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LETTURE.

LETTURA: è LO STRUMENTO ATTRAVERSO IL QUALE, ATTRAVERSO LA

MATERIALE LETTURA IN DIBATTIMENTO, SI DA DIGNITA’ DI PROVA A

CIO CHE E’ STATO FATTO NELLE INDAGINI PRELIMINARI. sì deroga al

principio dell’immediatezza che impone al giudice di decidere in base

alle prove assunte nel corso del dibattimento

l’istituto delle letture disciplina il modo di utilizzazione degli atti formatisi nel

corso del procedimento, ma fuori del dibattimento ( es. atti indagine). tali atti

prima della loro lettura hanno solo una MERA POTENZIALE valenza

probatoria, che diviene effettiva solo dopo la loro lettura ( art 511 cpp).il

sistema accusatorio richiederebbe che tutte le prove venissero formate innanzi

al giudice dibattimentale, ma il codice di rito non dimentica che nella realtà a

volte è necessario precostituire atti che abbiano valenza probatoria. ( ESEMPIO.

abbiamo dei testimoni che hanno reso dichiarazioni nelle indagini preliminari,

mettiamo che questi muoiono: c’è la possibilità di perdere un contributo

fondamentale all’accertamento della verità). ecco che soccorre l’istituto della

lettura.

in verità gli atti compiuti in momenti anteriori al dibattimento e che

costituiscono oggetto della lettura, possono essere contenuti sia nel fascicolo

del dibattimento sia nel fascicolo del pm.

gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento sono consultabili dal giudice, ma

per essere utilizzabili ai fini della decisione e diventare cosi la base della

motivazione DEVONO ESSERE LETTI.

COSA SIGNIFICA LETTURA.??

Tale termine ha una brutta etimologia. ci manda in confusione. perché si

chiama lettura?

RISPOSTA DEL PROF ( NON SCRITTA DA NESSUNA PARTE)anche in codici

precedenti dove non c’era il processo accusatorio ma dove si utilizzavano gli

atti formati nell’istruttoria, il giudice del dibattimento prima di decidere doveva

dar lettura degli atti formati prima ( li prendeva e materialmente li leggeva:

ecco perché si chiama lettura). questa lettura dava dignità di prova a quello

che era stato formato prima.

ma perché hanno pensato di utilizzare questa LETTURA per dare

dignità di prova?

SEMPRE RISPOSTA DEL PROF: siccome la lettura compare in codici dell’800/900,

la il legislatore aveva a che fare con una popolazione che non sapeva leggere e

dove non c’erano macchine fotocopiatrici. per cui si faceva tutto con macchine

da scrivere oppure con prevalenza scrivendo a mano. in questo contesto come

facevano le parti ( che ad un certo punto dovevano discutere in processo) e

soprattutto l’imputato, a sapere che il giudice avrebbe utilizzato ai fini della

decisione una dichiarazione resa in precedenza contro di lui da una

determinata persona , visto che magari non sapeva neanche leggere.? ecco

che nasce l’istituto della lettura: è un modo per rendere dotti le parti e il

pubblico su ciò su cui poi il giudice avrebbe emesso la sua decisione. e

funzionava proprio come lettura.

E’ ovvio però che detto così uno potrebbe dare lettura di qualsiasi cosa che è

stata fatta prima tradendo il principio per cui la prova si forma nel

contradditorio delle parti. ( perché se io tra la possibilità di sentire un testimone

nel dibattimento e la possibilità di dare lettura alla dichiarazione dallo stesso

precedentemente resa preferisco la seconda, è ovvio che nego il principio del

contradditorio). in linea di massima non si potrebbe leggere nulla in un

processo che prevede il principio del contradditorio come principio regolatore

della formazione della prova perché comunque sia il legislatore deve preferire

la formazione della prova nel contradditorio e quindi la possibilità di lettura

dovrebbe essere ECCEZIONALE. e infatti cosi è.

la disciplina delle letture la troviamo negli artt. 511-514 cpp

514 CPP: DIVIETO DI LETTURA: il legislatore ha previsto che al di fuori di

certi casi non si può dare lettura di niente. ( questo è il principio generale). “

fuori dai casi previsti dagli artt. 511, 512, 512 bis e 513” c’è il divieto di lettura.

le letture sono il crocevia del processo accusatorio. Già nelle

 contestazioni abbiamo visto che c’è un piccolo crocevia: perché se io

consento al giudice di utilizzare ciò che è stato verbalizzato dal p.m. che

il testimone non ha confermato in udienza, anche li c’è una piccola

deroga del contradditorio; qua ancora di più perché almeno presupposto

delle contestazioni è che sia in corso l’esame del dichiarante che ha reso

le precedenti dichiarazioni; qua invece la lettura viene disposta di regola

quando l’esame non ha avuto luogo.

DEROGHE DEL DIVIETO DI LETTURA.

dobbiamo metterle in due compartimenti.

511 da una parte 512,12 bis, e 13 dall’altra.

511 cpp: LETTURE CONSENTITE.

1 comma: il giudice, anche d’ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o

parziale, degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento.

gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento sono consultabili dal giudice, ma

per essere utilizzabili ai fini della decisione e diventare cosi la base della

motivazione DEVONO ESSERE LETTI.

nel momento in cui si forma il fascicolo del dibattimento, l’inserimento

 degli atti in tale fascicolo vale come prova??NO. perché mica è detto che

siccome è stato messo nel fascicolo del dibattimento, tutte le parti sanno

cosa c’è nel fascicolo. certo il fascicolo del dibattimento (467) è nella

cancelleria del giudice del dibattimento ma questo non vuol dire che tutti

hanno avuto la diligenza di consultarlo. il legislatore quindi ha voluto che

prima che il giudice si ritiri in camera di consiglio, LEGGA a tutte le parti

gli atti che ha nel suo fascicolo in modo tale che tutti sappiano che il

giudice quando andrà in camera di consiglio potrebbe utilizzare ai fini

della decisione anche gli atti che sono contenuti nel fascicolo del

dibattimento. è una forma di garanzia per cui tutte le parti sono rese

dotte di ciò che il giudice potrà utilizzare in decisione. il materiale

inserimento degli atti nel fascicolo del dibattimento non costituisce

ancora ACQUISIZIONE AI FINI DI PROVA, è solo un mero deposito. quel

deposito deve essere oggetto di lettura perché assurga ai fini di prova

2 comma e 3 comma: il 511 dispone: delle dichiarazioni contenute nel

fascicolo del dibattimento si può dare lettura solo dopo l’eventuale assunzione

della prova dichiarativa, a meno che questa non abbia luogo. mettiamo il caso

in cui nel fascicolo del dibattimento sia contenuto il VERBALE DELL’INCIDENTE

PROBATORIO. quand’è che si fa tale incidente probatorio? quando si ha paura

che la prova si possa disperdere: il testimone può morire o perchè ho paura che

il testimone possa essere minacciato, quindi acquisisco prima la prova. Per

poterla far diventare prova io la devo leggere. ma il legislatore dice: nelle

indagini preliminari tu avevi paura che il testimone poteva morire; adesso

siamo in dibattimento vediamo se il principio del contradditorio lo possiamo

salvare: proviamo a sentire il testimone( se non è morto). quindi la lettura della

prove dichiarative la fai solo dopo che hai provato ad assumere quella prova in

dibattimento nel rispetto del contradditorio.

OGGI c’è stato uno SCOLLAMENTO tra ciò che è il significato

etimologico di lettura e il fenomeno processuale: per una clausola di

equivalenza ( 5 COMMA ART 511 CPP ) il giudice in luogo della lettura può

dare indicazione degli atti che utilizzerà ai fini della decisione. l’indicazione

degli atti equivale alla loro lettura. per cui oggi utilizziamo tale termine

indicando un fenomeno che in realtà non è piu quello originario: se il giudice ha

un bel numero di atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e dovesse darne

lettura rigo per rigo ci metterebbe una settimana, e il giudice quindi anziché

leggere indica semplicemente quali atti utilizzerà. ( la tipologia di atto). cosi ci

mette di meno. in ogni caso, se una parte lo richiede, deve essere sempre data

lettura di atti contenenti dichiarazioni.

perché c’è questo scollamento?? innanzitutto quello che IL PROF ci sta dicendo

non è scritto da nessuna parte. negli anni 80 iniziano i primi maxi processi,

soprattutto quelli contro la criminalità organizzata. cosa successe in uno di

questi processi?? era successo che vi erano 300 imputati e siccome ancora

l’INDICAZIONE in luogo della lettura non era stata tipizzata, tutti gli atti

dell’istruttoria che dovevano essere oggetto di lettura: già per prassi

funzionava l’indicazione ma non c’era la norma. gli avvocati di quel processo

per fa scadere i termini della custodia cautelare chiesero la materiale lettura di

tutti gli atti. La lettura avrebbe determinato la scarcerazione degli imputati. il

legislatore interviene normativizzando quello che avveniva per prassi:

indicazione invece che lettura. da qui nasce lo scollamento.

4 comma :il legislatore ha previsto talvolta anche quali sono le finalità della

lettura di questi atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. fra questi es.

querela: il 4 comma dell’art. 511 cpp dispone che si da lettura dei verbali

delle dichiarazioni orali di querela o di istanza ai soli fini dell’accertamento

dell’esistenza della condizione di procedibilità. ( il loro contenuto quindi non

può essere utilizzato probatoria mente , se cosi non fosse si consentirebbe ad

un atto raccolto innanzi alla pg o al pm, ripetibile sotto forma di testimonianza

dibattimentale, di divenire prova)

che vuol dire?? il giudice dice alle parti: nel fascicolo ho la querela. quindi tu

avvocato non fare che poi in discus

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher seniorita224 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Diddi Alessandro.
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