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C'è una vera e propria autorizzazione, anche all'attività bancaria se la fusione avviene per unione. Se
per incorporazione autorizzazione alla soppressione. Deve esserci criterio di sana e prudente gestio-
ne.
Apre la strada pure a fusioni tra una banca e una “non banca”. Coerente con la libertà organizzativa
offerta alle banche.
Per il resto non citato si applica il diritto comune. Questo articolo
Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
permette ai creditori di opporsi alla fusione. Nel diritto comune è di 60 giorni.
15 giorni è un termine brevissimo, conferma il favore del legislatore per operazioni di questo tipo.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da
altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la
loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Le istruzioni dicono che questa autorizzazione è antecedente a quella civilistica per evitare alcune
turbative al mercato. Quindi si richiede una comunicazione preventiva al deposito del progetto di
fusione. Informativa preventiva. Se si tratta di un gruppo deve essere la capogruppo a informare.
Questa informazione deve essere accompagnata da una relazione che spiega i motivi. Vanno indicati
obiettivi, vantaggi, eventuali modifiche statutarie.
La richiesta è corredata di una relazione che contiene l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione e dei relativi vantag-
gi e costi. In particolare, con riferimento alla banca risultante dalla fusione, la relazione fornisce adeguati elementi informativi sulla situazione tec -
nica, sulla struttura organizzativa, sulle procedure informatico-contabili e sul personale.
Quando c'è una fusione si verifica una concentrazione. Un'operazione di fusione può porre problemi
di antitrust. L'operazione può risultare conveniente sul piano bancario ma sconveniente dal punto di
vista della concorrenza. La BdI ora si occupa solo del piano bancario e della sana e prudente gestio-
ne.
Spesso le fusioni nascono per ovviare a dei problemi. Non si può dire che la BdI abbia un potere di
fondere le banche, non è più consentito. In una forma di moral suasion può dire alle banche di fon-
dersi altrimenti adotterebbero altre misure di rigore quali amministrazione controllata o liquidazione
coatta amministrativa.
Non è una cura a due banche deboli. Una deve essere sana.
8 volte su 10 se avvengono delle fusioni è per la moral suasion.
Esempio: Banca Spa che è messa male. L'unico potenziale acquirente è una bcc. Il 36 non lo con-
sente. La BdI però può aggirarlo ricorrendo ad un altro strumento che è previsto dal terzo potere di
vigilanza articolo 58 Tub cessione di rapporti giuridici.
Articolo 58. Cessione di rapporti giuridici.
Disciplinate 3 diverse fattispecie: cessione di azienda; cessione di ramo d'azienda; cessione di beni
e rapporti giuridici individuabili in blocco.
Vecchia legge bancaria prevedeva due istituti separati: cessione di sportelli e cessione delle attività e
passività.
Dal punto di vista della disciplina oggi le tre ipotesi sono trattate in modo identico.
Finalità: ristrutturazione all'interno di gruppi bancari; riallineamenti di tipo patrimoniale; cambi di
strategia; ingresso o uscita di comparti di mercato.
A chi si applicano queste norme? In cosa si differenziano?
Cessione di azienda: la banca cede l'intera azienda bancaria.
Cedere rami di azienda: cedere una parte di azienda, solitamente sportelli o filiali. È anche un setto-
re di attività, es leasing.
Beni e rapporti giuridici individuabili in blocco: interi blocchi, esempio le partite in difficoltà. Ce-
dere i crediti in sofferenza, tramite cartolarizzazione. La cessione di rapporti giuridici non deve av-
venire obbligatoriamente a una banca, ma anche solo come tramite una banca.
Le operazioni superiori al 10% del Pvig sono subordinate all'autorizzazione della BdI. Cosa succede
se manca? L'autorizzazione non è un elemento costitutivo, l'operazione non è invalida. La conse-
guenza è che si agirà sul fronte dell'efficacia e quindi l'operazione è inefficace.
Inefficacia: non produce effetti ma in qualunque momento si potrebbe chiedere alla BdI l'autorizza-
zione tardiva.
Garanzie e privilegi passano alla cessionaria.
Esempio di prima: Spa/Bcc. Banca della Valle d'Aosta Spa messa male. Li intorno c'era la Banca di
Credito Cooperativo Valdostano. Ipotesi di fusione. Non si può fare per l'articolo 36.
Si è ricorsi all'articolo 58. La Spa cede l'azienda bancaria alla Bcc. Il risultato è stato raggiunto lo
stesso. La Spa esce dal mercato e viene posta in liquidazione ma si sta presto perché è vuota.
Da che punto di vista non è uguale al risultato della fusione? Dal punto di vista della compagine so-
ciale, che non viene trasmessa. Duplice vantaggio: si aggira il divieto del 36 e in più non si allarga
la compagine sociale.
Poteri non compresi nel Tub: poteri della BdI in materia di tutela della concorrenza bancaria, par-
zialmente trasferiti all'autorità Antitrust. 18 aprile 2013
Legge 287/90 disciplina antitrust
Autorità garante della concorrenza del mercato AGCN (detta autorità antitrust).
l'articolo 20 l.287 che spostava
Per quanto riguarda il settore bancario introdusse una deroga che era
in capo alla BdI i poteri di antitrust riguardanti l'attività bancaria.
La l.287 si occupa di tre profili di carattere generale:
intese;
• abuso di posizione dominante;
• concentrazioni.
•
Intese: accordi tra imprenditori tesi a restringere, alterare o addirittura eliminare la concorrenza. Ci
sono vari tipi di intesa. Es: le banche si trovano e decidono di limitare la concorrenza. Anche se è
raro è successo.
Seconda tipologia di intesa è quella delle decisioni di associazione di impresa: assunte dall'associa-
zione di categoria. In ambito bancario ci sono le MUB, che potrebbero essere interpretate come in-
tese. Provvedimento del '94 della BdI. Se il contenuto è economico non sono validi. Se il contenuto
è giuridico ma indirettamente economico (es. giorni valuta) ancora intesa, vietato. Se sono solo giu-
ridiche la BdI dice che non ci sono problemi. Contenuto tecnico la BdI dice fate pure, es. misura
standardizzata degli assegni. Valida perché i vantaggi sono maggiori dei danni.
Terza tipologia: pratiche concordate. Non si stabilisce un accordo ma si guarda solo cosa fa il con-
corrente e si evita di fare concorrenza.
Siccome le intese limitano la concorrenza per la legge antitrust sono vietate, fuorché quelle consen-
tite quando per il mercato il vantaggio che deriva dalla stessa intesa è maggiore del relativo danno.
Concentrazioni: già accennato con le fusioni. È tutta un'altra cosa considerare le fusioni secondo la
legge antitrust. Le concentrazioni sono tutte consentite fuorché quelle vietate. Quando sono vietate?
Quando è tale da restringere notevolmente il mercato.
Problema di riparto delle competenze, il Tub doveva ancora entrare in vigore.
Criteri valutativi: si poneva con riguardo alle concentrazioni. Potevano esserci condizioni di salute e
3 mesi dopo situazione di difficoltà. Il mercato di riferimento è quello regionale.
La BdI chiede l'autorizzazione.
L'autorità antitrust e BdI possono richiedere che siano rispettate alcune procedure.
Legge per la tutela del risparmio 262/05 cambia. Articolo 19: governance BdI.
Abrogato l'articolo 20 comma 2 della legge antitrust, competenza della BdI viene meno. Per le inte-
se si applicano le regole generali.
Articolo 19 commi 12 e 13 abrogano leggi.
Se si parla di assunzione di partecipazioni chi decide? Solitamente BdI ma se si corre il rischio di
concentrazione AGCM.
Provvedimenti emanati con atto unico. Morale? Non abbiamo mai avuto un atto unico. Le banche
non avevano ne l'autorizzazione della BdI ne quella dell'AGCM.
Nel 2006 si è abrogato quell'articolo che prevede l'atto unico, oggi si può procedere con due atti se-
parati. Ci vogliono tuttavia ambedue le autorizzazioni.
Articolo 59 Tub. Vigilanza su base consolidata – non coincide con la disciplina dei gruppi bancari,
sono due sezioni. Il gruppo bancario è una parte della vigilanza su base consolidata.
Disciplina del gruppo bancario.
Articolo 60.
Da un lato si guarda alla natura della capogruppo, dall'altro a parametri quantitativi.
La prima ipotesi è che la capogruppo sia una banca e quindi non c'è nulla da aggiungere.
La seconda ipotesi dice che può essere capogruppo anche una società finanziaria, ma se così fosse si
devono rispettare dei criteri quantitativi. Deve esserci almeno una banca e avere una componente di
rilevanza determinante.
Cos'è una società finanziaria? Società che acquista partecipazioni, il controllo di cui si parla non è
lo stesso dell'articolo 23.
Nel vecchio Tub lettera b 60 persisteva il requisito di bancarietà della capogruppo. Il 61 considera
anche finanziarie e strumentali.
È cambiata la norma primaria ma non le istruzioni di vigilanza, che restano legate alla bancarietà.
L'attività bancaria e connesse deve essere almeno del 15% del patrimonio. Avere almeno l'1% di
quote di mercato sugli impieghi nazionali.
Requisito di finanziarietà: le attività bancarie, finanziarie e ausiliari devono superare il 15%.
Requisito di bancarietà: o 1% dei depositi o degli impieghi a livello nazionale o con riferimento al-
l'attivo che deve rappresentare almeno il 50% dell'attivo totale di gruppo.
Articolo 61. capogruppo.
La capogruppo è vigilata dalla BdI in quanto tale, sia se banca sia se società finanziaria. Accerta-
menti allo statuto, che non contrasti la sana e prudente gestione.
Le norme risalgono alla legge Amato. Le prime norme in Italia riguardanti i gruppi bancari.
Non è necessaria la partecipazione ma è sufficiente la direzione e coordinamento.
Emana disposizioni alle componenti del gruppo (non c'è nel diritto comune). La capogruppo è la in-
terlocutrice a livello di gruppo con la BdI. Quando la BdI deve dialogare con le società del gruppo
parla con la capogruppo. Istruzioni riferite alla stabilità del gruppo.
Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'ema-
nazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza<