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LE FONTI DEL DIRITTO - TIPOLOGIE E DEFINIZIONI
FONTE: Atto o fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento.
POSsono ESSERE:
- FONTI PRIMARIE: come le leggi ordinarie, gli atti con forza di legge (d.l. oppure d.lgs), regolamenti parlamentari etc.
- FONTI SECONDARIE: come i regolamenti amministrativi, governativi, regionali etc.
- FONTI DI PRODUZIONE: fonti abilitate ad innovare l'ordinamento giuridico.
- FONTI DI COGNIZIONE: fonti che permettono di risalire alle fonti di produzione.
- FONTI UFFICIALI: fonti sulle quali vengono pubblicati gli atti normativi affinché tutti i destinatari ne vengano a conoscenza (es. Gazzetta Ufficiale, B.U.R).
- FONTI NON UFFICIALI: sono fonti utili alla conoscenza delle norme in vigore. Le notizie che esse pubblicano non hanno valore legale.
- FONTI FATTO: atti giuridici definibili come comportamenti consapevoli che danno luogo ad effetti giuridici. Sono espressione della volontà delle persone.
volontà normativa di un soggetto a cui l'ordinamento attribuisce la capacità di porre in essere norme giuridiche.
8. FONTI ATTO: categoria residuale di fonti di cui l'ordinamento riconosce e consente l'applicazione.
8.1: CONSUETUDINI: comportamenti reiterati nel tempo che vengono sentiti come obbligatori.
8.1.1.: CONSUETUDINE PRAETER LEGEM: la consuetudine regola materie non disciplinate dalla legge;
8.1.2.: CONSUETUDINE SECUNDUM LEGEM: la consuetudine richiama esplicitamente alla legge;
8.1.3.: CONSUETUDINE CONTRA LEGEM: la consuetudine è in contrasto con la legge e quindi è illegittima;
8.1.4.: CONSUETUDINE INTERPRETATIVA: costante interpretazione che gli interpreti danno di una disposizione;
8.1.5.: CONSUETUDINE FACOLTIZZANTE: prevede comportamenti che le disposizioni scritte non negano (es. consultazioni);
8.1.6.: CONSUETUDINE COSTITUZIONALE: traggono origine da comportamenti spontanei e pongono regole giuridiche;
8.1.7.: CONSUETUDINI INTERNAZIONALI: regole
non scritte ma sentite come obbligatorie dalla generalità degli Stati; qualora i giudici le riscontrino, le applicano tramite "rinvio mobile";
8.1.8.: NORME U.E: nonostante siano volute dagli organi U.E., esse sono considerate fonti fatto per gli ordinamenti interni;
8.1.9.: NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: norme che regolano l'applicazione della legge quando i soggetti coinvolti nella controversia appartengono ad ordinamenti giuridici differenti.