Scienze dell'educazione e della formazione - Unipd
Risposte legislazione minorile anno scolastico 2019/2020
Capacità di agire, capacità giuridica
La capacità giuridica è l'idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri. Si acquisisce con la nascita e si perde con la morte, non si perde mai e non può essere limitata.
Invece, la capacità di agire è l'idoneità del soggetto ad esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare. Si acquisisce, di norma, con la maggiore età e può essere limitata dall'assegnazione di un amministratore di sostegno o con un provvedimento di inabilitazione. Questa capacità può anche essere totalmente affidata ad un tutore nel caso il soggetto interessato venga legalmente interdetto.
Colpa, dolo (negligenza, imperizia, imprudenza), responsabilità penale
La responsabilità penale consiste nell'obbligo di rispondere per le azioni che costituiscono un reato (proprio: commesso da soggetti che rivestono un determinato ruolo o comune: può essere commesso da chiunque). Essa è personale e non trasferibile a terzi, può inoltre assumere due forme: dolosa o colposa, secondo l'intenzionalità di chi compie il fatto.
Per essere accusati di qualcosa bisogna aver agito con dolo o colpa:
- Dolo: intenzione di fare quella cosa e volere l'evento finale.
- Colpa: intenzione di fare quella cosa ma non volere l'evento finale.
Si ha la colpa tutte le volte che si agisce con:
- Imprudenza: essere poco prudenti (es: guidare troppo veloce e investire qualcuno).
- Imperizia: fare delle cose quando non si è in grado di farle (es: pediatra che si improvvisa cardiologo).
- Negligenza: provocare un danno perché non si sono fatte delle cose (omissione dei doveri) (Es: non aver sterilizzato i ferri di un'operazione e la bimba operata dopo muore per infezione).
La colpa può essere: grave o lieve e ciò viene stabilito principalmente in base alle capacità che ha la persona che ha compiuto il fatto in quel momento. Spetta al giudice valutare il reato e stabilire la pena. Ha molta importanza la motivazione che dà chi compie il fatto.
La colpa può essere:
- Commissiva: si commette un fatto che provoca un danno.
- Omissiva: si omette un fatto che provoca un danno.
Secondo l'art. 45 del codice penale non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.
Rapporto di causalità e concorso di cause
L'art. 40 del codice penale parla del rapporto di causalità e afferma che nessuno può essere...
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