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Le donazioni: concetto ed evoluzione

Causa e tipologie di negozi giuridici

Le donazioni possono prendere diverse forme giuridiche come mancipatio, in iure cessio, e traditio. Esistono negozi giuridici astratti come stipulatio e acceptilatio che possono essere utilizzati con causa donandi. Il donante, che vuole compiere un atto di liberalità, effettua un'attribuzione patrimoniale in favore del donatario a titolo gratuito. Gli effetti variano a seconda del negozio impiegato:

  • In dando - reali: costituzione o estinzione di diritti reali di godimento
  • In obligando - obbligatori: il donante promette una prestazione
  • In liberando - estintivi: il donante rimette un credito o lo estingue

Rilevante è la lex Cincia de donis et muneribus del 204 a.C., che imponeva un divieto di donazioni sopra un certo limite, relativamente basso e in realtà un plebiscito, nell’interesse dei ceti sociali più deboli di fronte al fenomeno delle donazioni estorte. Vi erano delle personae exceptae, come parenti entro il sesto grado e affini, escluse dal divieto.

Intervento pretorio e legislazione classica

L'intervento pretorio forniva un vantaggio al donante nelle donazioni in dando o in obligando, se non dava esecuzione alla donazione. In caso contrario, un rescritto di Antonino Pio veniva in aiuto: il donante, convenuto dal donatario con actio ex stipulatu, poteva invocare il beneficium competentiae. In età classica, con la morte del donante, le limitazioni stabilite dalla legge decadono e la donazione non può essere revocata, a meno di dolo del donatario.

  • Imperfectae: donazioni revocabili
  • Perfectae: vietate o non revocabili

Riforma di Costantino e legislazione di Giustiniano

Sotto Costantino, la donazione diventa un tipico negozio causale, qualificato come contractus con effetto di trasferimento della proprietà, in contrasto con i principi classici. Per gli immobili, sono prescritte formalità quali:

  • Forma scritta
  • Consegna alla presenza di un giudice
  • Registrazione presso un pubblico ufficio

Giustiniano esige la traditio per il passaggio di proprietà e dà efficacia alle donazioni obbligatorie, anche se compiute con semplice patto.

Donazioni tra coniugi

Le donazioni tra coniugi sono generalmente nulle, ad eccezione dei doni di modico valore o del consumo e utilizzo di beni di uso quotidiano. Questo è stato confermato da un senatoconsulto fatto approvare da Settimio Severo e Caracalla nel 206, noto come oratio Antoni.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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