Introduzione parte speciale del codice penale
Artt 1-240 cp sono l’intero della parte generale, parte perciò facilmente circoscrivibile. La parte speciale è fatta soprattutto da norme incriminatrici, la struttura norma delle norme di parte speciale si compone dalla struttura: soggetto attivo + comportamento + risultato.
Tutti gli ordinamenti hanno un nucleo duro di articoli del codice penale e poi in altre leggi speciali altre norme che non rientrano nel codice. Nel nostro ordinamento, sia sul piano quantitativo sia qualitativo, tanti reati sono descritti in testi che non sono codice penale, questi sono reati importanti.
Quantitativamente non si conosce il numero preciso dei reati, si parlava con certezza anni fa di oltre 5000 reati, oggi molti di più, questa quantità è sparsa in sedi normative irraggiungibili. Il codice nasce per dare conoscibilità alle norme, ora invece tale scopo si è perso, es. reati in materia di stupefacenti (30% cause penali italiane) non sono presenti nel codice penale. Tale enorme quantità di norme comporta la mancata organicità d’insieme. Più norme penali ci sono, più è difficile conoscerle. Lo stato continua a pretendere il rispetto delle norme, ma non rispetta la sua parte.
L’applicazione dei principi generali del codice penale decade dalla presenza di norme che partono da questi principi. Pian piano cominciano a vigere principi diversi in riferimento a certi settori, ciò compromette l’unità dell’ordinamento. Già dal 1988 molte commissioni governative sono state progettate per creare un nuovo codice penale, nessuna ci è riuscita, tutte si sono arenate nella parte speciale.
Nell’ambito di uno di questi progetti, un filosofo del diritto che si occupa anche di materia penale (Ferraioli) fece la proposta provocatoria di introdurre non la riserva di legge ma il principio di riserva di codice. Nel 1996, il legislatore democratico della Spagna ha modificato il diritto penale spagnolo, lo ha fatto ipotizzando la riserva di codice, solo in casi eccezionali e motivati in leggi complementari. Ferraioli, almeno pensando a tale ipotesi, obbliga il legislatore penale a condotte di facile individuazione. L’idea in parte non era del tutto sbagliata.
Esempi di reati fuori dal codice penale
- Reati militari, tributari, bancari, lavoro: casi in cui il loro stare fuori dal codice ha una sua spiegazione.
- Casi in cui si fa fatica a trovare una spiegazione: es. reati ambientali, con gli ultimi eco reati si è provato a mettere nel codice penale reati particolarmente gravi.
- La disciplina penale delle armi è tutta fuori (legge sulle armi) / Aborto / Stupefacenti / Bioetica / Criminalità organizzata / Immigrazione / Doping / Prostituzione / Diritto penale internazionale…
L'Art 16 cp: principi della parte generale si estendono alla parte speciale ma anche in tutte le leggi complementari. Tale norma non è però più applicabile, ci sono reati molto distanti dai principi generali, contenuti in sedi diverse.
Nel codice penale ci sono alcune disposizioni storiche di frequente utilizzo e che hanno un consistente ambito applicativo nella prassi quotidiana dei tribunali. Al fianco di queste norme che ci sono e sono applicate, c’è un cumulo di macerie, norme che non ci sono più, abrogate, talvolta per atto del legislatore, altre volte per opera della Corte Costituzionale, perché contro la Costituzione, altre volte perché oggetto di interpretazione che ne ha cambiato l’ambito applicativo, restringendolo.
Il Fascismo si pose l’obiettivo di ricodificare tutto in modo coerente. Il fatto che sia un codice autoritario emerge nella parte speciale, non in quella generale. Carattere peculiare della parte speciale: l’ordine.
Fattori di cambiamento nel tempo
14 settembre 2016 Non è neutra la collocazione di una fattispecie. Ci sono almeno due reati nel codice penale per i quali è necessario affinché si avvii il processo la presenza della querela di parte. Alcune fattispecie (ideologia fascista) sono state abrogate, altri abrogati post fascismo (anni ’60) come l’adulterio e il concubinato. È importante vedere come, alle volte, sia stata la Corte Costituzionale e talvolta la Cassazione ad adeguare disposizioni datate alla realtà più recente. Altre fattispecie ci sono ancora ma sono vetuste, sono retaggio di una società pre-industriale, in alcuni casi il legislatore le ha eliminate, es. omicidio per causa d’onore in vigore fino a poco tempo fa, es. turpiloquio, esercizio abusivo di mestieri girovaghi, abuso della credulità popolare...
Molti articoli nuovi, inseriti in tempi diversi, che non si coordinano tra loro e nemmeno col sistema complessivo. Es. omicidio nel nostro ordinamento è punito con una sanzione di minimo 21-24 anni e con un massimo di 30 anni o ergastolo. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art 630 cp): si toglie la libertà di movimento ad una persona con un fine specifico, trarre vantaggio patrimoniale; tale disposizione è stata negli anni modificata, la pena però ora è la reclusione da 25 a 30 anni, il più lieve dei sequestri di persona è punito con un minimo maggiore del minimo di omicidio doloso.
Estorsione vs. Concussione: autore dell’estorsione è pubblico ufficiale che estorce del denaro abusando della sua posizione, punita meno dell’estorsione. Punto dolente del sistema penale sono le sanzioni.
Il codice Rocco prevede molti casi di pena di morte e ergastolo. Ora abolita la pena di morte sostituita la pena con l’ergastolo. Le pene del codice Rocco sono le più pesanti a livello codicistico europeo. Pene altissime per il furto, molto superiori rispetto ai reati commessi dai colletti bianchi. Il Codice Rocco è carcerocentrico, pena classica è il carcere con l’aggiunta o sostituzione con pene pecuniarie, tale tipologia di pene hanno misure irrisorie.
Il legislatore ha esteso, con gli anni, (influenzato dalla novella del 1974) il potere discrezionale del giudice, rimangono le pene ma attraverso il gioco delle circostanze… ciò ha permesso di dilatare le possibilità di scelta al giudice, non si può quindi parlare di tassatività e determinatezza.
Si sono susseguite numerose riforme che hanno colpito aspetti inaccettabili del codice così come riformato. È necessario sottolineare che negli ultimi anni qualcosa sta muovendo, si sono incaricate alcune commissioni col compito di produrre idee nuove in termini di depenalizzazione ed escogitazione di forme sanzionatorie diverse e più efficaci delle tradizionali, una maggiore attenzione ai profili della conciliazione autore-vittima, della mediazione, auspicio è che speditamente si vada in questa direzione.
Tuttavia, ci si chiede perché se a molti appare meritevole di essere abbandonato il codice Rocco, perché non se ne fa uno nuovo? L’hanno fatto tutti gli altri paesi. Non lo si è fatto per ragioni che ci sono: progetto culturale, modestia di una classe dirigente di effettuare quello che è un il nuovo codice di procedura penale del 1989 ha segnato un passaggio culturale, il diritto penale non può essere oggetto di un programma elettorale.
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