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Le fonti del diritto privato

La gerarchia delle fonti del diritto è requisito necessario per garantire l'unitarietà del sistema e tale gerarchia esprime il principio democratico dello stato di diritto.

Disposizioni sulla legge in generale

La prima parte del Codice Civile è riservato alle disposizioni sulla legge in generale, ossia un insieme di regole di vario oggetto che hanno un elemento in comune: tutte disciplinano il fenomeno della formazione, dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme giuridiche. Tali valgono per tutte le norme giuridiche in qualunque materia del diritto. Esse si trovano all'inizio del Codice Civile perché esso rappresenta la legge fondamentale di una società ordinata secondo i principi del Liberalismo.

Nell'art.1 disposizioni preliminari al codice civile, si trova un elenco delle fonti del diritto= leggi, regolamenti, norme corporative ed usi. Tale articolo 1 ha subìto, sino ad oggi, rilevanti

modifiche: dopo la promulgazione del Codice, nel 1942, si sono verificati importanti cambiamenti nel sistema giuridico italiano con la scomparsa dell'ordinamento corporativo, soppresso nel 1943, e la promulgazione della Costituzione repubblicana. Perciò è venuta meno una delle fonti del diritto indicata nell'art.1 al punto 3, ossia le norme corporative. Inoltre, il punto 1 dello stesso articolo, che individua nella Legge la principale fonte del diritto, dev'essere modificato tenendo conto della Costituzione e delle leggi di attuazione dei Trattati comunitari.

GERARCHIA DELLE FONTI

  1. Costituzione e leggi costituzionali
  2. La costituzione rappresenta la legge fondamentale dello Stato che ne riassume in modo essenziale e determinante l'assetto politico, sociale, amministrativo, segnando in modo caratterizzante quelli che sono i diritti essenziali dei singoli e dei gruppi, i rapporti dei cittadini tra loro e nei confronti dello Stato, la conformazione degli

Organisupremi di questo, le linee fondamentali dell'attività di politica del diritto e i principi fondamentali di amministrazione della cosa pubblica. La Costituzione si compone di 139 norme e deve essere fedelmente osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello stato. Essa ha due caratteristiche fondamentali: la rigidità (non può essere modificata, se non con una particolare richiesta al Parlamento e con un iter complesso) e la vincolatività (è vincolante rispetto a tutte le altre leggi). Accanto ad essa, nello stesso piano, stanno le Leggi Costituzionali, delle leggi emanate dal parlamento con una procedura aggravata che troviamo disciplinata nell'articolo 138 della Costituzione; i principi e le norme costituzionali costituiscono il riferimento essenziale per effettuare il controllo di legittimità delle leggi effettuato dalla Corte Costituzionale (1956), ossia un fondamentale organo dello stato.

composto da 15 giudici scelti per assicurare un equilibrio tra i vari organi dello Stato. Essa è chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni; oltre a considerare legittima ed illegittima una norma, può operare due sentenze:

  1. Interpretativa: nella motivazione indica con valore vincolante quale sia l'interpretazione da dare ad una certa legge per evitare che essa dia luogo ad applicazioni in contrasto con la costituzione.
  2. Additiva: dichiara l'incostituzionalità di una norma nella parte in cui non contiene una certa disciplina.

Nel 1960 viene data attuazione all'art.117 costituzione, sulla attribuzione della potestà normativa alle regioni.

2) Consuetudini internazionali

Art.10 Costituzione: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente conosciute; esse sono norme che si sono formate in seguito alla spontanea

osservanza da parte delle nazioni (fa riferimento alle consuetudini abitudinarie, regole di comportamento che si sono formate spontaneamente in quanto tutte le nazioni vi si sono adeguate nei fatti).

3) Atti della comunità europea

Mentre i trattati internazionali costituiscono solo un impegno verso altri stati senza dare luogo a norme applicabili, se non interviene di volta in volta una legge interna di attuazione, con i trattati dell'Unione Europea si è voluto creare un sistema diverso, lasciando aperta la possibilità di ingresso nell'ordinamento interno di norme provenienti dall'esterno. Perciò sono fonti di diritto dello stato i Trattati, i Regolamenti emanati dal Consiglio dell'UE e le Direttive del consiglio suscettibili di immediata applicazione (self-executing, auto esecutive, ovvero incondizionate e sufficientemente precise). I regolamenti dell'UE sono direttamente applicabili agli stati membri, sono indirizzati a tutti i soggetti comunitari,

Sono obbligatori in tutti i loro elementi e producono effetti senza che sia necessario un atto di attuazione. Le direttive invece, hanno bisogno di essere recepite con una legge di attuazione interna; se essa non viene attuata entro il termine indicato, è direttamente applicabile all'interno dello Stato tra i rapporti cittadino-stato e cittadino-pubblica amministrazione! rapporto verticale.

Art.11 Costituzione = l'Italia consente, in condizione di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

4) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge

Le leggi ordinarie sono atti normativi emanati dal parlamento e promulgati dal presidente della repubblica. Possono coesistere le singole leggi, aventi per oggetto definiti istituti giuridici, oppure leggi organiche dedicate alla disciplina di un intero campo della

vita sociale codici.

Talvolta il governo può emanare delle norme aventi forza di legge ordinaria, che però vengono ammessi dalla Costituzione solo in casi estremamente eccezionali:

  • decreti legislativi delegati: il parlamento delega il governo ad emanare un decreto con forza di legge. La legge di delega deve avere un oggetto, le linee fondamentali della materia e un limite temporale; per esempio, il parlamento può dire "entro due anni devi fare una legge su questa materia e con questi contenuti essenziali". Il decreto legislativo prodotto dal governo deve sottostare ai limiti indicati dalla legge di delega. Possiamo quindi dire che il decreto legislativo è un atto del governo avente valore di legge, che può essere emanato dal governo solamente se esso è stato delegato ad emanarlo dal parlamento.
  • decreti legge: Il decreto legge è un atto emanato dal governo avente forza di legge. Secondo la costituzione, il decreto legge interviene

In casi straordinari di necessità ed urgenza. Esso entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dev'essere presentato alle camere, che entro 60 giorni, devono decidere se approvare o meno questo decreto legge. Successivamente all'approvazione da parte delle camere, il decreto legge dev'essere promulgato dal presidente della repubblica per essere trasformato in legge. Se il decreto non viene trasformato in legge entro 60 giorni, esso decade dal giorno stesso della sua nascita, come se non fosse mai esistito. I decreti legge possono essere emendati: se un decreto viene emendato, la disposizione originaria perde efficacia fin dall'origine, a meno che non venga salvata, ossia venga deciso il contrario. Quando il decreto legge viene presentato alle camere, il governo può porre la fiducia, ossia, può chiedere al parlamento di votare il provvedimento legislativo così com'è, senza emendamenti,

subordinando la propria sopravvivenza come governo al fatto che venga votato tale decreto legge. Esistono però delle condizioni per le quali il governo non può chiedere il voto di fiducia.

Hanno valore di legge ordinaria anche le leggi regionali: Esse devono essere approvate dal consiglio regionale e hanno validità unicamente nel territorio della regione.

Regolamenti

I regolamenti sono atti emanati dal Governo o dalla Pubblica Amministrazione, quindi da coloro che detengono il potere esecutivo. Essi non possono contenere disposizioni contrastanti con la legge, altrimenti possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo, che li annulla. Tali regolamenti sono emanati con il decreto del presidente della Repubblica o da autorità della pubblica amministrazione subordinata al potere esecutivo, o da enti pubblici territoriali. Si possono ricordare i regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi (=danno applicazione ad una legge completandone le disposizioni).

attraverso regole più specifiche) ed i regolamenti delegati (=regolamenti che emana l'autorità su delega del parlamento, che ne indica i principi generali).

6) Usi o consuetudini

Gli usi e le consuetudini sono delle regole di condotta osservata costantemente ed uniformemente da tutti i membri di una collettività organizzata che agiscono nella convinzione di obbedire ad un imperativo giuridico. L'uso normativo si forma spontaneamente in seguito all'utilizzo reiterato di quella regola da parte dei membri della comunità per un certo numero di tempo. Affinché possa esserci un uso normativo di usi o consuetudini devono essere presenti 3 requisiti oggettivi ed un requisito soggettivo.

Requisiti oggettivi:

  • Generalità = applicata a tutti i consociati, l'uso deve essere osservato da tutti i membri di una collettività organizzata
  • Costanza = ogni qualvolta si verifichi una determinata fattispecie, questa dev'essere regolata in

modo uguale- Durata = non c'è un termine, non è determinabile a priori. La durata può variare secondo la natura dei rapporti interessati da siffatti comportamenti. È necessario che l'uso abbia posto profonde radici nella coscienza sociale degli individui.

Requisito oggettivo: opinio iuris ac necessitatis = generale convincimento che sia obbligatorio comportarsi secondo la regola contenuta nell'uso.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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