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Il dibattito sulla legittimità dell'intervento umanitario

Le reazioni alle emergenze umanitarie

Le nozioni di assistenza, ingerenza e intervento umanitario. La protezione dei diritti umani fondamentali e il rispetto della sovranità territoriale: criteri di prevalenza.

Al verificarsi di certi eventi di emergenza umanitaria, la Comunità Internazionale ha avuto delle reazioni non sempre uniformi, non consentendo così la creazione di una prassi ben delineata, tale da essere circoscritta all'interno di determinate norme di diritto internazionale applicabili in ogni circostanza. Neppure il concetto di emergenza è ben definito, in quanto il più delle volte si considerano solo le cause scatenanti: catastrofi naturali o ambientali, guerra civile o conflitto internazionale. Sarebbe più logico considerare invece gli eventi derivanti da queste cause per tentare di creare una nozione unitaria di emergenza rilevante sotto il profilo giuridico, ma anche politico e morale.

Le principali questioni al riguardo sono:

  • In quali situazioni sussiste un obbligo di assistenza dettato dall'ordinamento internazionale, o un diritto/facoltà di ingerenza nella sfera sovrana di uno stato da parte di un altro in caso di emergenza umanitaria?
  • In quali circostanze è ammissibile un intervento mediante l'uso della forza stante il mancato consenso espresso dagli organi degli stati nel cui territorio si verifica un'emergenza umanitaria?

Nel 1962, nel caso del Sud Ovest africano, il giudice della Corte internazionale di giustizia Jessup teorizzò un diritto di occuparsi per motivi umanitari delle atrocità commesse in altri paesi, giustificandolo come un principio generale di origine consuetudinaria. Le possibilità offerte dal diritto internazionale in materia di emergenza umanitaria non sono state individuate in maniera certa, ma vengono considerate come norme dallo sviluppo progressivo con l'obiettivo finale di tutelare gli interessi fondamentali dell'umanità. Per ovvi motivi, quindi, il sistema internazionale non può essere statico perché la comunità internazionale non può più permettersi di disinteressarsi di certi avvenimenti, specie se questi coinvolgono violazioni dei diritti umani su larga scala.

Si può parlare quindi di:

  • Assistenza umanitaria (sia da parte di stati che di organizzazioni umanitarie), cioè tutte le azioni a favore delle vittime di una situazione di emergenza umanitaria verificatasi all'interno di uno stato, a cui corrisponde un obbligo di quest'ultimo di facilitare l'accesso a servizi e beni fondamentali all'interno del proprio territorio. Si definisce comunque assistenza umanitaria quella prestata con il consenso dei soggetti che controllano effettivamente il territorio in cui essa è destinata;
  • Ingerenza umanitaria (se manca il consenso dell'autorità territoriale), cioè tutte le azioni intraprese per ristabilire l'ordine e il ripristino di valori morali universalmente accettati (un imperativo morale potrebbe implicare il non rispetto della sovranità territoriale altrui o del divieto dell'uso della forza), a prescindere dalla loro legittimità, ma comunque non implicanti l'uso della forza. Secondo alcuni autori l'intervento umanitario, così inteso, non potrebbe essere considerato un atto di aggressione;
  • Intervento umanitario, cioè tutte le azioni per la salvaguardia dei diritti umani che però implichino l'uso della forza, a prescindere dagli obiettivi da raggiungere. Viene considerato come una forma comunque più grave di limitazione della sovranità. L'intervento umanitario è una situazione giuridica attiva, in cui viene assegnato ad uno stato il potere di reagire, anche mediante l'uso della forza, a gravi violazioni dei diritti umani. La dottrina però si esprime in merito parlando di dovere di intervento, configurandolo come una situazione giuridica passiva; gli unici soggetti che godrebbero di una situazione giuridica attiva sarebbero le vittime stesse delle violazioni e le organizzazioni assistenziali non governative, oppure nei casi in cui sia intervenuto il consiglio di sicurezza, il segretario generale delle Nazioni Unite.

Qualsiasi violazione della sovranità, dell'integrità territoriale o della sua indipendenza politica è generalmente considerato come un atto illecito. Partendo da questo rigido presupposto, stabilito al fine di evitare che gli stati utilizzino misure coercitive subordinate ai loro interessi per limitare l'esercizio di diritti sovrani altrui, è però possibile superarlo nella misura in cui l'obiettivo dichiarato sia quello della protezione dei diritti umani fondamentali, ormai oggetto di numerosi obblighi internazionali, e non rientra più tra le competenze esclusive del singolo stato.

Il richiamo ad imperativi etici e al diritto naturale

Le considerazioni elementari di umanità e di moralità nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia.

La principale giustificazione di un intervento umanitario è sempre stata di tipo etico, basato su principi morali prevalenti su qualsiasi norma esistente. La stessa Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto la base giuridica di importanti norme internazionali, ad esempio la repressione del genocidio, su considerazioni di umanità e moralità. Nelle convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli del 1977 è inoltre presente una clausola, detta clausola Martens, che sancisce l'obbligo di rispettare queste considerazioni elementari di umanità e moralità. Ne consegue che quindi la protezione dell'essere umano si fonda su principi giuridici...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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