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Legge statale e regionale, atti equiparati alla legge.
Art 117 costituzione al comma 1 c'è una sostanziale equiparazione tra la legge dello Stato e la legge
regionale perchè entrambe sono sottoposte ai vincoli derivanti dagli obblighi internaizonali e dal
diritto comunitario.
Non è stato sempre così perchè la legge regionale almeno per le regioni a statuto ordinario fino alla
riforma della costituzione nel 2001 erano leggi di minor efficacia perchè potevano operare solo in
termini di competenza concorrente o ripartita.
Oggi c'è una sostanziale equiparazione in una accezione della repubblica come complesso dei livelli
istituzionali che pone in un ottica federalista quasi sullo stesso piano lo Stato e le regioni.
Legge: atto giuridico che si caratterizza per elementi formali (valore di legge e forza di legge) e non
in base al contenuto normativo.
La legge è una manifestazione di volontà che si caratterizza per un particolare regime piuttosto che
per il suo contenuto che tendenzialmente è normativo ma non necessariamente. La legge
provvedimento ad esempio è una legge a contenuto nè generale nè astratto. il regolamento a
contrario della legge ha necessariamente contenuto normativo, perchè non vi è una riserva di
amministrazione rispetto al potere legislativo, cioè il potere legislativo può anche scegliere di porre
in essere atti a contenuto provvedimentale.
Quindi non possiamo dire che la legge è un atto giuridico che contiene norme, ma una
manifestazione di volontà che si caratterizza per mezzo di elementi formali:
- valore di legge: regime tipico.
- forza di legge: particolare efficacia che la colloca nella gerarchia delle fonti.
La legge del parlamento si presenta come atto complesso perchè presuppone l'approvazione da
entrambi i rami del parlamento.
Accanto alla legge del Parlamento e alla legge regionale vi sono altri atti che si trovano sullo stesso
piano della gerarchia delle fonti.
Fonti primarie: atti governativi (decreti legge e legislativi), decreti di attuazione degli statuti
speciali, referendum abrogativo, leggi regionali, statuti delle regioni a autonomia ordinaria.
L'art 117 individua le sfere di competenza delle fonti regionali e di quelle che spettano allo Stato.
Lo fa accogliendo un impostazione tipica degli Stati federali per cui esiste un elenco tipizzato di
materie che spettano alla disciplina dello stato centrale e poi le materie residuali spettano alla
regione. La ragione ha la potestà legislativa residuale generale, mentre lo stato ha una competenza
per materia tipica definita.
Art 117
Nell'art 117 c'è un elenco in cui lo stato ha la potestà legislativa esclusiva, cioè solo lui può fare
leggi. Sotto a questo elenco ce n'è un altro ed è quello delle materie divise tra Stato e regione
attarverso la funzione dello Stato di dettare le norme, i principi fondamentali e lo fa attraverso la
legge cornice, e le regioni devo dettare la normativa di dettaglio.
Se una legge dello Stato che contiene norme oltre che di principio contiene anche norme di
dettaglio, queste norme di dettaglio trovano immediata applicazione fin tanto che la regione non