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PERSONALE
1. Nel primo caso l’impresa sta beneficiando di strumenti di integrazione
salariale come la Cassa Integrazione e ritiene di non essere in grado di
garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non potere
utilizzare misure alternative (non a caso la cassa integrazione
guadagni straordinaria viene definita l’anticamera dei licenziamenti).
2. PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEL PERSONALE: Nel secondo caso
abbiamo un’impresa che occupa più di quindici dipendenti, compresi i
dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione ( diminuzione della
domanda di beni e servizi offerti dall’impresa) o trasformazione di attività
o di lavoro( es. modifiche dell’organizzazione produttiva che portano alla
soppressione di uffici, reparti o linee di prodotti) oppure laddove si
intenda cessare l’attività, decide di licenziare almeno 5 dipendenti
nell’arco di 120 giorni: ciò deve avvenire in ciascuna unità produttiva o in
piu unità produttive della stessa provincia. ( abbiamo qui una definizione
di LICENZIAMENTO COLLETTIVO).
In questi casi l’impresa è tenuta ad attivare un procedimento molto complesso
(che coinvolge anche i sindacati) pena l’illegittimità dei licenziamenti e
l’obbligo di reintegrare i lavoratori interessati dai provvedimenti
In entrambi i casi la normativa si applica alle imprese che occupano piu di
15 dipendenti: espressamente nell’art. 24 e implicitamente nell’art 4
dove il requisito dimensionale pur non essendo indicato viene dedotto dai
presupposti applicativi della cassa integrazione guadagni straordinaria,
dove il beneficio non può essere concesso ad imprese che occupano
meno di 15 dipendenti.
Il d.lgs del 2004, ha esteso la disciplina del licenziamento collettivo
stabilendo che tutti datori di lavoro, anche non imprenditore, laddove
attuino un licenziamento collettivo, sono tenuti ad osservare procedure e
criteri di scelta imposti dalla normativa in esame.
La legge del 1991, esclude che la disciplina del licenziamento collettivo
possa applicarsi nei casi di scadenza dei rapporti a termine, di fine
lavoro nelle costruzioni edili e nelle ipotesi di attività stagionali o
saltuarie.
PROCEDURA.
Il procedimento è descritto dall’art. 4. È una procedura bifasica. Abbiamo una
FASE SINDACALE che ha una durata massima di 45 giorni (fase sempre
necessaria) ed una fase AMMINISTRATIVA che ha una durata massima di 30
giorni ( ed è solo eventuale).
FASE SINDACALE.
Il datore di lavoro che intende procedere ad un licenziamento collettivo è
obbligato a darne preventiva COMUNICAZIONE alle rappresentanze sindacali
aziendali nonché alle rispettive associazioni di categoria. ( In mancanza delle
predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale).
Il contenuto della comunicazione è tipico. Deve contenere:
- motivi che determinano la situazione di eccedenza del personale
I
- I motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non
poter evitare il licenziamento collettivo;
- Il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale
eccedente nonché del personale abitualmente impiegato
- I tempi di attuazione del programma di riduzione del personale e le eventuali
misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale ..
[in nessuna parte della norma è previsto che il datore di lavoro indichi i NOMI
dei licenziandi. La procedura deve essere neutra: il datore di lavoro deve dire
quali sono e quanti sono i profili professionali che non gli servono e dove sono
collocati]
Una copia della comunicazione va poi inviata anche all’Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione (UPLMO).
Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, i sindacati possono
chiedere un ESAME CONGIUNTO DELLA SITUAZIONE, allo scopo di esaminare le
cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa
impresa. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la
possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a
facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.
Tale procedura deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa. e Decorsi i 45 giorni la fase sindacale si
intende chiusa. Dopodiché l’impresa deve comunicare alla direzione territoriale del
lavoro l’esito della procedura: dire se è stato raggiunto un accordo o in caso contrario
specificare i motivi del mancato accordo.
FASE AMMINISTRATIVA .
Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione ha il potere di riconvocare le parti per tentare di
trovare un’intesa. Nella fase amministrativa abbiamo quindi un sogg. 3 che funge
Questa seconda fase della procedura ha una durata
un po da mediatore.
massima di 30 giorni terminati i quali, anche in mancanza di accordo, l’impresa
può procedere ai licenziamenti.
La legge prevede che la procedura non può durare oltre 120 giorni dalla data
della comunicazione di apertura. Perché 120?? Perché i termini delle fasi sono
prorogabili quando è necessario. ( se ci sono possibilità di evitare i licenziamenti e
trovare un accordo).
CRITERI DI SCELTA.
Esaurita la precedente fase il datore di lavoro può procedere al licenziamento
individuando i lavoratori da licenziare tra quelli eccedenti. L’individuazione di
tali lavoratori, non è libera ma deve avvenire in relazione alle esigenze
tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, in base ai
criteri di scelta stabiliti nei contratti collettivi; oppure laddove questi mancano
in base ad alcuni criteri generali stabiliti dalla legge stessa.
Tali criteri non sono ordinati gerarchicamente ma agiscono in concorso tra loro
e sono:
- I CARICHI DI FAMIGLIA ( ovverosia un valutazione che tenga conto delle
circostanze che incidano sull’oggettiva situazione della famiglia: numero
e stato dei componenti; figli a carico; eventuali menomazioni ecc. : in
modo da capire quali sogg. subiscono meno danni dalla perdita del posto
di lavoro: se il posto lo perde chi non è sposato e senza figli, quel
licenziamento produrrà meno danni sociali).
- L’ANZIANITA’ ( ci si è chiesti se questa debba intendersi come anzianità
di servizio o come anzianità anagrafica. L’orientamento prevalente pare
orientarsi a favore dell’anzianità di servizio: si considera l’anzianità del
lavoratore all’interno dell’azienda interessata. Nella prassi si tiene anche
conto dell’età anagrafica , pensiamo ad una azienda che ha 100 persone
con 10 anni di servizio, in questo caso l’elemento discriminatorio sarà
l’età anagrafica: tenendo conto del principio per il quale un lavoratore
molto anziano trova maggiori difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro)
- ESIGENZE TECNICO PRODUTTIVE E ORGANIZZATIVE: esigenze che
vengono valutate di volta in volta in base alle circostanze concrete , dal
datore di lavoro: deve trattarsi di elementi oggettivi volti a raccordare le
esigenze reali dell’impresa). ( tutto quello che ci siamo detti riguardo
l’art. 3 legge 604/66)
La ratio della norma è da ricercare nell’obiettivo di selezionare quella parte di
personale che presenti il minor costo sociale e che sia in grado di reinserirsi nel
mercato del lavoro
Nell’applicazione di tali criteri, la comparazione dei lavoratori deve avvenire
nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo in base alle
esigenze tecnico produttive e organizzative dell’impresa.
LICENZIAMENTO. FINE PROCEDURA. Al termine della procedura, in seguito
alla scelta dei lavoratori da licenziare 'impresa ha facoltà di licenziare gli
impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno
di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro 7 giorni dalla
comunicazione dei recessi, deve essere comunicato per iscritto
all’ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA
OCCUPAZIONE, alla commissione regionale per l’impiego e alle
associazioni di categoria, l’elenco dei lavoratori licenziati ( indicando per
ciascun sogg il nominativo, il luogo di residenza, la qualifica, il livello di
inquadramento, l’età e il carico di famiglia) con puntuale indicazione delle
modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta.
( il predetto termine di 7 giorni è stato previsto dalla legge del 2012 ; in
precedenza la comunicazione doveva avvenire contestualmente alla
comunicazione del recesso ai lavoratori)