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LE SOCIETA’ COOPERATIVE
Le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo
specifico scopo perseguito nello svolgimento dell’attività d’impresa: lo scopo
mutualistico.
Il tratto distintivo delle società cooperative è lo scopo economico perseguito.
Identico è lo scopo-mezzo delle società cooperative e delle società lucrative: esercizio
in comune di una attività economica; diverso è invece lo scopo-fine: nelle società
lucrative, la produzione e la distribuzione di utili, nelle società cooperative lo scopo
mutualistico. Il risultato economico perseguito è quello di soddisfare un comune
preesistente bisogno economico (bisogno di lavoro, del bene casa, di generi di
consumo...) e di soddisfarlo conseguendo un risparmio di spesa per i beni o servizi
acquistati dalla propria società (cooperativa di consumo) o una maggiore retribuzione
per i proprio beni o servizi alla stessa ceduti (cooperative di produzione e di lavoro).
Scopo mutualistico: fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai
membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul
mercato.
Nelle società cooperative vi è quindi una tendenziale coincidenza tra soci e fruitori dei
(cooperative di consumo)
beni o servizi prodotti dalle società ovvero i fattori produttivi
necessari per l’attività di impresa sono tendenzialmente forniti dagli stessi soci
(cooperative di produzione e di lavoro) anche eventualmente attraverso una propria
distinta attività.
Socio sovventore: socio non specificatamente interessati alle prestazioni
mutualistiche ed il cui ruolo è quello di apportare il capitale di rischio necessario per lo
svolgimento dell’attività della cooperativa.
Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente, ma non
esclusivamente, mutualistico. Nelle cooperative lo scopo mutualistico può coesistere
con un’attività con terzi produttiva di utili.
Cooperative medie grandi disciplina strutturata come quella delle SpA
Cooperative piccole disciplina strutturata come quella delle SrL
1) è previsto un numero minimo di soci per la costituzione e la sopravvivenza della
società, inoltre si richiede che i soci siano in possesso di determinati requisiti oggettivi;
2) sono fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio e alla
percentuale di utili agli stessi distribuibili;
3) le variazioni del numero e delle persone dei soci e le conseguenti variazioni del
capitale sociale non comportano la modificazione dell’atto costitutivo;
4) ogni socio cooperatore, persona fisica, ha in assemblea un solo voto, qualunque sia
il valore della sua quota o il numero delle sue azioni (una testa-un voto);
5) le società cooperative sono sottoposte a vigilanza dell’autorità governativa.
LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’
È necessario che i soci siano almeno 9, con soli 3 soci la società adotta le norme della
SrL.
La società si scioglie e entra in stato di liquidazione se il numero dei scendi sotto al
minimo e non viene reintegrato in un anno.
La partecipazione ad una società cooperativa è subordinata al possesso di requisiti
soggettivi volti ad assicurare lo svolgimento dell’oggetto sociale.
Atto costitutivo da redigersi per atto pubblico (simile a quello delle SpA) è necessario
inserire:
1. indicazione specifica dell’oggetto sociale
2. requisiti e condizioni per l’ammissione di nuovi soci
3. condizioni per l’eventuale recesso o l’esclusione dei soci
4. regole per ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni
L’atto costitutivo è sottoposto a controllo di legalità da parte del notaio che
successivamente lo iscriverà nel registro delle imprese, con l’iscrizione la società
acquista personalità giuridica.
Le cooperative che intendono godere dei benefici fiscali e delle altre agevolazioni sono
nuovo Albo delle società cooperative,
tenute all’iscrizione nel tenuto a cura del
Ministero delle Attività produttive.
Cause di invalidità sono quelle previste in via generale dalla disciplina dei contratti.
I CONFERIMENTI
Disciplina dei conferimenti e delle prestazioni accessorie uguale a quella della SpA, a
meno che non si abbia optato per la disciplina delle SrL.
Per i conferimenti in denaro non è necessario il versamento iniziale del 25% presso un
istituto di credito.
Le società cooperative rispondono per le obbligazioni sociali solamente con il proprio
patrimonio.
Il socio che non esegue in tutto o in parte i conferimenti dovuti può essere escluso
dalla società.
QUOTE o AZIONI
Nelle cooperative la partecipazione sociale può essere rappresentata da quote o azioni
a seconda che la cooperativa sia regolata dalla disciplina della SpA o della SrL.
Nessun socio, persona fisica, può avere una partecipazione superiore a 120.000 euro
né tante azioni il cui valore superi tale somma.
Azioni data la variabilità del capitale sociale, sulle azioni non va indicato
l’ammontare del capitale sociale, né quello dei versamenti parziali per le azioni non
interamente liberate.
Acquisto o rimborso di azioni proprie:
- L’acquisto o il rimborso è possibile solo se è espressamente previsto nell’atto
costitutivo;
- È posta come unica condizione sostanziale il duplice limite: il rapporto tra
patrimonio netto e complessivo indebitamento della società deve essere
superiore ad 1/4; deve essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Nelle cooperative non opera il divieto di concedere prestiti o garanzie per la
sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie né quello di accettare proprie azioni in
garanzia.
Azioni e quote non possono essere cedute senza l’autorizzazione degli amministratori.
LE NUOVE FORME DI FINANZIAMENTO
- Soci sovventori: consentono la raccolta di capitale di rischio anche tra
soggetti sprovvisti degli specifici requisiti soggettivi richiesti per partecipare
all’attività mutualistica. Tutte le società cooperative, tranne quelle di credito e
assicurative e quelle operanti nel settore dell’edilizia abitativa, hanno la facoltà
di ammettere soci sovventori, purché lo statuto preveda la costituzione di “fondi
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento
aziendale”. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni o
quote nominative liberamente trasferibili. L’atto costitutivo può stabilire
particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e
la liquidazione delle quote o delle azioni, può attribuire a ciascun socio
sovventore più voti fino a 5 ma non superiori ad 1/3 dei voti spettanti a tutti i
soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la
maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci.
- Azioni di partecipazione cooperativa: sono una particolare categoria di
azioni, prive di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del
capitale. Possono essere emesse dalle società che abbiano adottato “procedure
di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento
aziendale”. Possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore
delle riserve disponibile o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio. Le
azioni possono essere emesse al portatore e quindi anonime e sono liberamente
trasferibili. Inoltre:
1. assicurano una partecipazione agli utili maggiorata del 2% rispetto alle
quote/azioni dei soci;
2. hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore
nominale;
3. le perdite incidono sulle stesse solo per la parte che eccede il valore nominale
complessivo delle altre quote o azioni.
Organizzazione di gruppo dei possessori di tali azioni per la tutela degli interessi
comuni.
- Emissione di strumenti finanziari (diversi dalle azioni e dalle
obbligazioni): l’atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o amministrativi
spettanti ai possessori e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro
trasferimento.
ASSEMBLEA
Il peso di ciascun socio cooperatore in assemblea è del tutto svincolato
dall’ammontare della partecipazione sociale.
Persone fisiche una testa – un voto
Persone giuridiche più voti, ma non più di 5, in relazione all’ammontare della quota o
delle azioni o al numero dei membri
Soci sovventori più voti, ma non più di 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci
1) hanno diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90
giorni;
2) il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio, ciascun socio
può rappresentare al massimo 10 soci;
3) il voto può essere dato per corrispondenza o mediante altri mezzi di
telecomunicazione.
I quorum costitutivi e deliberativi vanno calcolati secondo il numero dei voti spettanti
per testa ai soci e non in base all’ammontare della loro partecipazione al capitale.
Formazione progressiva della volontà assembleare con il meccanismo delle
assemblea separate. Procedimento assembleare articolato in 2 fasi: assemblea
separata e assemblea generale.
Le assemblee separate deliberano sulle stesse materie che formeranno oggetto
dell’assemblea generale ed eleggono i soci-delegati che parteciperanno a
quest’ultima.
L’assemblea generale è costituita dai delegati designati dalle assemblee separate e
delibera definitivamente sulle materie all’ordine del giorno.
La volontà sociale si forma soltanto con la deliberazione dell’assemblea generale e
sono impugnabili dai soci assenti o dissenzienti (anche nelle assemblee separate).
AMMINISTRAZIONE
È sufficiente che solo la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i cooperatori o
tra le persone designate dai soci cooperatori persone giuridiche.
COLLEGIO SINDACALE
La nomina del collegio sindacale è obbligatorio quando la società ha un capitale non
inferiore a 120.000 o quando sono stati emessi strumenti finanziari non partecipativi.
Per la nomina del collegio sindacale, lo statuto può attribuire il diritto di voto
proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI: è affidata la risoluzione di eventuali controversi tra soci o
tra soci e la società, riguardanti il rapporto sociale. La sua funzione è quella di
riesaminare le decisioni de