Estratto del documento

Le società cooperative

Le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell’attività d’impresa: lo scopo mutualistico. Il tratto distintivo delle società cooperative è lo scopo economico perseguito. Identico è lo scopo-mezzo delle società cooperative e delle società lucrative: esercizio in comune di un’attività economica; diverso è invece lo scopo-fine: nelle società lucrative, la produzione e la distribuzione di utili, nelle società cooperative lo scopo mutualistico.

Il risultato economico perseguito è quello di soddisfare un comune preesistente bisogno economico (bisogno di lavoro, del bene casa, di generi di consumo...) e di soddisfarlo conseguendo un risparmio di spesa per i beni o servizi acquistati dalla propria società (cooperativa di consumo) o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (cooperative di produzione e di lavoro).

Scopo mutualistico

Fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Nelle società cooperative vi è quindi una tendenziale coincidenza tra soci e fruitori dei beni o servizi prodotti dalle società (cooperative di consumo) ovvero i fattori produttivi necessari per l’attività di impresa sono tendenzialmente forniti dagli stessi soci (cooperative di produzione e di lavoro) anche eventualmente attraverso una propria distinta attività.

Socio sovventore

Socio non specificatamente interessato alle prestazioni mutualistiche ed il cui ruolo è quello di apportare il capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell’attività della cooperativa. Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente, ma non esclusivamente, mutualistico. Nelle cooperative lo scopo mutualistico può coesistere con un’attività con terzi produttiva di utili.

Dimensioni e disciplina

  • Cooperative medie grandi: disciplina strutturata come quella delle SpA.
  • Cooperative piccole: disciplina strutturata come quella delle SrL.

1) È previsto un numero minimo di soci per la costituzione e la sopravvivenza della società, inoltre si richiede che i soci siano in possesso di determinati requisiti oggettivi;

2) Sono fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio e alla percentuale di utili agli stessi distribuibili;

3) Le variazioni del numero e delle persone dei soci e le conseguenti variazioni del capitale sociale non comportano la modificazione dell’atto costitutivo;

4) Ogni socio cooperatore, persona fisica, ha in assemblea un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle sue azioni (una testa-un voto);

5) Le società cooperative sono sottoposte a vigilanza dell’autorità governativa.

La costituzione della società

È necessario che i soci siano almeno 9, con soli 3 soci la società adotta le norme della SrL. La società si scioglie e entra in stato di liquidazione se il numero dei soci scende sotto al minimo e non viene reintegrato in un anno. La partecipazione ad una società cooperativa è subordinata al possesso di requisiti soggettivi volti ad assicurare lo svolgimento dell’oggetto sociale.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (simile a quello delle SpA) ed è necessario inserire:

  • Indicazione specifica dell’oggetto sociale
  • Requisiti e condizioni per l’ammissione di nuovi soci
  • Condizioni per l’eventuale recesso o l’esclusione dei soci
  • Regole per ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni

L’atto costitutivo è sottoposto a controllo di legalità da parte del notaio che successivamente lo iscriverà nel registro delle imprese. Con l’iscrizione, la società acquista personalità giuridica. Le cooperative che intendono godere dei benefici fiscali e delle altre agevolazioni sono tenute all’iscrizione nel nuovo Albo delle società cooperative, tenuto a cura del Ministero delle Attività produttive. Cause di invalidità sono quelle previste in via generale dalla disciplina dei contratti.

I conferimenti

La disciplina dei conferimenti e delle prestazioni accessorie è uguale a quella della SpA, a meno che non si abbia optato per la disciplina delle SrL. Per i conferimenti in denaro non è necessario il versamento iniziale del 25% presso un istituto di credito. Le società cooperative rispondono per le obbligazioni sociali solamente con il proprio patrimonio. Il socio che non esegue in tutto o in parte i conferimenti dovuti può essere escluso dalla società.

Quote o azioni

Nelle cooperative la partecipazione sociale può essere rappresentata da quote o azioni a seconda che la cooperativa sia regolata dalla disciplina dell... (il testo continua oltre il tag troncato).

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
La Società Cooperativa. Esame di diritto commerciale. Pag. 1 La Società Cooperativa. Esame di diritto commerciale. Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
La Società Cooperativa. Esame di diritto commerciale. Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraalbini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Cusa Emanuele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community