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ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2001 OSS

È individuata la figura dell’operatore socio sanitario: è l’operatore che, a seguito dell’attestato di Qualifica

conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a Soddisfare i bisogni

primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un Contesto sia sociale che sanitario

PER favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. lA Formazione dell’ operatore socio sanitario è di

competenza delle regioni e province autonome

1. Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero

2. Intervento igienico sanitario e di carattere sociale

3. Supporto gestionale, organizzativo e formativo

Art. 36 – Operatori di supporto

L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica,supervisiona, verifica, per La

sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e A lui

affidati. LEGGE 43/2006

Definisce l’iter formativo, l’obbligo di iscrizione all’albo, l’aggiornamento

Professionale, istituisce l’ordine delle professioni sanitarie, la suddivisione

dei professionisti e i Requisiti minimi per i futuri coordinatori infermieristici.

Impone a tutti gli infermieri l’obbligo di iscrizione all’albo. Con la legge 43/2006 vengono definite Le

professioni sanitarie come quelle professioni che in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato

svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione. Viene istituito l’obbligo Di formazione

continua anche per gli infermieri nelle stesse modalità dei medici ossia con il

Metodo ECM.

Suddivide i professionisti in:

• Professionista laureato

• Professionista specialista (con master)

• Professionista coordinatore (con master in coordinamento o management e tre anni Come dipendente)

• Professionista dirigente (con laurea specialistica/magistrale e cinque anni come Dipendente)

L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei

Seguenti requisiti:

a) Master di primo livello in management

b) Esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

LEGGE 244/2007 AGENAS

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999

che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato

un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta

quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze

individuali.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione

Amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione

Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia Nazionale per i

servizi sanitari regionali (Agenas).

LEGGE 81/2008 SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 81/2008 per la prima volta si prendeva in considerazione tutti gli ambiti lavorativi nel loro Insieme.

La normativa faceva e fa riferimento alle tipologie di rischio in maniera generica e Specifica. Ogni lavoratore

subordinato/autonomo o categoria ad essa assimilabile (compreso i Contratti di collaborazione a tempo e i

volontari che pestano la loro opera dietro rimborsi spese o Gratis) ha il diritto ad essere tutelato.

Nel testo del Decreto Legislativo vi sono tutti i diritti e i doveri del Datore e del Lavoratore in Termini di

salute e sicurezza.

Cosa prevedono le Misure generali di tutela?

1. La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

2. La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente

Nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonche’ l’influenza dei fattori

Dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

3. L’eliminazione dei rischi e, ove cio’ non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle

Conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

4. Il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di

Lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in Particolare al

fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

5. La riduzione dei rischi alla fonte;

6. La sostituzione di cio’ che e’ pericoloso con cio’ che non lo e’, o e’ meno pericoloso;

7. La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al

Rischio;

8. L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

9. La priorita’ delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

10. Il controllo sanitario dei lavoratori;

11. L’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua

Persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

12. L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

13. L’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

14. L’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

15. Le istruzioni adeguate ai lavoratori;

16. La partecipazione e consultazione dei lavoratori;

17. La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

18. La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo Dei

livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

19. Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di

20.

Evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

21. L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

22. La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai

Dispositivi di sicurezza in conformità’ alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun Caso

comportare oneri finanziari per i lavoratori. Ma quali sono i rischi per gli operatori sanitari e per gli

Infermieri in particolare?

La gestione del rischio (o risk management), di cui da un po’ di anni si parla, è fondamentale ai fini Della

predisposizione di provvedimenti idonei a garantire sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

I rischi che potrebbero minacciare il lavoratore sono tanti:

1. Trasversali-organizzativi (turni, stress, conflitti, ecc.);

2. Infortunistici (gestione taglienti ed aghi, possibili incendi, utilizzo apparecchiature medicali, Ecc.);

3. Igienico-ambientali (agenti chimici, fisici e/o biologici, movimentazione dei carichi e dei Pazienti,

radiazioni, ecc.).

Prevenire, formare, informare, rimettersi in gioco continuamente, controllare, cercare soluzioni: sono le

parole chiave per garantire ai lavoratori da parte delle aziende il massimo della sicurezza, a tutela del

benessere e della salute di chi opera.

LEGGE 16/12/2010 FARMACIA DEI SERVIZI

Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia deve definire in un apposito Documento, , i

compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori socio-sanitari che Forniscono il supporto

all’utilizzazione delle strumentazioni necessarie per l’esecuzione delle analisi, nel rispetto dei rispettivi

profili professionali .Regolamenta l’attività degli operatori sanitari (solo abilitati) in farmacia.

In farmacia

Su prescrizione del medico, l’infermiere, all’interno della farmacia, provvede alla corretta Applicazione delle

prescrizioni diagnostico-terapeutiche.

Per l’espletamento di tali funzioni, l’infermiere può avvalersi del supporto di operatori sociosanitari, ove

operanti presso la farmacia.

Nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli Infermieri

presso le farmacie, anche tramite il supporto di operatori socio – sanitari, le seguenti

Prestazioni:

supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito

dell’autocontrollo;effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo; attività concernenti

l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;

iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.

Al domicilio del paziente

Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell’ambito degli specifici accordi Regionali, le

prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte Dal medico di medicina

generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi Appartenenti ad altre discipline, che

ritengano di avvalersi utilmente dei servizi erogabili dalle Farmacie.

Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il Corretto

utilizzo dei medicinali. Le predette attività possono essere svolte esclusivamente laddove Previste

nell’ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni.In farmacia e al domicilio del

pazienteSu prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nel rispetto della

Normativa vigente, l’infermiere può erogare sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del Paziente,

ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio Profilo professionale.

Supporto nell’utilizzo dei defibrillatori

Gli infermieri intervengono altresì d’urgenza, oltre che per il supporto all’utilizzo del defibrillatore

Semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d’urgenza previste dal profilo professionale di

appartenenza. Art. 7 CODICE DEONTOLOGICO – Cultura della salute

L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale Nell’ottica

dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici Interventi

educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività.

DL 158/2012 DECRETO BALDUZZI

ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE. Si riorganizzano le cure primarie, nella consapevolezza che Il

processo di de-ospedalizzazione, se non e’ accompagnato da un corrispondente e contestuale

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria sul territorio, determina di fatto una impossibilità per i Cittadini di

beneficiare delle cure. I punti qualificanti del riordino delle cure primarie sono: integrazione

monoprofessionale e multiprofessionale per favorire il coordinamento operativo tra i medici di medicina

generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, secondo model

Dettagli
A.A. 2017-2018
30 pagine
SSD Scienze mediche MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annalauraparrella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Infermieristica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof De Martino Francesco Marco.