Istituzioni di diritto privato
Presunzioni legali in materia di possesso
- La presunzione di possesso (art.1141).
- La presunzione di possesso intermedio (art.1042): se un soggetto possiede adesso ed è provato che ha posseduto anche in passato si presume che abbia posseduto anche nel periodo intermedio.
- La presunzione di possesso anteriore (art.1143): il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso. In questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo. La norma sta a significare che se è provato che un soggetto possiede attualmente ed egli ha un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che il possesso sia iniziato dalla data del titolo.
- La presunzione di buona fede nel possesso (art.1147): non va confusa con la buona fede delle obbligazioni perché quella è una buona fede oggettiva intesa come lealtà e correttezza, mentre questa è una buona fede in senso soggettivo che consiste nell’erroneo convincimento del possessore di essere il proprietario della cosa posseduta. La norma stabilisce che è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto (di proprietà). È possessore di buona fede chi crede di essere proprietario. Se il possesso non è titolato allora si pone il problema se esso sia di malafede (sa di non essere proprietario) o buona fede. L’animus possidendi è l’intenzione di tenere la cosa come propria e non il convincimento di essere proprietario perché per essere tale deve comportarsi da proprietario credendo di esserlo o di non esserlo. Per favorirne la prova il terzo comma del 1147 stabilisce che la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto (mala fede sopravvenuta non nuoce al possessore). Il secondo comma la norma precisa che la buona fede non giova se dovuta a colpa grave (una negligenza macroscopica/non capire ciò che tutti capiscono).
Queste quattro presunzioni sono relative perché ammettono prova contraria da chi è in giudizio.
Successione e accessione del possesso
- Successione del possesso (art. 1146-1 comma): il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione. L’erede (soggetto che succede a causa di morte a titolo universale al decuius) possederà automaticamente gli stessi beni facenti parte dell’asse ereditario. Si tratta di un effetto automatico previsto dalla legge. Siccome è un effetto automatico, l’erede succede nello stesso possesso del decuius con la conseguenza che se quel possesso era in malafede di malafede sarà anche il possesso dell’erede.
- Accessione del possesso (1146-2 comma): il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. Anche in questo caso, la natura del possesso dell’autore influenza quella del possesso dell’acquirente perché se il primo possesso era in malafede, di malafede sarà anche il secondo, quindi l’acquirente compirà la scelta valutando se gli conviene farlo e deciderà di farlo solo se il possesso del suo autore era di buona fede. In questa fattispecie, l’acquirente deve essere possessore per avere direttamente conseguito il corpus possessionis.
Tutela del possesso
L’ordinamento tutela il possesso in quanto tale, a prescindere dal fatto che sia titolato o meno, di buona o di malafede, e lo tutela addirittura anche quando la lesione del possesso (spoglio o turbativa) provenga dal proprietario della cosa.
La ragione di ciò è quella di tutelare la pace sociale e l’ordinato svolgersi dei rapporti tra cittadini. Se fosse possibile per chiunque e in particolare per chi si afferma proprietario o titolare di un diritto reale su una cosa riprendersela con la forza o con l’inganno, l’ordinamento tutelerebbe le ragioni del più forte o del più furbo. Per evitare questo esito bisogna allora tutelare anzitutto non chi si affermi proprietario, ma chi possiede la cosa che esteriormente lo fa apparire proprietario anche se magari può non esserlo.
Il possesso, per quanto situazione di fatto, è una situazione di fatto riconosciuta e protetta dall’ordinamento giuridico, non è un diritto soggettivo, ma essendo protetto con apposite azioni, oggi si ritiene che sia protetto anche a livello risarcitorio, quindi che la lesione del possesso costituisca un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043.
Azioni possessorie
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Azione di reintegrazione/spoglio (1168-1169): azione volta a reagire allo spoglio violento o clandestino subito al possessore da parte di un terzo. Il fine dell’azione è quello di ottenere una pronuncia di condanna dello spogliatore (terzo) a restituire la cosa al possessore. È un’azione caratterizzata da una particolare immediatezza della tutela perché il giudice deve ordinare la restituzione sulla base della semplice notorietà del fatto senza dilazione (senza dubbi). Il legittimato attivo è anzitutto il possessore quale che sia la natura del suo possesso. Potrebbe darsi che il possessore sia anche proprietario, in questo caso si pone l’alternativa tra agire con l’azione di reintegrazione a tutela del possesso e agire a tutela della proprietà con l’azione di rivendicazione. La scelta può dipendere da due variabili:
- Che tutela si vuole ottenere perché entrambe le azioni hanno una finalità recuperatoria del bene, ma soltanto quella di rivendica accerta la proprietà. Cambia l’onere probatorio perché nell’azione di rivendica è sufficiente provare il proprio possesso e lo spoglio subito, in quella di rivendicazione bisogna provare la proprietà.
- Tempo trascorso dal momento in cui si è perso il possesso perché l’azione di spoglio può essere proposta non oltre un anno dallo spoglio se violento o un anno dalla conoscenza dello spoglio se clandestino. Se passato più di un anno dallo spoglio, il proprietario non può agire altrimenti che con la rivendica.
Occorre distinguere a seconda della natura della detenzione. Se il detentore è qualificato, egli può agire reagendo allo spoglio consumato sia da un terzo, sia dallo stesso possessore mediato.
La giurisprudenza considera come possessore mediato il convivente more uxorio che vive nella casa dell’altro convivente. Quando il convivente proprietario decide di porre fine alla convivenza (può farlo in qualsiasi momento senza limiti), non può estromettere con la forza dalla casa l’altro convivente come spesso accade, perché se lo fa commette uno spoglio contro il quale il convivente può reagire con l’azione di reintegrazione.
Il proprietario deve concedergli un congruo termine per trovargli un’abitazione alternativa. Il detentore non qualificato può proporre l’azione per reagire allo spoglio solo se questo proviene da terzi, non anche se proviene dal possessore mediato. Infine, il detentore per ragioni di ospitalità e di servizio non ha mai legittimazione attiva.