Articoli 144 e 145 del Tub
L'11 aprile 2013, l'articolo 144 del Tub prevede le sanzioni, ed è di natura sostanziale. L'articolo 145 del Tub riguarda le modalità di erogazione delle sanzioni ed è di carattere procedurale. La sanzione è determinata per rinvii e si applica anche ai dipendenti. La sanzione amministrativa può essere modesta, ma influenza il giudizio che la BdI avrà nei confronti della banca, e può avere un impatto soprattutto "reputazionale".
L'articolo 145 è stato cambiato molto. Prevedeva che la BdI decidesse il da farsi e predisponesse una proposta al Ministro dell'Economia. La sentenza poteva essere impugnata davanti alla Corte d'Appello di Roma. Introduceva una serie di deroghe al diritto comune, derogando alla giurisdizione amministrativa e civile, saltando il primo grado del giudizio, poiché il decreto del Ministro valeva come sentenza di primo grado. Altra deroga riguardava la competenza territoriale, andando direttamente a Roma. Con la legge per la tutela del risparmio si è previsto che le sanzioni non venissero più erogate dal Ministro ma direttamente dalla BdI. Con l'ultima modifica è sparito il riferimento alla Corte d'Appello di Roma, e per il ricorso si seguono le norme di carattere generale, ci si rivolge prima al Tar.
Tornando all'iter ispettivo
Le sanzioni si erogano sulla base della parte aperta del rapporto ispettivo. Non sono validi i ricorsi che ne chiedono la presa visione. La banca ha problemi di condizionamento esterno, essendo una vecchia banca pubblica da poco diventata Spa. Nonostante un precedente accertamento ispettivo, la banca non ha risolto le anomalie rilevate all'epoca e le ha addirittura ingrandite. Vi sono gravi squilibri che potrebbero portare al commissariamento e rischia anche la liquidazione e uscita dal mercato.
La politica allocativa è priva di principi di prudenza, con instabilità dell'intermediario e concentrazione del rischio, avendo superato il limite dei grandi fidi. Gli indirizzi strategici sono tradizionali, non cercano nuove fonti di reddito e non seguono il mercato. I controlli interni sono poco efficienti, con problemi di coordinamento, carenze patrimoniali e azzeramento del coefficiente di solvibilità.
Questa banca finanzia un soggetto A dando 100. Dopo un po' si vede che A non è in grado di rimborsare. Essendo una società di amici, si consiglia di fondare una società B, alla quale vanno prestati altri 120, che B darà ad A, permettendo ad A di rimborsare la banca. Questo evita di segnalare A a sofferenza. Dopo 6 mesi, si consiglia di creare C, alla quale prestano 150, che verranno dati a B, e così via, nascondendo le sofferenze. Nove imprese su dieci erano immobiliari per l'edilizia pubblica. Negli anni '90, esplode Tangentopoli e gli enti pubblici non danno più appalti. Il valore di presumibile realizzo è inferiore al valore commerciale. Quando l'ispezione è giunta a termine, la BdI aveva già commissariato la banca e il rapporto ispettivo è stato consegnato al commissario straordinario.
Come prosegue il Tub dopo l'articolo 54
I poteri di vigilanza non sono circoscritti a tre ambiti ma si estendono, ad esempio, all'autorizzazione all'attività bancaria. Dopo questa tripartizione, il Tub si sofferma su alcuni poteri di vigilanza che non sono riconducibili alle tre categorie principali. In rilievo sono gli articoli 56, 57, 58 che riguardano le modifiche statutarie, le fusioni, le scissioni e la cessione di rapporti giuridici. Inoltre, vi sono poteri antitrust non disciplinati dal Tub. Un tempo, la BdI aveva poteri di questo tipo.
Altri poteri di vigilanza
Il 17 aprile 2013, l'articolo 56 riguarda le modificazioni statutarie. La legge bancaria parlava di autorizzazione, ma oggi si parla di accertamento. Novità più significativa specificata dalla relazione accompagnatoria, si vuole dare maggiore risalto ed essere coerenti con la natura imprenditoriale delle banche. La banca è già stata autorizzata all'attività bancaria, dove si è visto anche lo statuto. Lo statuto è l'espressione massima di autonomia imprenditoriale. La modifica non si autorizza, si accerta solo che non contrasti con la sana e prudente gestione. L'esito è lo stesso, se la BdI nega, la banca non può modificare. Non è un controllo meno incisivo nel merito.
Una volta c'era un iter di autorizzazione. Nelle istruzioni di vigilanza si trovano norme attuative al titolo III capitolo 1. Nel 2007 c'è stata una semplificazione che ha inciso anche in tema di modifiche statutarie. Ci sono alcune voci ancora in vigore: denominazione (esempio: bcc). È scritto di inviare la proposta di modifica in BdI e anche ex post i verbali dell'assemblea. Oggi non è più necessario, dopo l'assemblea straordinaria, informare la BdI dell'avvenuta modifica. Come si accerta la BdI che la modifica sia avvenuta? Tramite il notaio, che deve bloccare l'operazione se si discosta da quella preventivamente comunicata alla BdI.
Fusioni e scissioni
L'articolo 57 disciplina fusioni e scissioni. Le istruzioni di vigilanza titolo III capitolo IV sottolineano i vantaggi che possono derivare da un'operazione di vigilanza. Anche la vecchia legge bancaria ne sottolineava i vantaggi; infatti, esisteva anche una fusione coatta imposta dalla BdI. Siamo di fronte a una de-specializzazione. L'articolo 57 è incorporato dagli articoli 31 e 37. C'è una vera e propria autorizzazione, anche all'attività bancaria se la fusione avviene per unione. Se per incorporazione, autorizzazione alla soppressione. Deve esserci criterio di sana e prudente gestione. Apre la strada a fusioni tra una banca e una "non banca", coerente con la libertà organizzativa offerta alle banche. Per il resto non citato, si applica il diritto comune.
Questo articolo permette ai creditori di opporsi alla fusione. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni, mentre nel diritto comune è di 60 giorni. Quindici giorni è un termine brevissimo, conferma il favore del legislatore per operazioni di questo tipo. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di ulteriori formalità.
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