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LA GESTIONE DEL CICLO DI PROGETTO
Un’attività di progettazione culturale ha senso quando interviene a ottimizzare una situazione
esistente o a correggere una situazione inadeguata.
Un progetto ha inizio nel momento in cui viene identificato il tipo di azione all’interno della quale
l’idea progettuale può essere realizzata. Le azioni sono interagenti fra di loro.
a) tutela: riconosce e protegge con strumenti normativi il patrimonio culturale. Interviene
quando le leggi di mercato mettono a rischio la fruizione o la stessa esistenza di un bene
immateriale o immateriale
b) conservazione: studia, mantiene, conserva e protegge il patrimonio culturale. Previene e
tiene monitorato il grado di deperibilità di un monumento.
c) valorizzazione: incentiva la conoscenza del patrimonio culturale. Crea le condizioni
favorevoli per aggiungere valore al segmento culturale preso in esame.
d) gestione: organizza le risorse umane e materiali delle strutture culturali pubbliche e private.
Interviene quando la situazione esistente non è in grado di garantire l’efficacia e l’efficienza
dell’istituzione culturale.
e) promozione: suscita e sostiene il mercato della cultura. Migliora le condizioni di incontro
tra la domanda e l’offerta.
f) fruizione: suscita e incrementa il godimento del patrimonio culturale. Migliora le condizioni
di accesso al godimento del patrimonio culturale.
Ogni singola attività di progettazione culturale può avere come oggetto il patrimonio culturale di
appartenenza pubblica, ovvero di proprietà dello stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali,
e il patrimonio culturale di appartenenza privata, che rimane nella disponibilità materiale del
proprietario privato. Queste ultime possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello stato,
delle regioni e degli enti pubblici territoriali, sostegno commisurato alla rilevanza dell’oggetto.
Il progettista, prima ancora di iniziare la fase progettuale, deve individuare le condizioni di
realizzabilità del progetto e scegliere il tipo di azione. Il tipo di azione dipende da ciò che la
committenza richiede a un progetto, cioè dall’esplicitazione delle cause che sono all’origine della
necessità del progetto. Egli deve:
I) interrogarsi su quale tipo di azione dovrà concentrarsi la progettazione culturale analizzando i
seguenti fattori:
contesto di riferimento
o oggetto
o 20
attività progettuali
o soggetti pubblici e/o privati coinvolgibili
o quadro normativo
o quadro di connessione con le politiche locali
o beneficiari dell’azione progettuale
o linee di finanziamento
o standard di valutazione
o
II) inquadrare il contesto nel quale dovrà agire
III) individuare lo sfondo normativo di riferimento
Un’idea progettuale può realizzarsi all’interno di un’unica azione, o al contrario assommare più tipi
di azioni, le quali comunque si realizzano ognuna attraverso una logica attività progettuale
specifica. L’aggregazione di due o più progetti che perseguono lo stesso obiettivo generale e
agiscono nella stessa area territoriale viene definita programma.
(stampa 101-102-104)
1) TUTELA
Può essere definita come una serie di attività che concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio. Il principio, espresso nell’articolo 9 della costituzione (la
Repubblica tutela il paesaggio storico artistico della nazione), ha una funzione regolativa. L’azione
di tutela viene svolta da soggetti pubblici con poteri normativi, quali Unione Europea, Ministero e
regioni. Tale attività normativa si esplica su tre piani: forme di indirizzo, vigilanza e sanzioni. A
livello nazionale lo stato la esercita direttamente attraverso i propri organi periferici, le
soprintendenze. Lo stato può conferire l’esercizio alle regioni tramite forme di intesa e
coordinamento che possono prevedere particolari forme di cooperazione con altri enti pubblici
territoriali. Un’attività di progettazione culturale nell’ambito dell’azione di tutela può essere
esclusivamente di tipo identificativo-propositivo, in quanto il progettista culturale
- può prendere atto della necessità di un’azione di tutela ed eventualmente segnalarlo ai soggetti
normativi a cui compete la decisione e la responsabilità dell’azione stessa
- può fare una ricognizione per verificare se l’elemento del patrimonio culturale preso in esame sia
soggetto ad un’attività di tutela.
puntuale: quando riguarda singoli monumenti
Tutela contestuale: quando riguarda complessi di immobili
Un’attività di tutela può essere svolta anche verso attività artistiche espressioni di tradizioni
popolari (canti, danze, raccolte di proverbi e dialetti) che permettono di sottolineare e ridefinire
l’identità di un territorio; in un caso simile l’azione di tutela si esplica favorendo le condizioni per
lo studio della loro collocazione storica nel tempo e nello spazio e per creare competenze di
interpretazione che garantiscono adeguate forme di riproduzione.
Possono essere oggetto dell’azione di tutela:
Beni culturali cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico di proprietà dello stato, delle regioni, di enti pubblici
territoriali nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, di persone giuridiche private senza
fini di lucro e di privati
Beni paesaggistici
paesaggio inteso come una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla
natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni
immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico
21
aree tutelate per la legge
2) CONSERVAZIONE
È quell’azione necessaria a garantire materialmente la salvaguardia fisica dei beni culturali e
paesaggistici di proprietà pubblica e privata. È l’attività verso la quale l’Italia ha sempre
manifestato il maggior interesse. La progettazione culturale può agire nell’ambito della
conservazione con attività di:
• studio volto al miglioramento della conservazione dei beni e
della loro sicurezza, integrità e valore
• prevenzione: attività idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale e nel suo contesto
• manutenzione: interventi destinati al controllo delle condizioni
del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale, dell’identità
del bene e della sue parti
• restauro: intervento diretto sul bene attraverso operazioni
finalizzate all’integrità materiale e al recupero del bene, alla protezione e alla trasmissione
dei suoi valori culturali
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente o istituto pubblico
hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
Il privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sottoposti alla dichiarazione di interesse
culturale, sono tenuti a garantirne la conservazione. Sono possibili:
- interventi conservativi volontari (devono essere autorizzati dal soprintendente, cioè deve essere
certificato il carattere necessario dell’intervento per essere ammessi ai finanziamenti)
- interventi conservativi imposti (il ministero può imporre l’intervento al proprietario, oppure può
provvedervi direttamente, concorrendo alla metà della spesa o al suo intero ammontare)
Tra le attività relative alla conservazione dei beni paesaggistici rientrano quelle contenute nel
“piano paesaggistico”, ovvero:
- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, nonché delle
tecniche e dei materiali costruttivi
- la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio tali da non diminuire il pregio
paesaggistico del territorio
- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o
degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti
3) VALORIZZAZIONE
La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina di attività dirette a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale.
È quell’azione in grado di valorizzare il patrimonio culturale, intendendo per valore quello
a) simbolico associata al bene materiale o immateriale
b) e quello economico, che si intende come
1) valore d’uso = definisce la capacità del bene di rispondere a un desiderio
2) valore di scambio = la possibilità attribuita a quel bene di essere scambiato con altri beni,
cioè il suo prezzo relativo
Valorizzare quindi significa agire su tre fronti:
1) sul valore simbolico potenziando in quoziente di attribuzione
di valore simbolico da parte dei fruitori
2) sul valore d’uso rendendo un bene rispondente a dimensioni
del desiderio e dello spirito, cioè facendolo apprezzare
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3) sul valore di scambio rendendo fruttifero un bene
L’azione di valorizzazione ha dunque una valenza simbolica oltre che economica: migliorare la
percezione pubblica in relazione alla conoscenza del patrimonio culturale, al fine di assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione.
Il patrimonio culturale deve essere considerato un bene comune, appartenente all’intera collettività,
oggetto di politiche e di progetti che non possono prescindere dall’utilità e dal benessere sociale.
Le attività di valorizzazione possono essere:
a) ad iniziativa pubblica, cioè vengono realizzate da un soggetto pubblico e devono
conformarsi ai principi di libertà, di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di
esercizio, parità di trattamento, economicità, e si attuano secondo
- il principio della proprietà (ciascun ente valorizza il bene di cui è proprietario)
- il principio della gestione (ciascun ente valorizza i beni della cui gestione è responsabile,
anche se non ne è titolare)
b) ad iniziativa privata, cioè le attività di valorizzazione vengono realizzate da soggetti privati;
costoro possono godere di agevolazioni e di finanziamenti pubblici poiché ne viene
riconosciuta la finalità di solidarietà sociale
L’azione di valorizzazione può avere come oggetto
- il patrimonio culturale di appartenenza pubblica in tal caso l’azione concerne allo stato, alle
regioni e agli enti pubblici territoriali. È rivolta a istituti (musei, biblioteche e archivi) e ai luoghi
della cultura (complessi monumentali, parchi)
- il patrimonio culturale di appartenenza privata può beneficiar