LEGISLAZIONE
La vendita, la produzione e la distribuzione dei prodotti cosmetici fino a luglio 2013 è
stata regolamentata dalla legge 713 dell'11 ottobre 1986 “NORME PER L’ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA SULLA PRODUZIONE E
LA VENDITA DEI COSMETICI”.
Questa legge è stata il recepimento della direttiva europea sui prodotti cosmetici numero
768 che venne promulgata il 27 luglio 1976. Dal 1986 ad oggi questa direttiva ha subito
numerose modifiche, tra cui, quella più importante, "la sesta direttiva" 93/95 che risale al
24 aprile 1997. L’importanza di questa direttiva si traduce con forti cambiamenti sulla
parte regolatoria che riguarda il divieto della sperimentazione animale.
Questa prevedeva l'utilizzo di metodi alternativi in vitro che dessero gli stessi
risultati e garanzie dei metodi in vivo, e per questo motivo è sempre stata rimandata nei
vari anni l'applicazione di questa legge. Tuttavia è possibile avere una deroga in casi
particolari perché i metodi alternativi non dando comunque dei risultati garantiti, specie
per i nuovi ingredienti.
Poi è stata introdotta la formula relativa agli ingredienti da riportare in etichetta, in
quanto prima del 1997 non compariva assolutamente niente di quella che era la
composizione del prodotto. Poi è stata inserita la richiesta di preparare un dossier su ogni
prodotto da tenere a portata di mano per il ministero ed è così che nasce la branca della
cosmetovigilanza.
La legge 713 nel luglio 2013 è stata sostituita dal REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
Approvata a marzo del 2009 passarono 42 mesi, necessari per dar modo
anche le aziende di uniformarsi a quelle che erano le nuove richieste, e quindi è entrato
ufficialmente in vigore dall'11 luglio del 2013.
Il Regolamento, al contrario della direttiva che necessita di recepimento per entrare in
vigore nel singolo paese, ha diretta applicabilità sugli ordinamenti nazionali e la sua
entrata in vigore non è subordinata alla emanazione di alcuna norma nazionale attraverso
la quale è presumibile intervengano variazioni interpretative e/o applicative.
Questo Regolamento è composto da 40 articoli e 10 allegati e i suoi obiettivi sono:
- semplificare, integrare e aggiornare le norme vigenti
- unificare le legislazioni nazionali in un unico testo normativo. Per eliminare possibili
interpretazioni, come la figura del tecnico, che in Italia deve possedere un determinato
titolo di studio, mentre in altre nazioni non è richiesto. Prima ogni paese interpretava
alcuni articoli della direttiva a suo modo e nei vari paesi della comunità europea c'erano
quindi differenze nel trattare gli stessi argomenti e ciò metteva in difficoltà i produttori
che volevano esportare in altri paesi
- chiarire i requisiti minimi per la valutazione di sicurezza dei prodotti in commercio sul
mercato europeo: questo perché, anche se i prodotti cosmetici non hanno mai creato
grossi problemi a livello della salute, in quanto al massimo possono dare delle allergie o
irritazioni, sono comunque dei prodotti che vengono utilizzati quotidianamente e che
possono essere applicati su grandi superfici del corpo.
- definire regole per la denuncia degli effetti indesiderati alle autorità, per il ritiro dal
mercato di prodotti non conformi e per la coordinazione dei provvedimenti tra singole
autorità nazionali (se non c'è la rinuncia da parte del consumatore, la sofisticazione o
l'effetto indesiderato possono essere silenti). Non è facile in questo settore trovare questi
prodotti in quanto vengono scarsamente segnalati da parte del consumatore, perché
vedendo che un prodotto fa allergia si smette di comprarlo, ma non segnala nessun
problema al farmacista, al medico o un dermatologo in modo che questi possano
effettuare la segnalazione di effetti indesiderati.
- introdurre procedure di notifica semplificate e unificate (tramite via telematica)
- semplificare l’aggiornamento dell'inventario degli ingredienti, con denominazione inglese
- eliminare la possibilità di omettere ingredienti in etichetta per motivi di riservatezza
commerciale (segreto della formulazione), ammesso invece dalla legge precedente (solo
con richiesta ufficiale al ministero e motivazione valida). La legge 713 dava la possibilità di
mantenere la segretezza su alcuni ingredienti.
STRUTTURA
Capo I: ambito di applicazione e definizioni
Capo II: sicurezza, responsabilità, libera circolazione
Capo III: valutazione della sicurezza, documentazione informativa sul prodotto,
notifica
Capo IV: restrizioni applicabili a determinate sostanze
Capo V: sperimentazione animale
Capo VI: informazione del consumatore
Capo VII: sorveglianza del mercato
Capo VIII: non conformità, clausola di salvaguardia
Capo IX: cooperazione amministrativa
Capo X: misure di attuazione, disposizioni finali
40 articoli
X allegati:
- I: RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO COSMETICO
PARTE A: Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico
PARTE B: Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici
- II: ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE NEI PRODOTTI COSMETICI
- III: ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE NEI PRODOTTI COSMETICI SALVO
ENTRO DETERMINATI LIMITI
- IV: ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI
COSMETICI
- V: ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI
- VI: ELENCO DEI FILTRI UV AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI
- VII: SIMBOLI IMPIEGATI SULL’IMBALLAGGIO/SUL RECIPIENTE
- VIII: ELENCO DEI METODI ALTERNATIVI VALIDATI ALLA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE
- IX:
PARTE A: DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICHE SUCCESSIVE
PARTE B: Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di
applicazione
- X: TAVOLA DI CONCORDANZA
CAPO I: AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Tratta le definizioni che sono utilizzate all'interno del regolamento anche quelle che non
erano riportate nella precedente direttiva.
• Sostanza
• Miscela
• Fabbricante (Produttore)
• Distributore
• Utilizzatore finale
• Nanomateriali (dimensioni 1-100 nm)
• Frame formulation (Formula quadro))
Tra queste vi sono:
- prodotto cosmetico: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulla
superficie esterna del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra,
organi genitali esterni) oppure sui denti o sulle mucose della bocca allo scopo
esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli,
mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a) una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita,
inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico.
I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare proprietà
terapeutiche.
- sostanza
- miscela
- fabbricante (produttore)
- distributore: figura introdotta nel nuovo regolamento. Prima l'unico responsabile era il
produttore, mentre ora sono state date responsabilità anche al distributore, che prima di
vendere un prodotto deve controllare accertarsi che sia uniforme nelle sue varie parti.
- utilizzatore finale
- nanomateriali (dimensioni da 1-100 nm)
- frame formulation (formula quadro): si dà la possibilità ai produttori di non dichiarare
con precisone quella che è la % di ogni ingrediente, ma può indicare un range entro il quale
questo si può trovare.
- conservanti, coloranti e filtri UV: queste sostanze il cui uso è tra l’altro regolamentato,
devono essere presenti nell’apposito allegato, altrimenti non sono utilizzabili.
- Effetto indesiderabile grave: inducente incapacità temporanea o permanente, disabilità,
ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o morte. Dovuto a uso
scorretto del prodotto (ex ingestione)
- Effetto indesiderabile: reazione avversa alla salute umana derivante da uso normale e
ragionevolmente prevedibile del prodotto
CAPO II: SICUREAZZA, RESPONSABILITA’, LIBERA CIRCOLAZIONE
Articolo 4
persona responsabile: è considerata persona responsabile una persona fisica o giuridica
responsabile della immissione sul mercato del cosmetico. È ammessa la possibilità di
delega da parte del produttore o dell'importatore ad un'altra persona responsabile che
deve accettare per iscritto l'incarico.
Nella Direttiva 93/35 veniva indicato come esperto dell’importazione mentre nella legge
713/86 si parla di Direttore tecnico.
Articolo 5
obblighi della persona responsabile
- sicurezza del prodotto
- applicazione delle norme di buona fabbricazione
- valutazione della sicurezza e documentazione informativa
- campionamento e analisi
- notifica (in formato elettronico) alla commissione
- sostanze soggette a limitazioni e restrizioni, CMR, tracce di sostanze non ammesse,
nanomateriali
- sperimentazione animale
- etichettatura, rivendicazioni di efficacia
- informazione al pubblico
- segnalazioni di effetti indesiderati gravi
- informazioni sulle sostanze
In caso di necessità la persona responsabile provvederà al ritiro del prodotto al mercato e
alla notifica alle autorità competenti anche in ordine alle misure prese
Articolo 6
obblighi dei distributori:
- deve verificare l'adeguatezza e provvedere alla messa in conformità, qualora necessario,
in merito alla etichettatura dei prodotti, alla lingua e alla data di durata del prodotto
stesso. Questo obbligo si applica per i tre anni successivi alla messa a disposizione del
distributore di un lotto.
- deve assicurarsi di non mettere sul mercato prodotti non conformi e deve provvedere al
richiamo e deve provvedere al ritiro dal mercato dei prodotti non conformi o pericolosi
- i distributori garantiscono che, fin tanto che un prodotto sotto la loro responsabilità, le
condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del
presente regolamento.
CAPO III: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
All’Articolo 10 viene tratta la valutazione della sicurezza.
La persona responsabile deve garantire che i prodotti cosmetici, prima dell'emissione sul
mercato siano sottoposti alla valutazione della sicurezza e che sia stata elaborata una
relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici in conformità dell'allegato I
Allegato I è quello relativo alla relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico.
Parte A comprende le informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico
1. composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici: deve essere riportata la
composizione delle sostanze che devono essere identificate tramite denominazione
chimica, denominazione INCI (nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici,
c'era denominazione che compare sull'etichetta). Deve essere riportata anche la
composizione delle sostanze odoranti, o in forma precisa o tramite la formulazione
quadra, deve essere riportato il numero di codice del composto, l'identità del fornitore, in
modo da essere rintracciabile in caso di problemi.
2. caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico: sono riportate la
descrizione del prodotto finale e vari ingredienti con le loro caratteristiche fisiche (solido,
liquido, colore, odore, pH) e chimiche. Sul prodotto finale si misura il pH, la viscosità per
determinare la consistenza, l’idrofobicità.
3. qualità microbiologica: descrizione delle caratteristiche microbiologiche delle sostanze
o miscele e del prodotto cosmetico. Particolare attenzione deve essere rivolta cosmetici
utilizzati intorno agli occhi, sulle mucose in generale, su pelle danneggiata, destinati a
bambini fino a tre anni, ad anziani e a persone con risposta immunitaria compromessa. La
qualità microbiologica dovrà essere supportata dai dati risultanti dal Challenge Test
effettuati per la verifica della capacità di conservazione del prodotto
4. impurezze, tracce, informazioni su materiale imballaggio: sono indicati eventuali tracce
di sostanze vietate come metalli pesanti (Ar, Pb, Hg), ma essendo in tracce, non sono
eliminabili, e quindi siamo al massimo della purificazione che possiamo ottenere e quindi
ammesse.
5. uso normale e ragionevolmente prevedibile: descrizione dell'uso previsto e
ragionevolmente prevedibile e delle avvertenze, atte ad evitare usi scorretti, che devono
essere riportate sul prodotto
6. esposizione al prodotto cosmetico: descrizione dell'esposizione al prodotto cosmetico
prendendo in considerazione quanto previsto dal punto 5 in relazione a
a. sede di applicazione
b. estensione della superficie di applicazione
c. La quantità di prodotto applicata
d. La durata di frequenza di utilizzo
e. Le vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili
f. La popolazione alla quale il prodotto è destinato (esposta) o potrebbe essere destinato
7. esposizione alle sostanze: devono essere riportati sui vari ingredienti che si utilizzano
tutto ciò che si riesce a reperire in letteratura riguardo testo tossicologici effettuati sui
vari ingredienti. Facile da effettuare per i vecchi ingredienti, per i nuovi ingredienti più
difficile, in quanto non potendo effettuare la sperimentazione animale e non trovando dati
in letteratura, possono esserci dei test alternativi, per cui il produttore può estrapolare
quella che potrebbe essere la tossicità di ingredienti, prendendo in considerazione
ingrediente strutture simili e quindi prevedendo lo stesso tipo di tossicità, anche se un po'
rischioso perché comunque è una valutazione teorica.
8. profilo tossicologico delle sostanze: per valutare l'esposizione di ogni ingrediente
dobbiamo prendere in considerazione vari tipi di tossicità
a. locale, a livello cutaneo e oculare
b. La sensibilizzazione cutanea
c. per i prodotti solari deve essere presa in considerazione la foto tossicità.
d. Si deve tener conto anche delle possibili interazioni tra le varie componenti
e. si deve tener conto di tutte le possibili vie di assorbimento che possono dare effetti
tossici, per cui per ogni ingrediente deve essere calcolato il NOAEL, cioè la base alla quale
non sono osservati effetti tossici. Ogni ingrediente viene ritenuto sicuro se il livello 100
volte più basso del NOAEL. Va determinato inoltre il margine di sicurezza.
9. effetti indesiderabili e gravi effetti indesiderabili
10. informazioni sul prodotto cosmetico
Parte B comprende la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico
- conclusione della valutazione
- avvertenze ed istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta
- motivazioni: spiegazioni della motivazione scientifica alla base delle conclusioni
- informazioni sul valutatore della sicurezza: nome, indirizzo, qualifica.
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