Licenziamenti collettivi
La materia dei licenziamenti collettivi, esclusa dal campo di applicazione della legge n. 604/66, è stata disciplinata dalla legge n. 223 del 1991, in recepimento di due direttive europee. La ratio della diversa disciplina sta nel particolare allarme sociale che i licenziamenti collettivi creano (il licenziamento di un gruppo di persone crea allarme: il sistema sociale è posto sotto stress perché, ad esempio, abbiamo troppe richieste alle politiche di riallocamento ecc.).
Tipologie di licenziamento collettivo
La legge del 1991 prevede e regola due fattispecie di licenziamento collettivo:
- Quella ex art. 4 - Licenziamento collettivo per messa in mobilità (fenomeni di integrazione salariale)
- Quella ex art. 24 - Licenziamento collettivo per riduzione del personale
Licenziamento collettivo per messa in mobilità
Nel primo caso l’impresa sta beneficiando di strumenti di integrazione salariale come la Cassa Integrazione e ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter utilizzare misure alternative (non a caso la cassa integrazione guadagni straordinaria viene definita l’anticamera dei licenziamenti).
Presupposti per la riduzione del personale
Nel secondo caso, abbiamo un’impresa che occupa più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione (diminuzione della domanda di beni e servizi offerti dall’impresa) o trasformazione di attività o di lavoro (es. modifiche dell’organizzazione produttiva che portano alla soppressione di uffici, reparti o linee di prodotti) oppure laddove si intenda cessare l’attività, decide di licenziare almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni: ciò deve avvenire in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive della stessa provincia. (Abbiamo qui una definizione di licenziamento collettivo).
In questi casi, l’impresa è tenuta ad attivare un procedimento molto complesso (che coinvolge anche i sindacati) pena l’illegittimità dei licenziamenti e l’obbligo di reintegrare i lavoratori interessati dai provvedimenti.
Normativa e applicazione
In entrambi i casi, la normativa si applica alle imprese che occupano più di 15 dipendenti: espressamente nell’art. 24 e implicitamente nell’art. 4, dove il requisito dimensionale pur non essendo indicato viene dedotto dai presupposti applicativi della cassa integrazione guadagni straordinaria, dove il beneficio non può essere concesso ad imprese che occupano meno di 15 dipendenti.
Il d.lgs del 2004 ha esteso la disciplina del licenziamento collettivo stabilendo che tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, laddove attuino un licenziamento collettivo, sono tenuti ad osservare procedure e criteri di scelta imposti dalla normativa in esame.
La legge del 1991 esclude che la disciplina del licenziamento collettivo possa applicarsi nei casi di scadenza dei rapporti a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nelle ipotesi di attività stagionali o saltuarie.
Procedura
Il procedimento è descritto dall’art. 4. È una procedura bifasica. Abbiamo una fase sindacale che ha una durata massima di 45 giorni (fase sempre necessaria) ed una fase amministrativa che ha una durata massima di 30 giorni (ed è solo eventuale).
Fase sindacale
Il datore di lavoro che intende procedere ad un licenziamento...