Legge 7/8/1990 n. 241
• Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi CAPO 1
Articolo 1
(Principi generali dell’attività amministrativa)
1. “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza
1-bis. “La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”
2. “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”
L’articolo 1 sancisce regole generali valide per tutti i procedimenti amministrativi e ci ricorda che
l’attività amministrativa è finalizzata a perseguire, sempre, il fine pubblico (principio di legalità)
Altri criteri a cui la P.A deve ispirarsi nell’esercizio delle sue attività sono:
• Economicità
• Efficacia
• Imparzialità
• Pubblicità
• Trasparenza
• Economicità: conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il
minor dispendio di mezzi e di strumenti (utilizzo ottimale delle risorse).
L’amministratore ha come finalità la realizzazione di un fine pubblico
• Efficacia: l’attività deve essere orientata a raggiungere nel miglior modo
possibile, le finalità pubbliche a cui è preordinata, cioè pensando al cittadino
(il destinatario dell’attività o della prestazione)
• Con la legge 241 la pubblicità diviene la regola, mentre la segretezza viene
relegata al ruolo di eccezione. La pubblicità è un carattere che costituisce
conseguenza diretta della natura pubblica dell’amministrazione, nemmeno
l’avvento della legge sulla privacy del 1996 ha limitato la portata di questo
principio
• Trasparenza: il diritto riconosciuto ai cittadini di esercitare un controllo
sullo svolgimento dell’attività amministrativa al fine di verificarne e
assicurarne la conformità agli interessi ed ai precetti costituzionali.
Fondamentali articolazioni del principio di trasparenza, anch’esse
soddisfatte dalla L241/1990 sono:
L’obbligatorietà della motivazione del provvedimento
o amministrativo, con conseguente possibilità del privato di
controllare l’esattezza dell’operato della P.A
Il diritto dei privati di partecipare attivamente al procedimento
o amministrativo, così da co
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Legge 241/1990
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Diritto Amministrativo - Legge 241/90
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Diritto Amministrativo - La Legge 241/1990
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Appunti di Diritto Amministrativo: legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) commentata