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ELEMENTI SOGGETTIVI:
• Imputabilità (art. 2046)
◦ Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere
e di volere nel momento in cui l’ha commesso almeno che lo stato dell’incapacità derivi
d propria colpa.
◦ Da questa norma ricaviamo che affinché l’illecito sia imputabile al danneggiante,
occorre la capacità di intendere e di volere.
◦ Ai fini dell’imputabilità non è richiesta la capacità legale di agire, ma solo la capacità
naturale di agire.
◦ Di conseguenza un minore, un interdetto, un inabilitato, un beneficiario di
amministrazione di sostegno risultano imputabili purché in quel momento pur non
avendo capacità legale di agire fossero capaci di intendere e di volere.
◦ Per converso, un soggetto legalmente capace può non essere imputabile se nel momento
in cui compie il fatto non è in grado di comprender ciò che fa o non ha la capacità di
orientare la propria condotta ad uno scopo.
◦ Fa eccezione alla regola il caso in cui il soggetto si sia posto in stato di incapacità per
propria colpa o volontariamente (causa causae est causa causatis-la causa della causa è
la causa di ciò che è stato causato).
◦ Se il fatto è commesso da un incapace è un fatto dannoso ma non illecito, supponendo
che se manca l’imputabilità non si possa parlare di illiceità.
◦ Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno da chi era tenuto alla sorveglianza
dell’incapace.
◦ Il concetto di sorvegliante non coincide con quello di legale rappresentante, anzitutto
perché l’incapace potrebbe essere un soggetto legalmente capace. In secondo luogo
perché anche se l’incapace ha un rappresentante legale non è detto che nel momento in
cui ha commesso il fatto fosse sotto la sorveglianza del legale rappresentante che
potrebbe anche averla momentaneamente delegato al terzo.
◦ Ci sono tre casi nei quali il diritto al risarcimento non sussiste:
▪ caso in cui non vi fosse alcun sorvegliante;
▪ caso in cui il sorvegliante provi di non aver potuto impedire il fatto;
▪ caso in cui il sorvegliante sia insolvente.
◦ In questi casi il 2047 stabilisce che il giudice in considerazione delle condizioni
economiche delle parti può condannare l’autore del danno quindi l’incapace a una equa
indennità.
◦ L’imputabilità è il presupposto della colpevolezza e la colpevolezza è la rimproverabilità
del fatto a titolo di dolo o colpa (art. 43 c.p.).
◦ Dolo : si ha in presenza di previsione e volontà dell’evento lesiduo come conseguenza
della propria azione o omissione. Possiamo distinguere tra:
▪ dolo intenzionale: il soggetto agisce deliberatamente allo scopo di provocare
all’evento.
▪ dolo eventuale: l’agente si rappresenta all’evento come conseguenza possibile della
propria condotta e ciò nonostante accetta il rischio di cagionare quell’evento.
◦ Colpa : si ha quando l’evento non è voluto e esso costituisce la conseguenza della
negligenza consiste nell’omettere le cautele che bisognava osservare mentre
l’imprudenza (consiste nell’adottare un comportamento in positivo contrasto con la
regola prevenzionistica), dell’imprudenza o della imperizia (colpa per inosservanza di
una regola tecnica o scientifica) o ancora della inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline. In altre parola, all’agente è rimproverabile la violazione di una regola
prevenzionistica, la cui fonte può essere l’esperienza comune (colpa generica) o può
essere una regola tecnica (colpa specifica).
• Si risponde o per dolo o per colpa.
• Nel 2043 dolo e colpa sono tra loro equivalenti.
• Per il diritto civile non importa in linea di principio se l’illecito sia doloso o colposo perché
l’uno vale l’altro ai fini del risarcimento del danno.
• Nel diritto penale invece determinati fatti costituiscono reato solo se compiuti con dolo.
• Non rileva per il diritto civile l’intensità del dolo o della colpa.
• L’intensità rileva solo ai fini del riparto interno di responsabilità tra i vari danneggianti.
• In altri ordinamenti la presenza del dolo può portare alla condanna ai danni punitivi.
• Dolo o colpa devono essere provati dal danneggiato perché sono elementi costitutivi al suo
risarcimento del danno.
• Per semplificare l’onere provatorio del danneggiato, l’ordinamento ha introdotto alcune
ipotesi di responsabilità cosiddetta aggravata o per colpa presunta (ipotesi nelle quali non è
onere del danneggiato provare la colpa del danneggiante ma è onere del danneggiante
provare la sua discolpa).
• Art. 2054
◦ La prova liberatoria da responsabilità che il danneggiante può dare è la prova della
mancanza della colpa (il conducente può magari provare l’improvviso attraversamento
del pedone che non gli ha consentito di frenare in tempo oppure la prova di un malore
etc…).
◦ Si è voluta dare maggiore tutela al danneggiante della circolazione stradale perché
quest’ultima è una fonte continua di danni e pericolosa, nella quale è congruo alleviare
l’onere provatorio del danneggiato.
◦ La norma parla di danno a persone o a cose da circolazione del veicolo.
◦ Tra le persone che possono essere danneggiate dal conducente del veicolo, chi rientra tra
le persone che possono essere danneggiate dal conducente del veicolo? Il pedone, il
conducente di un altro veicolo ma a rigore il trasportato non entra nei soggetti protetti
dal 2054.
◦ la giurisprudenza è arrivata a sostenere che può esservi un concorso alternativo tra la
responsabilità contrattuale del vettore e quella extracontrattuale del conducente nel senso
che il danneggiato può scegliere quale delle due far valere in giudizio.
◦ Il secondo comma del 2054 stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli, si presume fino
a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il
danno subito dai singoli veicoli-ciascun conducente sarà tenuto a risarcire la metà del
danno subito dall’altro in conseguenza dello scontro.
◦ Il 2054 stabilisce anche che il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il
conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà.
◦ Il danneggiato trattandosi di responsabilità solidale dei due potrà chiedere a ciascuno il
risarcimento per intero.
◦ Il proprietario se sia stato lui a risarcire il danno potrà poi agire in regresso verso il
conducente (per intero).
◦ La responsabilità del proprietario non sussiste a fatto se l’auto è stata guidata senza la
sua volontà.
◦ A partire dal 1969 il legislatore ha introdotto a carico dei proprietari dei veicoli a motore
e inbatanti un obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile disciplinato del
codice delle assicurazioni prive del 2005. in sostanza il proprietario assicurato se obbliga
a pagare all’assicuratore un premio e in cambio l’assicuratore si obbliga nei confronti
dell’assicurato di tenerlo indenne di quanto l’assicurato stesso dovrà pagare a titolo del
risarcimento del danno a un terzo danneggiato per il danno causato dalla circolazione del
veicolo. La peculiarità dell’assicurazione è che il terzo danneggiato ha azione diretta nei
confronti dell’assicuratore. Anziché chiedere il risarcimento al proprietario può farlo
direttamente all’assicuratore di quest’ultimo.
◦ Questo meccanismo è stato scelto poichè la circolazione è fonte costante inesauribile di
danni e ponendosi dal punto di vista dei danneggiati, questi sono pi tutelati se l’onere
economico del risarcimento è sostenuto da una grande impresa di assicurazione.
◦ Lo svantaggio di questo sistema è che c’è il rischio che la funzione deterrente della
responsabilità civile si riduca proprio perché il danneggiante fa affidamento sulla
copertura assicurativa e quindi è meno indotto a prevenire il danno.
◦ Questa è una responsabilità per colpa al pari di quella dell’art. 2043.
◦ Responsabilità soggettiva in diritto penale.
◦ Nel corso degli anni si sono diffuse fattispecie di responsabilità oggettiva che potremmo
qualificare come responsabiltà senza colpa e che per meglio dire sono responsabilità con
un criterio di imputazione diverso dalla colpa. Queste fattispecie sono state introdotte
dalla legislatore a partire dagli inizi del 900 di pari passo con la diffusione di una società
sempre più tecnologicamente avanzata nella quale si moltiplicano le occasioni di danno
ma il danno non sempre è causato da una precisa e individuabile condotta emanata con
la conseguenza che se vi fosse solo una responsabilità per colpa il danno potrebbe
rimanere a carico del danneggiato.
• Art. 2051.
◦ La norma ipotizza che il danno derivi non o non necessariamente da un comportamento
umano ma in ogni caso di una cosa e attribuisce la responsabilità risarcitoria al custode
della cosa, dove per custodia si intende un potere materiale sulla cosa che può coincidere
con il diritto di proprietà o anche non coincidere (Es. autovetture in sosta e albero che si
abbatte su di essa=auto spezzata in due. Ne risponde il soggetto che all’avvenimento del
fatto era custode dell’albero o di quell’area. Non si rimproverà il custode per non aver
impedito l’accaduto ma per il fatto stesso di essere il custode. Il custode risponde per la
pura causalità che vi è fra la cosa e l’evento lesivo salvo che questa non sia spezzata da
un caso fortuito che interrompe il nesso causale).
◦ La giurisprudenza assimila al caso fortuito il fatto di un terzo e il fatto del danneggiato
stesso che interrompono il nesso causale.
• Art. 2052: danno causato da animali.
• Art. 2053: danno causato dalla rovina di edificio.
OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
• Il danno conseguenza può essere o non essere patrimoniale indipendentemente dalla natura
del danno evento. Ciò significa che la lesione di un interesse patrimoniale può provocare
nella sfera dell’annunciato una ripercussione negativa sia patrimoniale sia non patrimoniale
viceversa la lesione di un interesse non patrimoniale può provocare una ripercussione
negativa sia patrimoniale che non patrimoniale.
• Danno patrimoniale :
◦ rende risarcibili le due voci di danno patrimoniale che sono