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Le Fonti Del Diritto Privato: la Costituzione e il rapporto tra legislazione italiana ed UE
Fonti del diritto privato: strumenti da cui originano le norme del diritto privato.
- Diritto privato: insieme delle norme giuridiche.
- NORMA GIURIDICA: è una disposizione in forma di precetto-comando. Impone un determinato comportamento. Es. Art. 1218 c.c.: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile".
Norma giuridica: esprime un comando. Può trattarsi di un principio o di una regola.
- Principi: esprimono un comando generale.
- Regole: esprimono comandi definiti, facilmente identificabili. Subordinate ai principi.
- Conflitto tra norme (antinomie normative): vengono risolti tramite dei criteri che in ordine gerarchico sono: criterio
gerarchico; criterio di specialità; criterio cronologico.
Le fonti del diritto privato sono (in ordine gerarchico):
- Costituzione e leggi costituzionali (della Rep. Italiana)
- Trattato UE e legislazione UE
- Codice civile e altre leggi ordinarie dello Stato
- Leggi regionali
- Regolamenti
- Usi (=consuetudini, "leggi non scritte", es. regolamento condominio)
COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
Entrò in vigore il 1/1/1948.
Art. 138 cost.: costituzione di tipo "rigido" → leggi costituzionali modificabili in rarissimi casi e dopo un lungo procedimento e solo con maggioranza particolarmente ampia.
Art. 139 cost.: "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale".
Art. 1 cost.: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".
Art. 2 cost.: "La Repubblica
"riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."
- Art. 3 cost.: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (Art. 12-54):
Parte I: rapporti civili
Titolo I:
- Art. 13 cost.: "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".- Art. 14 cost.: "Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali".- Art. 15 cost.: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".- Art. 16 cost.: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità