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QUANDO QUESTO AVVIENE SOTTO)

IL 512 IN PIU RISPETTO ALL’ART 111 richiede che l’impossibilità sia

IMPREVEDIBILE al momento in cui le dichiarazioni sono state assunte,

perché laddove la non ripetibilità fosse stata prevedibile le parti

avrebbero dovuto chiedere l’incidente probatorio.

il 111 dice muore. il 512 dice muore ma deve essere imprevedibile. il 512

è incostituzionale?? PER SALVAGUARDARE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO

DEL CONTRADDITORIO bisogna capire se il p.m. poteva o meno

prevedere ad es. la morte e salvaguardare il rispetto del principio del

contradditorio

2. OGGETTIVA impossibilità= perché viene precisato che l’impossibilità

debba essere OGGETTIVA e quindi non SOGGETTIVA?? ( se è soggettiva

dipende dalla volontà del testimone). cosa vuol dire impossibilità

soggettiva? ci sono situazioni nelle quali il testimone ha la possibilità di

scegliere di non deporre. se è in questa condizione, e decide di non

deporre, la dichiarazione precedentemente resa è inutilizzabile. i casi

sono nel 199-202 cpp.

alcuni testimoni con determinate qualifiche hanno il potere dovere di non

rispondere quando??

art 199 cpp: FACOLTA’ DI ASTENSIONE DEI PROSSIMI CONGIUNTI

i prossimi congiunti dell’imputato non possono essere obbligati a deporre come

testimoni. ( in questo modo il rispetto dei sentimenti familiari è anteposto

all’interesse della giustizia all’accertamento dei fatti) sono prossimi congiunti :

gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli le sorelle gli affini nello stesso

grado, gli zii e i nipoti. il giudice li deve avvisare di questa facoltà. per la tutela

della famiglia il legislatore vuole impedire che ad esempio proprio il padre sia

chiamato a testimoniare sulla responsabilità del figlio e viceversa. tizio non

querelante, mamma dell’imputato, viene chiamato dalla p.g a rendere

dichiarazione, arriva in dibattimento, ha facoltà di non rispondere. è un

impossibilità anche questa di non ripetizione ma dipende dalla volontà del

testimone ( impossibilità soggettiva).quel verbale contenuto nel fascicolo del

p.m. può essere oggetto di lettura? no! è un’impossibilità sogg. e non ogg.

ART 200 cpp : SEGRETO PROFESSIONALE

ad alcuni professionisti indicati espressamente nell’art. 200 cpp ( ministri di

culto, avvocati , ecc) spetta il potere dovere di non rispondere a determinate

domande quando la risposta comporti la violazione dell’obbligo di segreto

professionale.

[sono difensore, viene il mio cliente a studio e mi dice che ha commesso

l’omicidio ma non ha lasciato prove. il p.m. chiama il difensore e gli dice: dimmi

che t’ha detto il tuo cliente: VEREBBE MENO IL DIRITTO DI DIFESA. grazie

all’art. 200 cpp il difensore ha la FACOLTA’ di astersi dall’obbligo di deposizione.

( cosi come i ministri del culto e altri indicati nell’art. 200 cpp). ]

la testimonianza del prete o dell’avvocato è AMMISSIBILE, e può comunque

decidere di deporre. però se ha reso una dichiarazione prima, e in dibattimento

decide di opporre invece il segreto professionale, della dichiarazione

precedentemente resa non potrà mai essere data lettura.

il segreto professionale è stato esteso anche ai giornalisti.

ART. 201: SEGRETO D’UFFICIO : in determinati casi previsti dalla legge o

regolamenti il buon funzionamento della p.a. può imporre che sia mantenuto il

segreto su alcune notizie che concernano lo svolgimento di u n servizio

pubblico. il segreto d’ufficio vincola il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico

servizio.

art 202 : segreto di stato: i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati

di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti

dal segreto di stato ( atti , documenti ecc la cui diffusione rechi danno

all’integrità della repubblica).

in presenza di un sogg che oppone segreto di stato, l’autorità g. procedente ha

due obblighi : deve procedere allinerpello informando il presidente del consiglio

e chiedendo l’eventuale conferma del segreto; e poi deve sospendere ogni

iniziativa volta ad acquisire e a utilizzare la notiza oggetto del segreto. se entro

30 giorni il presidente del consiglio non da conferma del segreto , l’ag.

acquisice la notti e procede con il procedimento

art 203 : segreto di polizia sugli informatori. : non consente di rilevare i nomi

degli informatori di pg e servizi di sicurezza. legittimati ad oppore tale segreto

sono la pg, il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza

militare o democratica.

ART 512 BIS : LE DICHIARAZIONI RESE DA PERSONE RESIDENTI ALL’ESTERO

“ il giudice , a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi

di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da

persona residente all’estero anche a seguito di ROGATORIA INTERNAZIONALE

se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non sia

assolutamente possibile l’esame dibattimentale”

che cos’è la ROGATORIA ? costituiscono delle forme di collaborazione

 giudiziaria tra diverse autorità giurisdizionali per il compimento di atti

relativi ad un processo: è la richiesta verso un’autorità giudiziaria

straniera o di un’autorità g. straniera, di compiere un atto processuale.

( mettiamo che tizio risieda all’estero, il pm ( o anche la pg) che vuole ad

esempio interrogarlo non è che ha la possibilità di andare all’estero e

svolgere attività d’indagine redigendo verbali che poi abbiano una

valenza probatoria in italia. Perché il nostro potere certificativo di

acquisire una dichiarazione e poi redigere un atto che è possibile

esercitarlo solo nell’ambito dei confini nazionali, perché fuori dal confine

nazionale non c’è il potere certificativo. Proprio per questo il diritto

internazionale ha concepito le c.d. rogatorie.

Quando nell’art. 512 troviamo “le dichiarazioni delle persone residenti all’estero,

anche per rogatoria”, fa riferimento a due fenomeni :1) IL RESIDENTE STRANIERO CHE

FA LE VACANZE IN ITALIA, CHE HA SUBITO REATO, HA RESO LA DICHIARAZIONE NELLE

INDAGINI PRELIMINARI, E POI TORNA ALL’ESTERO; OPPURE 2) UNA PERSONA

RESIDENTE ALL’ESTERO (CONTA LA RESIDENZA, NON LA CITTADINANZA) , L’AUTORITA’

GIUDIZIARIA ITALIANA NE CHIEDE ALL’AUTORITA’ STRANIERA L’ACQUISIZIONE DELLA

DICHIARAZIONE E QUINDI L AG ITALIANA HA QUELLA DICHIARAZIONE PERCHE

ACQUISITA DAL PM O AG STRANIERA.

in entrambi i casi, è una dichiarazione che si è formata fuori dal contraddittorio,

perché quando il Pm chiede l’acquisizione della dichiarazione del testimone residente

all’estero, lo chiede al Pm straniero, ma quella dichiarazione non è stata assunta con

la partecipazione del difensore. Per cui si tratterà di una dichiarazione che sta dentro il

fascicolo del PM, ma non è una dichiarazione che è costruita con il contraddittorio.

COSA PUO ACCADERE IN QUESTO CASO? Può accadere che la persona residente

all’estero è assolutamente introvabile, cioè la dichiarazione del residente, che è

fisicamente presente nel fascicolo del PM, si trovi all’estero, l’AG poteva a citarlo

tramite canali anche internazionali, non riesce ad ottenerne la presenza in Italia.

Quando c’è una situazione di sostanziale irreperibilità del dichiarante, quella

dichiarazione può essere suscettibile di lettura.

Qual è la differenza rispetto al 512?? Il 512 è un’impossibilità oggettiva, se vogliamo

dovuta al soggetto; qui è una situazione di impossibilità oggettiva, perché è

impossibile ottenere nuovamente la convocazione in Italia. Il presupposto del 512 BIS

è che l’AG italiana ha provato in tutti i modi a provocarne la presenza, ma non è

riuscita ad ottenere la presenza in Italia.=OGGETTIVA. Però, anche qui ci può essere

un’impossibilità soggettiva. Caso vero trattato dalle Sezioni Unite: Il soggetto era

residente all’estero, sapevano dov’era, lo hanno chiamato con una raccomandata e

non si è presentato; hanno chiesto all’ AG straniera, attraverso la rogatoria, di citarlo

per farlo recare in Italia, e questo soggetto disse che si rifiutava di recarsi e nel caso in

cui lo avessero costretto ad andare, non avrebbe parlato perché gli erano antipatici gli

Italiani.= PROBLEMA SOGGETTIVO. Le Sezioni Unite hanno adottato una soluzione

incredibile per cercare di rimediare, poiché il processo si basava solo su questa

dichiarazione. Qui è un residente all’estero, se io non riesco più a trovarlo perché

diventa irreperibile, il problema è oggettivo; se per qualche ragione il residente

all’estero non vuole venire, quindi è una scelta soggettiva non è utilizzabile.

Perché questa differenza oggettivo/soggettiva? Perché l’art. 111 quinto comma ha

voluto che soltanto in caso di impossibilità oggettiva, si possa derogare al principio del

contraddittorio.

ART 513 CPP LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI RESE DALL’IMPUTATO

le precedenti dichiarazioni rese dall’imputato al pm, alla polizia delegata o al

giudice nel corso delle indagini o dell’udienza preliminare hanno un particolare

regime di lettura che tiene conto del fatto che l’imputato ha il diritto di non

sottoporsi all’esame in dibattimento ( vedi art 503 cpp).

le dichiarazioni precedentemente rese possono essere lette a richiesta di parte

se l’imputato è assente o rifiuta di sottoporsi all’esame , ma tali dichiarazioni

non possono essere usate nei confronti di altri salvo che questi vi consentano o

che sussistano i presupposti di cui all’art. 500 4 comma ( IPOTESI DI

INTIMIDAZIONE DEL DICHIARANTE)

 DIGRESSIONE : ESAME DELL’IMPUTATO ( ART. 503) Anche l’imputato può

essere ascoltato in dibattimento e lo strumento attraverso il quale viene

ascoltato è l’esame dell’imputato. ( l’esame si svolge se l’imputato l’abbia

richiesto o vi abbia consentito). Qui dobbiamo anche ricordare che l’esame

dell’imputato è previsto che avvenga a metà tra l’esaurimento delle prove

dell’accusa, pubblica/privata, e prima dell’acquisizione delle prove della difesa.

Quando sono esaurite tutte le prove d’accusa, l’imputato può essere ascoltato e

siccome esiste il principio della “nemo tenetur se detergere= nessuno può

essere obbligato ad affermar

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher seniorita224 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Diddi Alessandro.