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Istituzioni di diritto privato

Nascita, modificazione ed estinzione delle attività soggettive

Attività giuridica e circolazione giuridica

  • Questa dinamica si realizza tramite fatti giuridici, cioè eventi produttivi di effetti giuridici consistenti nella nascita, nella modifica e nell'estinzione di situazioni soggettive.

  • Si tratta di classificare i vari fatti giuridici.

  • Esistono molteplici criteri di classificazione:

    • Ruolo della volontà umana all'interno del fatto:

      1. Fatti giuridici a senso stretto: eventi che producono effetto indipendentemente dalla volontà umana. Possono essere esclusivamente naturali oppure indifferentemente umani o naturali ma comunque indipendenti dalla volontà umana. (Es. - art.934 = qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo a meno che non sia diversamente stabilito dalla legge o dal titolo).
      2. Atti giuridici: eventi necessariamente umani basati su consapevolezza e intenzionalità della gente. Gli atti possono essere a loro volta distinti in:
        • Atti giuridici in senso stretto: atti nei quali l'autore deve volere il comportamento o la dichiarazione ma non è necessario che voglia anche gli effetti di quel comportamento e dichiarazione, perché questi discendono esclusivamente dalla legge che gli ricollega all'atto purché sia volontario (Es. art.2730 = confessione - dichiarazione che un soggetto fa della realtà di un fatto a se sfavorevole. L'effetto della confessione è che nel processo, il fatto confessato si intende accertato, vero. La confessione è dunque una prova legale. Ciò che è necessario nella confessione è che chi confessa confessi la colpevolezza ma non vuole che ne riceva le conseguenze. A contrario della sua volontà però la conseguenza agisce e lo stesso perché è un atto legale).

        • Negozi giuridici: richiedono una duplice volontà da parte della gente, anzitutto la volontà dell'atto, in secondo luogo la volontà dell'effetto (intento) che all'atto si ricollega (Es.1-art.1321 = accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Es.2 = quando gli sposi rispondono di sì alla domanda ufficiale di stato civile che chiede loro se vogliono diventare marito e moglie, vogliono che da ciò discenda anche l'effetto legale di assumere lo status di coniuge).

  • La differenza tra atto in senso stretto e negozio è duplice:

    • Da un punto di vista strutturale, gli effetti del negozio giuridico sono posti alle parti del giudizio stesso e i suoi effetti sono stabiliti dalle parti e da loro devono essere voluti. Negli atti giuridici invece gli effetti sono stabiliti dalla legge.

    • Disciplina: se si tratta di un negozio si applica la disciplina del contratto, del matrimonio, del testamento, a seconda della sua natura. Se si tratta di un atto, la disciplina del contratto non gli si può obbligare né in via diretta né in via analogica.

  • L'unico punto comune tra negozio e atto è che anche l'atto come il negozio richiede la capacità legale di agire e quindi può essere annullato se compiuto dall'incapace (art.2) e anche se compiuto da un incapace di intendere e di volere (art.428).

  • Siccome nel negozio la volontà ha maggiore ampiezza, in quest'ultimo rilevano anche determinati vizi del volere, che possono portare all'annullamento dell'atto (errore, violenza e dolo).

  • Nell'ambito degli atti possiamo distinguere tra:

    • Atti dichiarativi: quando la volontà del soggetto è manifestata tramite una dichiarazione.

      • Dichiarazione di volontà: il soggetto manifesta la sua volontà rivolta ad un determinato scopo (negozio).
      • Dichiarazione di scienza: atti con i quali il dichiarante afferma la realtà di un determinato fatto per come da lui conosciuto (atto).
  • Possiamo distinguere tra:

    • Atti recettizi: atti che sono rivolti a uno o più destinatari e producono effetti nei loro confronti nel momento in cui arrivano a conoscenza di questi. Si presumono conosciuti quando giungono all'indirizzo del destinatario (art.1334-35).

    • Atti non recettizi: atti che perlopiù non sono rivolti ad un destinatario determinato ma possono anche esserlo e in ogni caso producono effetto sin da quando vengono compiuti o emessi.

  • Comportamenti: atti con i quali il soggetto manifesta la propria volontà non con una dichiarazione verbale o scritta ma comportandosi in un certo modo, compiendo una certa azione. Possono a loro volta essere atti giuridici o negozi giuridici (Es. art. 923 = occupazione – materiale impossessamento di una cosa mobile che non è di proprietà di nessuno o perché ha smesso di appartenere a qualcuno in caso di abbandono o perché non è mai stata di qualcuno. L'occupatore acquista la proprietà del bene mobile occupato. Es. 2 = nei contratti per automatico è un materiale negoziale perché volto alla conclusione del contratto).

  • Nell'ambito degli atti distinguiamo:

    • Atti patrimoniali: situazioni soggettive patrimoniali (contratto).
    • Atti non patrimoniali: situazioni soggettive non patrimoniali (matrimonio).
    • Atti onerosi: atti nei quali ciascuna parte sostiene un sacrificio economico e ricava un correlativo vantaggio economico.
    • Atti gratuiti: atti nei quali solo una parte sostiene un sacrificio economico mentre l'altra parte consegue esclusivamente un vantaggio economico corrispondente al sacrificio della prima parte (donatore).
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jeffersonjijon99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.
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