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COOPERAZIONE FIDUCIA
LA COOPERAZIONE LA COOPERAZIONE NON
CONSENTE DI OTTENERE I DIPENDE SEMPLICEMENTE
RISULTATI NON DALLA MOTIVAZIONE
CONSEGUIBILI DAI SINGOLI DEGLI AGENTI, MA È
OPERANTI MOSSA DALLA FIDUCIA LA FIDUCIA È LA
PROBABILITÀ STIMATA
CHE QUALCUNO COMPIE
LA FIDUCIA È UNA LA FIDUCIA DERIVA DA UN’AZIONE NON
PROFEZIA RIPETUTE ESPERIENZE DANNOSA O BENEFICA
AUTOAVVERANTESI POSITIVE MA SI CREA NEI NOSTRI CONFRONTI
ANCHE SE SI DECIDE DI
ATTIVARLA
La soglia ottimale di fiducia, raggiunta la quale ci fidiamo di qualcuno e poniamo in atto
una data azione competitiva, non è la stessa in tutte le circostanze. Per superare
l’esigenza della fiducia sono ipotizzabili numerose soluzioni, solitamente vigilanza,
coercizione e il contratto.
Vigilanza e coercizioni riducono l’esigenze di fiducia, provocano però risentimento perché
intaccano la percezione di godere della stima altrui e aumenta la probabilità di
atteggiamenti elusivi e di ritorsione. Sono comunque espedienti costosi e non favoriscono
lo sviluppo della fiducia reciproca.
Il contratto consiste nell’assunzione di impegni e ciò aiuta gli altri a limitare i bisogno di
fidarsi di noi.
La cooperazione, alimentata da dosi sufficienti di fiducia, configura un modello razionale
per guidare le relazioni fra le persone. Un comportamento cooperativo non può mettersi in
moto senza disporre di un livello iniziale di fiducia con cui sfidare il meccanismo della
ricerca del vantaggio personale, anche accettando qualche rischio.
Cosa fare quando il livello iniziale di fiducia sia eccessivamente basso per dare origine a
forme di cooperazione? E’ necessario fare leva su valori personali ispirati alla convinzione
che vale la pena di impegnarsi per una società migliore e alla promozione del bene
comune e cercare di agire “come se”, cioè come se avessimo già sperimentato relazioni
positive e esistessero i presupposti per avere fiducia.
Bisogna cioè “fidarsi della fiducia”.
La cooperazione è il modello di governo che caratterizza l’organizzazione che si ispirano
alla teoria degli stakeholder.
I gruppi di imprese: definizione
Quai tutte le imprese di grandi dimensioni e molte di quelle di piccole e medie operanti nel
nostro Paese tendono a governare le loro combinazioni economiche mediante un struttura
a gruppo.
Gli elementi qualificanti del concetto di gruppo di imprese sono tre:
la comunanza del soggetto economico, cioè della persona o delle persone che
• esercitano il governo delle imprese (nel modello capitalistico si tratta dei conferenti di
capitale di rischio);
la pluralità giuridica delle imprese appartenenti al gruppo, che possono adottare figure
• giuridiche di vario tipo (società di capitali e società di persone);
il controllo mediante partecipazione al capitale di rischio o altri strumenti.
•
Quest’ultimo punto è quello più dibattuto.
Il controllo azionario
Il possesso di partecipazioni azionarie costituisce il modo principale attraverso cui è
possibile acquisire il controllo di un’impresa.
Alcuni rapporti di tipo contrattuale possono assicurare ad uno dei contraenti la possibilità
di esercitare un’influenza dominante sull’altro. Esempi di questo tipo possono essere
contratti di affitto, contratti di agenzia, contratti di fornitura, contratti di finanziamento
quando il rapporto sia configurato in modo tale da portare uno dei contraenti sotto il
dominio dell’altro.
Per determinare il quantitativo minimo di azioni che si deve possedere per conseguire la
posizione di controllo di un’impresa, si deve considerare anche il grado di frazionamento
della proprietà azionaria.
Un altro elemento che può contribuire a determinare una posizione di controllo è costituito
dall’esistenza, all’interno della compagnie sociali dell’impresa di patti parasociali. Si tratta
di accordi tra i soci di una stessa società al fine di allearsi e di regolare l’agire comune
all’interno della società.
I principali tipi di patti (o sindacati) sono:
Sindacati di voto, si obbliga a votare in un certo modo nell’assemblea degli azionisti
• Sindacati di blocco, ci si obbliga a non cedere a terzi la propria partecipazione.
•
Il controllo contrattuale
Il processo di partecipazioni azionarie costituisce il modo principale attraverso cui è
possibile acquistare il controllo di un’impresa, tuttavia il controllo puo essere esercitato
anche tramite altri strumenti. Alcuni rapporti di tipo contrattuale possono assicurare ad uno
dei contraenti la possibilità di esercitare un’influenza dominante sull’altro. (contratti
d’affitto, contratti di finanziamento, di agenzia , di fornitura) portando uno dei contraenti
sotto il dominio dell’altro.
La direzione unitaria
L’appartenenza al gruppo si sostanzia solo se il diritto a governare le imprese viene
effettivamente esercitata. Occorre che la persona che controlla il gruppo condizioni con i
propri voti le decisioni prese e dalle assemblee delle aziende controllate, nomini i propri
rappresentanti nei consigli di amministrazione di tali aziende.
Se invece il possesso di partecipazione anche maggioritarie non è accompagnato
dall’esercizio della direzione unitaria, non si configura appartenenza al gruppo.
Questa impostazione, teoricamente rigorosa, rende talvolta difficile la delimitazione del
perimetro del gruppo.
Le motivazioni della costituzione dei gruppi imprese
L’acquisizione del pacchetto di maggioranza di un’impresa può essere:
A) Concordata con i suoi azionisti di controllo
B) Effettuata contro il loro volere, se si riesce a rastrellare un numero sufficiente di azioni
sul mercato.
Le principali motivazioni alla base di questa operazione sono le stesse che spingono verso
l’aumento dimensionale delle imprese: le economie di scala, le economie di scopo, le
economie di costi di transizione.
L’acquisto di partecipazioni è interpretato come una modalità di crescita esterna in
alternativa allo sviluppo dell’attività attuato all’interno della medesima impresa. La crescita
esterna ha il grande vantaggio di consentire in tempi rapidi il raggiungimento di certe
dimensioni o l’appropriazione di determinate competenze o risorse giudicate critiche ai fini
del successo dell’impresa sul mercato.
Le operazioni di acquisizione hanno inoltre il vantaggio di eliminare un concorrente
evitando che la competitività del settore aumenti per l’ingresso di una nuova impresa che
aggiunge capacità produttiva a quella già esistente.
Fra gli svantaggi si osserva come la fase di integrazione delle die unità si rilevi spesso
molto complessa da gestire.
La leva azionaria costituisce una motivazioni per le quali la crescita dimensionale può
attuarsi con la struttura a gruppo piuttosto che all’interno della stessa entità giuridica. Per
effetto della leva azionaria la moltiplicazione dei livelli societari consente al possessore
del capitale di comando della capogruppo di massimizzare, a parità di mezzi finanziari
investiti, l’ammontare di risorse sottoposte alla propria influenza.
Se introduciamo la possibilità di ricorrere all’indebitamento come fonte di finanziamento,
l’effetto della leva azionaria si associa a quello della leva finanziaria.
La leva finanziaria crea un’ulteriore opportunità di ampliare la definizione di risorse
governate dall’azionista di maggioranza della società capogruppo. L’effetto congiunto della
leva azionaria e della leva finanziaria da origine ad un aspetto di leva multipla.
In sintesi i gruppi consentono al azionista di controllo della capogruppo di controllare quote
di capitali altrui sensibilmente più elevate del capitale proprio impegnato. Tale condizione
si verifica solo se ciascuna impresa del gruppo riesce ad ottenere fiducia dai soggetti
prestatori capitale di prestito e riesce a negoziare le condizioni compatibili con il proprio
equilibrio reddituale finanziario.
Le norme che disciplinano il governo delle imprese
La modalità con cui viene effettivamente esercitata l’attività di governo nelle imprese
dipende in misura rilevante dalla norma giuridica che disciplina l’attività economica
Secondo il Codice Civile, all’art. 2247: “Con il contratto di società due o più persone
conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di
dividerne gli utili”.
Si distinguono le società di persone (come le società in nome collettivo) dalle società di
capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata).
Nella società di capitali i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti
del capitale conferito; in caso di insolvenza della società, i creditori non possono rilevarsi
sul patrimonio personale dei singoli soci. La responsabilità limitata non significa che le
società di capitare non possono fallire, ma solo che i soci non possono essere perseguiti
nei loro patrimoni personali.
Le società di capitali devono avere un capitale sociale minimo prefissato (120.000 € per le
società per azioni e 10.000 € per le società a responsabilità limitata).
Nella società a responsabilità limitata il capitale è rappresentato da quote e non da azioni.
Il fallimento
Con il termine fallimento ci si riferisce ad una procedura stabilita dall’autorità
giudiziaria con cui il patrimonio dell’impresa viene liquidato per pagare i creditori.
Tale procedura è prevista per i soggetti che versano in stato di insolvenza, cioè non
riesco a soddisfare regolarmente con mezzi normali le proprie obbligazioni in
seguito al venir meno delle condizioni di equilibrio finanziario.
Una volta e lo stesso soggetto, i suoi creditori o il pubblico ministero chiede la
dichiarazione di fallimento, viene avviata un’istruttoria fallimentare avete come
obiettivo quello di accertare i fatti. La decisione fallimento spetta al tribunale
fallimentare che in caso di sentenza di fallimento nomina il curatore e ordina al
soggetto fallito il deposito delle scritture contabili, stabilendo la data dell’esame del
passivo. Il fallimento produce effetti sia in capo al all’impresa che ai creditori. La
società fallita viene spostata dei beni e l’amministrazione del proprio patrimonio
viene affidato al curatore fallimentare. Il curatore stabilisce il programma di
liquidazione che porta la vendita dei beni anche tramite aste. Tale fase è
necessaria per arrivare al