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Qualifica impiegatizia

L’A.N.I.T.I. riesce ad ottenere la qualifica impiegatizia per le infermiere. Il segno definitivo di una subalternità ai medici è dato quando l’associazione, convocata all'interno di una commissione di studio sulla riforma, si oppone al riconoscimento del ruolo della Matron, convergendo con le posizioni espresse dalle associazioni dei medici. Sotto il governo fascista, i medici premono per un’interpretazione ancora più restrittiva della riforma, e chiedono che la distribuzione degli insegnamenti e degli insegnanti e l'organizzazione della scuola stessa sia affidata al direttore medico dell'ospedale. Sia l'A.N.I.T.I. che le associazioni dei medici si battono per recuperare inoltre la funzione del personale religioso di assistenza, oggetto di dure critiche fino a pochi anni prima.

Componente professionale intermedia

Il quadro definitivo che scaturisce da questi anni è quello di un personale infermieristico, di cui una sola piccola parte qualificata, ancora molto lontano dalle prospettive di crescita culturale e professionale auspicate dalla riforma. Inoltre, si va costituendo una componente professionale intermedia tra il personale sanitario e quello di assistenza immediata, diplomata, di cui faranno parte gli infermieri generici in altre future riforme. Il disegno medico-ospedaliero cerca in qualche modo di recuperare il ritardo nella costituzione di nuove figure professionali che in altri paesi sono già diventate protagoniste della riforma ospedaliera.

R.D. 1703

Durante il regime fascista, si ha un decadimento della professione, dovuto soprattutto al sopravvento della classe medica. La ventilata riforma sulla dirigenza infermieristica non decolla, e si fa perno sulla subordinazione della donna, in ambito assistenziale. Il 29 luglio 1933 viene emanato il R.D. 1703 per l’istituzione e l’organizzazione delle prime scuole e dei corsi per infermiere professionali e per assistenti sanitarie vigilatrici.

R.D. 2 maggio 1940, n. 1310

Le mansioni delle infermiere saranno successivamente definite e regolamentate con il R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, e nello stesso decreto verranno istituiti i corsi per infermieri generici, figure di supporto alle infermiere professionali. Altri decreti vengono emanati, relativamente alla legislazione sanitaria: il R.D. n. 1265, del 27 luglio 1934, in cui viene regolamentato l’esercizio della professione medica, di quella infermieristica e delle altre professioni sanitarie ausiliarie, che diventano tutte soggette a vigilanza.

R.D. n. 1631 30 settembre 1938

Il R.D. n. 1631, del 30 settembre 1938, legge Petragnani, riguarda soprattutto i criteri per la determinazione della struttura interna ed organizzativa degli ospedali, che rimangono, dal punto di vista legislativo, regolati ancora dalla legge Crispi del 1890 sulle Opere Pie; e le istruzioni per le nuove costruzioni ospedaliere, con decreto del Capo del Governo, del 20 luglio 1939. Nel 1940, con la L. 1098, viene fatto un altro passo nell’ambito della definizione delle professioni sanitarie, con l’istituzione di scuole per vigilatrici d’infanzia, la cui organizzazione rispecchia quella delle scuole per infermiere professionali.

Uscita dell’A.N.I.T.I.

Per quanto riguarda la costituzione di nuove scuole per infermieri, è la C.R.I., soprattutto, ad impegnarsi in questo campo. Le associazioni delle infermiere, come ogni altra forma di associazione, o di istituti quali ordini o collegi, vengono abolite per legge, con l’istituzione obbligatoria dei sindacati fascisti, sindacati provinciali di categoria. L’A.N.I.T.I. è costretta ad uscire dal C.I.I., il cui statuto non consente l’adesione di associazioni nazionali non libere, in quanto presupposti per l’adesione sono, oltre la riconosciuta rappresentatività per il proprio paese: l’autonomia, la aconfessionalità, la apoliticità e la democraticità.

C.N.A.I.O.S.S.

Dopo la caduta del fascismo e lo scioglimento delle sue istituzioni, sorgono nuove associazioni infermieristiche provinciali, che, nel 1946, danno vita alla Consociazione Nazionale Associazione Infermiere/i e altri Operatori Sanitario-Sociali (C.N.A.I.O.S.S.), che diviene membro del C.I.I. nel 1949. Parallelamente sorgono associazioni di ispirazione cattolica, ed in seguito se ne aggiungono altre di infermieri specializzati e di infermieri dell’area didattica ed organizzativa dell’assistenza infermieristica. Finalità di tutte queste associazioni è quella di promuovere e favorire il continuo miglioramento culturale e professionale degli iscritti, innalzare il livello qualitativo dell’assistenza e dei servizi sanitari, come pure dello status degli infermieri, promuovendo norme legislative ed iniziative di ricerca.

Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri

Dopo la seconda guerra mondiale, e la caduta degli stati totalitari in Europa, si vanno sviluppando nuovi principi che possano far risollevare l’intera società dagli orrori della guerra e delle dittature. I diritti dell’uomo, offesi e calpestati dalla loro negazione e dalla privazione delle libertà, e da quanto si è verificato nel corso delle ben note vicende che hanno percorso e ferito l’Europa intera, cercano una loro riaffermazione. Nel 1946 viene costituita l’O.N.U., organismo di diritto internazionale, in seguito ad un accordo tra le potenze alleate e vincitrici della guerra.

Il diritto alla salute, la Carta Costituzionale, le riforme della sanità

Si comincia ad affermare, su questo documento di diritto internazionale, il principio del diritto alla salute ed alle cure sanitarie (art. 25). Nel 1946 viene istituito, presso il Ministero dell’Interno, l’“Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità”, primo passo per la costituzione del Ministero della Sanità, naturale evoluzione di una sanità che esce dagli ambiti di controllo della sicurezza sociale e si avvia in un alveo suo proprio: quello della tutela della salute del cittadino e della società intera. L’Alto commissariato invita anche la C.N.A.I.O.S.S. a partecipare all’elaborazione della riforma del T.U. delle leggi sanitarie, per ciò che concerne la legislazione infermieristica.

O.M.S.

Il 22 luglio del 1946, viene costituita l’O.M.S., istituzione di sanità pubblica dell’O.N.U., i cui scopi sono quelli di programmare ed attuare una politica sanitaria mondiale, finalizzata al miglioramento ed all’elevazione del livello delle condizioni igienico-sanitarie e sociali di tutti i popoli.

Costituzione Repubblica Italiana

In Italia, nel 1947 viene approvata e promulgata la “Costituzione della Repubblica Italiana”, che entra in vigore il primo gennaio del 1948. In essa vengono affermati i diritti fondamentali dell’uomo: “La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2), e: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3).

Diritto alla salute

L’art. 32 sancisce il diritto alla salute, come diritto fondamentale del cittadino: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Sanità frazionata

Ma bisogna attendere il 1970, anno in cui iniziano a funzionare le Regioni, ed il 1972, anno in cui si ha il trasferimento a queste delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera (con interventi di tipo preventivo, curativo, riabilitativo), con la creazione dei relativi uffici e l’inserimento di personale, per vedere concretizzarsi il dettato costituzionale. Per lunghi anni, la sanità si mantiene frazionata tra apparato statale, enti territoriali, enti ospedalieri, assistenziali e previdenziali, finanziati da lavoratori e datori di lavoro, sull’esempio dei modelli francese e tedesco. Ma regna una certa confusione ed un notevole spreco di risorse.

IPASVI

Nel 1955 - Nascono i Collegi. È il 1955, gli italiani allontanano i ricordi della guerra e si preparano, senza saperlo, agli anni del boom economico. In questo clima nascono i Collegi delle infermiere professionali, vigilatrici d’infanzia e assistenti sanitarie visitatrici, voluti da un decreto governativo dell’ottobre 1954. E voluti soprattutto da quelle operatrici della sanità consapevoli di essere preziose, ma che non avevano ancora ottenuto uno specifico riconoscimento professionale, poiché il decreto del 1946 sulle professioni sanitarie si era limitato a ripristinare gli Ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e ad istituire i Collegi delle ostetriche. Da questo momento in poi i Collegi e la Federazione Ipasvi avranno un continuo sviluppo, registrando tutte le tappe della crescita e dei cambiamenti che hanno visto protagonista la professione infermieristica. Un primo passo importante fu convincere le infermiere, le assistenti sanitarie visitatrici e le vigilatrici d’infanzia, religiose e laiche, ad iscriversi negli albi professionali.

Corte Costituzionale

La salute come diritto del cittadino, e non come concessione caritatevole, comincia a trovare concreta affermazione nel momento in cui, nel 1956, entra in funzione la Corte Costituzionale, che con varie sentenze dichiara incostituzionali le leggi del Parlamento che si pongono in contrasto con l’art. 32 del dettato costituzionale, e viene nominato dall’Alto Commissariato una commissione di studio per adeguare la legislazione all’art. 32 della Costituzione.

Ministero della Sanità

Nel 1958, con la L. 13 maggio, n. 296, viene istituito il Ministero della Sanità, e si concretizza sempre più la consapevolezza del diritto alla salute come diritto del cittadino. Con la nuova istituzione, viene unificata l’autorità competente in materia sanitaria, si supera il concetto di sanità intesa come ordine pubblico, e, in attuazione dell’art. 3 della carta costituzionale, la si concepisce come compito generale di provvedere alla salute pubblica.

Istituto Superiore di Sanità

Al nuovo Ministero si affiancano l’Istituto Superiore di Sanità ed il Consiglio Superiore di Sanità. La crisi ospedaliera del secondo dopoguerra, da alcuni riferita alla carenza di posti-letto e delle dotazioni tecniche, da altri al mancato adeguamento delle funzioni ospedaliere alle mutate esigenza sociali, si ritiene che possa risolversi con un ammodernamento amministrativo e gestionale. C’è da considerare anche la crisi che colpisce i medici ospedalieri, dovuta al loro stato giuridico insoddisfacente, a criteri concorsuali arbitrari, a retribuzioni inadeguate, che determina un loro abbandono degli ospedali ed una serie di proteste che negli anni sessanta sfociano in una serie di scioperi bianchi.

Diritto del malato

La ‘questione ospedaliera’, nel suo insieme, è la spinta verso la riforma ospedaliera: l’ospedale è l’elemento centrale di un’assistenza sanitaria in cui la medicina pubblica si possa realizzare ed evolvere in dovere sociale, e tendere ad un’assistenza intesa in termini di diritto umano e civile, di diritto del malato.

Pubblico servizio

Il Ministro vuole promuovere un’organizzazione ospedaliera intesa come pubblico servizio, finalizzato alla soddisfazione delle esigenze sanitarie dei cittadini, inserito in un sistema di sicurezza sociale, ed organizzato come un’impresa, senza trascurare per questo il suo vero obiettivo: la risposta in termini umani e sociali ai bisogni dei malati. Inoltre, da un’assistenza “ad personam”, si prospetta che l’impegno ospedaliero si estenda anche “ad societatem”, nei termini di prevenzione e promozione della salute collettiva.

Progetto Mariotti

Nel 1965 viene presentato al governo il progetto Mariotti, che si basa su quattro principi cardine:

  • Creazione degli “enti sanitari ospedalieri” con caratteri di territorialità
  • Elaborazione di “piani ospedalieri” regionali quinquennali, coordinati da un piano ospedaliero nazionale
  • Assistenza ospedaliera gratuita a spese dello Stato mediante un “fondo nazionale ospedaliero”
  • Disciplina e controllo da parte dello Stato delle case di cura private

Opposizione

Non mancano forti opposizioni a queste proposte:

  • Medici, che vedono in essa il tentativo di statalizzazione e standardizzazione dell’assistenza
  • Politici, che non intendono perdere, con il nuovo assetto istituzionale, antichi poteri

Piano sviluppo quinquennale

Nel 1967, il 27 luglio, viene approvato il “Piano di sviluppo quinquennale”, la legge n. 685; la riforma sugli “Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera” viene votata l’anno dopo, il 12 febbraio 1968, legge n. 132, la prima vera riforma repubblicana in materia di sanità che istituisce gli enti ospedalieri, in sostituzione delle Opere Pie e degli Enti di Assistenza e Beneficenza unificando, su tutto il territorio nazionale, l’organizzazione dell’assistenza ospedaliera.

Progetto di salute pubblica

Questa riforma conferma la perdurante volontà di mantenere la centralità dell’ospedale nel campo dell’assistenza sanitaria. Da essere, all’inizio dell’ottocento, centro di beneficenza e carità cristiana, esso si è trasformato gradualmente, nel 1900, prima in centro di laica ospitalità, e poi centro di assistenza con finalità produttive di salute, ovvero l’elemento centrale del progetto di salute pubblica, intesa come benessere collettivo. Con i progressi della medicina e con gli sviluppi della mutualità, esso assume così gli aspetti di un grande laboratorio, e vede la presenza di medici ed infermieri sempre più specializzati, oltre a quella di nuove figure, i tecnici, sorti in seguito all’introduzione di nuove tecnologie.

Legge Basaglia

Il 13 maggio, è la L.180, detta “Legge Basaglia” dal nome del suo ispiratore, che regola “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori”. È la legge che riforma l’assistenza psichiatrica, e prevede la chiusura dei manicomi, con cui si vuole superare la logica del ricovero per i pazienti psichiatrici, garantendo un progetto di vita per restituire loro la dignità di cittadini. Purtroppo, per vederla realizzata, almeno per quanto riguarda la sola chiusura degli istituti manicomiali, bisognerà aspettare vari lustri.

L.833

L’altra legge, del 22 dicembre, è la L.833, “Legge di riforma sanitaria”, che porta la firma della prima donna, in Italia, Ministro della Sanità: Tina Anselmi. È la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), definito come “Complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”.

Servizio non istituto

Si parla di Servizio e non di Istituto o mutua o altro, in quanto si vuole comunicare il vero senso della nuova legge: servire ai bisogni dei cittadini con efficienza ed efficacia, dal campo dell’educazione sanitaria e di promozione alla salute, a quello della prevenzione delle malattie e degli infortuni, dalla diagnosi e cura della malattia alla riabilitazione, con interventi sia sull’ambiente e nei luoghi di lavoro, che per la tutela della procreazione responsabile e consapevole, della maternità, dell’infanzia, della terza età e della salute mentale, inglobando, rispetto a questo aspetto, la L.180.

USL

Gli ospedali divengono strutture delle USL, e rientrano nella loro gestione in seguito alla totale abolizione della loro autonomia giuridica e finanziaria. Il Ministero della Sanità è tenuto a svolgere attività di programmazione sanitaria, tramite l’elaborazione di un Piano Sanitario Nazionale (PSN).

PSR

Documento di durata triennale in cui sono stabiliti:

  • Gli obiettivi da realizzare nel triennio, ed a cui devono riferirsi i Piani Sanitari Regionali (PSR)
  • Lo stanziamento dell’importo del Fondo Sanitario Nazionale (FSN), con la relativa quota regionale, il cui ammontare è determinato ogni anno dalla legge finanziaria
  • Gli indirizzi per l’organizzazione dei servizi fondamentali e per gli organici del personale
  • Gli obiettivi relativi alla formazione ed aggiornamento professionali; le verifiche dello stato di attuazione del piano

Legge 25 febbraio 1971, n. 124

Afferma:

  • La soppressione dell’obbligo dell’internato
  • L’accesso agli uomini alle scuole infermieristiche
  • Il cambio di denominazione in Scuole per Infermieri professionali
  • L’ammissione alla Scuola per Infermieri professionali con certificato attestante la promozione al terzo anno di corso di una qualsiasi scuola secondaria superiore

Legge n. 795/1973

Determina l’applicazione dell’Accordo Europeo di Strasburgo sull’istruzione e formazione delle infermiere del 1967 che stabilisce i requisiti minimi di accesso alle scuole professionali per infermieri:

  • Durata 3 anni
  • 10 anni di scolarità pregressa
  • Programma base di 4600 ore di programma teorico pratico

L’obiettivo è duplice: far crescere la qualità della formazione e consentire la possibilità per gli infermieri di lavorare nei vari stati firmatari dell’Accordo.

DPR 225 del 1974 «Il mansionario»

A definire il campo delle attività e le competenze degli infermieri nel 1974 interviene il DPR 225 del 1974, il cosiddetto "mansionario", che modifica le precedenti norme di regolamentazione della professione risalenti al lontano 1940.

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Scienze mediche MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rossellacovi00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi di assistenza infermieristica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Laghezza Francesca.
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