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La colpevolezza

La componente soggettiva del reato è designata complessivamente con il termine di colpevolezza. Non è però sempre usato nello stesso significato e può assumere connotazioni differenziate. Anche la Corte Costituzionale, nella più volte ricordata sentenza 364/1988, esplicitamente dichiara di non voler prendere posizione a favore di una tra le diverse nozioni di colpevolezza elaborate dalla dottrina.

La colpevolezza in senso formale e distinzione tra colpevolezza e imputabilità

La nozione di colpevolezza, dunque, dipende dall’orientamento metodologico dell’indagine e particolarmente dalla premessa che si assume come referente normativo. Muovendo dalla premessa costituita dal concetto formale di reato, che ravvisa il reato nel fatto previsto come tale dalla legge, i passaggi dell’indagine sono i seguenti:

  • La legge utilizza una definizione tautologica e circolare del reato: reato è il fatto previsto dalla legge come reato. La fonte di qualificazione è dunque formale, e si concentra nell’esistenza di una norma in base alla quale si possa qualificare giuridicamente un fatto come reato; le valutazioni contenutistiche – sostanziali – vengono solo dopo che questa premessa sia stata accertata e rispettata e cioè solo quando il fatto sia previsto come reato dalla legge. Solo quando il fatto è previsto dalla legge come reato è possibile individuare nel reato un contenuto d’offesa lesivo di beni giuridici, contenuto che di per sé non avrebbe valore di reato, senza la previsione di legge (concezione metodologica del bene giuridico).
  • L’art. 11 c.p. stabilisce che “chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile... risponde del reato da questa commesso.” Il reato, quindi, può essere commesso dal non imputabile e quindi la nozione di reato, nell’indicazione legislativa, non dipende dall’imputabilità.
  • Art 202. c.p. stabilisce che “le misure di sicurezza possono essere applicate solo alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato”. Possono essere tanto imputabili quanto non imputabili. Quindi compare il concetto del “reato” del “non imputabile”.

La legge, dunque, tiene distinti i concetti di imputabilità e di reato e soprattutto puntualizza che il reato commesso dal non imputabile può configurare tanto un delitto doloso quanto un delitto colposo o una contravvenzione. Anche nei confronti del non imputabile è significativa la commissione del reato con dolo o con colpa.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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