immissioni, le due azioni spettassero al solo

proprietario, ma in seguito si considerarono legittimati anche coloro

che potevano vantare diritti reali e personali. Il risarcimento del

danno subito può ricomprendere in sé sia il danno alla persona sia

il danno alla proprietà. Bene è precisare che l'azione inibitoria ex

articolo 844 c.c. può essere azionata dal proprietario del fondo

immesso, dubitandosi che la stessa possa anche essere esperita

dal mero possessore, il quale già risulta già tutelato da un'azione di

manutenzione. La questione si amplia ancor di più in relazione al

detentore qualificato poiché l'articolo 1535 c.c. attribuisce al

conduttore la facoltà di agire avverso le molestie materiali in nome

proprio, ma anche in quanto ciò viene confermato dalla Cort

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Publisher
A.A. 2016-2017
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noemibarbieri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Donato Valerio.