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LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Elementi caratterizzanti le organizzazioni internazionali

Per qualificare le organizzazioni internazionali si muove da una definizione data in un progetto di

articoli adottato dalla Commissione di diritto internazionale, organo delle Nazioni Unite che ha il

compito di codificare il diritto internazionale. Questa Commissione dal 2003 al 2011 ha lavorato sulla

responsabilità delle organizzazioni internazionali. Su questo tema ha prodotto un interessante

progetto di articoli in cui vi è una definizione di organizzazioni internazionali. L’ art 2 lettera a nel

progetto del 2011 stabilisce che per organizzazione internazionale si intende un’organizzazione

istituita mediante un trattato o altri strumenti disciplinati dal diritto internazionale e che

possiede una propria personalità giuridica internazionale. Le organizzazioni internazionali

possono includere tra i propri membri, in aggiunta agli stati, altre organizzazioni.

Ci sono quindi una serie di elementi che definiscono le organizzazioni internazionali:

1) Deve essere un ente istituito mediante trattato o altro strumento di diritto internazionale, nella

maggioranza dei casi l’atto istitutivo di un organizzazione è il trattato (esempio la Carta delle

Nazioni Unite che ha creato le Nazioni Unite o il Trattato dell’Unione Europea che ha creato l’Ue).

La possibilità che una organizzazione internazionale sia creata mediante strumenti diversi dal

trattato è un dato che si ritrova nella prassi. Ci sono organizzazioni internazionali costituite mediante

strumenti che si definiscono di soft low, che sono atti non vincolanti con i quali si crea una

organizzazione internazionale: tra questi vi è l’organizzazione per la sicurezza e cooperazione per

l ’Ue (OSCE), o l’organizzazione mondiale del turismo.

2)Questo strumento deve essere disciplinato dal diritto internazionale: nulla impedisce a due o tre

stati di incontrarsi e di creare una società, ma ci si chiede se possa essere definita una organizzazione

internazionale. La risposta dipende anche dalla considerazione di qual è il diritto che regola questa

società, cioè bisogna capire se nell’intenzione delle parti si è voluto creare un ente disciplinato dal

diritto internazionale o un ente disciplinato da un altro diritto.

3)Composizione delle organizzazioni internazionali: normalmente sono composte da stati (l’art 4

della Carta delle Nazioni Unite ne fa menzione). Si nominano solo gli stati, non le organizzazioni

internazionali. Ma vi sono casi in cui una organizzazione internazionale includa altre organizzazioni

internazionali tra i propri membri, come ad esempio la FAO (Organizzazione per l’alimentazione e

l’agricoltura che include tra i propri membri l’Unione Europea).

4)L’organizzazione internazionale è tale se è dotata di personalità giuridica propria cioè distinta da

quella degli stati che la compongono.

Esempio: nelle Marche vi è la sede di un ente che potremmo genericamente definire organizzazione

internazionale ed è l’iniziativa adriatico ionica. Questa, pur avendo un suo segretariato e un minimo

apparato amministrativo, non è un ente dotato di una personalità giuridica distinta da quella degli

stati, è un forum di discussione dove gli stati si incontrano per dibattere di questioni comuni.

Che succede se un ente è privo di personalità giuridica?

Se un ente è privo di personalità giuridica, quando adotta una risoluzione, essa si attribuisce a tutti gli

stati che ne fanno parte. Non ha personalità distinta dagli stati e non è destinatario di diritti e obblighi

diversi da quelli degli stati membri. 1

Se invece l’organizzazione ha la personalità giuridica può concludere accordi internazionali (che

sono accordi dell’organizzazione e non degli stati membri che la compongono), può svolgere

operazioni militari di cui è responsabile essa stessa.

Si crea un velo giuridico che fa si che sul piano delle relazioni internazionali gli atti di volontà delle

organizzazioni sono attribuibili solo alle medesime.

Come si stabilisce se una organizzazione è dotata di personalità giuridica propria?

L’idea che le organizzazioni internazionali siano dotate di personalità giuridica è un’idea piuttosto

recente: la società delle nazioni, che è l’antecedente delle Nazioni Unite, è una delle prime

organizzazioni internazionali. Queste prime organizzazioni venivano ritenute prive di personalità

giuridica, e i veri attori erano gli stati che componevano queste organizzazioni.

La situazione è cambiata dopo la seconda guerra mondiale, in cui c’è stata una proliferazione delle

organizzazioni internazionali.

Ci sono state delle pronunce della Corte internazionale di giustizia attinenti alla questione:

- Vicenda Bernadotte 1948: la prima pronuncia nel 1948 riguardava le riparazioni dovute alle Nazioni

Unite a seguito di un incidente in cui era stato coinvolto il conte Bernadotte che era un diplomatico

che le Nazioni Unite inviarono in Israele per fare mediazione tra arabi e israeliani. Egli fu ucciso da

estremisti israeliani.

Secondo le Nazioni Unite Israele aveva violato l’obbligo nei confronti delle Nazioni Unite di

assicurare protezione adeguata al conte nell’esercizio di queste funzioni.

Si trattava di capire se le Nazioni Unite potevano chiedere la riparazione a Israele per l’illecito

commesso, perché nella Carta delle NU non si fa menzione di questo potere.

La questione fu posta dall’assemblea generale alla corte internazionale di giustizia nel 1948 e la Corte

disse che le Nazioni Unite sono un soggetto di diritto internazionale con propria personalità

giuridica e sono titolari di diritti e obblighi, e proprio per questo, laddove un loro diritto sia violato

(cioè il diritto ad ottenere la protezione di un proprio funzionario) le Nazioni Unite come tutti i

soggetti di diritto internazionale possono chiedere la riparazione.

La Corte, per giustificare l’affermazione che le Nazioni Unite hanno personalità, dice che hanno

poteri così estesi, incisivi e ampi che non le si possono concepire senza riconoscere loro la personalità

giuridica: la corte fa derivare la personalità giuridica dalla natura estesa dei poteri delle Nazioni

Unite.

Problema: la difficoltà potrebbe sorgere se si segue e si applica questo ragionamento ad altre

organizzazioni. Non c’è nessun altra organizzazione internazionale con poteri pari alle Nazioni

Unite. Se si giustifica la personalità giuridica della Nazioni Unite in forza dei suoi poteri si rischia di

dire che le altre organizzazioni, non essendo dotate di tali poteri, potrebbero non avere personalità

giuridica.

Nel 1980 la Corte rende un parere sulla sede della Organizzazione Mondiale della Sanità, dicendo

che quest’ultima è un soggetto di diritto internazionale, ed è titolare di diritti e obblighi. La Corte

sembra aver dato per scontato che anche un’organizzazione internazionale possa avere personalità

giuridica.

Oggi nessuno dubita che le organizzazioni internazionali possano avere personalità giuridica, ma resta

il problema di come accertarlo. 2

CI SONO 3 TESI CHE IDENTIFICANO I CRITERI IN BASE AI QUALI SI PUO’

DETERMINARE L’ESISTENZA DI UNA PERSONALITA’ GIURIDICA DELLE

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

1) La prima tesi fa leva sul trattato istitutivo. Se nel trattato istitutivo c’è scritto che l’organizzazione

internazionale è dotata di personalità giuridica internazionale, allora lo si deve ammettere. Infatti nella

carta delle Nazioni Unite si parla della personalità giuridica di un’organizzazione, e anche nel trattato

istitutivo dell’Ue si fa menzione di ciò.

Tuttavia probabilmente non si può far dipendere l’esistenza della personalità dal fatto che sia inserita

una norma nel trattato, perché il trattato è concluso tra un certo numero di stati e la personalità

giuridica è un criterio oggettivo che si impone tra tutti gli stati. Quindi un trattato concluso tra

pochi stati potrebbe produrre effetti che si impongono anche su tutti gli altri stati, e ciò

violerebbe la concezione orizzontale della società internazionale.

Ad esempio negli anni ’70 l’URSS si rifiutava di avere rapporti con la comunità europea, dicendo

che essa era un organo comune agli stati, perciò pretendeva di avere rapporto solo con i singoli stati.

Non la riconosceva come distinta dagli stati membri.

2) In base alla seconda tesi, una organizzazione diventa soggetto solo se è riconosciuta come tale dagli

stati terzi, quelli non membri.

Questa tesi presenta gli stessi limiti della tesi secondo cui il riconoscimento ha effetti costitutivi,

perché in tal caso il potere di stabilire se si sia creato un nuovo soggetto è nelle mani di chi non è

membro. Il riconoscimento non è decisivo ma è pur sempre rilevante.

3) La terza tesi, la più convincente, sostiene che l’esistenza di una personalità dipende da un

accertamento in concreto, sul piano fattuale della realtà concreta effettiva, se quella organizzazione

è in grado di agire sul piano dei rapporti internazionali in modo autonomo rispetto agli stati

che la compongono. Un segno esteriore evidente dell'autonomia dell'organizzazione è la sua facoltà

di concludere accordi internazionali.

Stabilire se un’organizzazione è autonoma rispetto ai propri membri dipende da una pluralità di

fattori:

• Se vi è un ente con una sola assemblea in cui si delibera solo all’unanimità, è difficile stabilire

se questo ente sia un soggetto autonomo, o solo la somma della volontà degli stati che lo

compongono.

• La composizione degli organi dell'organizzazione. Se questi non sono espressione della

volontà degli stati ma sono indipendenti (la Commissione Ue ad esempio) allora

l'organizzazione stessa è indipendente.

• La presenza di una corte di giustizia sembrerebbe andare in questa direzione.

Dal trattato istitutivo si può dedurre che gli stati hanno voluto attribuire all’organizzazione la capacità

di agire in modo effettivo sul piano delle RI. Non è sufficiente però: bisogna andare a vedere se la

norma ha trovato effettivamente riscontro nell’applicazione concreta; ciò che conta è la realtà fattuale.

Per capire ciò bisogna vedere se davvero opera in maniera autonoma e distinta sul piano delle RI. 3

L'elemento della sovranità non è rilevante ai fini della qualificazione dell'organizzazione. Quello che

è rilevante è invece il r

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frazor_1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Palchetti Paolo.
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