Gestione delle crisi degli intermediari bancari e finanziari
Anna Maria Carrero – Amministrazione Centrale BdI Roma
1. Il quadro normativo di riferimento
Regime amministrativo/speciale. Procedure amministrative che si svolgono sotto la supervisione e coordinamento della BdI. Il ruolo della BdI è molto intenso, decide nel corso dell'attività di vigilanza quando la situazione è diventata talmente critica da adottare procedure di rigore. Regime tendenzialmente omogeneo applicabile a tutte le tipologie di intermediari. È stato riproposto nell'ambito dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio. Disciplina anche la crisi del gruppo bancario.
2. La gestione operativa delle crisi degli intermediari nel contesto della crisi
Esclusa l'applicabilità di altre procedure concorsuali. Accordo di ristrutturazione dei debiti? In alcuni casi può esserci eccezione. Escluso l'articolo 2409. Norme di coordinamento con le norme in materia delle responsabilità degli enti. Coordinare le decisioni della magistratura con le autorità di vigilanza.
3. La tutela dei depositanti nelle crisi degli intermediari
Stakeholders:
- Managers, dipendenti e azionisti
- Depositanti (soprattutto piccoli)
- Investitori (c'è un fondo che tutela gli investitori)
- Debitori
- Creditori
- Altri intermediari
- Autorità inquirenti e giudiziaria (sussistenza di gravi irregolarità, spesso di rilevanza penale)
- Vigilanza
- Sistemi di garanzia
- Enti pubblici locali
4. La proposta di Direttiva in materia di crisi bancarie
Il ruolo della BdI:
Prevenzione: accertare per tempo la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione di una banca ad una misura anti crisi. Vigilanza ordinaria. Il momento di passaggio ad una procedura è accertato con la massima tempestività. Le misure preventive servono per intervenire prima che le condizioni di irregolarità diventino irrecuperabili. Restituire al mercato la banca.
Gestione: evitare di intervenire solo e soltanto se si verificano situazioni di gravi perdite di patrimonio, basta solo il presupposto di gravi irregolarità normative o amministrative. Obiettivo: minimizzazione degli oneri. C'è una separatezza di tipo organizzativo, chi svolge l'attività di vigilanza nel continuo deve essere diverso da chi svolge attività di risoluzione delle crisi. Deve però esserci uno scambio continuo di informazioni. A livello internazionale vigilanza e resolution spesso sono separate anche come ente. Chi fa vigilanza non deve cedere alla tentazione di preservare il suo potere. Il valore aggiunto consiste nel fatto che queste due entità dialogano in continuazione e l'una beneficia del corredo informativo dell'altra. Valutazione collegiale prima di disporre l'amministrazione straordinaria. Scambio di informazioni nel continuo.
Attivazione e direzione di procedure speciali: la BdI fa una proposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nella proposta ci sono le motivazioni del provvedimento e le cause che hanno portato alla procedura. La procedura viene attivata dalla BdI dopo il decreto, che emana gli organi straordinari. Coordinamento con i sistemi di garanzia dei depositanti.
Gradualità nelle forme di intervento:
- Misure preventive: (lettere di intervento; convocazioni organi) sollecita l'intermediario, ci si affida all'autonomia realizzativa
- Misure correttive: misure prudenziali individuali ad hoc (coefficiente patrimoniale); interventi sostitutivi (convocare gli organi e imporre l'ordine del giorno); sanzioni (violazioni specifiche)
- Misure straordinarie: (la crisi comincia qua), limitazioni operative; chiusura di succursali; articolo 78
Gestione provvisoria: (amm...)
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