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Istituzioni di diritto privato

Fatto illecito

Fatto causativo di un danno ingiusto commesso da un soggetto imputabile e colpevole.

Elementi oggettivi

Fatto

  • Si tratta di un comportamento umano compiuto da un soggetto capace di intendere e di volere, quindi sarebbe più corretto definirlo atto illecito.
  • Il fatto può consistere in una condotta commissiva o attiva o in una condotta omissiva o inattiva.
  • Mentre le condotte attive sono atipiche, quelle omissive sono tipiche poiché rilevano solo se violano uno specifico obbligo giuridico di attivarsi.
  • Non ogni omissione è rilevante ma solo quella che costituisce una violazione di un obbligo giuridico.
  • Art. 593 c.p. unisce come reato l’omissione di soccorso nei confronti di persone ferite. Chi lo fa risponde al danno cagionato.
  • Siccome le condotte omissive sono tipiche quando questo non è un illecito civile.

Danno

  • Danno evento: lesione di un diritto soggettivo provocata da un fatto.
  • L’ordinamento avverte l’esigenza di porre un filtro tra danni per distinguere tra quelli risarcibili e non risarcibili.
  • Se tutti i danni fossero risarcibili si avrebbe un sovraccarico della funzione della responsabilità civile.
  • Il danno è risarcibile se ingiusto e non risarcibile se non è ingiusto.
  • Ingiustizia del danno: clausola generale, un concetto elastico la cui concretizzazione è rimessa volta per volta al giudice quando applica la norma.
  • Egli per decidere se il danno è o meno ingiusto deve avere riguardo agli standard di valutazione con criteri di giustizia diffusi nell’ambiente sociale del momento.
  • Il giudice dovrà valutare se l’interesse del danneggiato è meritevole di tutela secondo standard esterni all’ordinamento e magari potrà anche comparare l’interesse del danneggiato con l’interesse perseguito dal danneggiante e concludere che il danno è ingiusto se il primo appaia più meritevole di tutela del secondo.
  • Una seconda corrente dottrinale ritiene che la formula ingiustizia del danno non sia una clausola in generale nel senso che il criterio di ingiustizia è interno all’ordinamento, per cui il danno è ingiusto tutte le volte che ad essere leso sia un interesse meritevole di tutela non secondo il giudice ma secondo l’ordinamento.
  • Gli interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento sono quelli che si pongono a presupposto situazioni soggettive di vantaggio: diritto soggettivo.
  • Se si adotta la prima tesi si predilige la flessibilità, adattabilità al caso concreto ma si sacrifica la certezza e la prevedibilità.
  • Adottando la seconda tesi si conclude che siccome l’ordinamento tutela il diritto alla concorrenza e esclude un diritto a non subire la concorrenza, il danno subito da chi si fa fare concorrenza non è ingiusto e dunque non risarcibile a meno che non si tratti di concorrenza sleale (art. 2598).
  • La norma dell’art. 2043 non è una norma a clausola generale perché danno ingiusto non è una clausola generale ma è invece una norma generale nel senso che dando rilievo a qualunque fatto ammette la tipicità del fatto ma non ammette la tipicità dell’illecito perché il danno è tipizzato attraverso l’ingiustizia intesa come lesione di situazioni soggettive.

Diritti ingiusti

  • Diritti assoluti: è ingiusto il danno da lesione dei diritti della personalità (diritto alla vita, diritto alla salute, ferimento di una persona, diritto al nome, restrizione della libertà personale, perdita di cittadinanza per motivi politici, riservatezza), dei diritti reali (diritti reali minori).
  • Diritti relativi: è ingiusto il danno da lesione dei diritti di credito. La perdita definitiva e irreparabile della possibilità di conseguire la prestazione da parte del creditore a seguito di un fatto del terzo che uccidendo o ferendo il debitore renda la prestazione non più possibile, è fonte di un danno ingiusto. Ciò presuppone che la prestazione debitoria sia soggettivamente infungibile, tale da non potere essere compiuta se non da quel debitore. Se invece si tratta di una obbligazione soggettivamente fungibile (pecuniaria) non provoca un danno al creditore perché cade in successione e il diritto del creditore sussisterà verso gli eredi del debitore. Può aversi anche il danno subito dal familiare per la perdita del diritto al mantenimento provocata dall’uccisione da parte di un terzo del congiunto obbligato al mantenimento.
  • Oltre al diritto soggettivo possono esserci situazioni soggettive la cui lesione rende il danno ingiusto:
  • Possesso: situazione di fatto tutelata anche a livello risarcitorio all’ordinamento.
  • Inoltre vi sono gli interessi legittimi.

Danno conseguenza

  • Ripercussione negativa della lesione di un determinato diritto che si produce nella sfera giuridica di un danneggiato.
  • Pregiudizio concretamente subito dal danneggiato in conseguenza dell’astratta lesione del suo diritto.
  • Sul concreto pregiudizio si misura l’obbligazione risarcitoria.
  • Potrebbe anche darsi che sia danno evento ma non conseguenza (si pubblicano notizie diffamatorie ma nessuno ci crede).
  • Il danneggiante in questo caso non ha nulla da reintegrare poiché il soggetto diffamato non ha nessuna perdita.

Nesso di causalità

  • Causalità materiale o di fatto: il fatto e il danno evento. Il danno evento deve essere conseguenza del danno. Due criteri concorrenti per verificare ciò:
  • Condicio sine qua non: un determinato fatto è causa di un determinato evento se in mancanza evento se in mancanza di quel fatto l’evento non si sarebbe verificato. Eventuali con cause anteriori simultanee e successive non escludono il nesso di causalità (fatto e evento) a meno che non si tratti di cause successive da sole sufficienti a determinare l’evento stesso (art. 41). Altri fatti sono caso fortuito e la forza maggiore: espressioni con la quale si intendono eventi naturali o umani esterni alla condotta dell'agente imprevedibili o inevitabili che interrompono il nesso causale.
  • L’evento deve costituire la realizzazione del rischio specifico creato dalla condotta della gente. Due veicoli si scontrino attraversando un passaggio a livello perché il casellante ha dimenticato di abbassare le sbarre quando avrebbe dovuto. Applicando il primo criterio la dimenticanza del casellante è causa dello scontro tra i veicoli? Sì. Ma è ciò che vieta l’abbassamento della sbarra? No. Lo scontro tra veicoli non è la concretizzazione del rischio specifico della condotta omissiva pur illecita del casellante che invece è volta a prevenire un rischio diverso (evitare che i veicoli si scontrino con il treno).
  • Causalità giuridica: collega il danno evento a quello conseguenza. L’art. 2056 rinvia ad alcune norme in materia di responsabilità contrattuale che si applicano a quella extracontrattuale. Tra queste vi è l’art. 1223 che stabilisce che sono risarcibili il danno... [testo incompleto]
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jeffersonjijon99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.
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