Le cause di estinzione della punibilità
Alla violazione del precetto penale sorge nello Stato il diritto di infliggere all’autore del reato la sanzione (pena) prevista per il fatto-reato. A questo diritto dello Stato corrisponde l’obbligo per l’autore del reato di sottostare alla pena. Tra lo Stato ed il reo si instaura il c.d rapporto punitivo. La violazione della norma penale determina la c.d punibilità cioè l’applicabilità della pena intesa come la possibilità giuridica di irrogare una sanzione come conseguenza del reato.
Tipi di punibilità
La punibilità può essere:
- Astratta: Sorge quando si verificano tutti gli elementi richiesti dalla legge per inflizione della pena all’autore del reato.
- Concreta: Quando la sentenza pronunciata ad accertamento della responsabilità di un soggetto è diventata definitiva, cioè passa in giudicato.
Il codice prevede delle ipotesi tassative in virtù delle quali la punibilità (astratta/concreta) può estinguersi. A seconda che si tratti dell’uno o dell’altro tipo di punibilità, il codice individua due tipologie:
- Cause estinzione della pena: Morte del reo dopo la condanna (art 171); indulto e grazia (art 174); non menzione nel casellario (art 175); liberazione condizionale (art 176); riabilitazione (art 178).
- Cause estinzione del reato: Morte del reo prima della condanna (art 150); amnistia (art 151); remissione di querela (art 152); prescrizione (art 157); oblazione (art 162 – 162 bis); sospensione condizionale della pena (art 163); non menzione nel casellario giudiziario (art 175); messa alla prova (art 168 bis); particolare tenuità (art 131 bis).
Le cause di estinzione del reato
Definizione e tipologie
Le cause di estinzione del reato sono previste tassativamente dalla legge e hanno come effetto l’estinzione della punibilità in astratto.
Morte del reo prima della condanna (ART 150): È espressione del principio costituzionale della personalità della pena (art 27 Cost. la responsabilità penale è personale), per cui in caso di morte del presunto colpevole lo Stato perde l’interesse a punire o eseguire la pena.
Amnistia (ART 151): In concreto è la rinuncia da parte dello Stato a far valere la sua potestà punitiva per alcune ipotesi di reato commesse in un certo arco di tempo. È, quindi, un provvedimento generale ed astratto, che estingue la punibilità di soggetti che hanno commesso fatti costituenti reato in un determinato periodo comunque anteriori all’entrata in vigore della legge che concede questo beneficio. L’interessato può rinunciare all’amnistia ai fini di dimostrare la propria innocenza.
Esistono due tipi di amnistia:
- Propria: Riguarda...
-
Diritto penale - le vicende della punibilità
-
Le funzioni della pena
-
Riassunto esame Diritto penale I, prof. Patrono, libro consigliato La punibilità e le cause di esclusione e di esti…
-
Storia contemporanea - le cause e le conseguenze della Prima Guerra mondiale