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Legge 328/00: soggetti erogatori del sistema dei servizi sociali

Possono essere di due tipi, o soggetti pubblici o soggetti privati. Questa legge tra i suoi principi cardine ha quello di vedere un'integrazione pubblico-privato, una partecipazione attiva sia di soggetti pubblici che di soggetti privati nel sistema dei servizi sociali. I soggetti pubblici sono lo Stato, le Regioni, i Comuni e le ASL (aziende sanitarie locali). I soggetti privati sono i soggetti del terzo settore.

Soggetti pubblici

Quali sono le loro competenze? Lo Stato ha una competenza fondamentale, che è quella di determinare il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali. Un programma, una pianificazione a livello nazionale di tutto il sistema dei servizi sociali, documento redatto dal governo ogni tre anni; viene rivisto, stabilito ogni tre anni perché cambiano le risorse finanziarie che lo Stato ha a disposizione, quindi è necessario riprogrammare, ripianificare il sistema sociale a livello nazionale sulla base delle risorse finanziarie che si hanno a disposizione.

All'interno di questo piano nazionale lo Stato prevede i cosiddetti LEP, che rimangono la competenza principale dello Stato. Stabilisce per ciascuna prestazione un livello minimo, essenziale che deve essere erogato da tutte le Regioni, per garantire un livello uniforme, uguale di prestazione su tutto il territorio nazionale, a tutti i cittadini per garantire il principio di uguaglianza.

Lo Stato fissa i requisiti minimi delle strutture all'interno delle quali vengono erogati i servizi, nuovamente con la finalità di garantire il principio di eguaglianza. Lo Stato stabilisce inoltre i requisiti e i profili professionali dei professionisti sociali, che operano in ambito sociale. Stabilisce anche i corsi di formazione di questi professionisti. Questo da un lato garantisce sia i professionisti sociali, cioè di avere un'eguale preparazione, il medesimo corso di studi, ma garantisce anche gli utenti sulla qualità dei soggetti che operano nel sociale.

Abbiamo una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale; se questa competenza fosse attribuita alle Regioni avremo una disciplina differenziata in ogni Regione con difficoltà di garantire il principio di uguaglianza sancito nella Costituzione. Altra competenza dello Stato è quella di avere un potere sostitutivo, previsto con la riforma 3/2001, art 120. Laddove le Regioni fossero inadempienti lo Stato può sostituirsi ad esse. Se una Regione non garantisce il livello essenziale di prestazione, lo Stato si sostituisce a quella Regione. Le Regioni potranno innalzare il livello minimo previsto dallo Stato.

Infine, ultima competenza è quella di ripartire le risorse finanziarie, in particolare il fondo nazionale per le politiche sociali previsto con le Leggi Bassanini. Può decidere di ripartirlo o semplicemente tra le Regioni oppure indicando anche specifici servizi sociali a cui demandare queste risorse. Queste competenze dello Stato sono valide ancora oggi nonostante la riforma 3/2001 e vengono esercitate dallo Stato tramite il Piano Nazionale di tipo triennale.

Le Regioni con la riforma assumono una competenza legislativa residuale per quanto riguarda i servizi sociali. Esse programmano, coordinano e verificano gli interventi sociali sul proprio territorio. La Regione ha una funzione di programmazione, di indirizzo, di coordinamento degli interventi sul proprio territorio. Nel far questo la Regione deve collaborare con l'ente pubblico che avrà il compito specifico di erogare il servizio, ossia i Comuni. La Regione svolge questo compito attraverso l'approvazione di un Piano regionale di interventi e servizi sociali, che deve rispettare ciò che è previsto nel Piano Nazionale.

La Regione definisce nel piano i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei soggetti che erogano servizi sociali. La Regione può anche istituire dei registri, albi regionali di soggetti che operano in ambito sociale, di soggetti autorizzati ad operare in ambito sociale. La Regione determina le tariffe con cui gli utenti concorrono, partecipano al costo delle prestazioni; si possono avere prestazioni totalmente gratuite o delle prestazioni a tariffa.

Determina anche i criteri e le tariffe che questa volta i Comuni devono attribuire ai soggetti accreditati, a quei soggetti che erogano un servizio pubblico in quanto accreditati. Ultima competenza della Regione è quella di integrare le politiche sociali, le decisioni relative alle politiche sociali con altre politiche, competenze regionali. Le diverse decisioni nei diversi settori devono essere prese integrandole tra loro, in modo da rendere efficiente il sistema.

I Comuni sono il soggetto pubblico che effettivamente va ad erogare il servizio, sono i titolari delle funzioni vere e proprie. Autorizzano, accreditano i soggetti del sistema sociale. La Regione stabilisce i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento, ma questo viene conferito dai Comuni. Chi stabilisce i requisiti per accedere a determinati servizi? I Comuni. Il Comune definisce il cosiddetto Piano di Zona, un atto in cui vengono stabiliti le prestazioni sociali erogate dal Comune. Il Piano di Zona dovrà rispettare quanto previsto dal piano Regionale, che a sua volta rispetterà il Piano Nazionale.

In realtà, il sistema dei servizi sociali previsto dalla legge 328/00 e valido tutt'oggi è un sistema con una programmazione a cascata, cioè una programmazione nazionale che si riflette nella programmazione regionale, che si riflette a sua volta nella programmazione di zona; con la necessità quindi per i diversi livelli di agire in maniera collaborativa, e non distinta uno dall'altro. Le ASL hanno una caratterizzazione sanitaria, intervengono in tutti i casi in cui è opportuno che il sistema sanitario si raffronti con il sistema sociale, in tutti i casi in cui è necessario erogare una prestazione socio-sanitaria, e non solo sanitaria o solo sociale.

Soggetti privati

I soggetti privati possono erogare servizi sociali sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, che implica che un privato singolo o associato possa svolgere una funzione amministrativa pubblica. I soggetti privati che erogano servizi sociali definiscono il terzo settore, che può erogare servizi sociali pubblici. Sono ricompresi nel terzo settore i soggetti che hanno i seguenti requisiti: hanno una natura privata, assenza di finalità lucrative, natura sociale dell'attività.

Sulla base di questi requisiti sono fatti rientrare tra i soggetti del terzo settore una serie di soggetti di natura privata: associazioni di volontariato, cooperative sociali. Le cooperative, di differenti tipologie, vengono fatte rientrare nelle cooperative sociali di tipo A e di tipo B. Le prime sono quelle più numerose, circa il 60% di tutta la cooperazione sociale, gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi. Le altre cooperative sono sociali non per l'attività che svolgono ma perché prevedono l'inserimento all'interno della cooperativa di persone socialmente svantaggiate, come persone portatrici di handicap, ecc.

Non essendo individuati i soggetti che appartengono al terzo settore, sono fatti rientrare in questo ambito anche le associazioni di promozione sociale, associazioni private di cittadini che possono rivolgere servizi, a differenza delle associazioni di volontariato, non solo esclusivamente a terzi ma anche a membri dell'associazione stessa, sempre senza finalità lucrative. Altra categoria del terzo settore sono le imprese sociali, che prevede un'eccezione ai tre requisiti che devono avere i soggetti privati del terzo settore: gli utili dell'impresa (quindi prevede un profitto) non sono destinati ai soci dell'impresa ma vengono reinvestiti nel sociale.

Le ONLUS, organizzazioni non lucrative, in realtà non sono un soggetto vero e proprio a sé stante, è una caratteristica del regime fiscale di determinati soggetti. Se un soggetto del terzo settore è anche ONLUS, significa che avrà un regime fiscale diverso dagli altri soggetti del terzo settore, che gli permetterà di accedere a determinate convenzioni, di concorrere per determinati finanziamenti, svicolano da determinati obblighi fiscali e godono di determinati benefici fiscali.

Gli enti delle confessioni religiose possono essere e sono soggetti del terzo settore. Il problema è che la legge 328 riconosce come possibili enti del terzo settore solo gli enti appartenenti a confessioni religiose riconosciute dallo Stato. Lo Stato ad oggi conclude intese con le confessioni religiose, e nel momento in cui conclude l'intesa lo Stato riconosce ufficialmente quella confessione religiosa. All'interno del sistema dei servizi sociali se un ente religioso appartiene a una confessione che ha concluso l'intesa con lo Stato, può far parte del terzo settore. Se non è stata conclusa, non può farne parte.

Ultimo soggetto è la famiglia: grande rilievo non solo come oggetto, utente dei servizi ma anche come soggetto erogatore di servizi, quindi come membro del terzo settore. La famiglia non è intesa nella legge 328 solo come quella fondata sul matrimonio, ma anche quella anagrafica, di fatto, convivente sotto il medesimo tetto.

Servizio sociale pubblico

Le caratteristiche di un servizio sociale pubblico sono quelle di avere un determinato standard quantitativo e qualitativo previsto per legge. È la legge a richiedere un determinato standard. Generalmente, il servizio sociale privato ha uno standard quantitativo e qualitativo superiore a quello pubblico, ma a differenza di quest'ultimo non è previsto per legge. Un'altra caratteristica del servizio sociale pubblico è quella di essere o un servizio gratuito, oppure a pagamento ma in proporzione al reddito.

Il servizio sociale pubblico viene gestito in due modi: o con una gestione diretta, quindi un'erogazione da parte di enti comunali, oppure gestito in via indiretta, quindi mediante soggetti appartenenti al terzo settore. Negli ultimi anni le tendenze sono quelle di una dismissione da parte dei comuni dell'erogazione dei servizi, tramite il terzo settore.

In che modo l'ente attua il servizio pubblico, lo eroga? Qualsiasi ente, comunale o del terzo settore, sia nei casi di gestione diretta che indiretta deve ottenere dal comune l'autorizzazione ad erogare il servizio pubblico. L'autorizzazione prevede che l'ente abbia determinati requisiti di tipo organizzativo che garantiscano un'adeguata erogazione di quel servizio. In alcune Regioni questa autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività.

Dopodiché si ha l'accreditamento, un ulteriore certificazione che si ottiene per poter svolgere in quanto ente privato un servizio per conto del sistema pubblico. Se non ottengo l'accreditamento il mio rimane un servizio sociale privato che eroga un servizio privato. Accreditamento implica avere requisiti di qualità, professionalità superiori da quelli previsti per l'autorizzazione. Nel momento in cui viene accreditato, l'ente privato riceve una sovvenzione per svolgere il servizio pubblico.

Chi stabilisce i requisiti per l'accreditamento? La Giunta Regionale. La Regione Piemonte ha incentivato fortemente l'associazione tra i Comuni piccoli, in particolare la formazione di consorzi tra Comuni. Importante per quanto riguarda il Piano di Zona. In questo caso non è il comune singolo che approva il Piano di Zona, ma sono i consorzi tra comuni ad approvare il Piano. Ciò implica forte capacità collaborativa.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saretta.chiaramonte di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto regionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Poggi Annamaria.
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