Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 34
Lezioni Diritto pubblico - secondo parziale Pag. 1 Lezioni Diritto pubblico - secondo parziale Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni Diritto pubblico - secondo parziale Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni Diritto pubblico - secondo parziale Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni Diritto pubblico - secondo parziale Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni Diritto pubblico - secondo parziale Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni Diritto pubblico - secondo parziale Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni Diritto pubblico - secondo parziale Pag. 31
1 su 34
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il processo legislativo in Parlamento

L'iniziativa legislativa non crea mai un obbligo di delibera per il Parlamento. È infatti la conferenza dei Capigruppo a deciderne l'inserimento nel calendario dei lavori parlamentari (c.d. calendarizzazione). In Senato serve l'unanimità della Capigruppo; alla Camera la maggioranza qualificata dei 3/4. In caso di mancato raggiungimento di tali soglie, decidono i Presidenti delle rispettive Camere. Il c.d. insabbiamento delle proposte di legge non è un fenomeno patologico della vita parlamentare, bensì lo specchio delle priorità politiche che partiti/governo devono necessariamente compiere, prendendosene le responsabilità con il corpo elettorale. Con la fine della legislatura decadono tutti i progetti di legge non approvati: sia le proposte di legge depositate e non calendarizzate, sia le proposte non approvate in via definitiva.

Modalità proposte di legge:

  • Provenienti dal Governo disegni di legge
  • Negli altri casi progetti
di legge deve essere redatto in articoli e accompagnato da una relazione che spieghi la ratio (motivazione) della legge proposta. [A distanza di anni, la verifica dell'efficacia della legge avviene comparando la ratio con la realtà effettiva.] Inoltre, è richiesta una relazione tecnica per ogni disegno di legge di iniziativa governativa che comporti nuove o maggiori spese o la riduzione delle entrate. Il giudizio di ammissibilità dell'iniziativa legislativa è rimesso al Presidente di ciascuna Camera (non è un giudizio di natura politica). 10.III.2.2. La deliberazione art. 72 Dopo la fase di iniziativa il Presidente della Camera assegna il progetto di legge ad una o più Commissioni permanenti competenti per materia. Senato: l'assegnazione spetta al Presidente che sceglie la Commissione competente e il procedimento da utilizzare. I disegni di legge sono assegnati di regola in sede deliberante o redigente. Camera dei Deputati: il

Presidente assegna l'esame del progetto di legge alla commissione in sede referente. Entro due giorni, un presidente di un gruppo parlamentare o dieci deputati possono chiedere la rettifica dell'assegnazione sulla quale deve pronunciarsi l'Assemblea. Le Commissioni sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti di Camera e Senato possono prevedere l'adozione di procedimenti abbreviati per l'approvazione di atti legislativi ritenuti urgenti. La legge per essere trasmessa al PdR deve essere approvata da entrambe le Camere nel medesimo testo (c.d. doppia conforme). Se il progetto di legge viene emendato in una Camera, deve ritornare nell'altra (c.d. navette).

I procedimenti di approvazione di una legge sono di tre tipi:

  • Commissione in sede referente (procedimento ordinario);
  • Commissione in sede deliberante (o legislativa);
  • Commissione in sede redigente.

Il procedimento ordinario si svolge in due

fasi: Fase in Commissione referente: (fase istruttoria) - Nomina del relatore (colui che introduce la questione alla Commissione). - La Commissione discute le linee generali del progetto di legge, i singoli articoli e gli emendamenti. - All'interno della Commissione possono intervenire comitati ristretti che implementano aspetti tecnici. - La Commissione adotta il testo-base, accompagnato dalla relazione del relatore. Fase in Aula (fase decisoria) : l'Assemblea avvia ulteriori discussioni attraverso un tre letture, previa lettura delle relazioni di maggioranza e delle relazioni di minoranza composte in Commissione. - Discussione sulle linee generali. - Discussione e voto dei singoli articoli e dei loro emendamenti. - Votazione finale dell'intero testo. Il testo si considera approvato con maggioranza semplice (maggioranza dei presenti, gli astenuti si considerano assenti). [Con la modifica del Regolamento del Senato 20/12/2017, la modalità di computo degli voti è stata modificata].Astenuti ai fini della determinazione del quorum deliberativo è stata uniformata a quella della Camera. Il procedimento ordinario deve essere adottato per i progetti di legge in materia costituzionale, per le leggi elettorali, di delega, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per l'approvazione dei bilanci consuntivi (c.d. riserva di assemblea). La Costituzione impone la "riserva d'assemblea", quindi l'adozione del procedimento ordinario, alle leggi di materia costituzionale e elettorale, di delegazione legislativa, autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e approvazione di bilanci e consuntivi. Il procedimento in sede deliberante invece prevede che la Commissione non solo si occupi della fase istruttoria, ma approvi anche in via definitiva il progetto. Questo processo sicuramente rende più snello l'iter legis, ma restringe di molto la funzione rappresentativa del parlamento, per cuiprimadell'approvazione della legge si può rimettere il progetto alla Camera qualora ne facciano richiesta: il Governo, 1/10 dei componenti della Camera o 1/5 dei membri della Commissione stessa. Vi sono delle riserve di assemblea, materie per le quali è necessariamente richiesto il voto dell'assemblea e non si può ricorrere alla commissione deliberante (materia costituzionali, leggi elettorali, di delega, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di approvazioni di bilanci e consuntivi). La procedura in sede redigente, invece, non pone le sue basi nella costituzione, ma su regolamenti parlamentari, per cui la sua gestione nelle singole Camere è diversa. In particolare, in Senato, il Presidente assegna il progetto di legge alla Commissione che lo esamina nelle sue linee generali, vota gli articoli singolarmente e lascia l'approvazione del testo finale all'Assemblea. Nella Camera, differentemente, tutta l'Aula delibera.sulle linee generali, trasmette alla Commissione il potere di approvare singolarmente gli articoli ma si riserva l'approvazione del testo finale e dei singoli articoli, senza discussione. Il procedimento in sede redigente si attua anche quando una Commissione, che opera in sede referente, chiede di diventare redigente tramite la richiesta unanime di tutti i rappresentanti dei gruppi della commissione o la maggioranza dei 4/5 dei membri della commissione, aggiunte al parere favorevole delle Commissioni di Affari Costituzionali, Bilancio e Lavoro. Le Camere tra di loro possono adottare diverse procedure.

La promulgazione e la pubblicazione della legge art. 73 e 74

Una volta approvata la legge il presidente della Camera in cui ci sono state le ultime votazioni la trasmette al Presidente della Repubblica, il quale entro 30 giorni deve promulgarla e pubblicarla sulla Gazzetta Ufficiale. Per anticipare il termine entro cui una legge va promulgata e dichiarare l'urgenza, è

Nella Repubblica, per approvare una legge è necessaria la maggioranza assoluta dei parlamentari. Inoltre, il Presidente della Repubblica ha il potere di veto sospensivo, quindi può rinviare una legge alle camere in caso di irregolarità formali o sostanziali, accompagnando il rinvio con un "messaggio motivato". Tuttavia, il Presidente può solo accettare la legge se le camere la presentano una seconda volta senza apportare modifiche, a meno che il progetto non costituisca un attentato alla Costituzione o alto tradimento. Una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entra in vigore dopo 15 giorni di vacatio legis, anche se in caso di urgenza questo termine può essere anticipato.

La Costituzione prevede anche leggi rinforzate, che richiedono procedimenti di formazione del progetto di legge più complessi rispetto a quelli ordinari, e leggi atipiche, che hanno una collocazione particolare.

Nel sistema delle fonti, le leggi atipiche non hanno esattamente la stessa forza attiva o passiva delle altre leggi ordinarie. Le leggi rinforzate sono tali perché il procedimento di formazione del progetto di legge è reso più complesso rispetto all'ordinario. I procedimenti rinforzati sono specializzati e vengono seguiti anche per produrre leggi specializzate. Anche per la loro posizione nel sistema delle fonti, presentano un aspetto molto particolare: si distinguono dalle leggi comuni sia per forza attiva (possono abrogare solo le leggi che hanno quello specifico contenuto), che per forza passiva (possono essere abrogate solo dalle leggi formate con quello specifico provvedimento).

Le fonti atipiche sono leggi che, pur presentando la stessa forma della legge, hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti:

  1. Sono dotate di una forza passiva potenziata: non sono abrogabili dal referendum.
  2. Sono leggi meramente formali, cioè non introducono

norme capaci di produrre effetti giuridici nell'ordinamento (leggi di approvazione di bilancio e legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali).

III.3 Il ciclo di bilancio

Dal 2012 l'art. 81 della Costituzione tutela il principio di equilibrio di bilancio, poiché ammette l'indebitamento solo in casi estremi e dopo approvazione a maggioranza assoluta delle Camere. In questo modo la legge di bilancio ottiene una natura sostanziale e prescrittiva, che non aveva precedentemente. Prima di questa riforma esistevano la legge di stabilità (legge finanziaria), la quale disciplinava le spese e le entrate dello stato, e la legge di bilancio, prevalentemente rappresentativa. Però dal momento in cui nel 2012 l'art. 81 è stato revisionato, la legge di stabilità è stata accorpata alla legge di bilancio.

Essa è divisa in due sezioni:

La prima si occupa di fissare i limiti di utilizzo dei mercati finanziari, di spese

ed entrate cono effetti sugli equilibri finanziari ed eventualmente regolare in senso correttivo gli effetti finanziari di altre leggi (ex legge di stabilità); La seconda ha carattere contabile e viene redatta in termini di competenza e di cassa (ex legge di bilancio). L'UE ha parte centrale nell'approvazione della legge di bilancio, in una fase chiamata "semestre europeo". Infatti, nel mese di marzo, il Consiglio europeo adotta le linee guida con cui la Commissione dovrà analizzare le leggi di bilancio di ogni stato. Entro il mese di aprile gli stati membri dovranno presentare il "Programma di Stabilità" e il "Programma Nazionale di Riforma". Infine, tra giugno e luglio si conclude il semestre europeo, con le indicazioni agli stati membri circa le modifiche da attuare. Intanto si svolge il processo interno di bilancio ed entro il 10 aprile il DEF (Documento di Economia e Finanza) viene presentato dal Governo alle Camere. Ilazione DEF”, la seconda contiene le “Modalità di attuazione” e la terza riguarda le “Disposizioni finali”. Nella sezione relativa agli elementi del “Programmazione DEF” vengono elencati i principi e gli obiettivi del programma, nonché le azioni previste per il loro raggiungimento. Nella sezione dedicata alle “Modalità di attuazione” vengono descritte le procedure e le modalità di gestione del programma, nonché le responsabilità degli attori coinvolti. Infine, nella sezione delle “Disposizioni finali” vengono indicate le norme di riferimento e le eventuali disposizioni transitorie. Il presente documento ha lo scopo di fornire una guida chiara e completa per la corretta implementazione del programma DEF.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
34 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher zorzanna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lubello Valerio.