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LE DONAZIONI: CONCETTO ED EVOLUZIONE

Causa (mancipatio, in iure cessio, traditio, stipulatio, acceptilatio) donandi causa che possono essere compiuti anche il donante, che vuole compiere un atto di liberalità, effettua un'attribuzione patrimoniale in favore del donatario a titolo gratuito. Gli effetti sono diversi a seconda del negozio impiegato: in dando- reali (costituzione o estinzione di diritti reali di godimento) donazioni stipulatio, - obbligatori (il donante, con promette una prestazione) donazioni in obligando acceptilatio- estintivi di obbligazione (il donante fa del proprio credito o in liberando comunque lo rimette) donazioni lex Cincia de donis et muneribus del 204 a.C., : divieto di donazioni sopra un certo limite, relativamente basso e in realtà un plebiscito, nell'interesse dei ceti sociali più deboli di fronte al fenomeno delle donazioni estorte personae exceptae) (esclusi.

parenti entro il sesto grado e affini – exceptio legis Cinciae

Intervento pretorio: , che giova al donante nellein dando in obbligandodonazioni o , solo se non dà esecuzione alladonazione (es. pg 342) exceptio

Se non si può ricorrere a tale viene in aiuto un rescritto dil’actio ex stipulatu

Antonino Pio: il donante, convenuto dal donatario conbenefiicum competentiaepuò invocare il[età classica] con la morte del donante vengono meno le limitazioni stabiliteexceptiodalla legge la donazione non po’ essere revocata (l’ opposta viene replicatio dolisuperata con del donatario)imperfectae:- Donazioni revocabiliPerfectae:- vietate o non revocabili

III. Riforma di Costantino e legislazione di Giustiniano[costituzione di Costantino] donazione diventa tipico negozio causale,contractusqualificato come con effetto di trasferimento della proprietà (contro iprincipi classici) effetti reali perfecta

Per gli immobili formalità

prescritte: donazione (irrevocabile) conadempimento- Forma scritta- Consegna alla presenza di un giudice- Registrazione presso un pubblico ufficiotraditio[Giustiniano] esige la per il passaggio di proprietà e dà efficacia alledonazioni obbligatorie, anche se compiute con semplice pattoIV. Donazioni tra coniugi nullità, eccetto per i doni di modico valore. Esclusiconsumo e utilizzo di beni di uso quotidiano oratio Antoni–[senatoconsulto fatto approvare da Settimio Severo e Caracalla, 206]conferma delle donazioni tra coniugi non revocate in vita dal donante, che non abbianon mutare volontatemquindi mostrato diDonatio mortis causa causa donandi causa mortisV. combinata a quando taluno,credendosi in pericolo di vita p ritenendo solo di dover morire prima del donatario,dona una cosa propria trasferendone la proprietà se sopravvive al donatario, ilcondictiodonante può esercitare la per pretendere il ritrasferimento di quantocausadonato,

mia cara nonna, desidero dedicarle queste parole per ricordarla e onorarla. Essendo venuta a mancare la mia cara nonna, desidero dedicarle queste parole per ricordarla e onorarla.
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Publisher
A.A. 2019-2020
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher val3ntina26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zuccotti Ferdinando.