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CARATTERI DELLA PARTE SPECIALE
Pisapia (anni ’40) contestava che nella facoltà giuridiche italiane si studiava solo la parte panale, egli
parte speciale ‘sta lì il vero diritto penale…’.
sosteneva che si dovesse dare importanza alla perché Il
lavoro principale del giudice è il confronto tra il comportamento della fattispecie del suo giudizio e
quello stabilito dal legislatore. Questa frase è una provocazione ma non è insensata, si ricollega al dato
storico della nascita delle due parti. Gli studi storici dicono che il diritto penale c’è sempre stato, nasce
con la parte speciale, questa è la parte originale, certi comportamenti che il legislatore in qualche modo
fissa come reati, la parte generale è una successiva sussunzione, dagli elementi della parte speciale si
deducono gli elementi della parte generale. Astrazione concettuale della parte generale serve per dare
certezza ed organicità al diritto penale. Le prime codificazioni contengono la parte generale (fine 700,
inizio 1800), la parte più consistente è quella speciale. Un codice di parte generale se da solo darebbe
un potere discrezionale al giudice illimitato, gli si darebbero solo concetti generali e poi l’applicazione
del giudice si sostituirebbe con la sua discrezionalità al legislatore, sovrastando così la separazione dei
poteri. 20 settembre 2016
Necessaria compenetrazione tra parte generale e speciale di diritto penale quando il giudice deve
risolvere il caso lui sottoposto.
Come il GIUDICE lavora nell’interpretazione delle norme di parte speciale
Ci sono indicazioni particolari per compiere tale valutazione. L’interpretazione delle norme incriminatrici
avviene entro un quadro di riferimento, il giudice ad esempio deve rapportare le norme entro
l’ordinamento comunitario, oggi il giudice deve anche riferire la fattispecie concreta ad un quadro di
riferimento diverso da quello del 1900 dove l’ordinamento comunitario si autonegava la materia
penale. Difficile pensare anni fa ad un’autorità penale diversa da quella statale. Le cose sono
cominciate a cambiare a cavallo tra XX e XXI secolo per opera della giurisprudenza, la giurisprudenza
della corte di Lussemburgo ha cominciano alla fine degli anni ’90 a fare incursioni frequenti in ambito
penale. Le direttive (es. materia di ambiente) cominciano a definire intervento di tipo sanzionatorio, il
messaggio del legislatore comunitario era quello di sanzionare in modo efficace, il legislatore nazionale
aveva dunque ancora campo libero nella tipologia di attuazione.
Dal 2005, interventi della Corte di Lussemburgo cominciano ad operare interventi sulla materia penale,
sempre necessaria l’attuazione per mezzo di un atto nazionale, ma sempre più stretto il margine di
scelto lasciato allo stato, in caso contrario interviene una sanzione comunitaria. Il diritto penale e in
particolare la parte speciale subiscono già interventi diretti alla luce dell’applicazione di principi
diritto di stabilimento:
comunitari che non sono di materia penalista; es. possibilità di mobilità entro i
confini europei dei cittadini comunitari che esercitano una professione salariata e anche non. Es. chi
esercita una professione come l’avvocato in Italia, potrebbe esercitare quella professione su qualunque
abuso della professione
territorio dell’unione, ciò confligge verticalmente con l’art 148 cp-> se non si è
in possesso del titolo abilitativo dello stato. La soluzione oggi accolta è che il principio comunitario
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anche se extra penale funge da fondamento della causa di non punibilità. Diritto comunitario
attribuisce la facoltà di esercitare la professione non salariata entro il territorio dell’unione. Le cose
cambiano con l’art 83 (TFUE), il Trattato di Lisbona apre prospettive nuove, tale articolo ha portata
rivoluzionaria, fissa dei campi di interesse nei quali l’UE ai fini di armonizzazione potrebbe direttamente
emanare norme con efficacia sui territorio dell’Unione. Non ci sono ancora norme nate in questo modo
(deficit democratico diminuito dal trattato di Lisbona).
Difficile armonizzare sul piano dell’effettiva dimensione processuale.
Interpretazione delle norme di parte speciale
Problema della fissazione di criteri interpretativi per le singole fattispecie. Ci sono delle disposizioni
normative contenute nella parte speciale che sono strutturate intorno a dati semantici che nella lingua
favoreggiamento:
di riferimento non sono problematici nel linguaggio comune, es. aiutare taluno ad
concussione:
eludere le indagini, ‘aiutare’ ha portata semantica univoca // es. verbo ‘costringere’ // es.
delitto di tipo mafioso: ‘far parte dell’associazione…’. Crea grandi problemi al giudice che deve stabilire
se di fronte alla condotta prevista e punita dall’art del cp, se non si ‘fa parte’ si è assolti o condannati
ma con altro titolo, talvolta la differenza è minima. Necessario stabilire comportamenti sussumibili sotto
quel verbo (es. ‘aiutare’).
Il giudice deve non solo indagare il significato astratto delle parole ma dare loro una collocazione
normativa in rapporto alla fattispecie che deve giudicare. Lavoro del giudice non più di tipo sillogistico.
La decisione del giudice tende a limitare la libertà personale, un bene fondamentale per il soggetto, il
giudice adegua così l’interpretazione delle norme alla soluzione soddisfacente al caso, spesso soluzioni
praeter legem.
L’analogia è vietata a livello costituzionale nel nostro ordinamento, per dare a questo attuazione è
necessario erigere un muro che limiti all’interpretazione letterale, sfruttando il dato sistematico, quello
storico (storia dell’istituto), interpretazione teleologica (scopo della norma deducibile dai lavori
preparatori…), livello costituzionale dell’interpretazione (Corte Costituzionale ha spesso reimpostato
l’interpretazione di determinate disposizioni, ciò alla luce dei principi costituzionali).
E’ possibile contrapporre a quella del giudice una motivazione solo se meglio motivata, non perché più
vera. Molto spesso la soluzione si lega al fatto e si afferma in termini di plausibilità non in base ad un
ragionamento assiomatico/logico. A tale ragionamento possono concorrere vari attori: accusa / difesa
/giudice, tutti contribuiscono all’interpretazione.
Giudice per mezzo del contraddittorio può valutare tutti i punti di vista che forniscono basi al
ragionamento del giudice, quel modo di ragionare può andare bene in un caso e meno in un altro.
Il nostro codice penale (3 libri) contiene una parte speciale (2° dei delitti / 3° delle contravvenzioni), il
campo dei delitti è esteso a circa 400 fattispecie. Il legislatore ha diviso il libro secondo in titoli che
sono strutturati in fase decrescente, prima beni pubblici poi anche beni personali. I tioli poi divisi in
capi e poi sezioni.
TITOLO V del Codice Penale (art 414 ss cp)
Titolo breve che originariamente conteneva solo 8 disposizioni, poi legislatore dagli anni ’80 ha
introdotto l’associazione di tipo mafioso / istigazione a reati di pedofilia…
Negazionismo: non è un reato ma è una circostanza aggravante di altre fattispecie, il nostro legislatore
ha scelto questo compromesso, ha scelto di connotare in maniera più grave altre fattispecie con una
pena più grave se si negano delle cose. Dubbio se condotta solo di negare o anche solo di minimizzare,
anche le finalità sono rilevanti, bisognerebbe coniugare ciò che forse è inconiugabile.
ordine pubblico
Delitti contro l’ordine pubblico, che è stato definito in mille modi diversi, es. ordine che
è stato imposto dal potere. Stabilire cos’è l’ordine pubblico orienta le norme che vi appartengono
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito per il solo fatto di aver istigato…
il giudice prende in considerazione tutti i termini che integrano la disposizione, ‘pubblicamente’ per
definire tale parola è necessaria un’integrazione con la parte generale: con il mezzo della stampa/luogo
pubblico… pone però a sua volta problemi interpretativi, la dottrina italiana ha discusso se possa essere
punita un’istigazione avvenuta per mezzo dei social network. Internet è considerabile mezzo per
pubblica istigazione? Al giudice si può rimproverare l’analogia. Il legislatore storico ottiene con una
norma che abbraccia situazioni che non vengono abbracciate una per una un altro risultato, a nessuno
verrebbe in mente di collegare a tale articolo una condotta istigatoria avvenuta per mezzo di un
programma televisivo. Qui la disposizione rinunciando alla casistica abbraccia numerose
manifestazioni. 3
REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA
Prof. BONINI 12 ottobre 2016
L’interprete non deve mai sostituire le sue interpretazioni al dato testuale, altrimenti viene tradito l’art.
54 Cost. Art.361-362 omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale e del funzionario di
servizio. Art. 364 omessa denuncia di reato da parte del cittadino: “Il cittadino, che, avendo avuto
notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o
l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.” In un ordinamento autoritario il
cittadino sarebbe trasformato in un poliziotto dovendo denunciare qualunque tipo di reato.
Nell’ordinamento italiano invece l’area è circoscritta ai reati contro la personalità dello Stato per i quali
la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo. Non per tutti i delitti contro la personalità dello stato è
prevista in astratto la pena dell’ergastolo: è prevista per il favoreggiamento bellico ad esempio.
L’obbligo di denuncia riguarda quindi solo un numero chiuso di delitti. Il concetto di cittadino è
ricavabile dall’art. 4 cp. laddove si dispone che agli effetti della legge penale è cittadino colui che per
origine o elezione (scelta) appartiene a luoghi soggetti alla sovranità dello Stato; altresì lo è l’apolide
residente nel territorio dello Stato. Si può confrontare l’articolo de quo col paragrafo 138 del codice
tedesco che contiene un modello diverso, in cui si punisce l’omessa denuncia della pianificazione di un
reato. Quindi si anticipa la punibilità. Mentre nell’articolo italiano si parla di reati in fase di esecuzione.
In Germania la punibilità è estesa per varie ragioni: novero più grande, si punisce anche