Lettura come strumento probatorio
Lettura: è lo strumento attraverso il quale, attraverso il materiale lettura in dibattimento, si dà dignità di prova a ciò che è stato fatto nelle indagini preliminari. Sì, deroga al principio dell’immediatezza che impone al giudice di decidere in base alle prove assunte nel corso del dibattimento.
Disciplina e utilizzo
L’istituto delle letture disciplina il modo di utilizzazione degli atti formatisi nel corso del procedimento, ma fuori del dibattimento (es. atti indagine). Tali atti, prima della loro lettura, hanno solo una mera potenziale valenza probatoria, che diviene effettiva solo dopo la loro lettura (art. 511 cpp).
Il sistema accusatorio richiederebbe che tutte le prove venissero formate innanzi al giudice dibattimentale, ma il codice di rito non dimentica che nella realtà a volte è necessario precostituire atti che abbiano valenza probatoria. Esempio: abbiamo dei testimoni che hanno reso dichiarazioni nelle indagini preliminari, mettiamo che questi muoiano: c’è la possibilità di perdere un contributo fondamentale all’accertamento della verità. Ecco che soccorre l’istituto della lettura.
In verità, gli atti compiuti in momenti anteriori al dibattimento e che costituiscono oggetto della lettura, possono essere contenuti sia nel fascicolo del dibattimento sia nel fascicolo del pm. Gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento sono consultabili dal giudice, ma per essere utilizzabili ai fini della decisione e diventare così la base della motivazione devono essere letti.
Significato di lettura
Cosa significa lettura? Tale termine ha una brutta etimologia. Ci manda in confusione. Perché si chiama lettura?
Risposta del prof (non scritta da nessuna parte): anche in codici precedenti dove non c’era il processo accusatorio ma dove si utilizzavano gli atti formati nell’istruttoria, il giudice del dibattimento prima di decidere doveva dar lettura degli atti formati prima (li prendeva e materialmente li leggeva: ecco perché si chiama lettura). Questa lettura dava dignità di prova a quello che era stato formato prima.
Ma perché hanno pensato di utilizzare questa lettura per dare dignità di prova?
Sempre risposta del prof: siccome la lettura compare in codici dell’800/900, il legislatore aveva a che fare con una popolazione che non sapeva leggere e dove non c’erano macchine fotocopiatrici. Per cui si faceva tutto con macchine da scrivere oppure con prevalenza scrivendo a mano. In questo contesto come facevano le parti (che ad un certo punto dovevano discutere in processo) e soprattutto l’imputato, a sapere che il giudice avrebbe utilizzato ai fini della decisione una dichiarazione resa in precedenza contro di lui da una determinata persona, visto che magari non sapeva neanche leggere? Ecco che nasce l’istituto della lettura: è un modo per rendere dotti le parti e il pubblico su ciò su cui poi il giudice avrebbe emesso la sua decisione. E funzionava proprio come lettura.
Eccezionalità della lettura
È ovvio però che detto così uno potrebbe dare lettura di qualsiasi cosa che è stata fatta prima, tradendo il principio per cui la prova si forma nel contraddittorio delle parti. Perché se io ho la possibilità di sentire un testimone nel dibattimento e la possibilità di dare lettura alla dichiarazione dallo stesso precedentemente resa preferisco la seconda, è ovvio che nego il principio del contraddittorio. In linea di massima non si potrebbe leggere nulla in un processo che prevede il principio del contraddittorio come principio regolatore della formazione della prova perché comunque sia il legislatore deve preferire la formazione della prova nel contraddittorio e quindi la possibilità di lettura dovrebbe essere eccezionale. E infatti così è.
La disciplina delle letture
La disciplina delle letture la troviamo negli artt. 511-514 cpp.
Divieto di lettura
514 cpp: divieto di lettura - il legislatore ha previsto che al di fuori di certi casi non si può dare lettura di niente. (questo è il principio generale). “Fuori dai casi previsti dagli artt. 511, 512, 512 bis e 513” c’è il divieto di lettura.
Le letture sono il crocevia del processo accusatorio. Già nelle contestazioni abbiamo visto che c’è un piccolo crocevia: perché se io consento al giudice di utilizzare ciò che è stato verbalizzato dal p.m. che il testimone non ha confermato in udienza, anche lì c’è una piccola deroga del contraddittorio; qua ancora di più perché almeno presupposto delle contestazioni è che sia in corso l’esame del dichiarante che ha reso le precedenti dichiarazioni; qua invece la lettura viene disposta di regola quando l’esame non ha avuto luogo.
Deroghe del divieto di lettura
Dobbiamo metterle in due compartimenti: 511 da una parte, 512, 512 bis, e 513 dall’altra.
Letture consentite
511 cpp: letture consentite. Il giudice, anche d’ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. Gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento sono consultabili dal giudice, ma per essere utilizzabili ai fini della decisione e diventare così la base della motivazione devono essere letti.
Nel momento in cui si forma il fascicolo del dibattimento, l’inserimento degli atti in tale fascicolo vale come prova? No, perché mica è detto che siccome è stato messo nel fascicolo del dibattimento, tutte le parti sanno cosa c’è nel fascicolo. Certo, il fascicolo del dibattimento (467) è nella cancelleria del giudice del dibattimento ma questo non vuol dire che tutti hanno avuto la diligenza di consultarlo. Il legislatore quindi ha voluto che prima che il giudice si ritiri in camera di consiglio, legga a tutte le parti gli atti che ha nel suo fascicolo in modo tale che tutti sappiano che il giudice quando andrà in camera di consiglio potrebbe utilizzare ai fini della decisione anche gli atti che sono contenuti nel fascicolo del dibattimento. È una forma di garanzia per cui tutte le parti sono rese dotti di ciò che il giudice potrà utilizzare in decisione. Il materiale inserimento degli atti nel fascicolo del dibattimento non costituisce ancora acquisizione ai fini di prova, è solo un mero deposito. Quel deposito deve essere oggetto di lettura perché assurga ai fini di prova.
2 comma e 3 comma: il 511 dispone: delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del dibattimento si può dare lettura solo dopo l’eventuale assunzione della prova dichiarativa, a meno che questa non abbia luogo. Mettiamo il caso in cui nel fascicolo del dibattimento sia contenuto il verbale dell’incidente probatorio. Quand’è che si fa tale incidente probatorio? Quando si ha paura che la prova si possa disperdere: il testimone può morire o perché ho paura che il testimone possa essere minacciato, quindi acquisisco prima la prova. Per poterla far diventare prova io la devo leggere. Ma il legislatore dice: nelle indagini preliminari tu avevi paura che il testimone poteva morire; adesso siamo in dibattimento vediamo se il principio del contraddittorio lo possiamo salvare: proviamo a sentire il testimone (se non è morto). Quindi la lettura della prove dichiarative la fai solo dopo che hai provato ad assumere quella prova in dibattimento nel rispetto del contraddittorio.
Scollamento tra etimologia e pratica
Oggi c’è stato uno scollamento tra ciò che è il significato etimologico di lettura e il fenomeno processuale: per una clausola di equivalenza (5 comma art 511 cpp) il giudice in luogo della lettura può dare indicazione degli atti che utilizzerà ai fini della decisione. L’indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Per cui oggi utilizziamo tale termine indicando un fenomeno che in realtà non è più quello originario: se il giudice ha un bel numero di atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e dovesse darne lettura rigo per rigo ci metterebbe una settimana, e il giudice quindi anziché leggere indica semplicemente quali atti utilizzerà. (La tipologia di atto). Così ci mette di meno. In ogni caso, se una parte lo richiede, deve essere sempre data lettura di atti contenenti dichiarazioni.
Nascita dello scollamento
Perché c’è questo scollamento? Innanzitutto quello che il prof ci sta dicendo non è scritto da nessuna parte. Negli anni ‘80 iniziano i primi maxi processi, soprattutto quelli contro la criminalità organizzata. Cosa successe in uno di questi processi? Era successo che vi erano 300 imputati e siccome ancora l’indicazione in luogo della lettura non era stata tipizzata, tutti gli atti dell’istruttoria che dovevano essere oggetto di lettura: già per prassi funzionava l’indicazione ma non c’era la norma. Gli avvocati di quel processo per fa scadere i termini della custodia cautelare chiesero la materiale lettura di tutti gli atti. La lettura avrebbe determinato la scarcerazione degli imputati. Il legislatore interviene normativizzando quello che avveniva per prassi: indicazione invece che lettura. Da qui nasce lo scollamento.
Finalità della lettura
4 comma: il legislatore ha previsto talvolta anche quali sono le finalità della lettura di questi atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. Fra questi es. querela: il 4 comma dell’art. 511 cpp dispone che si dà lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza ai soli fini dell’accertamento dell’esistenza della condizione di procedibilità. (Il loro contenuto quindi non può essere utilizzato probatoria mente, se così non fosse si consentirebbe ad un atto raccolto innanzi alla pg o al pm, ripetibile sotto forma di testimonianza dibattimentale, di divenire prova).
Che vuol dire? Il giudice dice alle parti: nel fascicolo ho la querela. Quindi tu avvocato non fare che poi in discussione...
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