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Vigilanza informativa

Introduzione alla vigilanza

Cambiare filosofia di vigilanza, farla in modo diverso. Vigilanza e controllo. C'è differenza. Il controllo infatti è una parte di una più ampia azione di vigilanza. Controllare significa verificare a posteriori la corrispondenza di un comportamento ad una norma predeterminata (controllo che tu abbia rispettato le norme che ho dato). La vigilanza comprende anche un momento di controllo ma è più ampia.

Vigilanza regolamentare: possibilità che le autorità creditizie hanno di scrivere le norme. La vigilanza parte ex ante, e si può definire come supervisione (sinonimo). Progressiva evoluzione della vigilanza, passaggio da strutturale a prudenziale.

Evoluzione della vigilanza

Vigilanza strutturale: attiene alla struttura del mercato del credito, in modo particolare al momento dell'ingresso (autorizzazioni) e all'uscita (revoche) dal mercato. Attività esercitabili, articolazione, ecc. caratterizzata da un'ampia discrezionalità. Binomio stabilità-efficienza vedeva la netta prevalenza della prima. Con il testo unico e prima ancora seconda direttiva banche si passa a prudenziale.

Verificare continuamente il rispetto da parte delle banche di determinati parametri fissati. Modello orientato al mercato nel quale prevalgono elementi di concorrenzialità. Le autorità creditizie fissano dei criteri e delle norme “del bravo banchiere”, alle quali le banche devono attenersi. Stabilità perseguita in modo diverso, a lungo termine obiettivo similare.

Collaborazione internazionale

Nel 1974, le autorità di vigilanza cominciano a “parlarsi”. Incontro tra i vertici delle banche centrali dei 10 paesi più finanziariamente evoluti insieme a Svizzera e Lussemburgo. Si riunirono a Basilea. L'anno seguente si arrivò alla approvazione comune di un concordato. Larvale tentativo di vigilanza congiunta, riguardava soltanto i gruppi bancari multinazionali.

Poco dopo ci furono due crisi bancarie molto gravi: british merchant bank e banco ambrosiano. Generate dal comportamento anomalo delle banche fuori dai confini nazionali. All'epoca non si capiva chi effettivamente vigilava sulle operazioni all'estero. Non aveva una forza giuridica particolare, non era una fonte del diritto. Era un gentlemen agreement. Accordo su possibili prassi di vigilanza comuni. Mettere in pratica best practice.

Nuovi sviluppi e Basilea

Nel 1983 è stato varato il nuovo concordato che fa un passo in avanti notevole. Si inizia a ragionare su ratios prudenziali, coefficienti e norme tecniche considerate minimali perché si possa parlare di una banca sana e prudente. Si introducono norme nuove sui rapporti tra autorità ospitante e sorgente.

Interviene la Comunità Europea approvando tutta una serie di direttive tecniche, (fondi propri, grandi fidi, ecc.). A livello europeo questi principi vengono tradotti in direttive. Nel 1988 il concordato viene ulteriormente rivisto, soprattutto i parametri.

Passano gli anni e interviene un elemento importante, de-specializzazione e banca universale che apre a nuove tipologie di rischio. Il concordato assume dimensioni e connotati tali per cui si può parlare di un vero e proprio accordo tra autorità ed è a riguardo di questo accordo che si inizia a chiamarlo Basilea 1, siamo nel 2001.

I tre pilastri

  • Requisiti patrimoniali;
  • Controllo prudenziale;
  • Disciplina di mercato.

Nel 2006 Basilea 2 riprende e fortifica i 3 pilastri. Tutto questo mette in moto a cascata interventi comunitari, direttive. 2006/48 mette insieme una sorta di TU.

L'Italia e le normative

Per quanto riguarda l'Italia tutto ciò non si è tradotto in una modifica del T.U.B. perché le norme erano già abbastanza flessibili, non c'è stato il bisogno di scrivere norme primarie. Principio di delegificazione. Siamo intervenuti con un provvedimento della Banca d'Italia: CIRCOLARE 263/2006 pietra miliare della legislazione bancaria (nuove disposizioni di vigilanza per le banche).

Disposizioni: sono la traduzione in italiano delle norme di Basilea. Qualche problema: le vecchie istruzioni già contenevano delle norme tecniche. Alcune sono state abrogate altre no, e ci troviamo norme doppie. È una fase transitoria semi-perenne. Le istruzioni di vigilanza sulla gestione delle crisi sono ancora quelle antecedenti il TUB.

Il primo pilastro

Requisiti patrimoniali minimi. C'erano già prima ma se ne rivedono i contenuti con metodi di calcolo più affinati e si introducono nuove tipologie di rischio che non erano state considerate (rischi di mercato e rischi operativi).

Rischi operativi: attengono all'inadeguatezza o disfunzione di procedure. Risorse umane, eventi di origine esterna (es: guerre informatiche). Se dico che c'è un rischio devo anche riuscire a quantificarlo.

Il secondo pilastro

Controllo prudenziale. Ci sono alcuni parametri che vengono predeterminati dalle autorità creditizie ma altri per i quali sono le stesse banche a scrivere le regole (es: valutazione del cliente). Le piccole banche hanno adottato metodi standardizzati mentre le grandi si sono date propri modelli di analisi. Il modello di analisi va comunque sottoposto all'approvazione della banca d'Italia.

Il terzo pilastro

Disciplina di mercato. Si è detto che le autorità creditizie devono fare vigilanza ma che hanno un alleato nel mercato se si fa in modo di rendere le banche più trasparenti. Si inseriscono nuove norme di bilancio. Norme di trasparenza (trasparenza della banca nei confronti del mercato).

Cosa è successo? 2007 USA crisi delle banche. Quello che fino a quel momento era una certezza è diventata un dubbio. Il mercato non è in grado di distinguere “buoni e cattivi”.

Per qualunque operazione che una banca compia, deve comunque accantonare una parte del proprio patrimonio. Se il periodo è buono aumenta il proprio patrimonio di vigilanza e si hanno riscontri positivi. Se il periodo non è buono iniziano i problemi di erogazione del credito. Se devo affidare un cliente buono accantono meno, ma se il cliente è più difficile deve accantonare di più. I clienti in difficoltà continuano ad aumentare la loro difficoltà non riuscendo a reperire credito.

Terzo accordo di Basilea

Terzo accordo di Basilea, entrata in vigore da definire. Una parte entrerà in vigore nel 2014 e in progressione fino al 2018, ma si pensa già a Basilea 4. Il primo pilastro resta e viene ulteriormente rafforzato, vengono modificate le norme per il computo del patrimonio di vigilanza. Non si cerca di agire sul fronte delle variazioni quantitative ma sul fronte qualitativo.

Il secondo pilastro non ha idee sicure ma le linee di tendenza si vedono. Davvero è opportuno un modello di analisi affidato alla singola banca? I vigilanti si riappropriano di competenze loro spettanti. Abbandonare progressivamente questi modelli di analisi a tutto vantaggio di modelli standardizzati. Norme scritte sempre più spesso dalle autorità di vigilanza.

Vigilanza informativa

Titolo 1 Tub prima c'era scritto vigilanza prudenziale, l'artefice del cambiamento è Urbani. Una buona vigilanza è necessariamente prudenziale. Si usa solo la parola vigilanza. Vigilanza sulle banche (sulla singola banca). Modello di vigilanza tripartito, tre ambiti: articolo 51 informativa, 53 regolamentare e il 54 ispettiva.

Vigilanza cartolare

Articolo 51. Primo comma: vigilanza cosiddetta cartolare. Cartolare deriva dal fatto che è una vigilanza fatta sulla carta, moduli cartacei. Ogni modulo era contrassegnato da un numero e una sigla. La BdI formulava giudizi in base ai dati ottenuti. Resta un giudizio sconosciuto alle banche, per impedire che modifichino i moduli in modo da avere un risultato migliore. Non si dicono pertanto i modelli di analisi. Vigilanza essenzialmente a posteriori.

Tutte le banche sono tenute a fornire informazioni alla BdI. Finestra di normativa primaria per consentire alle autorità creditizie di dire che le banche non seguono le regole del codice civile in materia di bilancio. Segnalazioni periodiche, le banche hanno un dovere nei confronti della BdI. Non vengono inviate solo quando vengono richieste ma sempre (matrice dei conti).

Ogni altro dato e documento richiesto, cosa significa? È uno dei casi nei quali i poteri sono determinati alla luce dell'articolo 5. Può chiedere tutte le informazioni ma con il “faro” dell'articolo 5, che ne prefissa gli obiettivi.

Raccolta informazioni

Come raccoglie la BdI le informazioni? Con la matrice dei conti. Tutte le banche sono tenute ad inviare in BdI una serie di informazioni contenute in un file, sono delle tabelle da compilare tendenzialmente mensile, talvolta trimestrale, semestrale o annuale (bilancio).

Istruzioni di vigilanza titolo 6 capitolo 1. Rielaborando le informazioni che arrivano dalla matrice dei conti la BdI dovrebbe essere in grado di:

  • Vigilare sull'osservanza delle disposizioni;
  • Constatare la sana e prudente gestione;
  • Elaborare statistiche di politica monetaria e situazione economica reale del paese.

Una banca va sempre valutata in base all'andamento generale controllando come si muovono gli aggregati rispetto alla concorrenza. Il flusso di ritorno fornisce delle informazioni integrative molto importanti per elaborare le strategie future.

È molto importante la tempestività e la qualità delle informazioni trasmesse. Una informazione in ritardo è già una “non informazione”. Uno dei controlli tipici della BdI è proprio quella di controllare le informazioni. La BdI raccoglie tutte le informazioni, che portano il nome P.U.M.A. Procedura telematica che consente l'invio della matrice dei conti.

Periodicità delle informazioni

Periodicità mensile, vanno inviate entro il giorno 25 del mese successivo del mese di riferimento. BdI fa un primo riscontro e rileva che non ci siano errori eclatanti. I puffi erano le segnalazioni cartacee, non esistono più perché è tutto elettronico. La matrice dei conti poi diviene definitiva e la BdI procede con le proprie rielaborazioni, si genera il flusso di ritorno. Enorme banca dati arricchita dal confronto con le altre banche del sistema.

Se la banca dolosamente fornisce informazioni scorrette? Come risponde l'esponente aziendale? La BdI richiede che accanto all'inoltro della matrice tutte le banche inviino in BdI in formato cartaceo una lettera di attestazione. Se si rinnovano le cariche va re-inviata. Presidente del CdA, Presidente del Collegio Sindacale e Direttore Generale.

Analisi dei dati

La matrice dei conti: serie di voci indicate da un numero. Voce delle sofferenze: tra le più importanti. Una volta inviato il flusso di ritorno la BdI apre una attività di analisi su quella banca. Il vero compito della vigilanza è proprio quello di studiare i dati di matrice e non solo, perché deve dare un giudizio sulla banca. Può dare un giudizio sintetico di mese in mese. Ogni tre mesi indagine più approfondita e ogni anno invece è molto approfondita e si da un vero e proprio giudizio sulla banca. Ogni banca in BdI è seguita da una persona o più in base alle dimensioni.

Fino a qualche anno fa queste attività erano coperte da un segreto assoluto, le banche non sapevano i giudizi della BdI. 1996 per la prima volta la BdI ha pubblicato un documento molto importante dichiarando i criteri generali seguiti per dare un giudizio sulle banche.

Criteri di valutazione

Inizialmente le aree erano 5: adeguatezza patrimoniale; redditività; rischiosità; organizzazione; liquidazione. La scala andava da 1 (particolarmente sana) a 5 (particolarmente grave). Si faceva la media e si dava un giudizio complessivo sulla banca. L'analista però poteva cambiare il giudizio dato dal sistema.

Il giudizio è molto rilevante perché determina gli interventi di vigilanza che la BdI farà nei confronti di quella banca. Il giudizio è prospettico. Rischio di credito: quando non avviene la restituzione del denaro dato a prestito si ha una situazione di anomalia, nascono le partite anomale (attività finanziarie deteriorate). Si dice attività perché si fa riferimento a qualunque attività, non solo crediti.

Partite anomale

Quali sono le partite anomale più rilevanti? In assoluto le più importanti sono le sofferenze. Più gravi dell'incaglio. Dubbi esiti, non si sa se si recupereranno o meno. Dubbio esito = perdita su credito. Che cos'è una sofferenza? Intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente. Anche persone fisiche, non necessariamente fallite.

Alla BdI interessa sapere se ci sono clienti di quella banca che sono clienti anche di altre banche che hanno segnalato sofferenza. Sofferenza rettifi...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pietro Paolo Piccoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.
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