Estratto del documento

Le azioni

Nozione e caratteri

Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni. Esse sono quote di partecipazione omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e, di regola, rappresentate documenti: titoli azionari. La singola azione rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale e l'unità di misura dei diritti sociali. È perciò indivisibile.

Azioni e capitale sociale

Le azioni devono essere tutte di uguale valore; devono cioè tutte rappresentare una identica frazione del capitale sociale nominale. La disciplina attuale consente che vengano emesse azioni anche senza indicazione del valore nominale. Non è però consentito emettere contemporaneamente con e senza valore nominale.

Nelle azioni con valore nominale lo statuto deve specificare non solo il capitale sottoscritto, ma anche il valore nominale di ciascuna azione ed il loro numero complessivo. Nelle azioni senza valore nominale, invece, lo statuto ed i titoli azionari devono indicare solo il capitale sottoscritto ed il numero di azioni emesse. In questo caso la partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa in una percentuale del numero complessivo delle azioni emesse.

Non è consentita l’emissione delle azioni sotto la pari, mentre sono consentite quelle sopra la pari. Il valore reale delle azioni si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni. Tale valore varia nel tempo e può essere accertato attraverso il bilancio d’esercizio: valore di bilancio. Il valore di mercato risulta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono quotate in borsa. Esso indica il prezzo di scambio delle azioni in quel determinato giorno.

Un pacchetto azionario ha un proprio specifico valore, maggiore delle singole azioni, soprattutto se consente il controllo della società.

La partecipazione azionaria

Ogni azione costituisce una partecipazione sociale e attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri:

  • Di natura amministrativa;
  • Di natura patrimoniale;
  • Di natura amministrativa e patrimoniale.

Il principio di uguaglianza deve essere inteso come:

  • Uguaglianza relativa: in quanto è possibile creare categorie di azioni fornite di diversi diritti;
  • Uguaglianza oggettiva: uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, dovendosi al riguardo tener conto anche del numero delle azioni di cui ciascuno è titolare.

Le categorie speciali di azioni

Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. La presenza di categorie speciali di azioni comporta una modifica nell’organizzazione interna della società. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall'assemblea speciale della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applica la disciplina delle assemblee straordinarie, se le azioni speciali non sono quotate. Se invece le azioni speciali sono quotate, si applica la disciplina dell’organizzazione degli azionisti di risparmio che prevede quorum assembleari meno elevati e la nomina di un rappresentante degli azionisti speciali. I diritti speciali di categoria sono diritti di gruppo e non diritti individuali.

La società gode tuttavia di ampia autonomia nel modellare il contenuto della partecipazione azionaria, sia pure con l’osservanza dei limiti posti dalla legge o desumibili dal sistema. Fra i limiti espressi permane dopo la riforma del 2003 il divieto di emettere azioni a voto plurimo: cioè azioni che attribuiscono ciascuna più di un voto. Con la riforma del 2003 tutte le società possono emettere azioni senza diritto di voto.

Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società. L’unico limite è il divieto di patto leonino. Sono azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale di un determinato settore.

Le azioni di risparmio e possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Le azioni di risparmio sono del tutto prive del diritto di voto. Inoltre, a differenza delle altre azioni, non possono essere emesse al portatore.

Le azioni a favore dei prestatori di lavoro sono favorite dal legislatore perché portano all'coinvolgimento dei lavoratori nella gestione ed ai risultati della società attraverso l’acquisto della qualità di soci. A differenza delle azioni, gli strumenti finanziari partecipativi non sono parti del capitale sociale. Gli apporti con cui essi sono liberati non sono assoggettati alla disciplina propria dei conferimenti in quanto non sono imputati al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono perciò la qualità di azionisti e presentano ampia elasticità per quanto riguarda i diritti propri delle azioni che possono essere loro riconosciuti.

La circolazione delle azioni

I titoli azionari sono documenti che rappresentano le quote di partecipazione nella società per azioni e ne consentono il trasferimento secondo le regole proprie dei titoli di credito. Nelle società quotate in mercati regolamentati, invece, le azioni non possono più essere rappresentate da titoli; la circolazione basata sul trasferimento materiale del documento è stata per legge sostituita da un sistema di circolazione fondato su semplici registrazioni contabili con soppressione materiale dei titoli. Questo sistema è obbligatorio anche per le società per azioni ed obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito casuali: sono cioè titoli di credito che possono essere emessi solo in base a un determinato rapporto causale.

I limiti alla circolazione delle azioni

Le azioni sono in via di principio liberalmente trasferibili. La libera trasferibilità è tuttavia esclusa o limitata per legge in determinate ipotesi:

  1. Limiti legali: le azioni liberate con conferimenti diversi dal danaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione; le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione;
  2. Limiti convenzionali: sono determinati da accordi intercorsi fra i soci.

Vanno ancora distinti in:

  • Limiti statutari: risultano dallo stesso atto costitutivo della società;
  • Patti parasociali: accordi non consacrati nell’atto costitutivo. I limiti alla circolazione delle azioni risultanti da patti parasociali vengono definiti sindacati di blocco ed hanno lo scopo di evitare l’ingresso in società di terzi non graditi. I sindacati di blocco vincolano solo le parti contraenti. L’inadempiente sarà tenuto solo al risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci contraenti.

Oltre ai patti parasociali la disciplina consente che lo statuto vieti del tutto la circolazione delle azioni sia pure per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto: limiti statutari. Le clausole statutarie finalizzate a limitare la circolazione delle azioni possono assumere formulazioni più varie, le più diffuse sono:

  • Le clausole di prelazione;
  • Le clausole di gradimento;
  • Le clausole di riscatto.

La clausola di prelazione è la clausola che impone al socio, che intende vendere le azioni, di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni. La clausola quindi consente di impedire l'ingresso in società di soci non graditi. La violazione del patto di preferenza comporta l’inefficacia del trasferimento non solo nei confronti della società, ma anche dei soci beneficiari del diritto di prelazione.

Le clausole di gradimento possono essere a loro volta distinte in due sottocategorie:

Clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell'acquirente (ad es. cittadinanza italiana); Clausole che subordinano il trasferimento delle azioni al consenso di un organo sociale: le clausole di mero gradimento sono state rese inefficaci per il timore che tali clausole possano costituire strumento di abuso a danno dei soci estranei al gruppo di comando rendendoli prigionieri della società.

Per quanto riguarda le clausole di riscatto prevedono un potere di riscatto delle azioni da parte della società o dei soci al verificarsi di determinati eventi. Il valore di rimborso di tali azioni è determinato applicando le corrispondenti disposizioni in tema di diritto di recesso dell’azionista e trova applicazione anche il relativo procedimento di liquidazione. In caso di riscatto a favore della società trova inoltre applicazione la disciplina dell’acquisto di azioni proprie.

Le operazioni della società sulle proprie azioni

Le operazioni della società per azioni sulle proprie azioni ed in particolare la loro sottoscrizione e compravendita sono operazioni particolarmente pericolose sotto più profili, e sono considerate con estremo sfavore dal legislatore e sono in linea di principio vietate, sia pure con alcuni temperamenti. Tre sono le situazioni attualmente regolate: sottoscrizione, acquisto delle proprie azioni ed altre operazioni sulle stesse.

Sottoscrizione: in nessun caso la società può sottoscrivere proprie azioni. Il divieto ha carattere assoluto e soffre una sola parziale deroga, introdotta con la riforma del 2003, per l’esercizio del diritto di opzione sulle azioni proprie detenute dalla società. La sanzione per la violazione del divieto di auto sottoscrizione è che le azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai soci che materialmente hanno violato il divieto.

Acquisto delle proprie azioni: meno rigido è l’atteggiamento del legislatore per quanto riguarda l’acquisto da parte della società delle azioni proprie. Operazione questa che può dar luogo a una riduzione del capitale reale senza l'osservanza della relativa disciplina e per di più attuata senza riduzione del capitale sociale nominale. L’operazione è consentita, ma la società deve rispettare quattro condizioni:

  1. Le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  2. Le azioni da acquistare devono essere interamente liberate;
  3. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria;
  4. Il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la decina parte del capitale sociale.

Le azioni acquistate violando queste condizioni devono essere vendute entro un anno dal loro acquisto.

Altre operazioni: alla società è vietata di concedere prestiti o fornire garanzie di qualsiasi tipo a favore di soci o di terzi per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie. La società non può inoltre accettare azioni proprie in garanzia. I relativi contratti di finanziamento o di garanzia sono nulli.

Le partecipazioni reciproche

Le partecipazioni reciproche fra società di capitali danno luogo a pericoli di carattere patrimoniale ed amministrativo. Pericoli che diventano particolarmente accentuati quando fra le due società intercorre un rapporto di controllo. Questi pericoli sono di tutta evidenza nel caso di sottoscrizione reciproca del capitale. In nessun caso la società controllata può sottoscrivere un aumento di capitale deliberato dalla controllante, sia direttamente, sia avvalendosi di terzi. I pericoli patrimoniali ed amministrativi delle partecipazioni incrociate si determinano anche quando l’incrocio è attuato mediante acquisto di azioni già di circolazione.

Le partecipazioni rilevanti e i gruppi di società

Le partecipazioni rilevanti

Per le società con azioni quotate, la relativa disciplina è oggi dettata dall’art. 120 del TUF, che si caratterizza rispetto alla disciplina precedente per gli ampi poteri regolamentari riconosciuti alla Consob al fine di assicurare la più ampia trasparenza degli assetti proprietari. L'attuale disciplina prevede un obbligo di comunicazione alla società partecipata e alla Consob per:

  1. Tutti coloro che partecipano direttamente o indirettamente, in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale di questa;
  2. Le sole società con azioni quotate che partecipano in misura superiore al 10% del capitale di queste.

Sono invece determinate dalla Consob, con proprio regolamento, la variazioni delle partecipazioni rilevanti che comportano l’obbligo di successive comunicazione. Norme integrative della disciplina fin qui esposta sono state poi introdotte per garantire la trasparenza delle partecipazioni rilevanti in società per azioni non quotata, ma che operano in settori di particolare interesse generale e la cui attività è perciò sottoposta a controllo pubblico.

L’acquisto di partecipazioni rilevanti società quotate chiunque intenda acquistare una partecipazione di controllo in una società con azioni quotate deve osservare specifiche regole di comportamento. In passato queste operazioni, se concordate con l’attuale gruppo di comando, avvenivano senza transitare attraverso la borsa.

La situazione è però radicalmente cambiata con il passaggio di proprietà di pacchetti di controllo di società quotate che deve avvenire con la massima trasparenza e con modalità che consentano a tutti gli azionisti di partecipare al premio di maggioranza che l'operazione può comportare. Per realizzare tali obiettivi sono stati introdotti due principi:

  1. Il lancio di una offerta pubblica di acquisto è obbligatorio quando è trasferito il pacchetto di controllo di una società quotata;
  2. L'opa deve svolgersi nel rispetto di determinate regole di comportamento volte a tutelare i destinatari dell'offerta e il regolare funzionamento del mercato.

L’opa è per legge obbligatoria in due casi:

  1. L'opa successiva totalitaria consente agli azionisti di minoranza di società con azioni ordinarie quotate di uscire dalla società a seguito del mutamento dell'azionista di controllo;
  2. Opa residuale ha la funzione di consentire agli azionisti di minoranza l’uscita dalla società ad un prezzo e quo quando la stessa è ormai saldamente in pugno di un predeterminato gruppo di controllo.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siyalu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Ruggieri Francesca.
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