La costituzione degli Stati Uniti
La Costituzione degli Stati Uniti del 1787 è la più antica Costituzione scritta del mondo. È il primo esempio di carta costituzionale da cui prese via il movimento costituzionalista che si propagò nel continente europeo. Sostituì gli Articoli di Confederazione ed era stata preceduta dalle costituzioni che singoli stati dell’Unione si erano dati negli anni della Rivoluzione. Fu integrata quasi subito con i primi dieci emendamenti. Altri due entrarono in vigore nel quindicennio successivo, cui seguirono gli emendamenti della guerra civile. Fin dai lavori emerse il carattere di Costituzione breve del documento, sintetico e facilmente comprensibile: definisce l’assetto e la distribuzione dei poteri in senso orizzontale e verticale e, con il Bill of Rights del 1791, il catalogo dei diritti individuali.
L’inglese del 1787 non è l’inglese di oggi e bisogna tenere conto di un vocabolario giuridico tipico della tradizione britannica della Magna Carta e del Seicento. Ad esempio, il termine property non indicava solo i beni materiali, ma tutto ciò che un uomo portava con sé, compresi i diritti politici e civili. Al contrario, il termine society non indicava l’intera società dei cittadini ma aveva un significato più vicino a ‘associazione’; prudence: no cautela ma capacità di comprendere; economy: frugalità o risparmio, e così via.
Struttura della costituzione
Il testo costituzionale del 1787 si compone di:
- Un preambolo: con il celebre incipit ‘Noi, Popolo degli Stati Uniti’, riassume in poche parole i fini generali della Costituzione.
- Sette articoli della Costituzione
I primi tre articoli riassumono visivamente il principio di separazione dei poteri. Trattano in ordine non casuale del potere legislativo, del potere esecutivo e del potere giudiziario. I costituenti ordinarono gli articoli in base alla grandezza riconosciuta a ciascuno dei tre poteri.
Articolo I
È il più vasto, diviso in dieci sezioni a loro volta suddivise in numerosi commi o paragrafi. La sezione 1 costituisce un parlamento bicamerale, il Congresso degli Stati Uniti. Le sezioni 2 e 3 definiscono la composizione della Camera dei Rappresentanti (che dava corpo all’idea di sovranità popolare) e del Senato (espressione diretta degli stati), la scelta dei rappresentanti e senatori, durata in carica, requisiti dell’elettorato attivo e passivo, censimento decennale, copertura dei seggi vacanti, presidenza delle Camere, rispettivi poteri nella procedura di messa in atto dello stato di accusa. La sezione 4 definisce la competenza legislativa in materia di elezioni congressuali e fissa la data in cui il Congresso si riunisce di diritto ogni anno. La sezione 6 riguarda indennità, immunità e incompatibilità dei membri delle Camere. La sezione 7 è dedicata al procedimento di formazione delle leggi. La sezione 8 indica in otto punti le attribuzioni legislative del Congresso, con i limiti di cui alla sezione 9. La sezione 10 sottrae varie attribuzioni agli stati.
Articolo II
Riguarda il potere esecutivo ed è suddiviso in 4 sezioni piuttosto dense. La sezione 1 istituisce la carica del presidente degli Stati Uniti. Sono qui definiti la durata del mandato, modalità di elezione insieme a un vicepresidente, competenza legislativa in materia di elezioni presidenziali, funzionamento del collegio dei grandi elettori, elettorato passivo, successione, assegno, nonché il testo del giuramento che il presidente presta prima di entrare in carica. Nelle sezioni 2 e 3 sono elencate le attribuzioni presidenziali. La sezione 4 prevede le ipotesi di reato per la messa in stato di accusa del presidente.
Articolo III
È il più succinto, diviso in tre sezioni di pochi commi. La sezione 1 istituisce la corte suprema degli Stati Uniti, rinvia alla legge l’istituzione di tribunali di grado inferiore, definisce la durata in carica e retribuzione dei giudici. La sezione 2 elenca casi e controversie di competenza delle corti federali. La sezione 3 definisce il reato di tradimento.
Dei restanti quattro articoli:
Articolo IV
Disciplina gli obblighi statali reciproci (riconoscimento di atti, cittadinanza statale - sezioni 1 e 2), l’ammissione di nuovi stati nell’unione (sezione 3), i doveri ed estradizione del governo nei confronti di ciascuno stato (sezione 4: garanzia della forma repubblicana di governo protezione da invasioni e disordini interni).
Articolo V
Discende il carattere rigido della Costituzione: il procedimento per modificarla è notevolmente aggravato.
Articolo VI
Oltre all’assunzione di tutto gli impegni pregressi (sezione 1) afferma la supremazia del diritto federale su quello statale e il principio di necessaria applicazione da parte dei giudici di ogni stato, in caso di contrasto, delle superiori norme di fonte federale (sezione 2); la sezione 3 impone il giuramento di difendere questa Costituzione a chiunque ricopra cariche legislative, esecutive e giudiziarie, sia federali che statali e prevede che nessuna fede religiosa possa costituire condizione per accedere agli uffici pubblici.
Articolo VII
Clausola di entrata in vigore della Costituzione.
Poteri separati e poteri condivisi
La forma di governo delineata dai costituenti è caratterizzata da due elementi fondamentali:
- La separazione dei poteri
- I checks and balances (freni e contrappesi)
La separazione dei poteri implica che nessuno dei poteri può incidere sulla permanenza in carica dell’altro. In questa forma di governo la stabilità è la cifra caratteristica del sistema. In particolare, ciò era dovuto al sospetto dei costituenti nei confronti del potere esecutivo, che temevano degenerasse in una forma di monarchia tirannica. Per questo, lo circondarono di particolari precauzioni. Il mandato del presidente può essere interrotto solo nel caso estremo di impeachment: la messa in stato d’accusa e il processo al presidente. Nel caso di rimozione, morte o impossibilità di adempiere ai doveri del mandato presidenziale, questo non è interrotto, ma interviene la figura del vicepresidente. La nomina di un nuovo vicepresidente è colmata dall’emendamento XXV.
La separazione non è così rigida come sembra in realtà: gli organi costituzionali agiscono nell’esercizio delle rispettive funzioni separatamente, ma nello stesso tempo interferiscono reciprocamente all’interno di un sistema di freni e contrappesi. Sono questi i checks and balances della Costituzione, un complesso di poteri attraverso i quali un organo è in grado di controllare e condizionare l’altro. Il principio della separazione dei poteri sottolinea l’indipendenza di ciascun potere. Il principio dei freni e contrappesi sottolinea l’esigenza di un equilibrio die poteri e incentiva la collaborazione tra essi. La forma di governo degli Stati Uniti può essere definita allora come un sistema di poteri separati e bilanciati in cui negoziare è il verbo che meglio descrive il processo decisionale.
Dagli articoli di confederazione alla costituzione del 1787
I problemi sostanziali soprattutto nelle questioni internazionali e commerciali durante la Rivoluzione denunciavano la necessità di rafforzare il governo centrale attraverso la stesura di una nuova Costituzione. Il Secondo congresso continentale approvò gli articoli il 15 novembre 1777 dopo 16 mesi di discussione. Poi questi Articoli rimasero in attesa per altri tre anni fino alla ratifica definitiva del 1º marzo 1781.
Gli Articoli definivano i rapporti tra le ex-colonie divenute indipendenti con la guerra di indipendenza americana, in una nuova alleanza federale chiamata confederazione. In questo senso, i termini "confederazione" e "federazione" sono sinonimi, in quanto i termini saranno chiaramente distinti a seguito della redazione del testo della Costituzione degli Stati Uniti. Gli Articoli davano vita a un sistema rigorosamente federale, nel quale la sovranità rimaneva nei singoli stati, come previsto dal suo articolo II. Nel Congresso la rappresentanza era paritaria: ogni stato disponeva di un voto.
Nonostante gli Articoli, il Congresso si era rivelato del tutto incapace di far rispettare le esigenze di una politica internazionale e di risolvere la situazione finanziaria della nuova nazione, pesantemente indebitata verso Olanda e Francia, suoi principali finanziatori. Infatti, il trattato di Parigi prevedeva il pagamento dei debiti contratti durante la guerra. Inoltre, il Congresso non aveva l’autorità per costringere gli stati a riconoscere i debiti verso i cittadini americani che avevano scelto di rimanere sudditi della corona o a emigrare in Canada. Ciò permise alla Gran Bretagna di mantenere la presenza di truppe inglesi in aree destinate alla colonizzazione, a incoraggiare la resistenza indiana, come Oswego, Niagara e Detroit.
A ciò si aggiungano i problemi commerciali con Londra che, dopo la fine delle ostilità, aveva vietato alle navi americane l’accesso ai suoi porti, mentre le navi inglesi affluivano nei porti americani monopolizzando il commercio con l’Europa, danneggiando profondamente l’economia del paese. A prendere l’iniziativa fu la Virginia nel gennaio 1786: venne promossa una riunione straordinaria di tutti gli stati per affrontare i problemi di funzionamento del Congresso, una convenzione che si sarebbe dovuta tenere ad Annapolis in Maryland. Alla riunione, nel settembre dello stesso anno, erano presenti solo i delegati di 5 stati e l’unica cosa che poterono fare fu proporre una nuova convenzione per l’anno successivo, in modo da dare il tempo a tutti gli stati di riflettere sulle deficienze degli Articoli di Confederazione e scegliere i rispettivi delegati. L’assemblea si sarebbe tenuta questa volta a Filadelfia nel maggio del 1787.
I delegati e le fonti
Il successo della convenzione fu assicurato dal giuramento di segretezza imposto ai delegati al fine di evitare polemiche premature e prese di posizione ufficiali da parte dei vari stati, che avrebbero impedito di raggiungere un accordo. Il vincolo fu rispettato: sui giornali dell’epoca uscivano solo ipotesi, speculazioni e frammenti di notizie, ma di rivelazioni sulla forma che stava prendendo il testo sostanzialmente non ce ne furono.
Ma più precisamente, chi erano i 55 delegati a Filadelfia? Erano un gruppo di giovani, l’età media era di 44 anni. L’uomo più influente della convenzione era James Madison. I più celebri erano Benjamin Franklin, Alexander Hamilton. Occorre citare il più ‘democratico’ di tutti, James Wilson; Governour Morris, a cui si deve la redazione del testo finale e John Dickinson, grande conoscitore di citazioni classiche. Dal punto di vista sociologico, i delegati erano tutti maschi bianchi, prevalentemente di condizione agiata (tre sull’orlo del lastrico per debiti, fra cui Wilson), naturalmente protestanti, con solo due cattolici e alcuni quaccheri. Erano uomini di molteplici interessi e numerose attività, quindi non sempre facili da classificare secondo la professione: avvocati, politici di professione, proprietari terrieri e grandi piantatori, commercianti, finanzieri, giudici, medici, contadini agiati e un inventore. Quelli di umili origini erano solo quattro, fra cui lo stesso Hamilton. Dei firmatari della Dichiarazione di Indipendenza ve ne erano otto. Quasi tutti padroneggiavano la cultura greca e latina.
Si trattava per lo più di un gruppo di intellettuali di formazione classica, con un acuto senso della storia e dello stato. Infatti, nelle sole prime tre settimane di lavori della convenzione, i delegati rafforzarono i loro commenti con riferimenti storici classici, o tratti dalla storia britannica e delle colonie. Alcuni addirittura tennero delle conseguenze sugli insegnamenti che dovevano essere tratti dalla storia antica, soprattutto per quanto riguarda...
-
La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti: storia, analisi, commento
-
Riassunto esame Storia dell'America del nord, Stati Uniti e Canada, Prof. Maccarini Roberto, libro consigliato Dall…
-
Riassunto esame Storia degli Stati Uniti d'America, prof. Fiorentino, libro consigliato Il Secolo degli Stati Uniti…
-
Riassunto esame Storia contemporanea, Prof. Facchetti Giulio, libro consigliato La formazione degli Stati Uniti, Ar…