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Qualificazione come comune

Perché un'attività venga qualificata come comune, è necessario che sia svolta nell'interesse comune e per la realizzazione di un programma comune, e che i singoli atti di impresa siano prodotti secondo modalità che ne consentano l'imputazione al gruppo unitariamente considerato.

In questo modo, chi agisce nei rapporti esterni è abilitato ad agire per conto del gruppo e per nome dello stesso.

P.S.: In questo modo è possibile capire la differenza tra società e associazione in partecipazione. Secondo l'articolo 2549, quest'ultima è un contratto con il quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nell'associazione in partecipazione, l'attività di impresa resta propria ed esclusiva dell'associante: i singoli atti di impresa possono essere posti in essere solo in

Suo nome, perciò titolare dell'impresa è e rimane solo l'associato e i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni solo verso lo stesso.

Società e impresa.

Per capire il rapporto esistente tra società e impresa, bisogna tener conto del fatto che in realtà le società sono, di regola, titolari di un'impresa collettiva, e ad esse è applicabile la disciplina dell'attività di impresa. Se si tratta di un'attività commerciale, è applicabile anche la disciplina del fallimento.

Nel tempo ci si è chiesti se sia possibile che esista la figura della società senza impresa: la nozione legislativa di società lascia spazio a tale possibilità con riferimento alle società occasionali e alle società tra professionisti.

1 Le società occasionali

Art. 2247 c.c.: richiede che l'attività delle società abbia carattere produttivo, ma non fa

menzione della professionalità che invece è requisito essenziale per l'acquisto della qualità di imprenditore. È perciò legittimo ritenere che l'esercizio in comune di un'attività economica non professionale (occasionale) sia sufficiente per dar vita ad una società, ma non dà vita ad un'impresa, quindi alle società occasionali viene applicata la disciplina del tipo di società prescelto, ma non la disciplina dell'impresa ed in particolare, se l'attività è commerciale, la società occasionale deve ritenersi sottratta al fallimento. Sulle società occasionali c'è stato un contrasto di opinioni dovuto soprattutto al fatto che tale denominazione è spesso utilizzata con significati diversi. Al riguardo si distinguono tre ipotesi: NON SI HA NÉ SOCIETÀ NÉ IMPRESA quando due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel

compimento di un solo atto economico o anche di più atti non coordinati da un disegno unitario (esempio: due amici vendono insieme le proprie collezioni di francobolli). In questo caso, gli autori, come G. Ferri, che identificano la società occasionale con la società per il compimento di un solo atto economico, pervengono all'affermazione che su questa base le società occasionali non sarebbero né societàimpresa. SI HA SIA SOCIETÀ CHE IMPRESA quando due persone decidono di compiere insieme un singolo affare complesso che per sua natura implica il compimento di azioni numerose e l'utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale o non coordinato dei singoli atti economici (esempio: società costituita per la costruzione di un singolo immobile). L'AMMISSIBILITÀ DI SOCIETÀ SENZA IMPRESA, quindi resta circoscritta alle ipotesi in cui si sia in presenza di esercizio.

in comune di attività oggettivamente non duratura, cioè che si esauriscono nel compimento di pochi atti elementari coordinati, che non richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo oggettivamente apprezzabile (esempio: due persone che si accordano per l'acquisto in pianta di una partita di agrumi, la raccolta personale e la vendita della stessa). In questo caso però la distinzione con la seconda ipotesi non è semplice.

2 Le società fra professionisti

L'attività dei professionisti intellettuali è attività economica non legislativamente considerata quale attività di impresa. Dà perciò vita ad un'altra ipotesi di società senza impresa. Tuttavia, l'ammissibilità delle società tra professionisti è stata al centro di una tormentata vicenda legislativa che solo le ultime riforme legislative sembrano avviare ad una conclusione. La nozione di società non

offre indicazioni preclusive, l'art. 2247 parla infatti di attività economica e non di attività di impresa. Esso va coordinato con altre norme: Le norme del c.c. che regolano l'esercizio Con il divieto espresso di costituire società tra delle professioni intellettuali (2229 ss.): da professionisti contenuto nella L.1815/1939, queste emerge con chiarezza il carattere successivamente abrogato nel 1997. Queste norme avevano portato ad un lungo dibattito che si era concluso con l'inammissibilità delle società tra professionisti da parte della giurisprudenza. La conseguenza fu la nullità della società per violazione di norme imperative, e QUINDI la nullità di tutti i contratti d'opera professionale dalla stessa stipulati, con la conseguenza TUTTAVIA, la realtà spingeva in senso opposto, e anche le soluzioni permissive accolte in questo senso in altri Paesi.dell'Unione europea sollecitavano un intervento legislativo in Italia volto ad eliminare l'incertezza sul diritto ad alcun compenso per l'attività societaria tra professionisti. Questo portò ad una serie di interventi parziali sulla materia, come la possibilità di costituire una società tra avvocati o la società di persone per la prestazione di servizi professionali interdisciplinari, ma si tratta di figure che hanno avuto scarsa diffusione. Nel corso del tempo però sono stati raggiunti dei punti fermi che hanno reso possibile distinguere determinati fenomeni dalla società tra professionisti. INCARICO CONGIUNTO Assunzione congiunta di un incarico da parte di più professionisti: in questo caso non si ha società, in quanto ciascun professionista si impegna ad eseguire personalmente una propria prestazione intellettuale.quindisi è in presenza di distinte attività professionali coordinate non di un'unica attività esercitata in comune, tanto che ognuno risponde del proprio operato ed ha diritto ad un proprio compenso. SOCIETÀ DI MEZZI Società costituita da professionisti per l'acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all'esercizio individuale delle rispettive professioni. Ad esempio, due medici per dividersi le spese dello studio creano una società per la gestione di ogni aspetto non strettamente professionale della loro attività, che non ha a oggetto l'esercizio della professione medica. Quindi le società di mezzi sono lecite, e i professionisti sono titolari di un'impresa commerciale, ma come nell'esempio fatto, ciascuno di essi è al contempo medico (professionista) che socio. SOCIETÀ DI SERVIZI IMPRENDITORIALI Società di servizi che hanno ad oggetto prodotti complessi per la cui

realizzazione è necessaria la prestazione professionale dei soci o dei terzi che hanno però carattere strumentale rispetto al servizio offerto e perciò non quello tipico delle prestazioni intellettuali.

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Società la cui attività non si esaurisce nella progettazione di opere, ma comprende anche ulteriori prestazioni, quali le relative ricerche di fattibilità e reperimento fondi, la realizzazione e la vendita degli impianti e delle attrezzature industriali progettate, QUINDI sono società che non svolgono un'attività identificabile con quella degli ingegneri e degli architetti in quanto i progetti sono solo parte di una più complessa attività di natura imprenditoriale, e il contratto con i committenti è quello appalto dei servizi.

SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE

Ad avviso di Campobasso, anche le società di revisione legale dei conti introdotte dal d.p.r. 136/'75

devono essere inserite nelle società fra servizi imprenditoriali: queste hanno la funzione di controllo della tenuta della contabilità e dei bilanci delle società per azioni. Si dubita che l'attività di tali società si esaurisca nell'esercizio di una professione intellettuale, ma si ritiene che si sia in presenza di un'attività nella quale le prestazioni d'opera intellettuale hanno carattere strumentale.

Le vere e proprie SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI sono quelle che hanno come oggetto unico ed esclusivo l'esercizio in comune dell'attività professionale agli stessi riservata per legge.

Gli incarichi professionali sono assunti dalla Orientamento consolidato era che si dovesse fare una società, che distinzione tra professioni PROTETTE e NON PROTETTE giuridicamente si obbliga (cioè iscritte all'albo o meno) ad eseguire le relative prestazioni.

società tra professionisti si è posta solo con riguardo alle professioni protette, perché: - i professionisti non protetti non sono tenuti ad operare secondo le regole del contratto d'opera intellettuale, quindi per loro non sarebbe un problema derogare al principio della personalità della prestazione; - solo per le professioni intellettuali è riferibile l'espresso divieto contenuto nella legge del 1939.

A fugare ogni dubbio è intervenuta la L.4/2013, secondo cui le professioni non organizzate in ordini o collegi possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente:

QUINDI, può ammettersi che chi svolge una professione non protetta possa operare con i clienti secondo modelli giuridici diversi da quelli inderogabili, sottraendosi così all'obbligo di esecuzione personale della prestazione MA in questo modo la stessa non sarà qualificabile come

, venendo meno un carattere inderogabile della stessa. I professionisti non protetti possono costituire una
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Publisher
A.A. 2020-2021
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stabile2001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Campobasso Mario.