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La Corte di Giustizia, nella sentenza Costa c. Enel, ha espresso una posizione antitetica rispetto alla Corte Costituzionale.

La Corte ha affermato che il Trattato ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato con quelli nazionali ed ha quindi affermato che gli Stati membri non possono opporre al Trattato leggi interne successive, senza con questo far venire meno la necessaria uniformità ed efficacia del diritto comunitario in tutta la Comunità, nonché il senso della portata e degli effetti attribuiti dall'art. 249 al regolamento.

Pertanto, la Corte ha chiarito che una normativa nazionale incompatibile col diritto comunitario è del tutto priva di efficacia, anche se successiva.

La Corte Costituzionale: la sentenza Frontini

Il contrasto tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia era in origine netto. In seguito, la Corte Costituzionale italiana si è progressivamente avvicinata al risultato affermato e costantemente sostenuto dalla Corte di Giustizia.

riconoscendo i principi dell'effetto diretto e del primato, in quanto necessari a garantire l'esigenza di uniformità di applicazione e di efficacia all'interno della Comunità. Nella sentenza Frontini, la Corte ha posto l'accento sul fatto che ordinamento nazionale e ordinamento comunitario sono autonomi e distinti, pur se coordinati a mezzo di una precisa articolazione di competenze. Eventuali conflitti vanno risolti in base al criterio della competenza, in quanto si tratta di norme di ordinamenti diversi. Ne consegue che dove c'è competenza comunitaria in base al Trattato, lo Stato deve astenersi dal pregiudicare l'immediata applicazione dei regolamenti, ad esempio con l'adozione di misure interne anche solo riproduttive o di recezione. La Corte individua nell'art. 11 della Costituzione la copertura adeguata e necessaria per assicurare la preminenza del diritto comunitario, riconoscendo la peculiarità del fenomeno comunitario.

Che i regolamenti sono "immediatamente vincolanti per gli Stati e per i loro cittadini, senza la necessità di norme interne di adattamento o di recezione". Accolta la tesi del Monaco sull'applicabilità dell'art. 11 della Costituzione al fenomeno comunitario, anche se tale disposizione costituzionale era nata con l'obiettivo diverso di favorire la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Sentenza Industrie Chimiche 1975

Nella sentenza Industrie Chimiche, il giudice costituzionale ha affrontato specificamente il problema del conflitto tra un regolamento comunitario ed una legge interna ad esso posteriore. Considerandolo come un problema di articolazione e esercizio delle competenze e, dunque, di pertinenza del legislatore rispetto a materie "occupate" anche da norme comunitarie, la Corte Costituzionale ne ha tratto la conseguenza che il conflitto non potesse essere altrimenti risolto se non attraverso un

giudiziodi legittimità costituzionale. Dunque, il giudice nazionale, di fronte ad un conflittotra norma comunitaria e norma nazionale posteriore,che si configurava come conflitto di costituzionalitàtra la legge di adattamento dei trattati e la normacostituzionale di copertura, cioè l'art. 11, dovevasottoporlo al giudizio di legittimità della CorteCostituzionale; non avrebbe potuto, viceversa, eglistesso disapplicare la norma interna posteriore sulpresupposto della prevalenza del diritto comunitario. La Corte di Giustizia: la sentenza Simmenthal Nella sentenza Simmenthal la Corte di Giustizia haprecisato che: 1. l'effetto diretto e il primato delle normecomunitarie impongono che sia data loroapplicazione immediata; 2. le norme interne successive incompatibili nonsi formano validamente; 3. l'efficacia del sistema di controllogiurisdizionale sul rispetto del dirittocomunitario, fondato sulla cooperazione tragiudice comunitario e giudice nazionale, èessenziale per garantire l'effettività del dirittoeuropeo.

nazionale, verrebbe ridotta se quest'ultimo non avesse il diritto di fare immediata applicazione delle norme comunitarie;

4. è incompatibile una norma o una prassi nazionale che non consentisse al giudice di non applicare subito la norma contrastante con il diritto comunitario e lo costringesse ad attenderne la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

La Corte Costituzionale: la sentenza Granital

La Corte Costituzionale, dopo la sentenza Simmenthal, è stata chiamata a rivedere la posizione espressa nella sua giurisprudenza precedente. Lo ha fatto utilmente nella sentenza Granital del 1984. La Corte muove sempre dalla premessa che i due ordinamenti sono distinti e tra loro autonomi anche se coordinati, in quanto in forza dell'art. 11 della Costituzione sono state trasferite alle istituzioni comunitarie le competenze relative a determinate materie. L'autonomia implica che la norma comunitaria provvista del requisito della

immediata applicabilità impedisce alla norma nazionale (non importa se anteriore o successiva) eventualmente contrastante di venire in rilievo per la disciplina del rapporto da parte del giudice. Ciò significa che la norma nazionale contrastante con il diritto comunitario non è né nulla né invalida, ma solo
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Publisher
A.A. 2020-2021
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Woelk Jens.