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MODI D’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
• Art. 122
• Possiamo distinguerli:
◦ modi di acquisto a titolo originario sono:
▪ l’occupazione;
▪ l’invenzione;
▪ l’accessione;
▪ l’usucapione;
▪ il possesso di buona fede di cose mobili.
◦ modi di acquisto a titolo derivativo sono:
▪ contratto;
▪ la successione a causa di morte (titolo universale e particolare);
▪ la vendita forzata;
▪ l’espropriazione per pubblica utilità;
▪ la confisca.
• TUTELA DELLA PROPRIETA’:
• Sono azioni reali per distinguerle dalle azioni possessorie che sono l’azione di
reintegrazione nel possesso e l’azione di manutenzione, le quali tutelano il possesso.
• Si tratta di azioni che vanno tenute distinte dalle azioni personali che aspettano al creditore
nei confronti del debitore.
1. Azione di rivendicazione : questa azione è attribuita al proprietario al fine di far accertare in
giudizio il suo diritto di proprietà e recuperare il bene presso chiunque lo possegga o lo
detenga. quest’azione ha un duplice scopo:
◦ accertare la proprietà dell’attore;
◦ condannare il convenuto alla restituzione del bene all’attore.
• Ha una finalità recuperatoria del bene previo accertamento della proprietà. Tutela in
particolare il diritto al possesso del proprietario. Siccome esiste un’apposita azione
possessoria a tutela del possesso, l’azione di rivendica da un punto di vista pratico viene
proposta dal proprietario quando non è proponibile l’azione di reintegrazione o perché il
proprietario non è stato spogliato del bene o perché è trascorso un anno dallo spoglio e
quindi l’azione di reintegrazione non è più proponibile per decadenza. Come in ogni azione
giudiziale bisogna distinguere il legittimato attivo (chi può proporre l’azione) e passivo
(contro chi si può proporre). Il legittimato passivo è chiunque, al momento della domanda,
detiene o possiede il bene. Se si tratta di un semplice detentore, costui può indicando il
soggetto per conto del qual detiene (possessore mediato), può essere estromesso dal
processo di rivendicazione che proseguirà nei confronti del possessore mediato. L’art. 948
c.c. stabilisce poi che qualora durante il giudizio il convenuto cessi per fatto proprio di
possedere o detenere la cosa, l’attore può proseguire in giudizio nei suoi confronti e il
convenuto ha l’obbligo di recuperare la cosa presso il terzo al quale la abbia consegnata a
proprie spese; se non può recuperarla ha l’obbligo di corrispondere all’attore il valore della
cosa e di risarcire il danno. La ratio della norma è che il convenuto, spogliandosi del
possesso o della detenzione della cosa durante il giudizio, vanifichi la tutela del proprietario,
costringendolo quindi a convenire in giudizio il nuovo possessore o il nuovo detentore.
Comunque, consente all’attore, se preferisce, di proseguire il giudizio direttamente nei
confronti del nuovo possessore/detentore. L’azione è imprescrittibile, ma sono salvi gli
effetti dell’usucapione da parte del convenuto.
• ONERE PROBATORIO: l’attore deve provare in giudizio di essere proprietario. Se l’attore
è diventato proprietari sulla base di u acquisto a titolo derivativo, provare l’acquisto non
basta a provare la proprietà perché bisogna provare pure che l’alienante o dante causa fosse
proprietario del bene e quindi che l’acquisto sia avvenuto a domino. Se non era proprietario
il titolo d’acquisto dell’acquirente non è efficace. Per rendere inattaccabile la prova della
proprietà, se l’attore ha acquistato a titolo derivativo, a rigore bisognerebbe provare una
ininterrotta catena di acquisti derivativi il cui primo anello provenga da un soggetto
proprietario. Bisognerebbe provare un primo acquisto a titolo originario che renda
sicuramente proprietario il primo dante causa e faccia si che tutti i successivi anelli della
catena di trasferimenti siano stati a domino. All’attore gli si consente di provare che ha
comunque maturato un acquisto a titolo originario per esempio tramite l’usucapione.
Rispetto al convenuto, questi non deve provare niente, cioè può limitarsi ad affermare
possideo quia possideo (posseggo perché posseggo). Eventualmente però il convenuto
potrebbe eccepire l’usucapione. Se la domanda è fondata, la accoglie e accerta la proprietà
dell’attore in sentenza e condanna il convenuto a restituire la cosa. Va tenuta distinta
all’azione di restituzione perché può proporre dei confronti del soggetto obbligato alla
restituzione di un bene (sulla base di n contratto di deposito o sulla base di una risoluzione
di contratto). Così si fa valere il proprio credito del recupero di un bene verso il soggetto che
deve restituirlo.
2. Azione negatoria
• Il proprietario chiede al giudice di accertare l’inesistenza di un diritto reale minore affermato
da un terzo sulla cosa di sua proprietà quando ha motivo di tenerne pregiudizio. E’ un azione
di accertamento negativo che il proprietario può proporre se un terzo affermi senza
fondamento di essere titolare di un diritto reale minore sul bene di proprietà dell’altro.
L’azione può avere anche altri contenuti aggiuntivi, può:
• avere contenuto inibitorio (volto ad ottenere la condanna alla cessazione di eventuali
molestie compiute dal terzo nei confronti del proprietario e un contenuto risarcitorio al fine
di risarcire il danno che le molestie hanno arrecato al proprietario. Il legittimato attivo è il
proprietario, quello passivo il soggetto che afferma id essere titolare di un diritto reale
minore.
• ONERE PROBATORIO: esso è più lieve perché deve provare di essere proprietario
semplicemente sulla base di un acquisto a titolo derivativo, e può limitarsi a negare il diritto
minore del terzo, sta al terzo provare di essere titolare del diritto reale minore.
3. Azione di regolemento di confini.
4. Azione per opposizioni ai termini.
• IL POSSESSO
• art. 1140.
• la norma stabilisce che il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta su un’attività
corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
• Mentre la proprietà è definita come un diritto che ha per contenuto le due facoltà di
godimento e disposizione, il possesso invece non è definito come un diritto ma come un
potere sulla cosa.
• La proprietà è un diritto soggettivo, il possesso non lo è ma è una situazione di fatto per
quanto giuridicamente rilevante.
• Una situazione di fatto presa in considerazione dal diritto per il suo modellarsi ad immagine
della proprietà o un diritto reale minore.
• Il possesso è il potere sulla cosa che un soggetto di fatto esercita attraverso un’attività
corrispondente, speculare all’attività che può essere compiuta sulla cosa dal proprietario o
dal titolare di un diritto reale minore.
• quest’attività potrebbe consistere nell’usare la cosa in modo diretto o indiretto
(percependone i frutti), nel trasformarla, nel darla in locazione a terzi o in comodato e così
via.
• Il possesso sussiste indipendentemente dalla circostanza che il possessore sia anche
proprietario, può esservi cioè coincidenza nello stesso soggetto della qualità di possessore e
della qualità di proprietario (ius possidendi o possesso titolato).
• Alla base del possesso c’è un titolo che è la proprietà o un diritto reale minore.
• Pensiamo a un soggetto che ha acquistato un bene da un altro e gode del bene in cui sta.
Questo soggetto cumula in se il diritto reale di proprietà e il possesso come situazione di
fatto.
• Se questo stesso soggetto ha acquistato il bene da un altro sulla base di un contratto invalido
e ignorandone la nullità gode del bene. In questo caso egli è possessore ma non proprietario
perché il titolo sulla quale la base del possesso si fonda è nullo. Questo è un possesso non
titolato (ius possessionis).
• Il possesso si modella sull’immagine di una speculare situazione di diritto, cioè la proprietà
o un diritto reale minore.
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL POSSESSO
• Oggettivo : corpus possessionis. Relazione materiale del possessore con la cosa. Questa
relazione materiale può nascere a seguito o della diretta apprensione (prendere) della cosa da
parte del possessore oppure può derivare dalla consegna della cosa che sia fatta da un altro
soggetto in esecuzione di un contratto di vendita. La relazione di fatto con il bene può essere
diretta o immediata (possesso immediato), oppure può essere mediata quando si esplica per
il tramite di un altro soggetto che detiene la cosa, il quale prende il nome di detentore.
• Soggettivo : In questa seconda ipotesi, il possesso è possesso mediato al quale fa riferimento
l’art. 1140. L’animus rem sibi habendi può essere definito come l’intenzione del possessore
di tenere la cosa come propria, cioè di esercitare sulla cosa gli stessi poteri propri del
proprietario o del titolare di un diritto reale minore. Non va confuso con la consapevolezza
di essere proprietari che invece è la buona fede possessoria.
LA DETENZIONE
• Anche nella detenzione c’è una relazione di fatto tra un soggetto ed una cosa ma il detentore
manca dell’animus rem sibi habendi, cioè non intende comportarsi rispetto alla cosa come se
fosse il proprietario, perché egli detiene sulla base di un rapporto obbligatorio che gli
attribuisce o un diritto personale di godimento o un obbligo di custodia (depositaio nei
confronti dei depositanti).
• Alla base della detenzione vi è sempre un titolo che consiste in un rapporto obbligatorio che
attribuisce o un diritto personale di godimento o un obbligo di custodia.
• Il conduttore nella locazione esercita un potere sulla cosa ma manca dell’animus rem sibi
habendi proprio perché non si comporta come fosse proprietari sapendo di godere della cosa
che lo obbliga a restituirla dopo un certo tempo.
• In termini teorici possiamo dire che nel possesso c’è il corpus più l’animus e nella
detenzione solo il corpus.
• Da un punto di vista pratico può essere difficile distinguere esteriormente tra possesso e
detenzione perché l’animus è un elemento spirituale. Questa distinzione consiste quindi ne
verificare se alla base del