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L'ASSEMBLEA
La società per azioni si caratterizza per la presenza di tre distinti organi:- L'assemblea dei soci: funzione deliberativa della vita sociale; gestione dell'impresa e ampi poteri decisionali;
- L'organo amministrativo: controlla l'amministrazione.
- L'organo di controllo interno.
- L'organo amministrativo;
- Il collegio sindacale, che inizialmente svolgeva anche funzioni di controllo contabile.
- Il sistema dualistico, di ispirazione tedesca. Con tale sistema amministrazione e controllo sono esercitati da un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare, e da un consiglio di gestione, nominato direttamente dal consiglio di sorveglianza;
- Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone. In questo caso, amministrazione e controllo sono affidati a un unico organo, il consiglio di amministrazione.
- Responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- Delibera sugli altri soggetti alle competenze dell'assemblea;
- Amministrazione senza bisogno delle decisioni attinenti alla gestione sociale;
- Spettano solo all'assemblea;
- Assemblea straordinaria per modifiche dello statuto, nomina, sostituzione, poteri dei liquidatori e altre materie espressamente attribuite dalla legge;
- Assemblea unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie;
- Assemblee speciali di categoria se sono state emesse diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi all'assemblea generale;
- Norme dell'assemblea degli azionisti di risparmio se le azioni sono quotate;
- Norme dell'assemblea straordinaria se le azioni non sono quotate;
- Procedimento assembleare;
- Convocazione dell'assemblea di regola.
Ufficiale della Repubblica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza (trenta giorni per la società quotata), può essere sostituita dalla pubblicazione almeno un quotidiano indicato dallo statuto. Quando è rappresentato l'intero Capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Agli assenti deve tuttavia essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario.
Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta la legittimazione e l'identità dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Ai soci intervenuti, che raggiungono 1/3 del Capitale sociale, è
- Riconosciuto il diritto di chiedere il rinvio ad un'adunanza di non oltre cinque giorni per una sola volta.
- Ogni verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, tenuto a cura degli amministratori.
- Costituzione dell'assemblea. Validità delle deliberazioni
- Quorum costitutivo: la parte di capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori.
- Quorum deliberativo: la parte del Capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata.
- La disciplina del quorum costitutivo e deliberazione cambia per:
- L'assemblea ordinaria: in 1° convocazione è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto. Essa delibera col voto favorevole della metà più una.
(maggioranza assoluta), delle azioni che hanno preso parte alla votazione per quella determinata delibera. Nessun quorum costitutivo è richiesto per l'assemblea ordinaria di una 2° convocazione, che può quindi validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale rappresentato in assemblea. E le delibere sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza delle azioni che hanno preso parte alla votazione; l'assemblea straordinaria: non è previsto un quorum costitutivo, anche se lo stesso risultato deliberativo è rappresentato dall'aliquota dell'intero indirettamente dal fatto che il quorum Capitale sociale con il diritto di voto e non del solo capitale intervenuto in assemblea. In 1° convocazione si deve avere la metà più uno del Capitale sociale, in 2° convocazione bisogna che si abbia i 2/3 per la delibera, in presenza di oltre 1/3 del Capitale sociale. Per le società che fanno ricorso
al capitale di rischio: il quorum costitutivo è almeno la metà del Capitale sociale in 1° convocazione; più di 1/3 in 2° convocazione; il quorum deliberativo in assemblea straordinaria con 2/3 di voti favorevoli.
Nelle convocazione successive il quorum costitutivo è ridotto a 1/5 del Capitale sociale con voti favorevoli sempre per i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
Il diritto di intervento. Il diritto di voto
Possono intervenire in assemblea gli azionisti con diritto di voto, i soggetti che non sono soci ma hanno diritto di voto, come l'usufruttuario o il creditore pignoratizio.
Lo statuto può inoltre consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di comunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza; nelle società quotate esso è regolato dalla Consob.
La rappresentanza in assemblea
Gli azionisti possono partecipare all'assemblea sia personalmente sia a mezzo di
rappresentante.L'istituto della rappresentanza in assemblea consente la partecipazione indiretta dei piccoli azionistialla vita della società è agevole raggiungimento delle maggioranze in società in cui è diffusoassenteismo dei soci. E' però istituto che può prestarsi ad abusi (rastrellamento delle deleghe cheaumenta il potere di gruppi della società) così il legislatore ha stabilito che la delega deve essereconferita per iscritto e deve contenere il nome del rappresentante la delega è revocabile.Con la riforma del 2003 è stata circoscritta alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitaledi rischio, la regola che la rappresentanza è conferita solo per singole assemblee.La rappresentanza non può essere conferita a membri degli organi amministrativi e di controllo edipendenti della società; società da essa controllata o i suoi dipendenti.Il numero di socirappresentabili non più di 20, non più di 50, 100 o 200 soci, a seconda che il capitale della società non superi 5 milioni di euro, non superi i 25 milioni o più di 25 milioni. Nel 1998 sono stati introdotti due istituti per le società con azioni quotate: - la sollecitazione è la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a tutti gli azionisti l'adesione da parte di uno o più soggetti (committente), che richiedono a specifiche proposte di voto. Il committente deve già possedere almeno l'uno percento delle azioni con diritto di voto rivolgendosi ad intermediari professionisti che effettueranno la sollecitazione per suo conto, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega; - la raccolta di deleghe è la richiesta di conferimento di deleghe effettuata da associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati. Limiti all'esercizio del voto. Il conflitto diConflitto di interessi
Un conflitto di interessi si verifica quando un azionista ha un interesse personale contrastante con l'interesse della società in una determinata delibera. In presenza di questa situazione, l'azionista non può più votare, poiché tale delibera è annullabile. Tuttavia, affinché ciò accada, devono verificarsi due condizioni:
- Il voto dell'azionista deve essere stato determinante (prova di resistenza).
- La delibera deve potenzialmente danneggiare la società (danno potenziale): questa è la condizione principale, altrimenti la delibera è inattaccabile.
Conflitto di interesse previsto dall'art. 2373
Esistono due ipotesi di conflitto di interesse previste dall'art. 2373:
- Viene vietato ai soci amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
- Viene vietato, nel sistema dualistico, ai soci componenti del consiglio di gestione di votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
Sindacati di voto
I sindacati di voto
amente le modalità di gestione e di controllo di una società, al fine di tutelare i propri interessi e garantire una stabilità nell'organizzazione aziendale. Questi accordi vengono stipulati tra i soci e non sono previsti dalla legge, ma possono essere utili per regolare aspetti specifici della società, come ad esempio la ripartizione dei profitti, la nomina dei dirigenti o la risoluzione delle controversie. I patti parasociali possono essere scritti o verbali e devono essere rispettati da tutti i soci che vi aderiscono.