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Procedura penale - Anno accademico 2018/2019

Introduzione al corso

Anno accademico 2018/2019. Corso del professore Oliviero Mazza. Lezione introduttiva del 20 febbraio 2019.

  • Il nostro ordinamento sta sfociando in un sistema di common law (judge made law), in cui le pronunce giurisprudenziali affiancano le leggi scritte. Quando si affronta una vicenda giudiziaria non si apre solo il codice guardando le disposizioni, ma ci si chiede anche cosa dice la giurisprudenza: non basta studiare il codice.
  • La giurisprudenza tuttavia non è sufficiente, perché l'applicazione delle norme di legge si regge anche sulle prassi applicative. Noi parliamo del rito ambrosiano, espressione che si usa per dire che nel Tribunale di Milano vigono delle prassi autonome. Allora abbiamo un diritto su base locale, regionale.
  • Quindi il mito della certezza del diritto, supremazia della legge ecc.. resta un mito.
  • Il processo penale riguarda tutti i cittadini: si deve conoscere, perché le sentenze penali vengono emesse con l'epigrafe "nel nome del Popolo italiano".
  • Dei quattro codici fascisti, l'unico che è stato sostituito con un codice repubblicano è quello di procedura penale (Nuovo codice). Hanno cambiato solo quello perché (rispetto agli altri) risultava maggiormente incompatibile con i valori della Costituzione repubblicana. Non poteva reggere l'impatto dei valori posti dalla Costituzione, proprio perché la materia regola i rapporti tra l'individuo e l'autorità statuale in un dato momento storico. Questi rapporti sono disciplinati direttamente dalla Costituzione: c'è una disciplina costituzionale del processo penale. I principi che regolano il processo penale li troviamo scritti nella Costituzione. Quindi un CPP nato con il regime non poteva rimanere troppo a lungo in vigore dopo che la Costituzione ha sancito determinati principi.
  • La procedura penale va studiata in particolar modo per principi (i principi costituzionali): le radici del processo penale sono nella Costituzione.
  • Conoscendo i principi si arriva a trovare la soluzione anche per il singolo caso, anche non conoscendo la specifica disposizione che deve essere applicata nel singolo caso. Con il ragionamento si riesce a trovare la soluzione alle questioni processuali penali.
  • Le altre disposizioni sono l'attuazione di quei principi fondamentali. Inoltre difficilmente potranno essere superati.
  • Il processo penale è un fenomeno dinamico: l'idea stessa del procedimento è correlata a una sequenza di atti. Difficile da comprendere è la natura di questi atti. Gli atti processuali penali sono atti di natura formale, di natura astratta: non sono i casi della vita, come quelli che vengono regolati dal diritto sostanziale penale e civile. È un fenomeno artificiale, quindi la vera difficoltà è che non abbiamo mai sentito di questi atti, proprio perché non fanno parte della nostra esperienza personale/sensoriale.
  • È una sequenza di atti, che vanno dalla notizia di reato fino a un atto conclusivo: la sentenza irrevocabile (giudicato). Dopo il giudicato in realtà c'è la fase di esecuzione penale: questa fase non la faremo.
  • Processo penale: insieme di atti che arrivano fino all'atto finale decisorio.
  • Le impugnazioni sono degli sviluppi eventuali.

Struttura del processo penale

  • Il processo penale così inteso (insieme di atti) è un concetto visualizzabile attraverso la distinzione delle fasi e dei gradi. Abbiamo quattro fasi nel processo tipo/frequenza ordinaria (parleremo sempre di questo, salvo specificazioni):
    • Indagini preliminari: nasce con la notizia di reato e si chiude con l'azione penale.
    • Udienza preliminare
    • Giudizio: qui si possono innescare i gradi di giudizio (tre): primo (ordinario, necessario) + due gradi eventuali (appello/giudizio in Cassazione: e sono le impugnazioni ordinarie). Quindi abbiamo tre gradi di giudizio, ma non è detto che siano solo tre. Nel nostro sistema processuale esiste l'annullamento, per il cui effetto (tipico della corte di Cassazione) si annulla la decisione della Corte d'appello che viene impugnata attraverso il ricorso. Ci possono essere quindi tanti gradi di giudizio, più di tre (se si interviene con più annullamenti). Quindi lo sviluppo ordinario tendenziale è di tre gradi di giudizio, però invece si può andare da uno a infinito. Quindi i tre gradi sono eventuali, perché possono moltiplicarsi. Attraverso il meccanismo degli annullamenti il primo grado può essere nuovamente celebrato.
    • Esecuzione: fase post giudicato.

Questa nozione di processo penale è di carattere formale. Non risponde alla vera domanda: perché si celebra il processo penale? Si possono dare varie risposte: quella ancora di carattere formale è la verifica della notizia di reato. La notizia di reato è un'informazione che giunge all'autorità giudiziaria (PM) circa la possibile commissione di un reato (condotta tenuta in violazione di una norma penale sostanziale). Perché la società ritiene intollerabile quel tipo di condotta, che deve essere repressa e punita: per farlo quindi si passa attraverso il processo penale (nulla poena sine iudicio: corollario del principio di legalità penale).

Quando l'ordinamento prevede una sanzione penale siamo di fronte a un reato, altrimenti siamo di fronte a un illecito civile o amministrativo. Per fare il processo penale, quindi, deve esserci un reato: e il processo serve per ricostruire, non accertare, se il giudice accertasse, vorrebbe dire che sarebbe stato presente alla commissione del reato, dei fatti del passato attraverso le circostanze del presente disponibili (le prove). Però grazie alle nuove tecnologie (pensa ai video) il giudice può riviverlo nel presente grazie alle tecnologie che riproducono l'accaduto: quindi abbiamo un mutamento dovuto all'evoluzione tecnologica.

Bisogna avere il responsabile della condotta che è il reato: quindi il processo penale è lo strumento necessario e indispensabile per l'applicazione del diritto penale sostanziale. Senza il processo penale non esiste il reato. È vero che il processo penale è servente al diritto penale, ma in realtà il reato è accertato solo alla fine del processo.

Concetti chiave del processo penale

La definizione vista ieri è di natura formale, che descrive il processo penale. Il processo penale è una creazione artificiale. Per quanto riguarda le finalità: serve per l'applicazione della legge penale sostanziale. Qui si pone una questione: se sia il diritto penale sostanziale ad essere servente rispetto al processuale o viceversa. Tanto l'uno quanto l'altro si integrano a vicenda, e l'uno non può esistere senza l'altro: non esisterebbe il reato se non avvenisse l'accertamento giudiziale della commissione dello stesso. Il reato afferisce a una condotta naturalistica, concreta; ma dal punto di vista giuridico il reato sussiste solo dopo che è stato celebrato e concluso un processo penale che ha confermato l'ipotesi accusatoria contenuta nell'imputazione. Sono due facce della stessa medaglia.

Anche quest'ultima definizione può essere insoddisfacente: come strumento di attuazione delle scelte politiche sottese al diritto penale sostanziale è una visione angusta del fenomeno, così come lo è la definizione di processo penale come strumento di composizione dei conflitti interindividuali (tra vittima e colpevole). Non è uno strumento di composizione di conflitti individuali: quello è il processo civile (due privati che si affrontano davanti al giudice). Nel processo penale abbiamo lo Stato (promotore dell'azione penale attraverso il Pubblico Ministero) contro un soggetto: rilevanza pubblicistica del processo penale.

Il PM è il Procuratore della Repubblica, organo che rappresenta il potere statuale: rappresenta la Repubblica italiana (si vede anche già dal nome "pubblico" ministero la rilevanza pubblicistica).

Il giudice è un magistrato che appartiene all'ordine giudiziario e che emette le sentenze in nome del polo italiano. Quindi tanto l'azione penale quanto la decisione avvengono per un preciso interesse pubblico: quello di accertare e, in caso positivo, sanzionare le violazioni della legge penale sostanziale. Quindi non è uno strumento di composizione dei conflitti interindividuali e personali tra vittime e colpevole.

Anche se poi questa affermazione aveva un valore assoluto solo fino a qualche tempo fa: negli ultimi anni si assiste a una trasformazione del processo penale. Le tante riforme che hanno modificato la struttura originaria del codice, hanno inciso anche sulla funzione del processo penale. Ci sono degli istituti che prevedono una partecipazione attiva della persona che ha subito il reato (no termine "vittima": non si parla di vittima nel codice, ma di danneggiato/persona offesa dal reato: "vittima" è una nozione criminologica, che è stata importata nei sistemi di diritto positivo, ma non a livello ufficiale: a livello gergale, di prassi = può darsi che rende bene il concetto).

Ruolo della persona offesa e costituzione di parte civile

Nel processo penale, così come non esiste un colpevole, allo stesso modo non esiste una vittima: perché se il processo penale serve per accertare la responsabilità in ordine alla commissione di un reato, così come l'imputato è presunto non colpevole, la vittima è una presunta non vittima (o quantomeno non vittima di quell'imputato). Prima bisognerà accertare la responsabilità dell'imputato, condannarlo (e per la nostra Costituzione all'art. 27, 2° comma, in cui parla di sentenza definitiva, non basta la condanna di primo grado, ci vuole la condanna irrevocabile (che è quella definitiva)) = presunzione di innocenza (art. 27 Cost.).

Persona offesa/danneggiato: non sono il dominus dell'azione. L'azione penale è esercitata dal PM: nel processo penale lo scontro è tra lo Stato e un individuo. La pretesa punitiva non è avanzata dal singolo individuo che ha subito il reato, ma è una pretesa statuale, della collettività. Nel processo penale l'attore è una parte pubblica. La rilevanza del processo penale risiede proprio in questo profilo. Non è uno scontro tra privati come nel processo civile. Il PM agisce in nome e per conto della collettività, che chiede in nome della Repubblica italiana la condanna di un cittadino (o meno, che sia) che si assume di aver violato la legge penale sostanziale. Il giudice emette la sentenza sempre in nome del Popolo italiano.

Quindi è una materia penale (intesa come oggetto del processo penale) di diritto pubblico, ed è una materia indisponibile: quindi l'intervento della persona offesa è un intervento che ha sì diritto di cittadinanza nel diritto penale. Perché il nostro ordinamento ha scelto di consentire la costituzione di parte civile nel processo penale: si ospita all'interno del processo penale anche l'azione civile di danno derivante da reato. È una peculiarità [che può essere vista come un'anomalia, secondo il prof infatti è incostituzionale: perché la parte civile sposta gli equilibri all'interno del processo penale. L'art. 111 Cost. dice che il processo penale si svolge nella parità delle parti, e in questo caso abbiamo da un lato il PM che esercita l'azione penale e chiede la condanna; sempre da quella parte abbiamo anche la parte civile, che formalmente esercita l'azione civile, formula una richiesta risarcitoria, ma sostanzialmente chiede la condanna: quindi abbiamo due accusatori: uno pubblico (+3 distaccato) e uno privato (magari anche più accanito e interessato alla condanna perché ha interessi personali) / sull'altro versante c'è la difesa: un accusato. Secondo il prof questo non si concilia con l'art. 111 Cost.] del nostro ordinamento (ad esempio nell'ordinamento inglese questo non è previsto).

Struttura attuale del processo penale: si ammette alla costituzione di parte civile anche chi non ha subito direttamente un danno derivante dal reato.

Esempi di costituzione di parte civile

Esempio 1: quando procediamo per una violenza sessuale commessa nel Comune di Milano, e si costituisce a parte civile la persona offesa, ma ANCHE il Comune di Milano. Quindi questo istituto (costituzione di parte civile) diventa qualcosa di diverso rispetto al suo scopo proprio (cioè l'esercizio dell'azione civile nella sede penale). Perché il Comune di Milano si costituisce non tanto per chiedere il risarcimento dei danni, ma chiede la condanna dell'imputato: è una presenza simbolica. Vuole manifestare la presenza della collettività milanese che è interessata che quell'individuo venga condannato. Secondo il prof in questo caso il Comune di Milano non dovrebbe essere la parte civile, ma casomai il responsabile insieme all'imputato: perché il Comune non è in grado di adottare un sistema di prevenzione di certi crimini nell'ambito delle sue competenze (ad esempio mettere delle telecamere) e garantire la sicurezza.

Esempio 2: processi di criminalità organizzata. Il processo del 2010 per l'infiltrazione della 'ndrangheta in Lombardia. Si costituisce parte civile il Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri) + Ministro della Difesa + Regione Lombardia + Regione Calabria + la Provincia di Milano + comuni della provincia su cui insiste l'associazione criminale. Queste sono pretese punitive, perché questi enti non è che hanno subito un danno diretto dall'azione criminale, se non al limite un danno di immagine per alcuni paesi. Ma c'è già lo Stato che agisce per avanzare la pretesa punitiva! È il PM! Come si può pensare che il governo, nella persona del presidente del Consiglio dei ministri si costituisca parte civile, quando il PM è un'articolazione statuale e rappresenta lo Stato, tanto che è il Procuratore della Repubblica! Se analizziamo le parole = "Procuratore" = significa qualcuno che agisce in nome e per conto, che ha avuto una delega: la procura. Quindi il Procuratore della Repubblica ha la delega della Repubblica italiana per agire nei confronti degli imputati. E cosa c'entra il Presidente del Consiglio, il Ministro della Difesa ecc?

Ciò serve per dire che il processo penale non dovrebbe essere uno strumento di composizione dei conflitti individuali tra l'imputato e chi ha subito il reato, ma dovrebbe vedere lo Stato che pretende la punizione del consociato che ha violato le norme penali e quindi ha tenuto una condotta deviante e antisociale.

Però usiamo il condizionale ("dovrebbe") perché negli ultimi tempi vuoi che c'è questa espansione della legittimazione alla costituzione di parte civile, vuoi per alcune scelte legislative dove il risarcimento del danno diventa pre-condizione per accedere a determinati riti speciali di natura premiale, ad esempio la sospensione del processo penale con messa alla prova: si dice all'imputato "tu puoi chiedermi di non essere processato, dimostri la tua resipiscenza con delle condotte riparatorie di risarcimento del danno (se è un reato di danno), io giudice sospendo il processo penale – che in realtà non è ancora iniziato – e ti metto alla prova". Nel frattempo l'imputato richiedente viene punito in forma alternativa alla detenzione, attraverso previsioni alternative di probation che intervengono nella fase esecutiva e che vengono importate nella fase di cognizione, all'esito di questa prova (quindi viene mandato a fare dei lavori di pubblica utilità presso enti vari e assortiti sotto la sorveglianza dell'ufficio esecuzione esterna), all'esito positivo della prova, dopo aver risarcito il danno, dopo aver subito la punizione in forma blanda e alternativa, il reato viene dichiarato estinto. C'è un'inversione di quello che dovrebbe essere l'ordine logico giuridico degli avvenimenti (cioè accertamento di responsabilità, condanna, e punizione). Qui invece si punisce prima di condannare, e all'esito di questa pena richiesta su base volontaria si estingue il reato, quindi l'imputato viene prosciolto. C'è qualcosa che non funziona dal punto di vista costituzionale. Anche se la Corte si è già pronunciata salvando la messa alla prova, secondo il prof non è convincente l'argomentazione utilizzata, che non risolve il dubbio: ma la materia penale non è una materia indisponibile? Può il condannato chiedere di essere punito senza condanna, e all'esito di una punizione senza condanna essere addirittura prosciolto? Questo è il quesito a cui la Corte non ha risposto.

È realtà che l'asse del processo penale si sta sempre più spostando in questa direzione (anche se non dovrebbe essere uno strumento di composizione dei conflitti individuali). Ormai le condotte riparatorie sono diventate una sorte di mantra nei confronti dell'imputato che voglia evitare la condanna nel processo ordinario, e quindi accedere a dei modi processuali differenziati che gli garantiscono una riduzione, o addirittura un'eliminazione della condanna.

Il processo penale è un mondo che sta scomparendo: quello dove si pretendeva che i concittadini rispettassero la legge penale, e chi la violava veniva punito con la pena esemplare, cioè la sanzione penale (che è al centro di tutto il sistema punitivo: la reclusione in carcere). Quindi se vogliamo dare una definizione al process...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ambra_23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Mazza Oliviero.
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