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Le società cooperative

Il sistema legislativo

In base all'attuale disciplina, le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell'attività di impresa: lo scopo mutualistico. Il nostro ordinamento attribuisce particolare rilievo sociale alle società che perseguono tale scopo e ne promuove e favorisce la diffusione e lo sviluppo.

Numerose erano e restano poi le leggi speciali volte ad incentivare particolari manifestazioni del fenomeno cooperativo, ma non prive di rilievo anche ai fini della disciplina civilistica. Altre leggi speciali, anche a carattere regionale, fissano poi particolari requisiti e riconoscono particolari agevolazioni creditizie e tributarie per le cooperative che perseguono specifici fini sociali.

In questo contesto si inserisce la riforma delle cooperative del 2003, che lascia sostanzialmente inalterata la complessa legislazione speciale, ma che incide significativamente sulla disciplina generale. Fra l'altro, introduce la distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative, dando così luogo ad una bipartizione delle società cooperative.

Le società con scopo mutualistico

Le società cooperative si distinguono dagli altri tipi societari per lo scopo economico perseguito. Identico è lo scopo-mezzo delle società cooperative e delle società lucrative: esercizio in comune di una determinata attività economica. Diverso è invece lo scopo-fine: nelle società lucrative è la produzione di utili da distribuire fra i soci; nelle società cooperative è lo scopo mutualistico.

Lo scopo prevalente dell'attività di impresa delle società cooperative consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. La legge consente tuttavia la presenza, accanto ai soci cooperatori, di soci non specificamente interessati alle prestazioni mutualistiche, il cui ruolo è esclusivamente quello di apportare il capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell’attività della cooperativa.

Scopo mutualistico e scopo lucrativo

Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente, ma non esclusivamente, mutualistico. Se l’atto costitutivo lo prevede, esse possono svolgere anche attività con terzi. E l’attività con i terzi è di regola finalizzata alla produzione di utili: lucro oggettivo.

Nelle cooperative, lo scopo mutualistico può coesistere con un'attività con terzi produttiva di utili. Incompatibile con lo scopo mutualistico è l'integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa: lucro soggettivo.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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