Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 4
Le fonti del diritto e tipologie di decisione della Corte Costituzionale, RIASSUNTO DIRITTO COSTITUZIONALE Pag. 1
1 su 4
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LE FONTI DEL DIRITTO - TIPOLOGIE E DEFINIZIONI

FONTE: Atto o fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento.

POSsono ESSERE:

  1. FONTI PRIMARIE: come le leggi ordinarie, gli atti con forza di legge (d.l. oppure d.lgs), regolamenti parlamentari etc.
  2. FONTI SECONDARIE: come i regolamenti amministrativi, governativi, regionali etc.
  3. FONTI DI PRODUZIONE: fonti abilitate ad innovare l'ordinamento giuridico.
  4. FONTI DI COGNIZIONE: fonti che permettono di risalire alle fonti di produzione.
  5. FONTI UFFICIALI: fonti sulle quali vengono pubblicati gli atti normativi affinché tutti i destinatari ne vengano a conoscenza (es. Gazzetta Ufficiale, B.U.R).
  6. FONTI NON UFFICIALI: sono fonti utili alla conoscenza delle norme in vigore. Le notizie che esse pubblicano non hanno valore legale.
  7. FONTI FATTO: atti giuridici definibili come comportamenti consapevoli che danno luogo ad effetti giuridici. Sono espressione della volontà delle persone.

volontà normativa di un soggetto a cui l'ordinamento attribuisce la capacità di porre in essere norme giuridiche.

8. FONTI ATTO: categoria residuale di fonti di cui l'ordinamento riconosce e consente l'applicazione.

8.1: CONSUETUDINI: comportamenti reiterati nel tempo che vengono sentiti come obbligatori.

8.1.1.: CONSUETUDINE PRAETER LEGEM: la consuetudine regola materie non disciplinate dalla legge;

8.1.2.: CONSUETUDINE SECUNDUM LEGEM: la consuetudine richiama esplicitamente alla legge;

8.1.3.: CONSUETUDINE CONTRA LEGEM: la consuetudine è in contrasto con la legge e quindi è illegittima;

8.1.4.: CONSUETUDINE INTERPRETATIVA: costante interpretazione che gli interpreti danno di una disposizione;

8.1.5.: CONSUETUDINE FACOLTIZZANTE: prevede comportamenti che le disposizioni scritte non negano (es. consultazioni);

8.1.6.: CONSUETUDINE COSTITUZIONALE: traggono origine da comportamenti spontanei e pongono regole giuridiche;

8.1.7.: CONSUETUDINI INTERNAZIONALI: regole

non scritte ma sentite come obbligatorie dalla generalità degli Stati; qualora i giudici le riscontrino, le applicano tramite "rinvio mobile";

8.1.8.: NORME U.E: nonostante siano volute dagli organi U.E., esse sono considerate fonti fatto per gli ordinamenti interni;

8.1.9.: NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: norme che regolano l'applicazione della legge quando i soggetti coinvolti nella controversia appartengono ad ordinamenti giuridici differenti.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pizzo_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Marazzita Giuseppe.