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Gerarchia delle fonti normative
STATALI NON STATALI CONSUETUDINELEGGI STATUTI ORDINARIDECRETI LEGGECOSTITUZIONAL LEGGI REGIONALII LEGGI DELEGATE REFERENDUMREGIONALI NECESSITÀLEGGI DECRETI DI ABROGATIVOATTUAZIONE DEGLIORDINARIE REGOLAMENTISTATUTI SPECIALIATTI AVENTI REGIONALIREFERENDUMFORZA DILEGGE ABROGATIVO LEGGI EREGOLAMENTI DELLEPROVINCIALI NORME DI DIRITTOPROVINCE DI INTERNAZIONALESTATUTI E T BRENTO E OLZANO GENERALMENTEREGOLAMENT STATUTI E RICONOSCIUTEI COMUNALI REGOLAMENTIPROVINCIALIGOVERNATIVIREGOLAMENTI MINISTERIALIINTERMINISTERIALI REGOLAMENTI DI ENTI ACCORDINON TERRITORIALI INTERNAZIONALIFONTI COMUNITARIE FONTI DIORDINAMENTISTRANIERIRICHIAMATE'NELL ORDINAMENTOREGOLAMENTI DEGLI ITALIANOORGANICOSTITUZIONALI EDEGLI ORGANI ARILEVANZACOSTITUZIONALE 3
La complessità e la varietà delle fonti e l’eccessiva produzione legislativa hanno fatto sorgere il problemadella delegificazione. Bisogna esaminare se è possibile porre un freno all’inflazione delle leggi, sottraendo
Al legislatore è dato il potere di disciplinare una materia che non sia legislativa. Lo scopo è delegificare intere materie o settori di materie per attribuirli alla competenza del potere esecutivo. L'emanazione di una legge in una materia non legislativa è talvolta necessaria perché tale materia è già disciplinata da una legge, in modo che il regolamento, che è un atto gerarchicamente subordinato, non può intervenire a modificare le norme in essa contenute. Bisogna quindi delegificare la materia. La delegificazione serve a decongestionare il Parlamento da attività superflue e non consone alle funzioni che esso dovrebbe svolgere in una moderna democrazia, mediante il ricorso ad una legge avente per disposto il trasferimento di certe discipline dalla sede legislativa a quella regolamentare. A tale forma di delegificazione fa ricorso l'art. 17/II della legge 400/'88. Con decreto del PdR sono emanati i regolamenti.
Per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Lo stesso articolo stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti dello stesso tipo di quelli sopracitati. È stata così creata una riserva di regolamento in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. Sempre con riguardo alla delegificazione, il Governo, entro il 31 maggio di ogni anno, in base all'art 20 della legge 59 del '97, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi che coinvolgono amministrazioni centrali, locali e autonome, indicando i criteri per l'esercizio della
potestà regolamentare. La varietà e la molteplicità delle fonti richiedono un criterio per il loro coordinamento in un sistema. I criteri adottati sono: - Gerarchico: le fonti sono organizzate secondo la diversa efficacia loro attribuita dall'ordinamento; - Cronologico; - Separazione delle competenze: l'efficacia delle fonti viene distinta a seconda della sfera territoriale o materiale in cui essa opera. Il termine efficacia, riferito alle fonti normative, può essere assunto con un duplice significato: sostanziale e formale. Per le fonti atti o fatti mediante i quali vengono prodotte norme giuridiche parleremo di efficacia sostanziale, che indica l'attitudine della fonte ad immettere nell'ordinamento delle regole dotate di caratteri propri della norma giuridica. Se parliamo di fonti come atti emanati da determinati organi secondo procedure prefissate, ci riferiremo all'efficacia formale. Nella scala gerarchica delle fonti ladovrà uniformarsi e subordinando l'efficacia dei decreti-legge (che la Costituzione all'art 77 definisce provvedimenti provvisori con forza di legge, che il Governo è legittimato ad emanare in casi straordinari di necessità ed urgenza) alla conversione in legge formale entro 60 gg dalla loro pubblicazione. L'efficacia formale dei decreti legislativi non coincide con la loro efficacia sostanziale e l'efficacia dei decreti legge ha una vigenza limitata a 60 gg, alla scadenza dei quali, se non è avvenuta la conversione in legge formale, viene a cessare con effetto retroattivo. I regolamenti governativi e di altre autorità hanno, nella gerarchia delle fonti, un'efficacia formale e sostanziale subordinata a quella della legge formale. Un regolamento può immettere nuove norme nell'ordinamento se queste norme non sono in contrasto con quelle contenute in leggi formali o in atti di eguale forza ART 4 DELLE
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE: i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi; i regolamenti delle autorità diverse dal Governo non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. I regolamenti statali non governativi, gli statuti e i regolamenti degli enti territoriali e i regolamenti degli enti pubblici non territoriali hanno una collocazione diversa nella gerarchia delle fonti. I regolamenti statali non governativi possono essere emanati dai singoli ministri, da più ministri, da organi centrali o locali. Tali regolamenti sono subordinanti alle fonti primarie e ai regolamenti governativi. Gli statuti di province e comuni devono essere emanati nell'ambito dei principi fissati dalla legge, mentre i regolamenti degli stessi enti sono tenuti al rispetto della legge e dello statuto. La subordinazione del regolamento alla legge appare relativa poiché alcuni tipi di regolamento possono operare deroghe.
sottoposti. Essi disciplinano l'organizzazione interna della Corte Costituzionale e il modo di esercizio delle sue funzioni. I regolamenti della Corte Costituzionale sono subordinati alla Costituzione e devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla stessa. REGOLAMENTI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA sono regolamenti che disciplinano l'organizzazione interna della Presidenza della Repubblica e il modo di esercizio delle sue funzioni. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica e sono subordinati alla Costituzione e alle leggi dello Stato. REGOLAMENTI DEL CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) sono regolamenti che disciplinano l'organizzazione interna del CSM e il modo di esercizio delle sue funzioni. Essi sono emanati dal CSM e sono subordinati alla Costituzione e alle leggi dello Stato. REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI sono regolamenti che disciplinano l'organizzazione interna del Consiglio dei Ministri e il modo di esercizio delle sue funzioni. Essi sono emanati dal Consiglio dei Ministri e sono subordinati alla Costituzione e alle leggi dello Stato. REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO sono regolamenti che disciplinano l'organizzazione interna del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e il modo di esercizio delle sue funzioni. Essi sono emanati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e sono subordinati alla Costituzione e alle leggi dello Stato.gerarchicamente subordinati come veri e propri regolamenti. Se si volesse ricollegarli direttamente alla Costituzione, verrebbe meno il criterio della gerarchia e subentrerebbe quello della separazione delle competenze, così, a tali regolamenti, è riconosciuta natura di fonte primaria ma non di atto avente forza di legge.
REGOLAMENTI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA spetta al PdR approvare il regolamento interno della presidenza, stabilire con suo decreto lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza.
REGOLAMENTI DEL CSM il CSM può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del consiglio e può stabilire le norme dirette a disciplinare la gestione della spesa.
REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO il consiglio può adottare propri regolamenti limitatamente ad alcune materie, sono approvati su proposta del Presidente del