Le impugnazioni
Le impugnazioni in generale
Caratteri generali
L’attività del giudice può essere inficiata da errori sia di fatto, sia di diritto, sicché può sussistere la necessità di un riesame delle acquisizioni di fatto e di un controllo in punto di diritto. I mezzi di impugnazione sono appunto gli strumenti tecnici a tale finalità predisposti. Il codice, di regola, prevede tre gradi ordinari di giudizio, di cui due di merito e uno esclusivamente di legittimità: il secondo e il terzo grado di giudizio, rispettivamente l’appello e il giudizio di Cassazione, rappresentano i rimedi per riparare possibili errori della decisione gravata e per controllare l’operato del giudice del precedente grado. La previsione di tre gradi ordinari non ha carattere cogente ed indefettibile, giacché unicamente il limite del doppio grado di giudizio è munito di presidio costituzionale ed è soddisfatto tramite il ricorso per Cassazione (articolo 111 Costituzione). Tale vale a legittimare la mancanza del grado di appello per taluni tipi di reato o per talune esigenze (articolo 593) e la tendenziale inappellabilità delle decisioni pronunciate in riti semplificati, quali il giudizio abbreviato e il patteggiamento.
Tipi di impugnazione
I mezzi di impugnazione possono essere distinti come segue:
- Di merito. Viene richiesto al giudice di valutare la correttezza della precedente decisione, o eventualmente sostituendola, anche attraverso una preventiva nuova ricostruzione dei fatti. Esempio di impugnazione di merito è l’appello (articolo 593).
- Di legittimità. La cognizione del giudice è limitata alla valutazione della sussistenza o meno di errori nell’applicazione della legge sostanziale o processuale, con conseguente potere di annullamento della decisione impugnata. Esempio di impugnazione di legittimità è il ricorso per Cassazione (articolo 606).
Mezzi di impugnazione
- Incidentali. Sono quelli utilizzati non per impugnare la decisione conclusiva di un grado di giudizio, bensì per impugnare provvedimenti diversi dalle sentenze, adottati nel corso del procedimento. Ciò che caratterizza tali mezzi di impugnazione è l’oggetto dell’impugnazione: infatti l’appello contro una sentenza è un mezzo di impugnazione ordinario, l’appello previsto in tema di provvedimenti cautelari (articolo 310), non essendo esperito contro una sentenza, ha natura incidentale.
- Ordinari e straordinari. Ordinari: Viene impugnata una decisione non ancora definitiva, ad esempio l’appello e il ricorso per Cassazione. Straordinari: Viene ad essere impugnata una decisione che ha acquisito il carattere della definitività, sicché è strumento assolutamente eccezionale, in quanto vulnera il principio della intangibilità del giudicato. Ne sono esempi la revisione (articolo 629) e la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere (articolo 434).
- Parzialmente o interamente devolutivi. Parzialmente devolutivi: La cognizione del giudice dell’impugnazione è limitata ai punti della decisione indicati nei motivi di impugnazione. Interamente devolutivi: La cognizione del giudice di gravame non è limitata a specifici motivi.
Sistema delle impugnazioni
Il sistema delle impugnazioni si ispira ai seguenti caratteri:
Convertibilità dell’impugnazione
- La conversione dell’impugnazione attiene a due profili connessi tra loro: Errata qualificazione, data dalla parte impugnante ad un mezzo di gravame, non è di ostacolo alla sua automatica conversione, ope legis del mezzo impugnato. Così pure, l’impugnazione proposta ad un giudice incompetente si considera come validamente formulata innanzi al giudice competente, cui gli atti devono essere dal primo trasmesso. In entrambi i casi viene riconosciuto come prevalente l’intento di gravame rispetto ad errori di identificazione del mezzo o del giudice. Se invece l’erroneità dell’utilizzo di un mezzo di impugnazione è frutto non di un mero errore, ma di una consapevole scelta della parte impugnante, il giudice non può sostituire al mezzo inammissibile, quello che sarebbe stato utilizzabile. In tal caso, egli non si limiterebbe a rettificare l’atto, bensì sostituirebbe la propria volontà a quella consapevolmente espressa dalla parte: in tale ipotesi si è di fronte ad un’infondata pretesa, da rigettare, e non ad un’inesatta qualificazione.
- Conversione del ricorso per Cassazione in appello (articolo 580). Il ricorso si converte in appello quando contro la stessa sentenza vengono esperiti mezzi di impugnazione diversi, sicché prevale l’esigenza di completezza della sequela dei gradi di giudizio, nonché per evitare una molteplicità di giudizi sulle stesse questioni. In tal caso, la conversione è ammissibile solo se la pluralità di impugnazioni riguarda reati connessi ai sensi dell’articolo 12 cpp. Secondo lo stesso schema, la conversione in appello si verifica anche quando il ricorso per Cassazione è stato correttamente proposto, saltando l’appello, ma un’altra parte abbia appellato; nonché quando i mezzi di impugnazione eterogenei sono proposti avverso una sentenza con un unico capo di imputazione.
Interesse ad impugnare
Ad un sistema processuale preoccupato della necessità di deflazionare il carico dei processi è pienamente coerente la necessità dell’esistenza di un interesse concreto, diretto e personale, in testa a chi si avvale dell’impugnazione, restando condizionata la giuridica esperibilità di questa a siffatta condizione dell’azione (articolo 568 comma 4). Il difetto di interesse determina l’inammissibilità dell’impugnazione (articolo 591). L’interesse ad impugnare sussiste tutte le volte in cui la modifica richiesta della decisione del giudice, produce un effetto pratico (non meramente astratto) più vantaggioso per la parte legittimata all’impugnazione. Ad esempio è stato ritenuto inesistente l’interesse ad impugnare del Pubblico Ministero per il mutamento della formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” in quella “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, in quanto l’interesse del Pubblico Ministero ad impugnare sussiste quando risulti concreto ed attuale per l’accusa l’interesse all’impugnazione. È stato ritenuto sussistente per l’imputato l’interesse ad impugnare la sentenza con la quale sia stata concessa d’ufficio la sospensione condizionale della pena pecuniaria, qualora siano indicate le ragioni per cui tale statuizione sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica del condannato e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Con riferimento al Pubblico Ministero, il decreto legislativo 11/2018, nell’introdurre il comma 4 bis nell’articolo 568 cpp, il quale prevede che il Pubblico Ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per Cassazione, limitando la legittimazione all’appello del Pubblico Ministero, ha valorizzato il ruolo di parte di tale organo e la sua funzione antagonista nei confronti della difesa dell’imputato. La connotazione di parte imparziale del Pubblico Ministero è comunque preservata dal fatto che, inibita la possibilità di appellare, la parte pubblica ha pur sempre la possibilità di invocare effetti favorevoli per l’imputato attraverso il mezzo del ricorso per Cassazione.
Ricorribilità immediata in Cassazione
In base all’articolo 569 cpp, la parte che ha diritto di appellare ha facoltà di saltare tale grado di merito e proporre direttamente ricorso per Cassazione, ovviamente solo per motivi di legittimità (ricorso per saltum). Alla base di tale scelta vi sono valutazioni di celerità, che devono però armonizzarsi con il sistema processuale. Ecco perché tale scelta soggiace ad un limite oggettivo attinente ai motivi di doglianza, non essendo consentito il saltum per censure relative alla mancata assunzione di una prova decisiva ed al vizio di motivazione: in tal caso, per correggere il vizio lamentato, è più adeguata la celebrazione del giudizio di appello. Vi è poi un limite soggettivo, abbisognando la scelta del ricorso diretto per Cassazione della dichiarazione delle parti, che abbiano già manifestato la volontà di avvalersi dell’appello, di rinunciare allo stesso, convertendolo in ricorso per Cassazione, con facoltà di presentare ulteriori motivi di impugnazione.
Rinunciabilità dell’impugnazione
In un processo di parti, in cui alle stesse compete perfino la scelta tra modelli rituali (procedimenti alternativi), è conforme al sistema di un potere dispositivo in ordine allo strumento di gravame azionato. Tale potere si esercita mediante la rinuncia all’impugnazione cui consente la declaratoria di inammissibilità. La strutturazione degli uffici del Pubblico Ministero in livelli sovraordinati, ma distinti e separati tra loro, mentre non consente all’ufficio sopraelevato di sostituirsi a quello inferiore, abilita tuttavia il Pubblico Ministero presso il giudice ad quem a rinunciare al mezzo azionato dal sottostante Pubblico Ministero, nel momento in cui il processo giunge in dibattimento o in camera di consiglio e cioè allorché l’esercizio delle funzioni di accusa è effettivamente trasferito in capo al Pubblico Ministero sovraordinato (articolo 589).
Tassatività (articolo 568)
I mezzi di impugnazione ed i casi di impugnabilità sono soltanto quelli espressamente stabiliti dalla legge. In ossequio a norma di ordine costituzionale (articolo 111) sono sempre soggetti a ricorso per Cassazione, a prescindere da espresse previsioni, i provvedimenti in tema di libertà personale e le sentenze, anche quando sono inappellabili. Le sentenze di ordine processuale, in tema di giurisdizione e competenza, possono giungere al sindacato della Corte di Cassazione solo a seguito di conflitto, positivo o negativo, sulla giurisdizione o sulla competenza. Il principio di tassatività va inteso secondo due punti di vista:
- Oggettivo (articolo 568 comma 1). È la legge che deve indicare se un provvedimento è impugnabile e con quale mezzo.
- Soggettivo (articolo 568 comma 3). Il diritto di impugnare spetta solo alla parte a cui la legge lo conferisce espressamente. Se la legge non distingue tra le varie parti, il diritto spetta a tutte indistintamente.
In deroga al principio di tassatività, la giurisprudenza ha ammesso che è sempre proponibile ricorso per Cassazione avverso provvedimenti abnormi. È abnorme quel provvedimento caratterizzato da singolarità e stranezza; quello che si esplichi al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite; nonché quello che è idoneo a determinare una stasi del processo con impossibilità di prosecuzione. La Cassazione, per evitare un eccessivo utilizzo di tale strumento, per finalità improprie, tende a dare un’interpretazione restrittiva della nozione di abnormità.
Legittimazione all’impugnazione
In ordine ai soggetti legittimati ad impugnare va preliminarmente osservato che il potere di gravame spetta sia alle parti sia a soggetti che parti non sono, ma che vantano un particolare interesse al thema decidendum.
Imputato
L’imputato può esercitare il diritto di impugnazione sia personalmente sia attraverso un procuratore speciale, eventualmente designato anche prima della pronuncia del provvedimento da impugnare. Per quanto attiene al difensore, legittimato ad impugnare è colui che il giudicabile ha a tale scopo nominato, ovvero quello che riveste la qualità al momento dell’impugnazione. Per proporre ricorso per Cassazione, l’unico soggetto legittimato è il difensore, il quale deve essere iscritto all’Albo speciale dei cassazionisti (articolo 613 cpp). Nelle prime pronunce di legittimità, si è affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 613 cpp, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in Cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in Cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Anche in materia cautelare, il ricorso per Cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma solo attraverso difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Se la sentenza non è depositata entro i termini di legge previsti dall’articolo 544, all’imputato, al difensore ed alle altre parti private deve essere notificato l’avviso di deposito della sentenza, ed i termini per impugnare decorrono dalla data di notificazione (articolo 548). Nel caso in cui l’imputato sia un incapace, il potere di impugnazione spetta al tutore ovvero al curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 71 comma 2. Nel caso di impugnazione proposta dal solo difensore ovvero anche dall’imputato, premesso che nel rapporto tra i due gravami non vi è alcun regime di prevalenza, all’imputato è data facoltà di togliere efficacia all’impugnazione proposta dal suo difensore.
Parte civile
La parte civile può proporre impugnazione, sia in caso di condanna che di proscioglimento dell’imputato, ma limitatamente ai capi della sentenza che riguardino l’azione civile (articolo 576): sicché può chiedere una rivalutazione della responsabilità civile dell’imputato prosciolto, ma non la sua condanna penale; tale motivo di gravame, infatti, attenendo agli effetti penali, sarebbe inammissibile. La giurisprudenza, quindi, superando precedenti contrasti interpretativi, ha affermato che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica. Il difensore della parte civile può autonomamente proporre impugnazione, sebbene nella procura speciale non si faccia espresso riferimento a tale potere. In ogni caso la legittimazione ad impugnare del Pubblico Ministero e della parte civile non interferiscono tra loro, infatti, il danneggiato può richiedere la condanna dell’imputato al risarcimento o delle restrizioni, anche se il Pubblico Ministero non ha proposto impugnazione ovvero essa sia inammissibile. Anche in questo caso, benché il giudizio di impugnazione si svolga limitatamente alla domanda civile, il processo si svolge con le forme previste per il rito penale (articolo 573) e non sospende l’eventuale esecuzione delle disposizioni penali della sentenza impugnata. Per quanto attiene ai capi penali della sentenza, la parte civile non è legittimata all’impugnazione, ma le è conferito un potere sollecitatorio nei confronti del Pubblico Ministero, attraverso la presentazione di una richiesta motivata (articolo 572). Se il magistrato del Pubblico Ministero non intende aderire alla richiesta e si determina quindi a non proporre impugnazione, deve esplicitare le sue ragioni in un decreto da notificare al richiedente. Limitatamente ai capi civili, ma per finalità opposte, hanno legittimazione ad impugnare anche l’imputato ed il responsabile civile (articoli 574, 575).
Persona offesa
La persona offesa, se non costituita parte civile, e gli enti esponenziali non hanno facoltà di impugnare la sentenza in relazione alle statuizioni civili. Gli è però conferito un potere sollecitatorio del Pubblico Ministero, analogo a quello illustrato a proposito della parte civile (articolo 572).
Pubblico Ministero
È da premettere che le relative funzioni sono esercitate, nelle indagini preliminari e nel corso del giudizio di primo grado, da magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale; nei giudizi di impugnazione, da magistrati ella Procura Generale presso la Corte di Appello e la Corte di Cassazione. Sicché la funzione requirente in primo grado è affidata a magistrati della Procura; nei giudizi di impugnazione a magistrati della Procura Generale. A tale funzione è legata anche la legittimazione all’impugnazione, come disciplinata dall’articolo 570. L’impugnazione può essere proposta dal Procuratore della Repubblica avverso le sentenze di primo grado e dal Procuratore Generale avverso le sentenze di appello. Il decreto legislativo 11/2018, con particolare riferimento alla legittimazione del Procuratore Generale, ha introdotto nel Salvo quanto previsto dall’articolo 593 bis testo del comma 1 dell’articolo 570 cpp le parole comma 2, il procuratore generale…, il significato di tale interpolazione lo si coglie leggendo il disposto dell’articolo 593 bis cpp, laddove è stata inserita una limitazione al potere di appellare della Polizia Giudiziaria. Infatti, in deroga ai poteri generali attribuiti dall’articolo 570, è previsto che il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento da impugnare. Il potere di impugnare spetta, altresì, al Pubblico Ministero persona fisica che ha rappresentato l’accusa nel relativo grado di giudizio. Tale potere manifesta l’autonomia dei magistrati all’interno del medesimo ufficio, laddove abilitato ad impugnare è non solo il capo dell’ufficio del Pubblico Ministero, ma anche il magistrato che ha seguito il caso nel grado precedente.
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