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FUNZIONI DEL CSM
Il CSM NON è un organo di autogoverno della magistratura. Tale de nizione da
l’idea che il CSM si auto da le regole per la regolamentazione della vita dei
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magistrati, ma non è così. Il CSM è il governo autonomo della magistratura e ha le
funzioni individuate dalla Costituzione.
Art. 105 Cost. - spettano al CSM secondo le norme di ordinamento giudiziario le assunzioni
(come si entra in magistratura), le assegnazioni (cosa si va a fare, dove), i trasferimenti,
le promozioni, i passaggi nelle valutazioni di professionalità e i provvedimenti disciplinari.
Il CSM si occupa quindi di tutta la vita del magistrato, ogni singolo passo.
Art. 106 comma 3 Cost. - su designazione del CSM possono essere chiamati all'uf cio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superi.
Art. 107 Cost. - non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, ne destinati ad altra
sede o funzione, se non in base a una decisione del CSM che prende queste decisioni in base
alle garanzie stabilite dalla legge nel rispetto del diritto di difesa, oppure il consenso del
magistrato stesso.
Quello contenuto nella Costituzione è un elenco tassativo, le funzioni del CSM non
possono essere allargate al altri temi o materie. Non ha poteri espansivi ma li ha solo
nella misura in cui va a espandersi in relazione allo svolgimento delle sue funzioni,
in relazione di ciò che gli è già consentito di fare (poteri impliciti).
Un riferimento normativo di questa problematica la si ritrova all’art. 10 della legge
195 del 1958 - attribuzioni al CSM - questa norma all’ultimo comma in parte ricalca il
dettato costituzionale e in parte prevede qualcosa di diverso che sembra affermare la
teoria dei poteri impliciti - delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
Con questo ultimo comma si apre la teoria dei poteri impliciti, in relazione alla
pratica a tutela. La pratica a tutela sono quelle iniziative che il CSM prende a tutela
dell’indipendenza della magistratura in generale o i singoli magistrati in particolare
quando questi siano sottoposti ad attacchi esterni provenienti ad esempio dal mondo
politico o dai mezzi di comunicazione. Il CSM può prendere questo tipo di decisione
quando questo non è previsto ne dalla Costituzione ne dall’art. 10 della legge
195/1985 in base alla teoria dei poteri impliciti.
Gli art. 105, 106 e 107 Cost. Stanno ponendo una riserba di legge di tipo statale: le
regioni non possono occuparsi di questioni che riguardano la vita del magistrato. Se
tale riserva di legge viene considerata di tipo assoluto il potere esecutivo e il CSM
non possono integrare o disattendere le scelte del legislatore, di conseguenza su tale
punto la ri essione giuridica è giunta alla conclusione che la riserva assoluta vale
solo per il governo, mentre per quanto concerne il CSM la riserva dei legge è relativa
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perché il CSM ha compiti di interventi che si realizzano mediante atti normativi e
mediante atti para-normativi (circolari, direttive ecc.) che sono molto importanti
nella regolamentazione di tale organo.
LEZIONE 6 MERCOLEDÌ 05 MARZO 2025
Il CSM non è un organo di autogoverno ma di governo autonomo della magistratura
quindi il CSM non autoamministra la vita dei magistrati ma ne da una
regolamentazione sulla base delle leggi di ordinamento giudiziario.
Organizzazione interna del CSM
Per dettato costituzionale tutte le decisioni che adotta il CSM vengono prese dal
plenum (assemblea generale del CSM). Naturalmente ciò comporta una dif coltà
organizzativa perché i magistrati ordinari sono circa 9.000 e a questi si sommano
circa 12.000 giudici onorari la cui vita è sempre organizzata dal CSM. Quindi 33
persone hanno a che fare con una pluralità di problematiche, di conseguenza il
legislatore per affrontare questa mole di lavoro ha deciso che il lavoro del CSM sia
organizzato in commissioni, le quali riferiscono al consiglio lo studio e l’istruzione
delle pratiche che a loro volta propongono al plenum di deliberare. Queste
commissioni sono 9 più quella del bilancio della sezione disciplinare.
Le commissioni sono composte in un rapporto proporzionale, con la prevalenza dei
membri togati: 4 componenti togati e 2 componenti laici, per rispettare gli assetti che
ha l’interno plenum. Sul sito (www.csm.it) sono indicate tutte le commissioni, i
relativi membri e di cosa si occupano. Vi sono persone che fanno parte
contemporaneamente di più commissioni, ad esclusione di chi fa parte della sezione
disciplinare che non può essere componente di altre commissioni
Le commissioni funzionano sulla base di una loro organizzazione che viene
ride nita ogni 16 mesi, si vuole così garantire una rotazione dei vari membri del
CSM nei relativi lavori (art. 3 legge 195/1958).
Per quanto concerne la composizione della commissione disciplinare il riferimento
normativo è l’art. 4 della legge 195/1958, il quale afferma che tale sezione è
composta da 6 membri effettivi e da 5 supplenti tra cui il vicepresidente del CSM che
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presidente la sezione per l’intera durata della consigliata, un componente eletto dal
parlamento, un magistrato di corte di cassazione e gli altri sono i magistrati che
esercitano le funzioni di merito. Il Presidente della repubblica si può avvalere della
facoltà di presiedere la sezione disciplinare, e quando lo fa il vicepresidente rimane e
escluso. Le funzioni di pubblico ministero sono svolte dal procuratore generale
presso la corte di cassazione.
Recentemente vi è la proposta di creare un’alta corte che si occupa delle questioni
disciplinari, autonoma rispetto al CSM.
Delibere del CSM
Per quanto concerne la validità delle deliberazioni l’art. 5 della legge 195/1958
afferma che per la validità delle deliberazioni del CSM è necessaria la presenza di
almeno 14 magistrati e di almeno 7 componenti del Parlamento, quindi almeno 21
persone presenti. Le deliberazioni prese dal plenum sono prese a maggioranza dei
voti. In caso di parità dei voti prevale quello in cui si è espresso il Presidente della
Repubblica.
Organismi che coadiuvano il CSM
Il CSM ha il bisogno di essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da altri
organismi che operano a livello territoriale. Il CSM ha sede ha Roma, quindi come
può sapere chi è il magistrato più capace per gestire la procura della repubblica di un
altra città. Per tale motivo operano a livello territoriale i consigli giudiziari che
hanno sede presso ogni corte di appello. Per quanto concerne i magistrati di
cassazione si ha un consiglio direttivo della corte di cassazione.
Questi organismi non si possono sostituire alle delibere del CSM, che ha una
competenza esclusiva a deliberare sulle carriere dei magistrati. Quindi in pratica
succede che a livello locale gli organismi raccolgono una documentazione rispetto
all’attività del magistrato, la quale viene inviata dal CSM che mediante l’apposita
commissione valutano l’attività documentata e in ne il plenum delibera.
Tali organismi sono composti da magistrati, da avvocati e da professori universitari.
Il numero cambia a seconda della grandezza della corte d’appello. La legge che
regolamenta questi consigli giudiziari è la n. 25/2006, l’art. 9 parla del numero dei
consiglieri, l’art. 16 invece speci ca la componente.
Alcune mansioni sono riservate ai soli magistrati, altre invece vedono coinvolti
anche gli altri soggetti.
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Una funzione molto importante dei consigli giudiziari è la formulazione dei pareri
per la valutazione di professionalità dei magistrati. Ogni 4 anni il magistrato ha uno
scatto ‘di anzianità’ che passa attraverso una valutazione di professionalità.
Sulla base delle riforme legislative si è inserito il controllo dei laici (avvocati e
professori) rispetto alle valutazioni di professionalità, inizialmente come diritto di
tribuna e poi con la possibilità di emettere pareri. Questo può generare dei problemi.
Rapporti con il Ministro della giustizia
L’autonomia del CSM è relativa: non è un organo di autogoverno. Tecnicamente è un
governo autonomo della magistratura. Non può essere un soggetto che si da da solo
il diritto perché esistono dei limiti dati dalla riserva di legge. Il secondo grosso limite
che incontra il CSM deriva dai rapporti con il ministro della giustizia. Esso è un
rapporto delicato perché tradizionalmente il ministro era il soggetto mediante cui il
potere esecutivo controllava la magistratura, quindi la Costituzione ha dovuto
delimitarne i compiti e le funzioni e ha dovuto coordinare le sede di competenza del
CSM (in base all’art. 105 Cost.) e i poteri del Ministro.
La soluzione a cui è giunta la Costituzione è una sorta di compromesso le cui norme
di riferimento sono l’art. 107 Cost. e l’art. 110 Cost.
Art. 107 Cost. —> il ministro della giustizia ha la facoltà di promuovere l’azione
disciplinare. Quindi il Ministro non ha perso qualsiasi potere di controllo sull’azione
della magistratura, ma può sollecitare l’esercizio di un azione disciplinare nei
confronti di un magistrato che ha commesso un illecito.
Art. 110 Cost. —> ferme le competenze del CSM (art. 105 Cost.), spettano al Ministro della
giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Si tratta
quindi di poteri residuali rispetto al CSM, che però hanno un grande peso e giocano
un ruolo importante nella stessa amministrazione della giustizia: il Ministro ha il
compito di organizzare il funzionamento della giustizia per tale ragione gli vengono
offerti spazi in cui si amministra la giustizia (uf ci, aule di tribunale, cancellerie,
segreterie, uf ciali giudiziari, disegnando le circoscrizioni giudiziarie, numero di
giudici). Oggi è di competenza del Ministro anche il c.d. uf cio del processo, ossia
dove vengono create delle gure professionali a tempo determinato che coadiuvano i
magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (istruendo pratiche e facendo ricerche).
Ci deve essere un rapporto di leale collaborazione tra il CSM e il Ministro della
giustizia. Il problema spesso è che entrano in crisi. Spetta al Ministero
l’organizzazione degli uf ci nella loro ef cienza numerica e quindi con
l’assegnazione dei magistrati in base alle piante organiche, il punto di frizio