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QUANDO QUESTO AVVIENE SOTTO)
IL 512 IN PIU RISPETTO ALL’ART 111 richiede che l’impossibilità sia
IMPREVEDIBILE al momento in cui le dichiarazioni sono state assunte,
perché laddove la non ripetibilità fosse stata prevedibile le parti
avrebbero dovuto chiedere l’incidente probatorio.
il 111 dice muore. il 512 dice muore ma deve essere imprevedibile. il 512
è incostituzionale?? PER SALVAGUARDARE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO
DEL CONTRADDITORIO bisogna capire se il p.m. poteva o meno
prevedere ad es. la morte e salvaguardare il rispetto del principio del
contradditorio
2. OGGETTIVA impossibilità= perché viene precisato che l’impossibilità
debba essere OGGETTIVA e quindi non SOGGETTIVA?? ( se è soggettiva
dipende dalla volontà del testimone). cosa vuol dire impossibilità
soggettiva? ci sono situazioni nelle quali il testimone ha la possibilità di
scegliere di non deporre. se è in questa condizione, e decide di non
deporre, la dichiarazione precedentemente resa è inutilizzabile. i casi
sono nel 199-202 cpp.
alcuni testimoni con determinate qualifiche hanno il potere dovere di non
rispondere quando??
art 199 cpp: FACOLTA’ DI ASTENSIONE DEI PROSSIMI CONGIUNTI
i prossimi congiunti dell’imputato non possono essere obbligati a deporre come
testimoni. ( in questo modo il rispetto dei sentimenti familiari è anteposto
all’interesse della giustizia all’accertamento dei fatti) sono prossimi congiunti :
gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli le sorelle gli affini nello stesso
grado, gli zii e i nipoti. il giudice li deve avvisare di questa facoltà. per la tutela
della famiglia il legislatore vuole impedire che ad esempio proprio il padre sia
chiamato a testimoniare sulla responsabilità del figlio e viceversa. tizio non
querelante, mamma dell’imputato, viene chiamato dalla p.g a rendere
dichiarazione, arriva in dibattimento, ha facoltà di non rispondere. è un
impossibilità anche questa di non ripetizione ma dipende dalla volontà del
testimone ( impossibilità soggettiva).quel verbale contenuto nel fascicolo del
p.m. può essere oggetto di lettura? no! è un’impossibilità sogg. e non ogg.
ART 200 cpp : SEGRETO PROFESSIONALE
ad alcuni professionisti indicati espressamente nell’art. 200 cpp ( ministri di
culto, avvocati , ecc) spetta il potere dovere di non rispondere a determinate
domande quando la risposta comporti la violazione dell’obbligo di segreto
professionale.
[sono difensore, viene il mio cliente a studio e mi dice che ha commesso
l’omicidio ma non ha lasciato prove. il p.m. chiama il difensore e gli dice: dimmi
che t’ha detto il tuo cliente: VEREBBE MENO IL DIRITTO DI DIFESA. grazie
all’art. 200 cpp il difensore ha la FACOLTA’ di astersi dall’obbligo di deposizione.
( cosi come i ministri del culto e altri indicati nell’art. 200 cpp). ]
la testimonianza del prete o dell’avvocato è AMMISSIBILE, e può comunque
decidere di deporre. però se ha reso una dichiarazione prima, e in dibattimento
decide di opporre invece il segreto professionale, della dichiarazione
precedentemente resa non potrà mai essere data lettura.
il segreto professionale è stato esteso anche ai giornalisti.
ART. 201: SEGRETO D’UFFICIO : in determinati casi previsti dalla legge o
regolamenti il buon funzionamento della p.a. può imporre che sia mantenuto il
segreto su alcune notizie che concernano lo svolgimento di u n servizio
pubblico. il segreto d’ufficio vincola il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico
servizio.
art 202 : segreto di stato: i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati
di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti
dal segreto di stato ( atti , documenti ecc la cui diffusione rechi danno
all’integrità della repubblica).
in presenza di un sogg che oppone segreto di stato, l’autorità g. procedente ha
due obblighi : deve procedere allinerpello informando il presidente del consiglio
e chiedendo l’eventuale conferma del segreto; e poi deve sospendere ogni
iniziativa volta ad acquisire e a utilizzare la notiza oggetto del segreto. se entro
30 giorni il presidente del consiglio non da conferma del segreto , l’ag.
acquisice la notti e procede con il procedimento
art 203 : segreto di polizia sugli informatori. : non consente di rilevare i nomi
degli informatori di pg e servizi di sicurezza. legittimati ad oppore tale segreto
sono la pg, il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza
militare o democratica.
ART 512 BIS : LE DICHIARAZIONI RESE DA PERSONE RESIDENTI ALL’ESTERO
“ il giudice , a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi
di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da
persona residente all’estero anche a seguito di ROGATORIA INTERNAZIONALE
se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non sia
assolutamente possibile l’esame dibattimentale”
che cos’è la ROGATORIA ? costituiscono delle forme di collaborazione
giudiziaria tra diverse autorità giurisdizionali per il compimento di atti
relativi ad un processo: è la richiesta verso un’autorità giudiziaria
straniera o di un’autorità g. straniera, di compiere un atto processuale.
( mettiamo che tizio risieda all’estero, il pm ( o anche la pg) che vuole ad
esempio interrogarlo non è che ha la possibilità di andare all’estero e
svolgere attività d’indagine redigendo verbali che poi abbiano una
valenza probatoria in italia. Perché il nostro potere certificativo di
acquisire una dichiarazione e poi redigere un atto che è possibile
esercitarlo solo nell’ambito dei confini nazionali, perché fuori dal confine
nazionale non c’è il potere certificativo. Proprio per questo il diritto
internazionale ha concepito le c.d. rogatorie.
Quando nell’art. 512 troviamo “le dichiarazioni delle persone residenti all’estero,
anche per rogatoria”, fa riferimento a due fenomeni :1) IL RESIDENTE STRANIERO CHE
FA LE VACANZE IN ITALIA, CHE HA SUBITO REATO, HA RESO LA DICHIARAZIONE NELLE
INDAGINI PRELIMINARI, E POI TORNA ALL’ESTERO; OPPURE 2) UNA PERSONA
RESIDENTE ALL’ESTERO (CONTA LA RESIDENZA, NON LA CITTADINANZA) , L’AUTORITA’
GIUDIZIARIA ITALIANA NE CHIEDE ALL’AUTORITA’ STRANIERA L’ACQUISIZIONE DELLA
DICHIARAZIONE E QUINDI L AG ITALIANA HA QUELLA DICHIARAZIONE PERCHE
ACQUISITA DAL PM O AG STRANIERA.
in entrambi i casi, è una dichiarazione che si è formata fuori dal contraddittorio,
perché quando il Pm chiede l’acquisizione della dichiarazione del testimone residente
all’estero, lo chiede al Pm straniero, ma quella dichiarazione non è stata assunta con
la partecipazione del difensore. Per cui si tratterà di una dichiarazione che sta dentro il
fascicolo del PM, ma non è una dichiarazione che è costruita con il contraddittorio.
COSA PUO ACCADERE IN QUESTO CASO? Può accadere che la persona residente
all’estero è assolutamente introvabile, cioè la dichiarazione del residente, che è
fisicamente presente nel fascicolo del PM, si trovi all’estero, l’AG poteva a citarlo
tramite canali anche internazionali, non riesce ad ottenerne la presenza in Italia.
Quando c’è una situazione di sostanziale irreperibilità del dichiarante, quella
dichiarazione può essere suscettibile di lettura.
Qual è la differenza rispetto al 512?? Il 512 è un’impossibilità oggettiva, se vogliamo
dovuta al soggetto; qui è una situazione di impossibilità oggettiva, perché è
impossibile ottenere nuovamente la convocazione in Italia. Il presupposto del 512 BIS
è che l’AG italiana ha provato in tutti i modi a provocarne la presenza, ma non è
riuscita ad ottenere la presenza in Italia.=OGGETTIVA. Però, anche qui ci può essere
un’impossibilità soggettiva. Caso vero trattato dalle Sezioni Unite: Il soggetto era
residente all’estero, sapevano dov’era, lo hanno chiamato con una raccomandata e
non si è presentato; hanno chiesto all’ AG straniera, attraverso la rogatoria, di citarlo
per farlo recare in Italia, e questo soggetto disse che si rifiutava di recarsi e nel caso in
cui lo avessero costretto ad andare, non avrebbe parlato perché gli erano antipatici gli
Italiani.= PROBLEMA SOGGETTIVO. Le Sezioni Unite hanno adottato una soluzione
incredibile per cercare di rimediare, poiché il processo si basava solo su questa
dichiarazione. Qui è un residente all’estero, se io non riesco più a trovarlo perché
diventa irreperibile, il problema è oggettivo; se per qualche ragione il residente
all’estero non vuole venire, quindi è una scelta soggettiva non è utilizzabile.
Perché questa differenza oggettivo/soggettiva? Perché l’art. 111 quinto comma ha
voluto che soltanto in caso di impossibilità oggettiva, si possa derogare al principio del
contraddittorio.
ART 513 CPP LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI RESE DALL’IMPUTATO
le precedenti dichiarazioni rese dall’imputato al pm, alla polizia delegata o al
giudice nel corso delle indagini o dell’udienza preliminare hanno un particolare
regime di lettura che tiene conto del fatto che l’imputato ha il diritto di non
sottoporsi all’esame in dibattimento ( vedi art 503 cpp).
le dichiarazioni precedentemente rese possono essere lette a richiesta di parte
se l’imputato è assente o rifiuta di sottoporsi all’esame , ma tali dichiarazioni
non possono essere usate nei confronti di altri salvo che questi vi consentano o
che sussistano i presupposti di cui all’art. 500 4 comma ( IPOTESI DI
INTIMIDAZIONE DEL DICHIARANTE)
DIGRESSIONE : ESAME DELL’IMPUTATO ( ART. 503) Anche l’imputato può
essere ascoltato in dibattimento e lo strumento attraverso il quale viene
ascoltato è l’esame dell’imputato. ( l’esame si svolge se l’imputato l’abbia
richiesto o vi abbia consentito). Qui dobbiamo anche ricordare che l’esame
dell’imputato è previsto che avvenga a metà tra l’esaurimento delle prove
dell’accusa, pubblica/privata, e prima dell’acquisizione delle prove della difesa.
Quando sono esaurite tutte le prove d’accusa, l’imputato può essere ascoltato e
siccome esiste il principio della “nemo tenetur se detergere= nessuno può
essere obbligato ad affermar