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Negli USA addirittura si curano pochissimo i registri pubblici; invece negli UK c’è il
Public record office e il Land Registry.
La professione forense nasce fuori dall’università; questo crea una mentalità
completamente diversa dalla nostra, molto più teorica. Questo influenza anche la
produzione dottrinale; agli albori troviamo due opere di Brackton e Clarville, molto
improntati sulla pratica, poi nulla per molto tempo.
Gli unici scritti che si trovano sono i writs e il records, documenti delle corti,
inizialmente raccolti negli yearbooks (in anglo-normanno) e poi nei law reports (più
accessibili sia per la lingua, sia per la comprensibilità).
Attraverso lo studio dei documenti e della pratica si impara il diritto inglese; tuttora la
base della formazione del giurista inglese è l’esame di casi particolari.
Nascita dell’equity
Accanto alla formazione del common law, si assiste alla formazione dell’equity. Per
quanto il sistema dei writs si evolva e venga adattato, permane una domanda di
giustizia inevasa; si appella alla prerogativa sovrana di provvedere a ciò a cui la legge
non provvede, e il sovrano inizia a giudicare in determinate circostanze (in cui i writs
non bastano) in vita di equità.
Il sovrano delegava il suo cancelliere, il custode della coscienza del re, un chierico. Egli
poteva provvedere extra ordinem rispetto a queste richieste, fatte tramite i bills.
Mentre i writs presentavano descrizione delle ragioni per cui si è convenuti in giudizio,
i bills contenevano una richiesta generale al re e non una descrizione specifica.
Si tratterà di un processo di fronte alla corte, senza giuria, non un vero e proprio
processo fin quando il cancelliere non regolarizzerà la propria azione basandosi su
precedenti. Si tratta di un processo inquisitorio, in contrapposizione con il processo
accusatorio (nel contraddittorio) del common law.
Compaiono nuovi istituti come la richiesta di una prestazione in forma specifica
(specific performance), che il cancelliere poteva far valere coattivamente perché se il
convenuto rifiutava incorreva in contempt e rischiava l’arresto.
La procedura di equity, che si sviluppa dal XIV sec., inizialmente non pone problemi
perché vi si ricorre solo là dove non può intervenire la giustizia ordinaria (cfr. equity
follows the law).
Rapporto tra common law e equity
Ma col tempo nasce conflitto giuridico e poi politico tra le due forme di giustizia, nel
momento in cui sale al trono Giacomo I, uno scozzese fautore dell’assolutismo regio,
ben più forte di quello conosciuto in GB; Giacomo I si contrappose al parlamento
inglese e coinvolse il giudiziario. Il cancelliere Lord Ellesmere inizia a prendere
provvedimenti a nome della neo Court of Equity (cui faceva capo) che contraddicono
alcune decisioni prese dalla Corte di common law.
Perciò si ha conflitto re + Corte di equità vs. Parlamento + Corte di common law.
Giacomo convoca tutti i giudici e chiede loro se, dietro sua richiesta, si sarebbero
astenuti dal giudicare; tutti dissero di sì tranne Sir Coke, il cheaf justice, che dice che
se mai si porrà il caso deciderà come decide un giudice questo indica che il giudice
ha il preciso dovere di decidere dopo aver sentito le parti.
Il sovrano allora affermò che siccome i giudici erano suoi delegati, allora avrebbe
potuto decidere lui stesso delle liti; ma Coke dice che le cose non potranno andare
così, perché sebbene lui disponga sia della ragione sia della forza, la ragione del diritto
è una ragione artificiale che si impara dopo molti anni di studio questo indica che il
diritto ha una dimensione tecnica, non tutti coloro che hanno ragione e forza possono
farlo valere, quindi c’è autonomia del giudice rispetto al politico; inoltre, anche il
sovrano è soggetto alla legge.
Sul piano politico, i vincitori del conflitto saranno i common lawyers; sul piano tecnico,
i vincitori saranno i giudici in via equitativa perché le loro norme sono più recenti.
Infatti l’equity interveniva spesso in via complementare (es. il trust è nato così).
A questo punto l’Inghilterra si trova ad avere un sistema giudiziario bipartito tra
sistema di common law e sistema di equity, tra due sistemi amministrati da Corti
diverse fino alle riforme del 1873-75, che riunificheranno la giurisdizione nella
Supreme Court of Judication.
Riforma della giurisdizione
Il diritto sostanziale è visto attraverso le forme of action o le bills of equity, non
tanto tramite categorie sostanziali; mancavano monumenti come il Corpus iuris civili,
ordinati e divisi in categorie, a cui ispirarsi. L’unico ordine che c’era era quello
alfabetico dei writs.
Il processo di riforma del XIX sec. si compie in due passaggi:
- abolizione dei writs e delle forme of action e unificazione in unico atto di
citazione, che consente di esporre i fatti di causa e domandare un rimedio
senza individuare il writ
- unificazione delle giurisdizioni
Si pone però il problema di riformulare il diritto inglese dal punto di vista sostanziale,
prima conosciuto solo sotto il profilo processuale; di questo si occuperà la dottrina
inglese e parallelamente si comincerà a pensare di insegnare il diritto inglese.
L’istituto del trust
Il trust nasce nell’ambito dei rapporti immobiliari, base della ricchezza
nell’ordinamento medievale; occorre comprendere la struttura del diritto fondiario
inglese, molto diverso dal nostro.
Noi abbiamo una concezione unitaria della proprietà, con uniche limitazioni date dai
diritti reali.
Il regime di Inghilterra e Galles è molto più complesso, perché il mondo inglese non ha
subito gli effetti della rivoluzione francese e della dominazione napoloeonica questo
ha significato conservazione di alcuni aspetti dell’ancien regime (strano perché la
proprietà è nata proprio lì e il feudalesimo è stato limitato).
I feudi erano concessioni del re, inizialmente non trasmissibili, poi ereditari; si è creato
sistema di rapporti feudali che vedeva:
al vertice il re
• un primo ramo di feudatari con feudo trasmissibile
• un secondo ramo:
• di persone con cui i feudatari instauravano rapporti di natura commerciale
o (non feudale, quindi non politica) come leasehold, con un termine
predeterminato, trasmissibile fino allo scadere del tempo determinato
di persone con cui i feudatari instauravano rapporti commerciali come
o freehold, indeterminato (nome commerciale del fee simple)
di feudatari subinfeudati cui una parte della terra era data in concessione
o per la vita come se fosse un usufrutto, detto life estate
di feudatari subinfeudati sotto condizione sospensiva o risolutiva, detto
o remainder
Si genera così un fittissimo sistema di diritti reali tutti diversi, non come noi che li
abbiamo in numero chiuso.
Tutti questi diritti sono perdurati nel tempo.
Inoltre, il testamento rispetto ai beni immobili era nullo perché la terra era anche
importante dal punto di vista politico.
C’era anche il problema di mettere al sicuro i propri beni, l’Inghilterra dell’epoca era
molto pericolosa; non esistevano ancora le assicurazioni; l’unica soluzione era di
affidare un bene ad un amico, per cui il signore feudale trasferiva il bene ad un
trustee.
Il trustee riceveva istruzioni su come comportarsi sul bene, tipo ‘finché sarò vivo avrò
il possesso del bene, quando sarò morto provvedi di trasferire il bene a chi dico io’,
compiendo un trasferimento inter vivos perché il bene sarà ormai formalmente in capo
al trustee.
Ma bisognava regolare in qualche modo questa relazione.
Prima soluzione: apporre condizione risolutiva al trasferimento: se non riconsegni, il
bene torna alla forte; ma così a parte punire il trustee non si realizza quanto voluto.
Seconda soluzione: vi provvede l’equity, che riconoscerà che il soggetto titolare del
bene è il trustee, ma gli farà capire che non potrà regolarsi diversamente da come
previsto dal patto; la Corte di Equity fa appello a una nozione di coscienza e ‘minaccia’
di pena restrittiva.
Gli inglesi hanno quindi formato due concetti di proprietà (F T F1):
proprietà secondo le regole di common law: il beneficiario finale del bene, che
• avrà un fee simple (il diritto più ampio che si poteva avere su un bene,
l’attribuzione di un feudo senza condizioni, rapporto inizialmente personale ma
poi trasmissibile secondo regole come primogenitura)
proprietà secondo le regole di equity: il trustee, cui viene raccomandato di
• comportarsi in un certo modo, infatti equity acts in persona (l’equity piega e
adatta il common law)
life estate: colui che affida il bene in partenza
•
Il più delle volte si aveva più di un trustee in modo che il bene non rischiasse di
trasmettersi agli eredi del trustee qualora questo premorisse a chi gli aveva dato il
bene.
Ciò che caratterizza il diritto inglese è la durata temporale.
Riunificazione delle corti
Il processo culmina nel Judicature Act (1873-75). Già intorno al 1852-54 alcuni leggi
avevano eliminato le forme of action unificando gli atti di citazione.
Lo schema della fotocopia riproduce lo schema attuale del sistema giudiziario inglese
a partire dal 2005, anno del Consistution reform act che abolì al vertice la House of
Lords.
Il sistema delle corti
Supreme Court of Judicature al vertice
• Court Of Appeal, strutturata in:
• Criminal Division
o Civil Division
o
High Court, strutturata in diverse divisioni:
• Queen’s Bench Division
o Chancery Division: erede storica della Corte di cancelleria
o Administrative Court
o Divisional Court: 3 magistrati che decidono degli appelli provenienti dalle
o corti inferiori
County Courts: si occupano di liti locali
• Magistrates’ Courts: organo in cui non è detto sia presente un magistrato di
• carriera
Tribunals: organo che non è tecnicamente una Corte, ma organi paragiudiziali
• che decidono su determinate materie
Il precedente giudiziario
Il precedente giudiziario va messo in relazione con la gerarchia delle corti.
La Corte suprema prima del 1966 non aveva il potere di modificare la propria
• decisione, poi la Camera dei Lords decise che avrebbe potuto mutare opinione,
anche se di fatto non è quasi mai successo;
La Corte d’appello invece vincola tuttora anche se stessa, tranne in pochi casi
• L’Alta Corte
• Tutte le corti sono subordinate alla Corte di Giustizia europea
• Più complesso è i