LETTURE.
LETTURA: è LO STRUMENTO ATTRAVERSO IL QUALE, ATTRAVERSO LA
MATERIALE LETTURA IN DIBATTIMENTO, SI DA DIGNITA’ DI PROVA A
CIO CHE E’ STATO FATTO NELLE INDAGINI PRELIMINARI. sì deroga al
principio dell’immediatezza che impone al giudice di decidere in base
alle prove assunte nel corso del dibattimento
l’istituto delle letture disciplina il modo di utilizzazione degli atti formatisi nel
corso del procedimento, ma fuori del dibattimento ( es. atti indagine). tali atti
prima della loro lettura hanno solo una MERA POTENZIALE valenza
probatoria, che diviene effettiva solo dopo la loro lettura ( art 511 cpp).il
sistema accusatorio richiederebbe che tutte le prove venissero formate innanzi
al giudice dibattimentale, ma il codice di rito non dimentica che nella realtà a
volte è necessario precostituire atti che abbiano valenza probatoria. ( ESEMPIO.
abbiamo dei testimoni che hanno reso dichiarazioni nelle indagini preliminari,
mettiamo che questi muoiono: c’è la possibilità di perdere un contributo
fondamentale all’accertamento della verità). ecco che soccorre l’istituto della
lettura.
in verità gli atti compiuti in momenti anteriori al dibattimento e che
costituiscono oggetto della lettura, possono essere contenuti sia nel fascicolo
del dibattimento sia nel fascicolo del pm.
gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento sono consultabili dal giudice, ma
per essere utilizzabili ai fini della decisione e diventare cosi la base della
motivazione DEVONO ESSERE LETTI.
COSA SIGNIFICA LETTURA.??
Tale termine ha una brutta etimologia. ci manda in confusione. perché si
chiama lettura?
RISPOSTA DEL PROF ( NON SCRITTA DA NESSUNA PARTE)anche in codici
precedenti dove non c’era il processo accusatorio ma dove si utilizzavano gli
atti formati nell’istruttoria, il giudice del dibattimento prima di decidere doveva
dar lettura degli atti formati prima ( li prendeva e materialmente li leggeva:
ecco perché si chiama lettura). questa lettura dava dignità di prova a quello
che era stato formato prima.
ma perché hanno pensato di utilizzare questa LETTURA per dare
dignità di prova?
SEMPRE RISPOSTA DEL PROF: siccome la lettura compare in codici dell’800/900,
la il legislatore aveva a che fare con una popolazione che non sapeva leggere e
dove non c’erano macchine fotocopiatrici. per cui si faceva tutto con macchine
da scrivere oppure con prevalenza scrivendo a mano. in questo contesto come
facevano le parti ( che ad un certo punto dovevano discutere in processo) e
soprattutto l’imputato, a sapere che il giudice avrebbe utilizzato ai fini della
decisione una dichiarazione resa in precedenza contro di lui da una
determinata persona , visto che magari non sapeva neanche leggere.? ecco
che nasce l’istituto della lettura: è un modo per rendere dotti le parti e il
pubblico su ciò su cui poi il giudice avrebbe emesso la sua decisione. e
funzionava proprio come lettura.
E’ ovvio però che detto così uno potrebbe dare lettura di qualsiasi cosa che è
stata fatta prima tradendo il principio per cui la prova si forma nel
contradditorio delle parti. ( perché se io tra la possibilità di sentire un testimone
nel dibattimento e la possibilità di dare lettura alla dichiarazione dallo stesso
precedentemente resa preferisco la seconda, è ovvio che nego il principio del
contradditorio). in linea di massima non si potrebbe leggere nulla in un
processo che prevede il principio del contradditorio come principio regolatore
della formazione della prova perché comunque sia il legislatore deve preferire
la formazione della prova nel contradditorio e quindi la possibilità di lettura
dovrebbe essere ECCEZIONALE. e infatti cosi è.
la disciplina delle letture la troviamo negli artt. 511-514 cpp
514 CPP: DIVIETO DI LETTURA: il legislatore ha previsto che al di fuori di
certi casi non si può dare lettura di niente. ( questo è il principio generale). “
fuori dai casi previsti dagli artt. 511, 512, 512 bis e 513” c’è il divieto di lettura.
le letture sono il crocevia del processo accusatorio. Già nelle
contestazioni abbiamo visto che c’è un piccolo crocevia: perché se io
consento al giudice di utilizzare ciò che è stato verbalizzato dal p.m. che
il testimone non ha confermato in udienza, anche li c’è una piccola
deroga del contradditorio; qua ancora di più perché almeno presupposto
delle contestazioni è che sia in corso l’esame del dichiarante che ha reso
le precedenti dichiarazioni; qua invece la lettura viene disposta di regola
quando l’esame non ha avuto luogo.
DEROGHE DEL DIVIETO DI LETTURA.
dobbiamo metterle in due compartimenti.
511 da una parte 512,12 bis, e 13 dall’altra.
511 cpp: LETTURE CONSENTITE.
1 comma: il giudice, anche d’ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o
parziale, degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento.
gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento sono consultabili dal giudice, ma
per essere utilizzabili ai fini della decisione e diventare cosi la base della
motivazione DEVONO ESSERE LETTI.
nel momento in cui si forma il fascicolo del dibattimento, l’inserimento
degli atti in tale fascicolo vale come prova??NO. perché mica è detto che
siccome è stato messo nel fascicolo del dibattimento, tutte le parti sanno
cosa c’è nel fascicolo. certo il fascicolo del dibattimento (467) è nella
cancelleria del giudice del dibattimento ma questo non vuol dire che tutti
hanno avuto la diligenza di consultarlo. il legislatore quindi ha voluto che
prima che il giudice si ritiri in camera di consiglio, LEGGA a tutte le parti
gli atti che ha nel suo fascicolo in modo tale che tutti sappiano che il
giudice quando andrà in camera di consiglio potrebbe utilizzare ai fini
della decisione anche gli atti che sono contenuti nel fascicolo del
dibattimento. è una forma di garanzia per cui tutte le parti sono rese
dotte di ciò che il giudice potrà utilizzare in decisione. il materiale
inserimento degli atti nel fascicolo del dibattimento non costituisce
ancora ACQUISIZIONE AI FINI DI PROVA, è solo un mero deposito. quel
deposito deve essere oggetto di lettura perché assurga ai fini di prova
2 comma e 3 comma: il 511 dispone: delle dichiarazioni contenute nel
fascicolo del dibattimento si può dare lettura solo dopo l’eventuale assunzione
della prova dichiarativa, a meno che questa non abbia luogo. mettiamo il caso
in cui nel fascicolo del dibattimento sia contenuto il VERBALE DELL’INCIDENTE
PROBATORIO. quand’è che si fa tale incidente probatorio? quando si ha paura
che la prova si possa disperdere: il testimone può morire o perchè ho paura che
il testimone possa essere minacciato, quindi acquisisco prima la prova. Per
poterla far diventare prova io la devo leggere. ma il legislatore dice: nelle
indagini preliminari tu avevi paura che il testimone poteva morire; adesso
siamo in dibattimento vediamo se il principio del contradditorio lo possiamo
salvare: proviamo a sentire il testimone( se non è morto). quindi la lettura della
prove dichiarative la fai solo dopo che hai provato ad assumere quella prova in
dibattimento nel rispetto del contradditorio.
OGGI c’è stato uno SCOLLAMENTO tra ciò che è il significato
etimologico di lettura e il fenomeno processuale: per una clausola di
equivalenza ( 5 COMMA ART 511 CPP ) il giudice in luogo della lettura può
dare indicazione degli atti che utilizzerà ai fini della decisione. l’indicazione
degli atti equivale alla loro lettura. per cui oggi utilizziamo tale termine
indicando un fenomeno che in realtà non è piu quello originario: se il giudice ha
un bel numero di atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e dovesse darne
lettura rigo per rigo ci metterebbe una settimana, e il giudice quindi anziché
leggere indica semplicemente quali atti utilizzerà. ( la tipologia di atto). cosi ci
mette di meno. in ogni caso, se una parte lo richiede, deve essere sempre data
lettura di atti contenenti dichiarazioni.
perché c’è questo scollamento?? innanzitutto quello che IL PROF ci sta dicendo
non è scritto da nessuna parte. negli anni 80 iniziano i primi maxi processi,
soprattutto quelli contro la criminalità organizzata. cosa successe in uno di
questi processi?? era successo che vi erano 300 imputati e siccome ancora
l’INDICAZIONE in luogo della lettura non era stata tipizzata, tutti gli atti
dell’istruttoria che dovevano essere oggetto di lettura: già per prassi
funzionava l’indicazione ma non c’era la norma. gli avvocati di quel processo
per fa scadere i termini della custodia cautelare chiesero la materiale lettura di
tutti gli atti. La lettura avrebbe determinato la scarcerazione degli imputati. il
legislatore interviene normativizzando quello che avveniva per prassi:
indicazione invece che lettura. da qui nasce lo scollamento.
4 comma :il legislatore ha previsto talvolta anche quali sono le finalità della
lettura di questi atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. fra questi es.
querela: il 4 comma dell’art. 511 cpp dispone che si da lettura dei verbali
delle dichiarazioni orali di querela o di istanza ai soli fini dell’accertamento
dell’esistenza della condizione di procedibilità. ( il loro contenuto quindi non
può essere utilizzato probatoria mente , se cosi non fosse si consentirebbe ad
un atto raccolto innanzi alla pg o al pm, ripetibile sotto forma di testimonianza
dibattimentale, di divenire prova)
che vuol dire?? il giudice dice alle parti: nel fascicolo ho la querela. quindi tu
avvocato non fare che poi in discus
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