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IL 2° DECRETO ATTUATIVO: L'OR
CAPITALE
L’art. 114 della Costituzione,
(come riformato dalla Legge costituzionale n. 3/2001) ha sancito (dopo lungo dibattito ) che «Roma
è la capitale della Repubblica.
La legge dello stato disciplina il suo ordinamento».
il successivo passaggio nel dibattito politico non poteva
che prevedere l’opportunità di introdurre per la città di Roma un ordinamento speciale, ma cmq la
disposizione concisa, ha lasciato aperti moltissimi problemi, primo fra tutti quello territoriale:
Roma, oltre ad essere la capitale del Paese, si è configurata anche come città metropolitana, per il
disposto del
1° comma dell’art.114.
Il 3° comma dell’art. 114 Cost. avrebbe, dunque, evidenziato la necessità di predisporre una
disciplina specifica che tenesse conto della duplice natura della Città di Roma:
si discute dagli inizi degli anni 90 su un’identificazione vera e
propria tra “Roma” e la Città metropolitana, infatti 39
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La città metropolitana si configura, infatti, quale livello territoriale di Governo intermedio tra
comune e regione.
Ma in conclusione a seguito della
L’art 24 della Legge delega configura, in luogo del comune di Roma, un Ente dotato di una
speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria attribuita in ragione delle peculiari
funzioni della capitale dello Stato,
(sede degli organ costituzional e dell rappresentanze diplomatic di Stat esteri)
Quali poteri spettano alla Capitale lo stabilisce il comma 3 che aggiunge,
a qll già spettanti al comune di Roma:
a) il concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali
(previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali);
b) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale (con particolare riferimento
al settore produttivo e turistico);
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
IL 3° DECRETO ATTUATIVO: 216/2010 LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E FABBISOGNI S
Costi standard e LEP rappresentano il nocciolo duro della
riforma del federalismo fiscale,e l’asse portante attorno al quale il sistema viene costruito.
Esso, ispirato ai principi di (responsabilità, efficienza, equità e
Solidarietà), fa infatti leva sui livelli essenziali delle prestazioni da soddisfare sia sotto l’aspetto economico-fina
sostanziale.
È in tale prospettiva che svolge un ruolo determinante la
definizione dei fabbisogni e dei costi standard, laddove per
1)«fabbisogno standard» si fa riferimento al livello di spesa, anch’essa standard, riconducibile alla copertura i
2)Quanto invece al costo standard con esso si intende quel costo che (valorizzando l’efficienza e l’efficacia ) c
il terzo decreto attuativo, D. lgs. n. 216 /2010
intervenuto a disciplinare il meccanismo mediante il quale, a partire dal 2011, dovranno essere definiti i costi e i
dal criterio della spesa storica al nuovo sistema di finanza locale.
A prima vista, il decreto legislativo citato sembrerebbe di mera
natura tecnica, avendo come obiettivo finale la ricerca di
sistemi di erogazione da parte degli enti territoriali di servizi in condizioni ottimali di efficienza.
Per realizzare l’ambizioso programma, il legislatore delegato si è preoccupato di individuare, in via transitor
le funzioni essenziali già esercitate dagli enti territoriali, confermate dalla Legge delega n. 42/2009
per i comuni sono classificate quali funzioni fondamentali:
- le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 % delle spe
- le funzioni di polizia locale;
- le funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezio
l’edilizia scolastica;
Per le province trattasi – analogamente – :
- delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 % delle
- delle funzioni di istruzione pubblica,
- delle funzioni nel campo dei trasporti;
- delle funzioni nel campo della tutela ambientale; 40
41 IL 4° DECRETO ATTUATIVO
IL FEDERALISMO MUNICIPALE:
possiamo evidenziare come i primi 3 decreti attuativi della
Legge n. 42/2009 sono stati approvati senza particolari difficoltà,
mentre non è stato lo stesso per la discussione sul 4° decreto, inerente la finanza municipale, che
ha invece provocato
più di qualche contrasto. I temi in esso affrontati sono, infatti, tra i più importanti dell’intero
impianto elaborato in sede governativa,
coinvolgendo l’autonomia impositiva dei comuni nel raccordo con il sistema finanziario nazionale
ed europeo.
In particolare sul sulle modalità del passaggio dalla
finanza derivata a quella autonoma degli enti locali è avvenuto il più intenso confronto, in pratica
con il
il D.L n. 23/2011 sul FEDERALISMO MUNICIPALE
con il quale si riforma la fiscalità locale accorporando 10 delle 18 attuali forme impositive, e
segnando il passaggio dalla
finanziaria derivata a quella autonoma
l’obiettivo della riforma del federalismo municipale, risiede infatti
nella possibilità di istituire tributi di scopo e di fruire del gettito
di tutta una serie di imposte e meccanismi perequativi volti a colmare le grandi differenze tra gli
enti locali.
Essa si inserisce in un quadro di finanza locale nel quale
il totale delle entrate proprie comunali (le cosiddett risorse proprie) ammonta, in base ai calcoli
dell’IFEL, a circa 21,8 miliardi di euro nei territori delle regioni a statuto ordinario e a 24,8 miliardi
invece su scala nazionale.
Sulla base del calcolo effettuato sui consuntivi 2008,
l’indice di autonomia tributaria, sarebbe infatti pari al 37,8% su scala nazionale,e 40,4% per i
comuni delle regioni a statut ord.
BILANCIO DELLO STATO
Nella contabilità nazionale il bilancio dello Stato è un
documento contabile di previsione previsto dall'art. 81 della Cost. da approvare con scadenza
annuale, indicante le entrate (imposizione fiscale) e le uscite dell'amministrazione statale
(spesa pubblica) relative ad un determinato periodo di tempo ovvero i cosiddetti conti pubblici. In
esso si rispecchiano le scelte della finanza pubblica( relative ai bisogni della collettività), alle
priorità dei diversi obiettivi preposti nella politica economica
( quali ad esempio il livello di pressione fiscale imposto a carico dei contribuenti e così via).
Il bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa.
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Il bilancio di competenza indica l'ammontare delle spese che lo Stato prevede di dover pagare e
delle entrate che prevede di poter riscuotere nell’anno di riferimento (nascita dell’obbligazione).
Il bilancio di cassa indica invece le spese che effettivamente verranno liquidate e le entrate che
effettivamente saranno incassate (adempimento dell’obbligazione)
Il bilancio ha diverse funzioni:
contabile, di garanzia, politica, giuridica ed economica.
1)La prima funzione è quella di un documento contabile che permette di conoscere la situazione
contabile dell'ente e di regolarne l'attività futura.
2)Funzione di garanzia :Quando gli stati assumono caratteristiche più vicine a quelle dello stato
moderno,
il bilancio assume anche una funzione di garanzia per i cittadini nei confronti dell'amministratore
pubblico: il governo ha meno possibilità di arbitrio quando deve rispettare le voci e le cifre esposte
in bilancio.
3)Funzione politica :Il bilancio è ormai molto più che un semplice strumento di rilevazione
contabile e ha acquistato una funzione politica nel rapporto tra governo e parlamento.
Dal momento che i fini da raggiungere sono sempre enormemente superiori alle possibilità
economiche di uno stato (piena occupazione,
riduzione del debito pubblico, miglioramento dei servizi pubblici, aumento dei diritti sindacali.
etc.),
il bilancio è utile per vedere quali il governo intenda privilegiare,
e perciò quali siano le sue reali intenzioni politiche; il tutto salvo approvazione del parlamento.
4)Funzione giuridica : L'approvazione del bilancio diventa un atto giuridico di autorizzazione,
senza o contro il quale gli organi del potere esecutivo non possono gestire la spesa pubblica né
riscuotere le entrate.: il bilancio infatti ha forza di legge e vincola alla sua osservanza l'attività della
pubblica amministrazione.
È limitato però, dal fatto di non poter modificare le vigenti leggi:
non può riadattare un'imposta piuttosto che un'altra, con lo scopo di farsi quadrare i conti. Per
questo motivo sono state introdotte le leggi affiancate, che ne adattano il quadro giuridico fiscale:
la più importante è la finanziaria.
5)Funzione economica :Il bilancio è anche uno strumento di programmazione, che permette di
valutare gli effetti dell'attività finanziaria sui vari aspetti della vita economico-sociale e di orientare
gli interventi di politica economica verso gli obiettivi desiderati (un aumento o una diminuzione
della cifra stanziata in bilancio significa, in sostanza, una maggiore o minore possibilità di
attuazione per qualunque scelta politica).
Anche il bilancio dello stato deve essere redatto nel rispetto di alcuni principi fondamentali:
Annualità, ai sensi dell'art. 81 Cost. il bilancio deve essere redatto e approvato ogni anno;
Unità (Unicità), il bilancio deve comprendere tutte le entrate e le uscite rappresentate
rispettivamente come un blocco unitario
(sono escluse le gestioni fuori bilancio);
Universalità, deve comprendere tutte le voci:
Integrità, ogni voce deve essere inserita al "lordo", senza compensazioni tra voci in entrata e voci
in uscita;
Veridicità, deve essere "vero", senza sopravvalutazioni di entrate o sottovalutazioni di uscite, al di
fuori di eventuali reati commessi dai suoi compilatori;
Pubblicità, il bilancio deve essere pubblicato in G.U.;
Specificazione, ciascuna voce di entrata e di spesa deve essere riferita allo specifico settore di
provenienza. 42
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Tendenziale equilibrio, gli Stati appartenenti all'area della moneta unica europea, sono obbligati ad
avere un pareggio di bilancio o al massimo un disavanzo che non deve però superare il 3% del PIL.
I residui attivi e passivi.
Derivano dalla gestione del bilancio dello stato il cui risultato di esercizio può generare residui
passivi e quindi debiti dello Stato oppure residui attivi e pertanto delle economie di gestione.
I TITOLI DI STATO
sono delle obbl