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LA FORMA GIURIDICA DELLE AZIENDE:
L’impresa, con la sua attività, assume degli obblighi e acquisisce dei diritti, il cui soggetto è
identificato come il soggetto giuridico. Tale soggetto può essere una persona fisica o un soggetto
collettivo. Pertanto, si parlerà di impresa individuale se il soggetto giuridico è una persona fisica, e
di società quando l’impresa è esercitata collettivamente. La presenza di un titolare è strettamente
collegata alla modalità di acquisizione dei fattori produttivi e alla loro remunerazione. Si dividono
in:
-fattori produttivi la cui remunerazione è stabilita al momento della loro acquisizione: al momento
della loro acquisizione si stabilisce un prezzo. Tali fattori dovrebbero trovare la loro copertura
attraverso i ricavi dell’impresa.
-fattori produttivi la cui remunerazione è collegata al risultato dell’impresa: sono assoggettati al
rischio d’impresa. In quanto rischiano, saranno loro a decidere su come gestire l’attività d’impresa.
Essi hanno anche la rappresentanza della società, ovvero la possibilità di impegnare con la
propria firma la società.
Nelle imprese collettive, i soci possono apportare capitale sotto forma di beni o lavoro. Il rischio
assunto dai soci può concretizzarsi, oltre che nella perdita della remunerazione e nella perdita
definitiva del fattore apportato, anche nel coinvolgimento del patrimonio personale dei soci.
Le società di persone:
-società semplice(s.s.): può essere titolare unicamente di un’impresa agricola.
–società in nome collettivo(s.n.c.): può essere usata per qualunque tipo di attività economica.
–società in accomandita semplice(s.a.s.): qualunque tipo di attività economica. Ci sono due tipi di
soci: i soci accomandatori e i soci accomandanti. I primi amministrano la società, ai secondi
invece è assolutamente vietato ingerirsi nell’aministrazione della società.
Nella società di persone, il fattore produttivo apportato dai soci può essere sia il lavoro sia il
capitale sotto forma monetaria e sotto forma di altri beni, nonché il godimento di alcuni beni. Non
vi è obbligo di apporto minimo da parte dei soci. Tutti i soci vengono remunerati in funzione dei
risultati aziendali, in una misura prestabilita nell’atto costitutivo, che stabilisce anche le modalità
con cui ciascun socio partecipa all’amministrazione dell’azienda. La società di persone è
caratterizzata dall’autonomia patrimoniale, che indica che la società nell’esercizio dell’impresa è
titolare di diritti e di obblighi. Nelle società di persone l’autonomia patrimoniale è imperfetta, in
quanto nel caso che la società non sia in grado di far fronte agli impegni assunti, risponderanno i
soci con il loro patrimonio personale. Nella s.a.s. i soci accomandanti non rispondono con il proprio
patrimonio personale agli obblighi assunti dalla società.
Il bilancio di queste società è interno ad esse, e rappresenta la base sulla quale calcolare le quote
spettanti a ciascun socio. Gli amministratori non sono obbligati a mostrare il bilancio all’esterno
dell’azienda.
Le società di persone sono soggette ad un regime di pubblicità costituito dal registro delle imprese,
dove devono essere indicati:
la ragione sociale: nome della società seguito dal tipo di società e dal nome di uno dei soci.
L’oggeto sociale: attività per la quale è stata costituita la società.
La sede legale: dove viene svolta l’attività amministrativa ma non per forza quella operativa.
L’identità dei soci e la loro partecipazione agli utili
il capitale sociale e i conferimenti effettuati: il capitale sociale equivale al patrimonio iniziale.
i soci che amministrano e rappresentano la società
eventuali modificazioni dell’atto costitutivo
Le società di capitali:
-Società per azioni (s.p.a.): il capitale sociale è suddiviso in parti uguali chiamate azioni. I soci
prendono il nome di azionisti. Il capitale minimo al momento della sottoscrizione è di 120.000 euro.
Nelle società per azioni quotate, è fissato quotidianamente un prezzo di negoziazione. Il capitale
conferito comprando le azioni è vincolato fino alla liquidazione della società, però l’azionista avrà
sempre la possibilità di vendere le proprie azioni ad un terzo. L’atto costitutivo delle s.p.a. deve
essere necessariamente redatto da un notaio, e deve contenere: l’identificazione di ogni socio con il
numero di azioni ad esso assegnate, la denominazione e il comune dove sono poste la sede della
società e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto sociale, il totale capitale sottoscritto e versato, il
numero delle azioni e il loro valore nominale e le loro caratteristiche, il valore attribuito ai crediti e
ai beni conferiti in natura, le norme secondo quali gli utili devono essere ripartiti, il sistema di
amministrazione adottato e il numero degli amministratori, la durata della società ecc.
-Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.): caratterizzata dalla presenza di due tipi di azionisti:
gli azioni sti accomandatari e gli azionisti accomandanti. I primi sono anche amministratori e sono
illimitatamente responsabili; fanno parte dell’organo amministrativo a tempo indeterminato.
-Società a responsabilità limitata (s.r.l.): al modello tipico delle società di capitali si affiancano
regolamentazioni tipiche delle società di persone. Il suo capitale minimo è di 10.000 euro e non è
divisibile in azioni. Ogni socio avrà una quota del capitale sociale. L’organo di controllo non è
necessario per quelle con capitale inferiore ai 120.000 euro.
Nelle società di capitali il fattore produttivo apportato può essere unicamente denaro o beni
valutabili. I risultati dell’azienda devono essere ripartiti tra i soci in base al denaro e ai beni
apportati. Tali società sono caratterizzate dall’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto per gli
impegni assunti dalla società risponde solo la società stessa. La società ha una personalità
giuridica: è come se fosse una persona fisica ed completamente distaccata dalle persone dei suoi
soci.
I soci gestiscono indirettamente l’azienda, attraverso partecipazioni ad assemblee, che hanno per
oggetto la nomina degli amministratori e degli altri organi sociali, l’approvazione del bilancio e la
destinazione dell’utile. Le assemblee decidono a maggioranza. L’assemblea dei soci nomina
l’organo di gestione, ovvero chi amministra la società. Si può avere l’amministratore unico o il
consiglio di amministrazione(CdA). Quest’ultimo, deve prendere le decisioni a maggioranza e in
alcuni casi all’unanimità. In presenza del cda si verifica lo scollamento tra amministrazione e
rappresentanza legale. Il cda può delegare parte delle decisioni di gestione ad un nucleo più ristretto
di amministratori (comitato esecutivo) o agli amministratori delegati.
Tutte le società di capitali devono avere un organo di controllo, che è il collegio sindacale. Tale
collegio è composto da tre membri, e ha il compito di controllare l’operato degli amministratori.
Nelle s.r.l. e nelle s.p.a. di piccole dimensioni, questo organo effettua anche il controllo contabile.
Nelle società di grandi dimensioni invece, il cotrollo è attribuito ad una società di revisione o ad un
revisore legale dei conti.
La somma dei conferimenti dei soci costituisce il capitale sociale, che è il patrimonio iniziale
dell’azienda. Poiché nella società di capitali i creditori possono rivalersi unicamente sui bene della
società, il monitoraggio continuo del patrimonio diventa elemento fondamentale per la tutela dei
creditori sociali. Se il patrimonio è superiore al patrimonio sociale, significa che ci sono stati
risultati positivi di gestione. Il patrimonio indicato nell’atto costitutivo deve continuare a sussistere.
Se il patrimonio diventa inferiore al capitale sociale, bisogna procedere con la riduzione di capitale
per perdite. Se il patrimonio scende al di sotto del capitale minimo, la società di capitali si dovrà
sciogliere se i soci non provvedono a ricostruire il patrimonio iniziale. Nelle società di capitali il
bilancio deve essere pubblicato nel registro delle imprese.
Le società mutualistiche:
Lo scopo dei soci non è quello di conseguire un risultato positivo e ripartirselo, ma quello di
conseguire il lucro soggettivo. Questo lucro è un vantaggio che ottiene il socio, per esempio di
lavorare con una retribuzione più elevata. Il suo impianto formale è quello di una s.p.a. o di una
s.r.l.
GLI ASPETTI SOCIALI DELL’AZIENDA:
L’azienda, in quanto sistema operante in un più ampio contesto ambientale di natura collettiva, ha
degli obblighi nei confronti di tutti gli altri soggetti che vivono ed operano in esso. L’azienda ha una
responsabilità sociale al suo interno e all’esterno. La responsabilità delle azioni messe in atto da
un’azienda è da attribuire alle persone che la gestiscono. Sono le qualità morali dei manager che
definiscono l’atteggiamento dell’azienda nei confronti dell’assunzione di responsabilità verso la
collettività. L’azienda deve rispettare le leggi e un generale “diritto morale”, anche se non
richiamato da leggi specifiche.
L’azienda ha le così dette esternalità, ovvero le conseguenze dell’attività sulla comunità locale.
Un’azienda non può permettersi di avere conseguenze “antisociali” derivanti dal suo
comportamento. Le responsabilità dell’azienda si esercitano nei confronti degli stakeholders,
ovvero nei confronti di tutte le persone che hanno rapporti, interessi con l’azienda e da cui sono
condizionate e a loro volta la condizionano. Gli stakeholders quindi sono gruppi verso i quali
l’azienda è responsabile. In questo senso, l’azienda può essere vista come un insieme di stakeholder
che interagiscono tra loro esprimendo le proprie attese. Ciascun soggetto infatti, è portatore di
interessi propri. Esistono stakeholder primari e stakeholer secondari. I primi sono gruppi senza
la cui partecipazione l’azienda non riuscirebbe a realizzare il suo scopo; i secondi influenzano e
sono influenzati dall’azienda, ma non sono essenziali per la sua sopravvivenza. Esistono anche
stakeholder a carattere derivativo, come ad esempio la stampa. Gli interessi degli specifici
stakehold