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Nel caso in cui le norme internazionali o le norme di fon europee dire amente applicabili
(regolamen , dire ve self-execu ng) entrino in vigore nell'ordinamento interno con un
semplice ordine di esecuzione (con un rinvio fisso o materiale) si registra la giuridica
irrilevanza e la cessazione di efficacia delle norme regionali (non l'abrogazione che sarebbe
conseguente ad un meccanismo gerarchico di risoluzione dell'an nomia mentre qui si è in
presenza della semplice a uazione di un presupposto nega vo all'esercizio di una
competenza regionale).
Nel caso in cui le norme internazionali o le dire ve europee richiedano la mediazione del
legislatore ques (in caso di competenza regionale) dovrà stabilire con legge statale il
principio e lasciare alla ragione la determinazione del de aglio (con uno schema di
competenza bipar ta).
Limi di merito:
interesse nazionale e delle altre regioni: tale limite non ha mai trovato applicazione come
limite di merito in quanto la legislazione statale e la giurisprudenza cos tuzionale lo hanno
conver to in un limite di legi mità.Da tale limite scaturisce il potere statale di indirizzo e di
coordinamento che si sostanzia nella maggior parte dei casi in a vità di cara ere legisla vo
(per parte del governo). La risultante a vità legisla va, in effe , non fa altro che da
a uazione ai limi esterni di legi mità anzide (come gli obblighi internazionali e le norme
fondamentali in campo economico e sociale). Al potere di indirizzo e coordinamento sono
so esi anche gli a amministra vi che cos tuiscono un prolungamento delle corrisponden
leggi in osservanza del principio di legalità sostanziale.
B . I limiti interni delle leggi regionali .
Quando la legge statale occupa parzialmente un'area di competenza regionale si possono
configurare in relazione al ruolo della regione due potestà legisla ve:
1) potestà legisla va bipar ta: tale potestà legisla va lascia allo Stato il compito di fissare i
principi fondamentali della materia, mentre lascia la regione alla normazione del de aglio.
Vediamo ora gli strumen legisla vi con i quali la potestà legisla va bipar ta può realizzarsi.
La legge sul funzionamento degli organi regionali (n. 62 del 1953) prevedeva l'emanazione di
leggi statali di cornice in materia di competenza bipar ta, alle quali poi potessero succedere
le leggi regionali. Ciò non è avvenuto a causa dell'inerzia del legislatore statale per cui lo
stesso legislatore statale ha disposto che la legislazione regionale in materia di competenza
bipar ta (nella quale fino a quel momento era proibito alle regioni di legiferare) potesse
procedere considerando come leggi cornice i principi fondamentali dell'ordinamento. Un'
eventuale violazione avrebbe portato all'illegi mità cos tuzionale della norma regionale
per norma interposta.
Il problema della modificazione dei principi fondamentali: Nel caso i principi fondamentali
stessi subissero una modificazione, la regione avrebbe comunque novanta giorni di tempo
per modificare le corrisponden leggi regionali. Al termine di tale intervallo di tempo non
ricorre il fenomeno della abrogazione (in quanto non si tra a di concorrenza orizzontale o
ver cale) ma comunque della cessazione di efficacia (per il venir meno, a raverso
l'abrogazione della legge di principio, del presupposto per l'esercizio della competenza
regionale bipar ta).
Il problema di una nuova disciplina statale cedevole di de aglio: in tal caso si registra la
sospensione dell'opera vità della competenza bipar ta in quanto ad una disciplina di
principio statale e al de aglio regionale si sos tuiscono principio e de aglio statali. A seguito
della sospensione la legge regionale potrà tornare ad operare nei nuovi limi previs dalla
nuova legge cornice occupandosi dell'area di de aglio che momentaneamente era stata
occupata dalle norme statali. Appare evidente che non è altrimen spiegabile come, dopo
una legge statale di principio e di de aglio, la parte statale di de aglio debba cedere per
concorrenza alle fon regionali determinando così la ro ura della competenza bipar ta e un
meccanismo anomalo di concorrenza orizzontale di sola " andata " per cui la legge regionale
posteriore abroga la legge statale precedente ma non viceversa.
2) potestà legisla va integra va e a ua va: tale potestà è espressamente conferita nel caso
delle regioni differenziate mentre lo Stato ha facoltà di a ribuirla volta per volta alle regioni
di diri o comune. Questa potestà prevede che le regioni disciplino il de aglio (a raverso
l'integrazione e a uazione) delle norme di principio statali secondo un meccanismo simile a
quello della normazione di scopo (come quella delle dire ve europee). A differenza della
precedente potestà legisla va bipar ta si potrebbe anche definire l'ambito integra vo
a ua vo della regione come sub-de aglio in riferimento al fa o che la legislazione statale è
in questo caso comprensiva sia del principio che del de aglio.
La differenza tra la potestà legisla va delle regioni differenziate con quelle ordinarie (le
prime possono integrare oltre che a uare e le materie che riguardano tali integrazione sono
a loro assegnate in modo necessario e non facolta vo) si a enua se si considera che
entrambe non possono disporre contra legem e che l'integrazione può essere compiuta
anche dalle regioni ordinarie quando rientri nel conce o più ampio di esecuzione.
Il problema del rapporto tra legge regionale e regolamento regionale: iI de aglio disciplinato
nell'ambito regionale ha natura sostanzialmente regolamentare ma viene tra ato con legge
regionale perché spesso è prescri o così, perché in ogni caso il regolamento sarebbe emesso
dall'organo legisla vo consiliare (almeno nelle regioni ordinarie), perché nella gerarchia delle
fon appare più logico e agevole un rapporto di controllo tra legge statale e legge regionale
piu osto che tra legge statale e regolamento regionale. Per tu e queste ragioni, anche
quando non esistano vincoli formali, tale potestà non può essere svolta nella forma
regolamentare specie a causa del più agevole controllo sulle leggi regionali operato dalle
leggi statali.
C . Le leggi regionali atipiche
.
Si parla di leggi regionali a piche quando siano introdo e variazioni nell'ordinario
procedimento legisla vo o una par colare esistenza l'abrogazione per alcune leggi regionali.
1) lo statuto: sia esso sia le leggi di revisione statutaria sono formate con deliberazione della
maggioranza assoluta del consiglio regionale e controllate non dal governo ma dal
parlamento che le approva con una legge meramente formale. Se controllo avrà dato esito
posi vo lo statuto si perfezionerà con la promulgazione da parte del presidente della regione
e la pubblicazione nel bolle no ufficiale. Dato la tassa vità del procedimento lo statuto e le
leggi di modificazione statutaria non sono so oponibili a referendum abroga vo regionale
(anche perché il referendum può agire solo sulle leggi regionali, le leggi regionali non
possono agire sullo statuto, quindi il referendum non può agire sullo statuto).
2) leggi di variazione territoriale dei comuni : l'is tuzione di nuovi comuni o la modificazione
dei loro confini (circoscrizioni) sono deliberate dal consiglio regionale previo referendum
delle popolazioni interessate. La delibera del consiglio regionale può anche rige are un
referendum con esito posi vo o sovrapporre una propria differente valutazione seppure in
concreto tale comportamento del corpo rappresenta vo non abbia avuto ragione di esistere.
3) le leggi tributarie e di bilancio: sono escluse dal referendum regionale abroga vo.
4) le leggi urbanis che: in alcune regioni sono deliberate con maggioranza dei due terzi dei
consiglieri regionali ed escluse dal referendum.
D. I rapporti fra legge regionale e legge statale.
Parte della do rina sos ene la subordinazione formale della legislazione regionale a quella
statale per le seguen ragioni:
1) la conversione dei limi esterni in limi interni che schiaccia la competenza regionale
piena nell'ambito della competenza bipar ta.
2) la trasformazione del limite di merito dell'interesse nazionale in limite di legi mità
configurato come potere statale di indirizzo e coordinamento.
3) il ricorso alle leggi statali di de aglio in luogo dei principi fondamentali (che a loro volta
sono dei sos tu rispe o alla deficienza di leggi cornice) nella competenza bipar ta.
Tu e queste ragioni portano in pra ca all'appia mento delle potestà legisla ve regionali su
uno schema duale nel quale lo Stato svolge l'a vità legisla va di principio e di de aglio
(quando sia ravvisabile anche un minimo spazio per la soddisfazione dell'esigenza unitaria) e
la regione si limita ad integrare e a uare le norme statali.
La compressione dell'area di competenza della regione non deve tu avia far pensare ad un
rapporto di gerarchia tra fonte statale e fonte regionale perché il rispe o per la legge statale
da parte della legge regionale non ha fondamento alcuno se non nel fa o che la normazione
statale è la mediatrice dei limi cos tuzionali impos alla potestà legisla va regionale.
III. Gli a con forza di legge regionali.
È escluso che le regioni possano emanare decre legge o decre legisla vi perché di tale
competenza non vi è traccia nella cos tuzione che al contrario scrive espressamente
dell'eccezionale competenza legisla va del governo.
Un a o con forza di legge è sicuramente il referendum abroga vo di leggi regionali, escluso
solamente per le leggi regionali a piche.
Forse si possono considerare a con forza di legge i cosidde a improrogabili che
possono essere compiu da una commissione di tre ci adini quando il consiglio regionale sia
sciolto. Tra ques a possono essere compiu solo quelli di competenza del consiglio che
poi dal nuovo consiglio regionale saranno ra fica .
IV. I regolamen regionali.
Le fon secondarie regionali hanno un'area di competenza estremamente limitata in quanto:
1) la classica materia integra va e a ua va delle leggi è svolta dalla regione in forma
legisla va
2) tali regolamen sono solamente esecu vi, operando in materia di legge rela va.
3.LE FONTI LOCALI.
Le province e i comuni godono di autonomia norma va a loro assegnata dalla cos tuzione
con l'ar colo 128. Tu avia la cos tuzione non disciplina dire amente il potere degli en
locali ma rimanda per questo alle leggi della Repubblica che ne devono delimitare i limi egli
ambi di competenza. La legge dunque, nel rispe o dell'autonomia cos tuzionale, si
configura come un limite variabile dell'autonomia locale. Il legislatore statale ha a uato con
la legge n. 142 del 1990 la prescrizione cos tuzionale a ribuendo autonomia norma va a