Estratto del documento

Lezione 3: Imprenditore (parte seconda)

Piccolo imprenditore

[Art. 2083. c.c.] Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano professionalmente un’attività economica prevalentemente organizzata con il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia. La definizione si può dividere in due parti: una prima parte tipizza tre fattispecie specifiche (coldiretti, artigiani e piccoli commercianti), mentre la seconda parte è una sorta di criterio residuo e considera tutti coloro che esercitano l’attività prevalentemente organizzata con il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia.

Bisogna capire però quale rapporto intercorre tra le due parti della definizione e capire la funzione del criterio della prevalenza...

Il criterio della prevalenza

Il criterio della prevalenza compara il peso del lavoro dell’imprenditore ed eventualmente dei suoi familiari rispetto agli altri fattori produttivi. Cioè si va a vedere se all’interno dell’impresa il lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari prevale su tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui, capitale, materie prime, terra, ecc.). Il cuore dell’impresa deve essere rappresentato dall’attività dell’imprenditore e ogni qualvolta il numero dei collaboratori o l’importanza dei capitali investiti rende il lavoro dell’imprenditore non prevalente il criterio della prevalenza non sarebbe rispettato.

Adesso, concentriamoci sul rapporto che intercorre tra la prima parte della definizione del 2083 e la seconda parte dalla quale si ricava la prevalenza: ritenendo che il criterio della prevalenza sia un criterio generale, stiamo limitando l’ambito di applicazione della norma perché vorrebbe dire che distingueremmo tra artigiani che sono piccoli imprenditori perché rispettano il criterio della prevalenza e artigiani che non sono imprenditori perché non lo rispettano; laddove, invece, ritenessimo che il criterio della prevalenza si applica per tutte le fattispecie ad eccezione delle prime tre, avremmo che l’artigiano è un piccolo imprenditore a prescindere dal rispetto o meno della prevalenza.

Poiché essere piccolo imprenditore è un vantaggio, perché ci si può sottrarre ad alcune norme imperative previste dallo statuto dell’imprenditore commerciale, è chiaro che estendere l’ambito applicativo della norma può determinare conseguenze differenti.

La tesi prevalente è quella che ritiene che il criterio della prevalenza sia un criterio fisso e minimo: un artigiano non è per definizione un piccolo imprenditore, ma lo è se dimostra di rispettare il criterio della prevalenza. Se, invece, non rispetta la prevalenza non sarà un piccolo imprenditore.

Storia

A questo risultato ci si arriva perché la normativa in tema di artigiano è cambiata nel corso del tempo... Nel 1956 c’era la legge sull’artigianato che dava una definizione di artigiano a tutti gli effetti di legge e sembrava che da quella legge si potesse ricavare che essere artigiano significasse essere sempre e comunque piccolo imprenditore. Nel 1986 la “legge quadro sull’artigianato” ha modificato la disciplina dell’artigiano e ha dato delle nuove regole per individuare la figura dell’artigiano.

Sostanzialmente, secondo la ricostruzione del sistema, abbiamo due compiti normativi: innanzitutto la legge quadro sull’artigianato serve a dire quando un soggetto può godere della qualifica di artigiano al fine di poter godere di alcuni vantaggi fiscali o amministrativi riconosciuti solo agli artigiani, mentre guardando al codice civile si può capire quando l’artigiano può godere dello statuto agevolato del piccolo imprenditore, in relazione al rispetto del criterio della prevalenza.

Morale

Il criterio della prevalenza può essere pesato sia in termini quantitativi che in termini qualitativi e l’orientamento dominante è quello per cui il criterio della prevalenza è il criterio base che stabilisce quando un soggetto è da qualificare come piccolo imprenditore e anche le tre figure tipizzate dell’art. 2083 potranno godere della qualificazione di piccolo imprenditore se rispettano il criterio della prevalenza, con la conseguenza che con riferimento alla figura dell’artigiano potremmo avere artigiani che sono piccoli imprenditori se rispettano il criterio della prevalenza e artigiani che non sono piccoli imprenditori se non rispettano il criterio della prevalenza.

Definizione di piccolo imprenditore nella legge fallimentare

Per complicare le cose, il nostro legislatore ha dato una seconda definizione di piccolo imprenditore all’art. 1 della legge fallimentare. Articolo 1 che è stato recentemente soggetto a modifiche, perché un tempo si diceva nella legge fallimentare che non sono soggetti al fallimento in quanto piccoli imprenditori determinati soggetti che non superavano 2 parametri: uno legato ad una soglia numerica individuata nel 1942 che con il passare degli anni non è stata mai aggiornata diventando una cifra irrisoria, tant’è che ad un certo punto la Corte Costituzionale ha dichiarato che il parametro era inapplicabile; mentre il secondo parametro faceva riferimento a un’imposta che è stata soppressa 40 anni fa, di fatto abrogando tacitamente la norma.

Quindi, della norma fallimentare del 1942 che definiva il piccolo imprenditore rimaneva poco o nulla e fino al 2005 la definizione di piccolo imprenditore poteva essere ricercata solo nel codice civile all’art. 2083, vista l’inefficacia dell’art. 1 L.Fall.

Nel 2005 il nostro legislatore aggiorna la legge fallimentare riformando l’articolo 1.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
L'imprenditore (seconda parte) Pag. 1 L'imprenditore (seconda parte) Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
L'imprenditore (seconda parte) Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pandilah di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Beltrami Pierdanilo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community