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ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2001 OSS
È individuata la figura dell’operatore socio sanitario: è l’operatore che, a seguito dell’attestato di Qualifica
conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a Soddisfare i bisogni
primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un Contesto sia sociale che sanitario
PER favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. lA Formazione dell’ operatore socio sanitario è di
competenza delle regioni e province autonome
1. Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero
2. Intervento igienico sanitario e di carattere sociale
3. Supporto gestionale, organizzativo e formativo
Art. 36 – Operatori di supporto
L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica,supervisiona, verifica, per La
sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e A lui
affidati. LEGGE 43/2006
Definisce l’iter formativo, l’obbligo di iscrizione all’albo, l’aggiornamento
Professionale, istituisce l’ordine delle professioni sanitarie, la suddivisione
dei professionisti e i Requisiti minimi per i futuri coordinatori infermieristici.
Impone a tutti gli infermieri l’obbligo di iscrizione all’albo. Con la legge 43/2006 vengono definite Le
professioni sanitarie come quelle professioni che in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato
svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione. Viene istituito l’obbligo Di formazione
continua anche per gli infermieri nelle stesse modalità dei medici ossia con il
Metodo ECM.
Suddivide i professionisti in:
• Professionista laureato
• Professionista specialista (con master)
• Professionista coordinatore (con master in coordinamento o management e tre anni Come dipendente)
• Professionista dirigente (con laurea specialistica/magistrale e cinque anni come Dipendente)
L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei
Seguenti requisiti:
a) Master di primo livello in management
b) Esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
LEGGE 244/2007 AGENAS
L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999
che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato
un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta
quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze
individuali.
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione
Amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia Nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas).
LEGGE 81/2008 SICUREZZA SUL LAVORO
La Legge 81/2008 per la prima volta si prendeva in considerazione tutti gli ambiti lavorativi nel loro Insieme.
La normativa faceva e fa riferimento alle tipologie di rischio in maniera generica e Specifica. Ogni lavoratore
subordinato/autonomo o categoria ad essa assimilabile (compreso i Contratti di collaborazione a tempo e i
volontari che pestano la loro opera dietro rimborsi spese o Gratis) ha il diritto ad essere tutelato.
Nel testo del Decreto Legislativo vi sono tutti i diritti e i doveri del Datore e del Lavoratore in Termini di
salute e sicurezza.
Cosa prevedono le Misure generali di tutela?
1. La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
2. La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente
Nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonche’ l’influenza dei fattori
Dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
3. L’eliminazione dei rischi e, ove cio’ non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
Conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
4. Il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
Lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in Particolare al
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
5. La riduzione dei rischi alla fonte;
6. La sostituzione di cio’ che e’ pericoloso con cio’ che non lo e’, o e’ meno pericoloso;
7. La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
Rischio;
8. L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
9. La priorita’ delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
10. Il controllo sanitario dei lavoratori;
11. L’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
Persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
12. L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
13. L’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
14. L’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
15. Le istruzioni adeguate ai lavoratori;
16. La partecipazione e consultazione dei lavoratori;
17. La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
18. La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo Dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
19. Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
20.
Evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
21. L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
22. La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
Dispositivi di sicurezza in conformità’ alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun Caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori. Ma quali sono i rischi per gli operatori sanitari e per gli
Infermieri in particolare?
La gestione del rischio (o risk management), di cui da un po’ di anni si parla, è fondamentale ai fini Della
predisposizione di provvedimenti idonei a garantire sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
I rischi che potrebbero minacciare il lavoratore sono tanti:
1. Trasversali-organizzativi (turni, stress, conflitti, ecc.);
2. Infortunistici (gestione taglienti ed aghi, possibili incendi, utilizzo apparecchiature medicali, Ecc.);
3. Igienico-ambientali (agenti chimici, fisici e/o biologici, movimentazione dei carichi e dei Pazienti,
radiazioni, ecc.).
Prevenire, formare, informare, rimettersi in gioco continuamente, controllare, cercare soluzioni: sono le
parole chiave per garantire ai lavoratori da parte delle aziende il massimo della sicurezza, a tutela del
benessere e della salute di chi opera.
LEGGE 16/12/2010 FARMACIA DEI SERVIZI
Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia deve definire in un apposito Documento, , i
compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori socio-sanitari che Forniscono il supporto
all’utilizzazione delle strumentazioni necessarie per l’esecuzione delle analisi, nel rispetto dei rispettivi
profili professionali .Regolamenta l’attività degli operatori sanitari (solo abilitati) in farmacia.
In farmacia
Su prescrizione del medico, l’infermiere, all’interno della farmacia, provvede alla corretta Applicazione delle
prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
Per l’espletamento di tali funzioni, l’infermiere può avvalersi del supporto di operatori sociosanitari, ove
operanti presso la farmacia.
Nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli Infermieri
presso le farmacie, anche tramite il supporto di operatori socio – sanitari, le seguenti
Prestazioni:
supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito
dell’autocontrollo;effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo; attività concernenti
l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.
Al domicilio del paziente
Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell’ambito degli specifici accordi Regionali, le
prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte Dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi Appartenenti ad altre discipline, che
ritengano di avvalersi utilmente dei servizi erogabili dalle Farmacie.
Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il Corretto
utilizzo dei medicinali. Le predette attività possono essere svolte esclusivamente laddove Previste
nell’ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni.In farmacia e al domicilio del
pazienteSu prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nel rispetto della
Normativa vigente, l’infermiere può erogare sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del Paziente,
ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio Profilo professionale.
Supporto nell’utilizzo dei defibrillatori
Gli infermieri intervengono altresì d’urgenza, oltre che per il supporto all’utilizzo del defibrillatore
Semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d’urgenza previste dal profilo professionale di
appartenenza. Art. 7 CODICE DEONTOLOGICO – Cultura della salute
L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale Nell’ottica
dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici Interventi
educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività.
DL 158/2012 DECRETO BALDUZZI
ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE. Si riorganizzano le cure primarie, nella consapevolezza che Il
processo di de-ospedalizzazione, se non e’ accompagnato da un corrispondente e contestuale
Rafforzamento dell’assistenza sanitaria sul territorio, determina di fatto una impossibilità per i Cittadini di
beneficiare delle cure. I punti qualificanti del riordino delle cure primarie sono: integrazione
monoprofessionale e multiprofessionale per favorire il coordinamento operativo tra i medici di medicina
generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, secondo model