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LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO
Definzione: sono cause previste tassativamente dalla legge che hanno come effetto l’estinzione
della punibilità in astratto. TIPOLOGIE
Morte del reo prima della condanna ART 150: è espressione del principio costituzionale della
personalità della pena (art 27 Cost. la responsabilità penale è personale), per cui in caso di morte
del presunto colpevole lo Stato perde l’interesse a punire o eseguire la pena
Amnistia ART 151: in concreto è la rinuncia da parte dello Stato a far valere la sua potestà
punitiva per alcune ipotesi di reato commesse in un certo arco di tempo. È, quindi, un
provvedimento generale ed astratto, che estingue la punibilità di soggetti che hanno commesso
fatti costituenti reato in un determinato periodo comunque anteriori all’entrata in vigore della legge
che concede questo beneficio.
L’interessato può rinunciare all’amnistia ai fini di dimostrare la propria innocenza
Esistono 2 tipi di amnistia:
1) Propria : riguarda i reati per i quali ancora NON è stata pronunciata una sentenza penale
irrevocabile (definitiva) di condanna. L’effetto è quello di impedire l’accertamento nel merito
del reato e l’inflizione della pena
2) Impropria: riguarda i reati per i quali è stata GIA’ pronunciata sentenza penale irrevocabile
(definitiva) di condanna. L’effetto è quello di impedire l’esecuzione della pena o bloccarne
la prosecuzione se già in corso di esecuzione
Remissione di querela ART 152: nei delitti procedibili a querela di parte, la remissione della
querela (cioè la volontà espressa dalla persona offesa che ha sporto la querela di rinunciare a
far perseguire penalmente il fatto reato) ha come effetto di estinguere il reato. Quindi deve
essere fatta sempre prima che intervenga una sentenza di condanna.
Prescrizione ART 157: la premessa è che il codice all’art 157 cp indica il tempo massimo
necessario entro il quale deve essere accertato in via definitiva la responsabilità per un reato.
La prescrizione, quindi, rappresenta la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa
punitiva in considerazione del tempo passato (6 anni per i delitti; 4 anni per le contravvenzioni)
e presuppone che ancora non sia diventata definitiva la sentenza di condanna.
Oblazione ART 162-162 BIS: è ammessa SOLO per le contravvenzioni (quindi reati meno
gravi) punite solo con l’ammenda o con pena alternativa arresto o ammenda, e si traduce nel
pagamento di una somma di denaro apri ad 1/3 del massimo della pena previsto
Sospensione condizionale della pena ART 163: vi sono casi in cui l’Autorità Giudiziaria
inflitta una certa pena ne sospende l’esecuzione a condizione che entro un certo periodo di
tempo (5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni) il colpevole non commetta un nuovo
reato della stessa o di altra indole.
Se commette un altro reato in quel termine: si revocherà il beneficio della sospensione (art.
168 cp) e il colpevole sconterà insieme la vecchia e la nuova pena.
Se NON commette un altro reato in quel termine: il reato sarà estinto.
I requisiti per l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena sono:
- La pena inflitta per il reato commesso NON sia superiore ai 2 anni di arresto o di
reclusione (c.d limite oggettivo quantitativo). Nel caso in cui la pena è solo pecuniaria,
questa secondo il ragguaglio dell’art 35 cp non deve superare i 2 anni
- Il soggetto non sia già stato condannato a pena detentiva per un delitto ; non sia
delinquente abituale o di professione
- Il giudice secondo le circostanze del reato indicate dall’art 133 cp può presumere che il
colpevole si asterrà da commettere altri reati
- NON può essere concessa più di una volta . Se però per una precedente condanna è
stata inflitta una condanna già sospesa, il giudice PUO’ nell’infliggere la nuova condanna
disporre anche una seconda volta la sospensione a patto che la pena cumulata quella
precedente non superi i 2 anni.
LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA
Definizione: sono cause previste tassativamente dalla legge che hanno come effetto l’estinzione
della punibilità in concreto, ovvero a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna
TIPOLOGIE
Morte del reo DOPO la condanna ART 171 : v. quanto già detto in precedenza
Indulto (o condono) ART. 174: è un atto di clemenza generale che non ha effetti sul reato ma
solo sulla pena principale che è in tutto o in parte condonata o trasformata in altra specie di pena
Esistono 2 tipi di indulto:
1) Proprio : se interviene nel corso dell’esecuzione della pena rispetto ad una sentenza di
condanna irrevocabile (definitiva9
2) Improprio: se applicato dal giudice con la sentenza.
L’indulto estingue le pena principale ma non le pene accessorie, salvo diversa disposizione. Non
estingue gli effetti della condanna.
Titolare del potere di indulto è il Parlamento che deve deliberare a maggioranza dei2/3 dei
componenti ciascuna Camera.
L’Indulto Non richiede necessariamente una sentenza di condanna irrevocabile
Grazia ART 174: è un atto di clemenza del Capo dello Stato.
Le caratteristiche principali sono:
1) è un atto particolare: cioè essenzialmente individuale perché a beneficio di un solo
soggetto determinato
2) presuppone una sentenza di condanna irrevocabile
3) è un atto rimesso al potere discrezionale del Presidente della Repubblica
4) ha effetto solo sulla pena principale
Non menzione nel casellario ART 175: ha la funzione di favorire la risocializzazione del
condannato mediante l’eliminazione del pregiudizio che può subire il suo nome dall’annotazione
della condanna sul casellario giudiziale.
La non menzione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice il quale valuterà
applicando i criteri dell’art. 133 cp.
Le condizioni per applicare sono:
1) deve essere la prima condanna
2) prima condanna non superiore ai 2 anni se è pena detentiva; non superiore ad € 516 se
è pena pecuniaria