L’esecuzione e i rapporti internazionali.
L’esecuzione penale.
Il giudicato.
Dispone l’articolo 648 che sono irrevocabili le sentenze ed i decreti penali contro i quali non è più
ammessa impugnazione. È questa la nozione di giudicato formale. Da ciò consegue che l’accertamento in
ordine all’imputazione ed alla responsabilità dell’imputato, contenuto nella sentenza o nel decreto penale,
diviene definitivo (giudicato sostanziale). Il principio dell’intangibilità del giudicato è stato di recente
ridimensionato dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite, dopo aver premesso che le norme
sull’efficacia del giudicato penale nascono dalla necessità di porre un limite all’intervento dello Stato nella
sfera individuale, hanno precisato però che ciò non implica l’immodificabilità in assoluto del trattamento
sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna, nei casi in cui la pena debba subire
modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona. In particolare, si è
affermato che quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna,
interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella
incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non è stato
interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur
se il provvedimento correttivo da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di
penetranti poteri di accertamento e di valutazione.
La stabilità del giudicato è garantita dalla regola che l’imputato prosciolto o condannato, non può essere
sottoposto ad un nuovo procedimento per lo stesso fatto: ne bis in idem. La giurisprudenza di legittimità,
facendo leva sull’esigenza di evitare contrasti di giudicati, ritiene che il principio di ne bis in idem abbia
una portata generale, che prescinde dalla necessaria presenza di un giudicato. Ha statuito la Suprema
Corte che non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i
quali un processo già sia pendente nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del
Pubblico Ministero; di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta
l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa
di improcedibilità. Così, in altre pronunce, la Cassazione ha ritenuto che non è consentito, in pendenza di
un procedimento di grado di appello, iniziare un nuovo processo contro la stessa persona peri l medesimo
fatto, addirittura adottando una misura cautelare; che l’emanazione di una sentenza di non luogo a
procedere ai sensi dell’articolo 425 cpp, impedisce un nuovo esercizio dell’azione penale per lo stesso
fatto contro la stessa persona, senza che si provveda alla revoca della sentenza. Il principio del ne bis in
idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus
sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di una
nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma
non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza
delle misure precedentemente adottate.
Per l’individuazione del medesimo fatto, la giurisprudenza fa riferimento alla triade condotta – nesso
causale – evento naturalistico: se tali elementi coincidono il fatto è lo stesso. La giurisprudenza della
CEDU recepisce un concetto di medesimo fatto più ampio, inteso come idem factum e non semplice idem
legale. In tale prospettiva tende ad ampliare l’operatività del divieto di un secondo giudizio. Della
compatibilità della nostra giurisprudenza con i principi della CEDU, si è interessata di recente la Corte
costituzionale con la sentenza 200/2016. Invero la giurisprudenza di legittimità escludeva la possibilità
dell’applicazione del divieto di cui all’articolo 649 nel caso in cui il fatto da giudicare fosse legato da
concorso formale con il fatto già giudicato. Il Giudice delle leggi è intervenuto sul punto dichiarando
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649 cpp nella parte in cui il fatto da giudicare fosse legato da
concorso formale con il fatto già giudicato. Il concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza
divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.
Ha precisato la Corte costituzionale che anche in presenza di un concorso formale spetta al giudice
valutare se si è di fronte ad un idem, per la coincidenza della condotta, del nesso causale e dell’evento
naturalistico.
L’irrevocabilità attiene alla consumazione dell’esercizio dell’azione penale in uno dei procedimenti speciali
o nel rito ordinario dibattimentale, e pertanto alla sentenza pronunciata in giudizio e al decreto penale di
condanna. Più specificamente, possono divenire formalmente irrevocabili e costituire, per riflesso,
giudicato sostanziale le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, nel procedimento del
patteggiamento, nel giudizio direttissimo, nel giudizio immediato, ovvero nell’ordinario rito
dibattimentale, oltre il decreto penale. non è ricompresa nell’elencazione la sentenza dell’udienza
preliminare di non luogo a procedere, perché sempre revocabile.
La consumazione dell’azione penale, cui è condizionata l’irrevocabilità, si ha quando l’imputato perde tale
sua qualità: più specificamente quando l’azione penale ha raggiunto la meta finale, di proscioglimento o
di condanna, definitivi (articolo 60 comma 2).
Non osta all’irrevocabilità, e quindi alla formazione della res iudicata sostanziale, l’esperibilità del mezzo
straordinario della revisione, utilizzabile in ogni tempo proprio contro le decisioni irrevocabili.
Il concetto di irrevocabilità non coincide con quello di esecutività, perché sono esecutivi anche
provvedimenti revocabili. Infatti, l’esecutività attiene all’immediata eseguibilità e questa non presuppone
necessariamente l’irrevocabilità. Ciò si verifica per provvedimenti sulla libertà personale, per le sentenze
di non luogo a procedere o di proscioglimento, per i capi della decisione riflettenti gli interessi civili, i quali
sono o possono essere immediatamente esecutivi. L’esecutività non può mai mancare per i provvedimenti
irrevocabili, costituendone un’indefettibile conseguenza.
L’irrevocabilità formale, in quanto consumazione dell’azione penale, preclude un rinnovato esercizio di
questa a carico e a danno dello stesso imputato e per gli stessi fatti, quand’anche fosse dimostrata
l’ingiustizia della prima decisione, tranne che la ricostruzione del rapporto processuale sia promossa dallo
stesso imputato e in suo favore nelle ipotesi della revisione (articolo 629). Il giudicato sostanziale,
racchiuso nella sentenza penale irrevocabile, proietta il suo accertamento di verità anche fuori del campo
penale, nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari, che traggono origine dagli stessi fatti materiali,
oggetto del processo penale, se coinvolgono tutti o alcuni dei soggetti che in sede penale avevano la
veste di parte privata.
La maggior affidabilità del metodo di ricerca della verità, nel processo penale, è a fondamento di questa
riconosciuta prevalenza del giudizio penale su quelli extra penali aventi ad oggetto la stessa materialità di
fatti. Siffatta efficacia extra penale è tuttavia variamente calibrata secondo la natura del diverso giudizio
extra penale. Le sentenze di condanna irrevocabile ed altre pronunce similari vanno annotate per
opportuna conoscenza nel Casellario Giudziale.
Efficacia del giudicato penale in altri giudizi.
La pronuncia su di una imputazione contenuta in una sentenza penale divenuta irrevocabile, può avere
riflessi anche in altri giudizi: civile, amministrativo, disciplinare. In tutti gli ordinamenti si è posto il
problema del riflesso che la sentenza, sul fatto illecito costituente reato, ha sull’azione di danno esercitata
nella separata sede civile e se la pronuncia penale abbia o meno un’assoluta valenza pregiudiziale.
Nei sistemi inquisitori, la sentenza penale ha sempre efficacia anche nei separati giudizi civili o
amministrativi, ciò perché non viene tollerato in alcun modo un contrasto di giudicati. I sistemi processuali
accusatori, invece, sono connotati dalla separazione delle giurisdizioni, pertanto una sentenza penale che
condanni o assolva l’imputato, non esercita influenza sul separato giudizio civile.
Il nostro sistema processuale abbraccia una soluzione di tipo misto, per cui la pregiudizialità o meno del
giudicato penale nel separato giudizio civile, dipende dalla tempestività o meno con cui sia stata
esercitata l’azione in sede civile. Più in particolare:
Se l’azione civile è esercitata in modo tempestivo, e cioè prima che nel processo penale si sia
giunti alla sentenza di primo grado, la sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudica la
decisione della separata causa civile di natura risarcitoria.
Se l’azione civile è esercitata in modo intempestivo, in quanto proposta dopo la sentenza di primo
grado penale o perché il danneggiato si era costituto parte civile e, successivamente, ha trasferito
l’azione in sede civile, il processo civile deve essere sospeso (articolo 75 comma 3 cpp) in attesa
della definizione di quello penale, la cui sentenza ha efficacia pregiudicante sulla decisione civile.
Nonostante l’intempestività, non deve essere sospeso il processo civile nei seguenti casi: quando
ammesso l’imputato al rito abbreviato, la parte civile non l’abbia accettato, per non subire le conseguenze
della contrazione del diritto alla prova; in caso di patteggiamento; quando il processo penale sia sospeso
per incapacità dell’imputato; nel caso in cui la parte civile sia stata estromessa dal processo penale. con
sentenza 22 ottobre 1996 n. 354, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 75 comma 3 cpp, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi
applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all’imputato di
comparire all’udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza.
Efficacia della sentenza di condanna nel giudizio civile o amministrativo (articolo 651 cpp). La
sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata sia all’esito del dibattimento che del giudizio
abbreviato, ha efficacia di giudicato limitatamente all’affermazione della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale ed alla circostanza che l’imputato lo ha commesso, nei giudizi civili ed
amministrativi promossi sia contro l’imputato che contro il responsabile civile, se citato o
intervenuto.
Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o
amministrativo di danno (articolo 651 bis cpp). La sentenza penale irrevocabile di
proscioglimento, pronunciata in dibattimento per particolare tenuità del fatto, ha efficacia di
giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, nel giudizio civile o amministrativo
per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La medesima
efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del
fatto in sede di rito abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il
rito abbreviato. In tal caso infatti la parte civile può valutare che il rito a proba contratta non gli
consente di esercitare in modo compiuto il diritto alla prova.
Efficacia della sentenza di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo (articolo 652 cpp). La
sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata sia all’esito del dibattimento che del giudizio
abbreviato, ha efficacia di giudicato limitatamente quanto all’accertamento che il fatto non
sussiste, alla circostanza che l’imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto in
adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nei giudizi civili ed
amministrativi promossi dal danneggiato, sempre che questi si sia costituito o sia stato messo in
grado di costituirsi parte civile. Va rimarcato che tale efficacia pregiudicante per il danneggiato
non si verifica se questi ha esercitato l’azione civile in modo tempestivo, oppure, se non l’abbia
fatto, quando non è stato messo in grado di costituirsi parte civile nel processo penale. Non
subisce, inoltre, l’effetto pregiudicante dell’assoluzione, la parte civile che non abbia accettato la
celebrazione del rito abbreviato, per non subire le conseguenze della contrazione del diritto alla
prova (articolo 441 comma 4). Le disposizioni di cui agli articoli 651, 652,653 e 654 cpp
costituiscono un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e
civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne
consegue che, ai sensi dell’articolo 652, soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione,
pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo
per le restituzioni e il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché
il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra penale, a nulla
rilavando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto
accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue che, nel caso da ultimo indicato, il giudice
civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente e
automaticamente rivalutare il fatto in contestazione.
Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare (articolo 653 cpp). La sentenza penale
irrevocabile ha un’efficacia pregiudicante nel giudizio disciplinare innanzi alla Pubblica
Amministrazione. In particolare, la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio
per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce
illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. La sentenza di condanna ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Tale efficacia è
attribuita anche alla sentenza di patteggiamento (articolo 445 comma 1 bis).
Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi
(articolo 654 cpp). L’articolo 654 disciplina l’efficacia della sentenza penale irrevocabile in altri
giudizi civili o amministrativi, diversi quindi da quelli risarcitori o disciplinari previsti dagli articoli
precedenti. L’operatività della norma è condizionata dalle seguenti circostanze:
Che la sentenza sia stata resa in dibattimento.
o Che i soggetti nei confronti dei quali debba avere efficacia pregiudicante siano l’imputato,
o la parte civile o il responsabile civile.
Ricorrendo tali circostanze, la sentenza penale ha un’efficacia pregiudicante sul giudizio civile o
amministrativo, quando in questi si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui
riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del
giudizio penale. L’efficacia pregiudicante della sentenza penale opera perché la legge civile non
ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
L’oggetto dell’esecuzione penale.
L’esecuzione penale riguarda le attività successive alla formazione del giudicato. Fondamento
dell’esecuzione è il titolo esecutivo costituito, usualmente, dal provvedimento irrevocabile, tranne le
ipotesi particolari di esecutività non correlate all’irrevocabilità.
L’esecuzione ha ad oggetto sia la pena, sia la misura di sicurezza contemplate nel titolo giurisdizionale da
porre in esecuzione (titolo esecutivo).
In materia intervengono tre organi, con compiti distinti: Pubblico Ministero, giudice dell’esecuzione penale
e magistratura di sorveglianza.
Giudice dell’esecuzione. Si identifica nello stesso organo giudiziario che ha deliberato il
provvedimento da eseguire (articolo 665), è chiamato a decidere tutte le questioni che, in
relazione ai limiti posti dal titolo esecutivo, possono insorgere nel corso dell’esecuzione stessa. Più
in particolare, egli interviene in materia di incidenti di esecuzione, che riguardano tutte le
questioni sulla ritualità del titolo esecutivo e nelle materie connesse, quali l’applicazione di
amnistia o di condono, la revoca di benefici, l’esecuzione di pretese civili nel procedimento penale
e altre similari. La competenza del giudice dell’esecuzione viene determinata, ai sensi dell’articolo
665 cpp, nel modo che segue:
Come regola generale, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il
o giudice che lo ha deliberato.
Quando è proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in
o relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il
giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice d’appello.
Quando vi è stato ricorso per C
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