Tale orientamento interpretativo è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione
le quali hanno stabilito che nella predetta ipotesi il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni. Conseguentemente la sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell'articolo 606 comma 1 lettera e cpp, in quanto la condanna contrasta, in tal senso, con la regola di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio. Le Sezioni Unite hanno anche precisato che stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza.
Diproscioglimento di primo grado sull'appello promosso dalla parte civile. Inoltre, è stato affermato che l'innovazione dell'istruzione della prova dichiarativa si impone anche se il processo è stato celebrato con rito abbreviato. Non sussiste, invece, alcuna violazione dei principi posti dalla Corte EDU quando il giudice di appello, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, condanni l'imputato non limitandosi ad una valutazione alternativa delle dichiarazioni esaminate dal primo giudice, ma prendendo in considerazione prove non considerate o erroneamente ritenute inutilizzabili e facendo ricorso alle prove testimoniali solo ai fini di un rafforzato riscontro a dati oggettivi. Di recente le Sezioni Unite hanno affermato che nell'ipotesi di riforma in seno assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso.
dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice d'appello è tenuto ad offrire una motivazione puntuale ed adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado.
In realtà nel codice vi sono altre ipotesi di rinnovazione dell'istruzione in appello diverse da quelle indicate nell'articolo 603, ad esempio nel caso di giudizio di rinvio, di rinnovazione di atti viziati da nullità e non sanati, di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato in appello.
Circa le modalità di ammissione, il giudice deve decidere con ordinanza nel contraddittorio delle parti. Quanto alle modalità di assunzione, in virtù del generale rinvio di cui all'articolo 598, si osservano le norme del dibattimento di primo grado in quanto applicabili.
La decisione in appello: declaratoria di nullità ed altre
Lo spettro delle possibili decisioni nel giudizio di appello è molto più ampio di quello che gli articoli 604 e 605 lascerebbero intendere. Infatti il giudice oltre che decidere la causa nel merito, può dichiarare un'annullità o l'incompetenza ovvero l'inammissibilità dell'impugnazione.
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'articolo 604 cpp, per i quali il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo il giudice d'appello provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.
Le decisioni saranno suddivise in tre gruppi:
Che comportano la trasmissione degli atti ad altro giudice. Determinano tale conseguenza le seguenti pronunce del giudice:
d'appello: Annullamento della sentenza di primo grado, in caso di condanna per un fatto diverso non contestato ovvero di applicazione di circostanze aggravanti a effetto speciale o che determinano l'applicazione di pena di specie diversa. In tal caso gli atti vanno restituiti al giudice di primo grado (articolo 604 comma 1).
Declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio ovvero della sentenza di primo grado, determinate da una nullità assoluta (articolo 179) o da una nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita o rilevata (articolo 180). In tal caso gli atti vanno restituiti al giudice che procedeva al momento del verificarsi della invalidità. Il giudice di primo grado, a cui sono tassativamente trasmessi gli atti a seguito di declaratoria di nullità, non può rifiutare la nuova cognizione del processo, né può elevare conflitto.
Secondo una parte della giurisprudenza la sentenza di appello che annulla
quella di primogrado e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero o al giudice di primo grado non è impugnabile; secondo un altro filone giurisprudenziale, essa è impugnabile con ricorso per Cassazione. Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto stabilendo che la sentenza con cui il giudice di appello dichiara la nullità della pronuncia di primo grado e restituisce gli atti al Tribunale, è ricorribile per Cassazione.
Dichiarazione di difetto di giurisdizione.
Dichiarazione di incompetenza per connessione.
La giurisprudenza ha precisato che nel giudizio di rinvio, pur se l'impugnazione era stata presentata dal solo imputato, il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all'articolo 597 comma 3 cpp, non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado, se detto rinvio sia stato disposto dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazione per nullità dell'atto introduttivo.
ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. Che consentono al giudice di appello di trattenere il processo ed adottare una decisione senza necessità di rinvio:- Declaratoria di altre nullità non sanate (nullità relative e relativamente assolute). In talo caso il giudice di appello può rinnovare l'atto nullo ovvero decidere il merito, se l'atto da rinnovare non è irrilevante.
- Nuova determinazione della pena a seguito del giudizio di comparazione delle circostanze, o fuori dai casi di cui al comma 1 dell'articolo 604.
- Pronuncia di inammissibilità dell'appello (articolo 591). Di recente, la giurisprudenza ha precisato che l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi ricorre quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. La giurisprudenza ha
ancheprecisato però che il sindacato del giudice di appello sulla ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.
Quando rileva l'ammissibilità di un'istanza di oblazione respinta dal giudice di primo grado, o in tal caso può sospendere il processo ed ammettere l'imputato all'oblazione.
Quando rileva l'erroneità della dichiarazione del giudice di primo grado di estinzione del reato o della improcedibilità o improseguibilità del processo. In tal caso il giudice di appello, rilevato l'errore, può decidere la causa nel merito.
Che determinano la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Comportano tale conseguenza le seguenti sentenze di appello:
- Annullamento della sentenza di primo grado per condanna per un reato concorrente od uno fatto nuovo non contestati. In tal caso il giudice di primo grado, violando il principio
dicorrelazione (articolo 521), ha giudicato su reati per i quali non era stata esercitatal’azione penale dal Pubblico Ministero (articolo 604 comma 3). Il provvedimento con ilquale il giudice di appello, rilevando nel giudizio di secondo grado la diversità del fatto, aisensi degli articoli 521 e 598 cpp, ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero hanatura composita, di sentenza di annullamento, a carattere meramente processuale, e diordinanza ed è soggetto a ricorso per Cassazione.
Dichiarazione di nullità per incompatibilità per territorio. La necessità della trasmissioneo degli atti al Pubblico Ministero è stata sancita dalla Core costituzionale con sentenza70/1996 per il caso di declaratoria in appello di incompetenza per territorio e sentenza214/1993 per l’incompetenza per materia.
Dichiarazione di nullità per incompetenza per materia. Nel giudizio di appello opera unao presunzione di completezza
dell'istruzione di primo grado, sicché la rinnovazione è istituto di carattere eccezionale. La decisione in appello: la decisione di merito. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello decide il giudizio nel merito con sentenza, confermando o riformando la sentenza appellata. La decisione deve essere sempre adottata con sentenza, sia che maturi a seguito di procedimento in camera di consiglio, sia che costituisca l'esito dell'ordinario dibattimento. La decisione viene adottata con una sentenza che conferma o riforma, in tutto o in parte, quella di primo grado. Nel caso in cui la sentenza di appello sia resa nel giudizio abbreviato, sebbene questo si svolga con il rito camerale, il dispositivo della decisione deve essere immediatamente letto in udienza dopo la deliberazione. Non è possibile, pertanto, riservare la decisione e depositarla successivamente. In ogni caso, la violazione di tale obbligo costituisce una merairregolarità e non determina alcuna nullità. La conferma consegue ad una valutazione di infondatezza dell'appello, la riforma ad un accoglimento, totale o parziale, del gravame. La decisione ha immediata esecutività per i capi civili e, se pro reo, anche per i capi penali. Se in primo grado vi è stata costituzione di parte civile e l'imputato è stato assolto, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi sulle domande risarcitorie, anche se l'appello sia stato presentato solo dal Pubblico Ministero e non anche dalla parte civile, ciò in ragione del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'articolo 82 comma 2 cpp. Di recente,La giurisprudenza ha anche affermato che non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel
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