La giustizia costituzionale
La giustizia costituzionale come garanzia della Costituzione
Le forme tipiche di garanzia della costituzione sono due:
- Il procedimento di revisione costituzionale;
- La giustizia costituzionale.
Mentre la revisione costituzionale assicura che le decisioni sulle regole costituzionali siano prese seguendo processi aggravati di deliberazione, la giustizia costituzionale è il presidio ultimo per risolvere le controversie costituzionali.
I modelli di giustizia costituzionale
I principali ambiti in cui opera la giustizia costituzionale sono:
- Il controllo di costituzionalità degli atti legislativi sia sotto il profilo formale (conformità delle norme costituzionali sul procedimento di adozione dell’atto), sia sotto il profilo sostanziale (conformità al dettato delle norme costituzionali);
- Il sindacato sulle controversie tra i diversi organi o soggetti che operano nell’ordinamento costituzionale;
- La tutela dei diritti fondamentali.
Fra i sistemi di controllo giurisdizionale di costituzionalità la divisione è tra:
- Il sistema diffuso si ha quando la funzione di giustizia costituzionale è affidata a tutti gli organi giudiziari ai quali spetta disapplicare la legge, con efficacia limitata al caso in esame;
- Il sistema accentrato si ha allorché il controllo di costituzionalità è affidato, invece, ad un unico tribunale costituzionale, istituito ad hoc.
Quanto ai modi di attivazione della giurisdizione costituzionale si può ancora distinguere tra:
- Controllo preventivo e controllo successivo, a seconda che l’organo di giustizia si pronunci prima dell’entrata in vigore dell’atto, oppure no;
- Controllo in via diretta (o in via d’azione), e in via indiretta (o in via incidentale), a seconda che sia consentito, ai soggetti legittimati a farlo, di impugnare direttamente (senza filtri) o indirettamente (solo in certi ambiti e a certe condizioni) gli atti che si assumono contrastanti con la costituzione.
Il sistema accolto nell’ordinamento italiano
La Costituzione ha introdotto in Italia un modello di giustizia costituzionale che è per certi versi accentrato, essendo stata istituita una Corte costituzionale; per altri diffuso, perché tutti i giudici possono attivare lo scrutinio di costituzionalità. Per questo si definisce modello misto.
La Corte è disciplinata solo in parte dalla Costituzione (artt. 134-137) ed è composta da 15 giudici che sono nominati per 1/3 dal presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento in seduta comune, e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative.
Il mandato dei giudici costituzionali dura 9 anni dalla data del giuramento e cessa senza prorogatio; essi non sono rieleggibili. Il presidente della Corte è eletto dai suoi componenti per 3 anni ed è rieleggibile.
Quanto allo status di giudice costituzionale, la Costituzione stabilisce che il relativo ufficio è incompatibile con la carica di parlamentare, consigliere regionale, con la professione forense e con ogni altra carica o ufficio indicati dalla legge. Le immunità e le prerogative dei giudici sono sostanzialmente equiparate a quelle del parlamento.
La Corte costituzionale è competente a giudicare (art. 134 Cost.):
- Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge dello Stato e delle regioni;
- Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le regioni e tra regioni;
- Sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
- Sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.
Il giudizio di legittimità costituzionale: modi di accesso
Quanto al giudizio sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, il fondamento della competenza risiede nel carattere rigido della Costituzione.
Le linee generali del giudizio prevedono che, accanto all’impugnazione diretta da parte dello Stato contro leggi regionali, vi sia altresì il ricorso indiretto delle regioni in via incidentale quando, cioè, la questione di legittimità costituzionale sorge nel corso di un giudizio.
L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale
Nel nostro sistema sono sottoposti a controllo della Corte costituzionale esclusivamente gli atti normativi primari.
a) Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale.
La Costituzione in quanto norma che legittima ogni processo di produzione del diritto ha valore superiore rispetto a tutti gli atti normativi posti in essere dai poteri costituiti. Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale sono perciò certamente tenute a rispettare le norme costituzionali sul procedimento di adozione.
b) Le leggi ordinarie dello Stato, le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano.
Tutte le leggi dello Stato, delle Regioni e delle province autonome possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale.
c) Gli atti aventi forza di legge dello Stato: decreti-legge e decreti legislativi.
La sindacabilità effettiva dei decreti-legge è subordinata alla possibilità che la pronuncia della Corte intervenga prima della conversione in legge. Il decreto legislativo è sindacabile anche per violazione dei limiti posti dalla legge di delegazione. Quest’ultima, infatti, rientra nella categoria delle norme parametro.
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