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ELEMENTI SOGGETTIVI:

• Imputabilità (art. 2046)

◦ Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere

e di volere nel momento in cui l’ha commesso almeno che lo stato dell’incapacità derivi

d propria colpa.

◦ Da questa norma ricaviamo che affinché l’illecito sia imputabile al danneggiante,

occorre la capacità di intendere e di volere.

◦ Ai fini dell’imputabilità non è richiesta la capacità legale di agire, ma solo la capacità

naturale di agire.

◦ Di conseguenza un minore, un interdetto, un inabilitato, un beneficiario di

amministrazione di sostegno risultano imputabili purché in quel momento pur non

avendo capacità legale di agire fossero capaci di intendere e di volere.

◦ Per converso, un soggetto legalmente capace può non essere imputabile se nel momento

in cui compie il fatto non è in grado di comprender ciò che fa o non ha la capacità di

orientare la propria condotta ad uno scopo.

◦ Fa eccezione alla regola il caso in cui il soggetto si sia posto in stato di incapacità per

propria colpa o volontariamente (causa causae est causa causatis-la causa della causa è

la causa di ciò che è stato causato).

◦ Se il fatto è commesso da un incapace è un fatto dannoso ma non illecito, supponendo

che se manca l’imputabilità non si possa parlare di illiceità.

◦ Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno da chi era tenuto alla sorveglianza

dell’incapace.

◦ Il concetto di sorvegliante non coincide con quello di legale rappresentante, anzitutto

perché l’incapace potrebbe essere un soggetto legalmente capace. In secondo luogo

perché anche se l’incapace ha un rappresentante legale non è detto che nel momento in

cui ha commesso il fatto fosse sotto la sorveglianza del legale rappresentante che

potrebbe anche averla momentaneamente delegato al terzo.

◦ Ci sono tre casi nei quali il diritto al risarcimento non sussiste:

▪ caso in cui non vi fosse alcun sorvegliante;

▪ caso in cui il sorvegliante provi di non aver potuto impedire il fatto;

▪ caso in cui il sorvegliante sia insolvente.

◦ In questi casi il 2047 stabilisce che il giudice in considerazione delle condizioni

economiche delle parti può condannare l’autore del danno quindi l’incapace a una equa

indennità.

◦ L’imputabilità è il presupposto della colpevolezza e la colpevolezza è la rimproverabilità

del fatto a titolo di dolo o colpa (art. 43 c.p.).

◦ Dolo : si ha in presenza di previsione e volontà dell’evento lesiduo come conseguenza

della propria azione o omissione. Possiamo distinguere tra:

▪ dolo intenzionale: il soggetto agisce deliberatamente allo scopo di provocare

all’evento.

▪ dolo eventuale: l’agente si rappresenta all’evento come conseguenza possibile della

propria condotta e ciò nonostante accetta il rischio di cagionare quell’evento.

◦ Colpa : si ha quando l’evento non è voluto e esso costituisce la conseguenza della

negligenza consiste nell’omettere le cautele che bisognava osservare mentre

l’imprudenza (consiste nell’adottare un comportamento in positivo contrasto con la

regola prevenzionistica), dell’imprudenza o della imperizia (colpa per inosservanza di

una regola tecnica o scientifica) o ancora della inosservanza di leggi, regolamenti, ordini

o discipline. In altre parola, all’agente è rimproverabile la violazione di una regola

prevenzionistica, la cui fonte può essere l’esperienza comune (colpa generica) o può

essere una regola tecnica (colpa specifica).

• Si risponde o per dolo o per colpa.

• Nel 2043 dolo e colpa sono tra loro equivalenti.

• Per il diritto civile non importa in linea di principio se l’illecito sia doloso o colposo perché

l’uno vale l’altro ai fini del risarcimento del danno.

• Nel diritto penale invece determinati fatti costituiscono reato solo se compiuti con dolo.

• Non rileva per il diritto civile l’intensità del dolo o della colpa.

• L’intensità rileva solo ai fini del riparto interno di responsabilità tra i vari danneggianti.

• In altri ordinamenti la presenza del dolo può portare alla condanna ai danni punitivi.

• Dolo o colpa devono essere provati dal danneggiato perché sono elementi costitutivi al suo

risarcimento del danno.

• Per semplificare l’onere provatorio del danneggiato, l’ordinamento ha introdotto alcune

ipotesi di responsabilità cosiddetta aggravata o per colpa presunta (ipotesi nelle quali non è

onere del danneggiato provare la colpa del danneggiante ma è onere del danneggiante

provare la sua discolpa).

• Art. 2054

◦ La prova liberatoria da responsabilità che il danneggiante può dare è la prova della

mancanza della colpa (il conducente può magari provare l’improvviso attraversamento

del pedone che non gli ha consentito di frenare in tempo oppure la prova di un malore

etc…).

◦ Si è voluta dare maggiore tutela al danneggiante della circolazione stradale perché

quest’ultima è una fonte continua di danni e pericolosa, nella quale è congruo alleviare

l’onere provatorio del danneggiato.

◦ La norma parla di danno a persone o a cose da circolazione del veicolo.

◦ Tra le persone che possono essere danneggiate dal conducente del veicolo, chi rientra tra

le persone che possono essere danneggiate dal conducente del veicolo? Il pedone, il

conducente di un altro veicolo ma a rigore il trasportato non entra nei soggetti protetti

dal 2054.

◦ la giurisprudenza è arrivata a sostenere che può esservi un concorso alternativo tra la

responsabilità contrattuale del vettore e quella extracontrattuale del conducente nel senso

che il danneggiato può scegliere quale delle due far valere in giudizio.

◦ Il secondo comma del 2054 stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli, si presume fino

a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il

danno subito dai singoli veicoli-ciascun conducente sarà tenuto a risarcire la metà del

danno subito dall’altro in conseguenza dello scontro.

◦ Il 2054 stabilisce anche che il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il

conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua

volontà.

◦ Il danneggiato trattandosi di responsabilità solidale dei due potrà chiedere a ciascuno il

risarcimento per intero.

◦ Il proprietario se sia stato lui a risarcire il danno potrà poi agire in regresso verso il

conducente (per intero).

◦ La responsabilità del proprietario non sussiste a fatto se l’auto è stata guidata senza la

sua volontà.

◦ A partire dal 1969 il legislatore ha introdotto a carico dei proprietari dei veicoli a motore

e inbatanti un obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile disciplinato del

codice delle assicurazioni prive del 2005. in sostanza il proprietario assicurato se obbliga

a pagare all’assicuratore un premio e in cambio l’assicuratore si obbliga nei confronti

dell’assicurato di tenerlo indenne di quanto l’assicurato stesso dovrà pagare a titolo del

risarcimento del danno a un terzo danneggiato per il danno causato dalla circolazione del

veicolo. La peculiarità dell’assicurazione è che il terzo danneggiato ha azione diretta nei

confronti dell’assicuratore. Anziché chiedere il risarcimento al proprietario può farlo

direttamente all’assicuratore di quest’ultimo.

◦ Questo meccanismo è stato scelto poichè la circolazione è fonte costante inesauribile di

danni e ponendosi dal punto di vista dei danneggiati, questi sono pi tutelati se l’onere

economico del risarcimento è sostenuto da una grande impresa di assicurazione.

◦ Lo svantaggio di questo sistema è che c’è il rischio che la funzione deterrente della

responsabilità civile si riduca proprio perché il danneggiante fa affidamento sulla

copertura assicurativa e quindi è meno indotto a prevenire il danno.

◦ Questa è una responsabilità per colpa al pari di quella dell’art. 2043.

◦ Responsabilità soggettiva in diritto penale.

◦ Nel corso degli anni si sono diffuse fattispecie di responsabilità oggettiva che potremmo

qualificare come responsabiltà senza colpa e che per meglio dire sono responsabilità con

un criterio di imputazione diverso dalla colpa. Queste fattispecie sono state introdotte

dalla legislatore a partire dagli inizi del 900 di pari passo con la diffusione di una società

sempre più tecnologicamente avanzata nella quale si moltiplicano le occasioni di danno

ma il danno non sempre è causato da una precisa e individuabile condotta emanata con

la conseguenza che se vi fosse solo una responsabilità per colpa il danno potrebbe

rimanere a carico del danneggiato.

• Art. 2051.

◦ La norma ipotizza che il danno derivi non o non necessariamente da un comportamento

umano ma in ogni caso di una cosa e attribuisce la responsabilità risarcitoria al custode

della cosa, dove per custodia si intende un potere materiale sulla cosa che può coincidere

con il diritto di proprietà o anche non coincidere (Es. autovetture in sosta e albero che si

abbatte su di essa=auto spezzata in due. Ne risponde il soggetto che all’avvenimento del

fatto era custode dell’albero o di quell’area. Non si rimproverà il custode per non aver

impedito l’accaduto ma per il fatto stesso di essere il custode. Il custode risponde per la

pura causalità che vi è fra la cosa e l’evento lesivo salvo che questa non sia spezzata da

un caso fortuito che interrompe il nesso causale).

◦ La giurisprudenza assimila al caso fortuito il fatto di un terzo e il fatto del danneggiato

stesso che interrompono il nesso causale.

• Art. 2052: danno causato da animali.

• Art. 2053: danno causato dalla rovina di edificio.

OBBLIGAZIONE RISARCITORIA

• Il danno conseguenza può essere o non essere patrimoniale indipendentemente dalla natura

del danno evento. Ciò significa che la lesione di un interesse patrimoniale può provocare

nella sfera dell’annunciato una ripercussione negativa sia patrimoniale sia non patrimoniale

viceversa la lesione di un interesse non patrimoniale può provocare una ripercussione

negativa sia patrimoniale che non patrimoniale.

• Danno patrimoniale :

◦ rende risarcibili le due voci di danno patrimoniale che sono

Dettagli
A.A. 2018-2019
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jeffersonjijon99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.