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Le fonti del diritto privato: la Costituzione e il rapporto tra legislazione italiana ed UE

Fonti del diritto privato

Fonti del diritto privato: strumenti da cui originano le norme del diritto privato.

Diritto privato: insieme delle norme giuridiche.

Norma giuridica

Norma giuridica: è una disposizione in forma di precetto-comando. Impone un determinato comportamento. Es.

Art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile”.

Norma giuridica: esprime un comando. Può trattarsi di un principio o di una regola.

  • Principi: esprimono un comando generale.
  • Regole: esprimono comandi definiti, facilmente identificabili. Sono subordinate ai principi.

Conflitto tra norme (antinomie normative)

I conflitti tra norme vengono risolti tramite dei criteri che in ordine gerarchico sono:

  • Criterio gerarchico
  • Criterio di specialità
  • Criterio cronologico

Le fonti del diritto privato

Le fonti del diritto privato sono (in ordine gerarchico):

  • Costituzione e leggi costituzionali (della Rep. Italiana)
  • Trattato UE e legislazione UE
  • Codice civile e altre leggi ordinarie dello Stato
  • Leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi (=consuetudini, “leggi non scritte”, es. regolamento condominio)

Costituzione e leggi costituzionali

Entrò in vigore il 1/1/1948.

Art. 138 cost.: costituzione di tipo “rigido” → leggi costituzionali modificabili in rarissimi casi e dopo un lungo procedimento e solo con maggioranza particolarmente ampia.

Art. 139 cost.: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

Art. 1 cost.: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Art. 2 cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Art. 3 cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti.”

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mancuu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof De Franceschi Alberto.
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