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IMPUGNAZIONI
• Il giudizio di primo grado ha come tema centrale la verifica della fondatezza
dell'imputazione → la sentenza di primo grado è suscettibile di impugnazione.
• L'impugnazione è un atto di parte → diritto di impugnare. Se le parti non esercitano questo
diritto, la sentenza diventa definitiva => irrevocabile, e come tale eseguibile. Quindi se fosse
una sentenza di condanna, la pena (che sia detentiva o pecuniaria) verrebbe eseguita.
• I giudizi di impugnazione, quindi, sono eventuali → non come il processo di primo grado, a
cui deve seguire una sentenza, e per cui c'è l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale
in capo al PM = così sollecita la giurisdizione, e quindi comunque avremo una sentenza
(anche, ad esempio, in caso di improcedibilità). La giurisdizione che conclude il giudizio di
primo grado e produce la sentenza non è l'unica giurisdizione chiamata a pronunciarsi nel
potenziale sviluppo del processo penale → ci sono anche i gradi di impugnazione.
• L'impugnazione è quindi l'atto introduttivo di un nuovo grado di giudizio.
• Possiamo usare il concetto di “prosecuzione dell'azione” → il PM può voler proseguire, e
quindi chiedere l'impugnazione → è l'esercizio di un diritto = chiedere a un giudice diverso
di pronunciarsi nuovamente.
• Impugnazioni ordinarie: appello e ricorso per Cassazione → sono ontologicamente diverse
perchè rispondono a domande diverse (anche se negli ultimi anni l'appello sta cambiando, e
si sta trasformando in qualcosa di diverso rispetto all'e sue origini).
• Però tendenzialmente l'appello è un impugnazione di merito e il ricorso per Cassazione
è un'impugnazione di legittimità.
• Vuol dire che con l'atto di appello si chiede al giudice d'appello di pronunciarsi nuovamente
sulla quaestio facti (sulla fondatezza dell'imputazione); con il ricorso per Cassazione si
chiede alla suprema corte di Cassazione (giudice unico, nazionale che ha sede in Roma) di
pronunciarsi sulla quaestio iuris → queste distinzioni lasciano il tempo che trovano, perchè
viene destrutturata.
• L'appello dovrebbe rispondere, tendenzialmente, alla logica del nuovo giudizio nel merito;
mentre il ricorso per Cassazione introduce un grado di giudizio che dovrebbe rispondere alla
logica del controllo.
• La corte di Cassazione, nel caso in cui ritenga fondato il ricorso, annulla (con o senza rinvio)
→ annulla la decisione impugnata, e ciò vuol dire che NON ri-decide. La Corte di
Cassazione non è il giudice che emette la nuova decisione, ma controlla la decisione
impugnata, e in funzione del controllo può:
◦ annullarla (se ritiene fondata la doglianza che ha fondato il ricorso), totalmente o
parzialmente, con o senza rinvio (quindi accoglimento del ricorso);
◦ rigettare il ricorso.
• Quindi è una funzione di controllo. Non ri-dedice, non sostituisce la sua decisione a quella
del giudice di merito, ma annulla.
• Se la decisione è radicalmente sbagliata e non emendabile abbiamo l'ipotesi
dell'annullamento senza rinvio → se la decisione impugnata è una decisione di condanna, e
viene annullata senza rinvio, è evidente che l'effetto sarà il proscioglimento dell'imputato.
Però la Cassazione non ri-decide, non è il giudice di ultima istanza che si sostituisce nelle
determinazioni di merito a quello che è stato stabilito dall'appello e dal giudice di primo
grado.
• La Cassazione è la giurisdizione del controllo → tant'è che l'impugnazione è il “ricorso”,
che è completamente diverso dall'appello (il ricorso è una cosa, e l'appello è un'altra =
“ricorso in appello” non esiste) → sono tutti mezzi di impugnazione = infatti se si volesse
282 usare un termine che va bene sempre basterebbe dire “impugnazione”.
• Ricorso e appello sono diversi → perchè il ricorso rispecchia la tradizione della querela
nullitatis → nel diritto romano (ma poi anche nel diritto comune) era l'impugnazione della
denuncia di un'invalidità; mentre l'appello deriva dall'appellatio → era anticamente il
rivolgersi al sovrano per chiedere di pronunciarsi su un'istanza in termini di giustizia =>
quindi sostituirsi alla decisione dei giudici, che è sbagliata. Ci si rivolgeva quindi al sovrano
attraverso l'istituto dell'appellatio = un appello a un giudice superiore affinchè ri-decida.
• Quindi ontologicamente sono mezzi di impugnazione che hanno natura diversa.
• Il problema dell'appello (il nostro appello, e non l'appellatio come figura generale di
impugnazione contrapposta alla querela nullitatis → quello è un modello astratto e storico) è
che è una sorta di ibrido, di compromesso = nel 1989 il legislatore non aveva molto tempo
da dedicare alle impugnazioni, e quindi ha mantenuto l'impianto del codice del 1930,
creando problemi → si è discusso a lungo della compresenza di garanzie orizzontali e
verticali → il giudizio di primo grado si ispira a un modello tendenzialmente accusatorio,
incentrato sul dibattimento, con i connotati dell'immediatezza, concentrazione ecc.. → la
riforma dell'89 era quella che voleva passare da un sistema tendenzialmente inquisitorio, a
un sistema tendenzialmente accusatorio => quindi garanzie orizzontali lungo il giudizio di
primo grado.
• Nel codice del '30, in cui il giudizio di primo grado era una farsa: un giudizio cartolare sugli
atti dell'istruzione → l'abbiamo già visto = quindi c'erano poche garanzie nel giudizio di
primo grado → allora il sistema che nasce inquisitorio, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, si trasforma piano piano per effetto di riforme, novelle e interventi della Corte
Costituzionale in un sistema inquisitorio garantito → e le garanzie, non potendosi apportare
una profonda ristrutturazione del giudizio di primo grado (bisognava riscrivere tutto il
codice, cosa che si è fatta successivamente), si è preferito incrementare le garanzie nelle
impugnazioni (verticali) = quindi consentire al giudice d'appello il potere del riesame della
decisione di primo grado.
• Quello che non c'era nel giudizio di primo grado in termini di garanzia, lo si recuperava poi
nei gradi di giudizio di impugnazione (che quindi erano particolarmente garantiti e
strutturati).
• Nell'89 venne introdotto poi il rito accusatorio, e quindi abbiamo le garanzie orizzontali
verso il giudizio di primo grado; e abbiamo però anche mantenuto le garanzie verticali
(quelle del giudizio d'appello e del ricorso per Cassazione) → e questo surplus di garanzie,
che non sono tanto una scelta precisa del legislatore => il legislatore non ha avuto il tempo
di ripensare ai giudizi di impugnazione alla luce del nuovo giudizio di primo grado, e allora
si è tenuto le vecchie impugnazioni e il nuovo giudizio di primo grado → e l'effetto è
paradossale = l'ultima parola sulla questio facti oggi spetta al giudice d'appello, che è un
giudice che ha un angolo visuale diverso rispetto a quello del giudice di primo grado (colui
che ha assistito al contraddittorio => alla formazione delle prove) → principio di
immediatezza!
• Questo principio sacro, che consente al giudice di apprezzare anche tutti quei tratti
paralinguistici → il giudice d'appello non ha assistito alla formazione della prova, e quindi
alla forza maieutica del contraddittorio, ed è quel giudice che non beneficia
dell'immediatezza → e allora come si può lasciare a lui l'ultima parola? Questo a seguito
delle garanzie verticali = prima (1930) non esisteva il problema del contraddittorio, perchè
non c'era questo principio, e quindi non importava se l'ultima parola fosse del giudice
d'appello.
• Il problema nasce nell'89, perchè abbiamo le massime garanzie nel giudizio di primo grado,
salvo poi il giudice d'appello che non ha assistito al processo e ridecide → quindi la garanzia
verticale come l'appello inteso come nuovo giudizio di merito in un sistema che garantisce
283 al massimo tutti i principi nel giudizio di primo grado, ma non può garantire anche il
giudizio d'appello! (= sarebbe rifare tutto il processo davanti al giudice d'appello) → non si
può rifare tutto il processo davanti al giudice d'appello, sarebbe antieconomico. Quindi
abbiamo il paradosso di un giudice d'appello che ha l'ultima parola sulle questioni di merito,
pur non conoscendo e non avendo visto nulla del processo.
• Poi l'appello ha una natura ibrida → se la Cassazione annulla o conferma; il giudice
d'appello ha un potere autonomo di decisione. Ma non essendoci un nuovo processo in
appello (inteso come istruzione dibattimentale) è ovvio che egli deciderà sulle carte, sui
verbali del giudizio di primo grado. Leggerà la sentenza e stabilirà se è corretta alla luce
degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento → quindi la nuova decisione finisce a
sovrapporsi alla logica del controllo.
• Il concetto della nuova decisione di merito ha senso se il giudice assiste alla formazione
delle prove; ma nel momento in cui eredita il fascicolo per il dibattimento (il fascicolo
grasso), con tutti gli atti che sono stati acquisiti nel dibattimento, decide sì nuovamente, ma
su un processo fatto da altri → e questa è una logica di controllo.
• E la riprova dell'ibrido nell'appello, che non è un nuovo giudizio d'appello da zero, la
troviamo nel primo atto del giudizio d'appello, che è la relazione introduttiva → uno dei
tre componenti della corte d'Appello è indicato come “giudice relatore” → cioè deve
spiegare al collegio (quindi agli altri due componenti della corte d'appello), alle parti e al
pubblico (la relazione ha un valore più per il popolo, che senza la relazione introduttiva non
saprebbe di cosa si sta parlando, rispetto che alle parti che comunque hanno partecipato al
processo di primo grado e quindi sanno già tutto) → gli altri 2 membri del collegio
giudicante in teoria avrebbero pari accesso agli atti del giudizio di primo grado (in teoria il
fascicolo dovrebbe essere moltiplicato per 3 e consegnato a tutti i componenti del collegio),
ma in realtà la collegialità è un'illusione, e allora sarà solo uno di loro a studiare il processo
e a spiegarlo agli altri.
• Normalmente il giudice relatore diventa anche