Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ART 5. ONERE DELLA PROVA.
"L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato
motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. " in base a tale articolo è il
datore di lavoro a dover dimostrare la fondatezza del licenziamento.
Tradizionalmente si è affermao che l'art. 5 realizzerebbe UN MECCANISMO DI
INVERSIONE DELL'ONERE DEALLPROVA. L'art. 5 cioè inverte il normale riparto
dell'onere della prova,che è governato dall'art. 2697 cc.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
Tale articolo infatti dispone :
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.Chi eccepisce l'inefficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda
l'art. 5 quindi invertirebbe l'onere della prova, perchè se il datore di lavoro
licenzia e il lavoratore impugna il licenziamento, è quest'ultimo che AGISCE .
C'è quindi effettivamente quest'inversione dell'onere della prova??
L'art. 2697 quindi dice: chi agisce per far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ora, anche se il datore di
lavoro non agisce normalmene, perchè viene portato in giudizio dal
lavoratore,in realtà egli in quanto licenzia afferma il diritto di
licenziare e deve provare il fatto costitutivo di tale diritto, ossia il
giustificato motivo o la giusta causa. Poi la chiave di volta sta nella
parola SUSSISTENZA.. Quando poi la norma afferma all'art. 5 che il datore di
lavoro deve provare la sussistenza del giustificato motivo e della giusta causa,
sta dicendo che il lavoratore non deve provare L'INSUSSISTENZA. La prova
diretta dell'insussistenza del fatto non esiste. Non posso provare direttamente
una cosa che non si è verificata. Per il datore di lavoro invece è piu facile
dimostrare la sussistenza del motivo perchè lo ha dichiarato lui. Quindi l'art. 5
pone solo l'accento sulla persona piu vicina alla prova. Tant'è che si tratta non
di un'inversione ma dell'applicazione dell'art. 2697. infatti il lavoratore a questo
punto che deve provare? Deve fornire indicazioni utili a dimostrre l'esistenza di
fatti impeditivi, modificativi estintivi, del diritto di licenziare. Egli non può
fornire la prova diretta dell'insussistenza del motivo ma deve fornire la prova
indiretta di tale insussistenza.
ART 6. TERMINI DI IMPUGNAZIONE.
Quest'articolo è dedicato ai termini di impugnazione. ( esistono infatti dei
termini di decadenza ai fini dell'impugnazione del licenziamento. Questo
perchè si vuole fornire certezza ai rapporti giuridici.). Tale articolo è stato
modificato piu volte, da ultimo con la lege fornero e poi anche dopo il 2012. la
vecchia disciplina prevedeva che il licenziamento dovesse essere impugnato
entro il termine di 60 giorni , decorrenti dal giorno di ricevimento dell'atto o
dalla comunicazione delle motivazioni se non contestuale. Dal 2010 in poi, con
il c.d. COLLEGATO-LAVORO( l. 183/2010), il discorso si è complicato, ed è stato
aggiunto un secondo termine.
termine: Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza
1. entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei
motivi, ove non contestuali, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.
Termine: L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo
2. termine di centottanta giorni ( termine modificato nel 2012, prima
era di 270) dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o
dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o arbitrato.
(in questa seconda ipotesi, se la conciliazione o l'arbitrato sono
rifiutati o non è stato raggiunto l'accordo, entro 60 giorni dal rifiuto o
dal mancato accordo, deve essere depositato a pena di decadnza , il
ricorso giudiziale).
Si è posta fin da subito la problematica dell'individuazione del DIES A QUO del
secondo termine.(180 giorni).da quale giorno inizia a decorrere tale termine???
mentre nel primo caso (60 giorni) il dies a quo è ben individuato in quanto
inizia a decorrere dal giorno in cui si ha la ricezione ella lettera di
licenziamento.; nel secondo caso l'art. Dispone : l'impugnazione è inefficace se
non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni.." il termine
SUCCESSIVO sembra molto ambiguo. Gli orientamenti sono stati tre
1. successivi 180 giorni rispetto al decorso dei 60 .
2. i 180 giorni decorrono da qundo avviene l'impugnazione( o meglio da
quando ildatore di lavoro viene a conoscenza dell'impugnazione)
3. i 180 giorni decorrono dalla data in cui si spedisce la lettera
d'impugnazione.
( questa terza opzione non convince per due motivi: per la natura recettizia
dell'atto. I termini dovrebbero decorrere da quando l'atto è entrato in una sfera
di conoscibilità del soggetto destinatario; nella legge 92/2012 , ossia la legge
FORNERO, in una delle disposizioni sta scritto che il datore di lavoro può
revocare il licenziamento dopo 15 giorni. Con la revoca il datore di lavoro sta
sostanzialmente proponendo al lavoratore un nuovo contratto lavorativo).
SECONDO IL PROFESSORE: L'impugnazione non solo deve essere ricevuta dal
datore di laavoro ma occorre tener conto dei 15 giorni. Ossia i 180 giorni
dovrebbero decorrere dai 15 giorni successivi alla conoscenza
dell'impugnazione. Questo perchè se il licenziamento è revocabile, i 15 giorni
dalla revoca decorrono da quando illicenziamento è stato irrogato,in altri
termini ha 15 giorni per ripenarci. La corte di cassazione afferma l'esatto
contrario. I termini decorrono da quando il lavoratore impugna il
licenziamento,a prescindere dai 15 giorni e dalla conoscenza che ne
abbia il datore di lavoro. Questo perchè intepeta la norma
letteralmente.( sentenz del 2015).
si applica ai casi di invalidià del licenziamento; e anche al licenziamento
intimato oralmente.
ART 7 . LA PROCEDURA PER L'INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER
GIUSTIFATO MOTIVO OGG.
L'at. 7 stabilisce una regola procedimentale. Governa il procedimento da
seguire nel caso di licenziamento economico per giustificato motivo oggettivo.
Ai sensi dell'art. 7, prima di comunicare al lavoratore il licenziamnto, il
datore di lavoro con piu di 15 dipendenti , deve obbligatoriamente
attivare una specifica procedura , introdotta dalla riforma FORNERO
(92/2012). Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione alla
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO e trasmetterla per conoscenza
anche al lavoratore. In questa comunicazione, il datore di lavoro deve
dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e
deve indicare i mtotivi del licenziamento medesimo, nonchè le eventuali misure
di assistena alla ricollocazione del lavoratore interessato. Nel termine
perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, la direzione
territoriale del lavoro trasmette la convocazione, sia al datore di
lavoro che al lavoratore, per un incontro innani alla COMMISSIONE
PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE, nel quale le parti possono essere assitite
da un avvocato, da un sindacato o dal consulente del lavoro.
La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della
comunicazione di convocazione all'incontro, salvo che le parti , di
comune avviso , non intendano proseguire la discussione per il
raggiungimento di un accordo. ( il termine può decorrere senza che le parti
si siano presentate, la riunione non è obbligatoria).
Se la conciliazione ha ESITO POSITIVO e prevede la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, si pplicano le disposizioni in materi di nuova assicurazione
sociale per l'impiego ( NASPI) e può essere previsto l'affidamento al lavoratore
ad un'agenzia per il lavoro,ovvero di somministrazione, di intermediazione e di
supporto alla ricollocazione proessionale. Se invece il tentativo di
coinciliazione ha esito negativo e comunque è decorso vanamente il
termine di 7 giorni per la trasmissione della convocazione, il datore di
lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
EFFETTI LICENZIAMENTO. Il licenziamnto intimato all'esito del procedimento
disciplinare o di quello per licenziamento per giustificato motivo oggettivo
produce effetto dal giorn della comunicazione con cui il procedimento
medesimo è stato avviato,salvo il diritto del lavoratore l preavviso o alla
relativa indennità sostitutiva. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come PREAVVISO LAVORATO ( art.1 comma 41, L.
92/2012).
è tuttavia fatto salvo l'effetto sospensivo:
disposto dalle norme a tutela della maternità ( 151/2001)
– in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro.
–
ART. 8 – LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO ( TUTELA OBBLIGATORIA).
Con l'ingresso della legge 604 e la fine del regime di libera recedibilità iniziò a
comparire una normativa anche in materia di illegittimità del licenziamento;
,l'art. 8 della legge del 66 riconobbe infatti al lavoratore una particolare tutela
in caso di licenziamento illegittimo, la c.d. TUTELA OBBLIGATORIA. L'art. 8
infatti dispone " quando non ricorrono gli estremi del licenziamnto per giusta
causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a RIASSUMERE IL
LAVORATORE ENTRO IL TERMINE DI TRE GIORNI o in mancanza A RISARCIRE IL
DANNO da questi patito, versandogli un'indennità di importo compreso tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti . "( l'indennità è maggiorata
fino a 10 o 14 mensilità per dipendenti di elevata anzianità di servizio).
( l'importo dell'indennità è stato modificato dalla legge n.92/2012).
Il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo è pertanto idoneo ad
estinguere il rapporto lavorativo. Infatti il datore di lavoro può o riassumere il
lavoratore o pagare l'indennità ( è una sua scelta discrezionale) . pertanto il
licenziamento, sebbene illegittimo non è da ritenersi invalido poichè ha l'effetto
di estinguere comunque il rapporto di lavoro, salvo che , con nuovo atto
negoziale, il datore di lavoro non voglia riassumere il lav