Le fonti del diritto privato: la Costituzione e il rapporto tra legislazione italiana ed UE
Fonti del diritto privato
Fonti del diritto privato: strumenti da cui originano le norme del diritto privato.
Diritto privato: insieme delle norme giuridiche.
Norma giuridica
Norma giuridica: è una disposizione in forma di precetto-comando. Impone un determinato comportamento. Es.
Art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile”.
Norma giuridica: esprime un comando. Può trattarsi di un principio o di una regola.
- Principi: esprimono un comando generale.
- Regole: esprimono comandi definiti, facilmente identificabili. Sono subordinate ai principi.
Conflitto tra norme (antinomie normative)
I conflitti tra norme vengono risolti tramite dei criteri che in ordine gerarchico sono:
- Criterio gerarchico
- Criterio di specialità
- Criterio cronologico
Le fonti del diritto privato
Le fonti del diritto privato sono (in ordine gerarchico):
- Costituzione e leggi costituzionali (della Rep. Italiana)
- Trattato UE e legislazione UE
- Codice civile e altre leggi ordinarie dello Stato
- Leggi regionali
- Regolamenti
- Usi (=consuetudini, “leggi non scritte”, es. regolamento condominio)
Costituzione e leggi costituzionali
Entrò in vigore il 1/1/1948.
Art. 138 cost.: costituzione di tipo “rigido” → leggi costituzionali modificabili in rarissimi casi e dopo un lungo procedimento e solo con maggioranza particolarmente ampia.
Art. 139 cost.: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
Art. 1 cost.: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Art. 2 cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Art. 3 cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti.”
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Le fonti del diritto privato
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Diritto Privato lezione 3 ( Civil law - Common Law - Le fonti del diritto- equità - applicazione del diritto)
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Le Obbligazioni Nel Diritto Privato (2)
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Diritto privato: le fonti del diritto, riassunto in maniera semplice e chiara