vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Società a (prevalente) Partecipazione Pubblica
3) . La pubblica Amministrazione
costituisce un soggetto di diritto Privato, o meglio una società di capitali, la quale sarà il
soggetto che svolgerà l’attività di impresa, il cui scopo Principale ed Esclusivo sarà lo
svolgimento dell’attività di impresa, mentre il capitale sociale sarà totalmente o
prevalentemente detenuto dall’Ente Pubblico.
(esempi sono “ENI, ENEL”, tutte le volte cioè in cui lo Stato direttamente o attraverso altre
forme di enti pubblici quali ad esempio il Ministero del Tesoro controlla il 100%, il 51% o
comunque una Quota tale da assicurarsi un’Influenza dominante nelle Assemblee e nei
Consigli di Amministrazione di queste Società).
In questo modo lo Stato controlla, per mezzo della sua partecipazione, il soggetto Privato
che svolge l’attività di impresa; l’ENI per esempio è da considerarsi privata anche se a
partecipazione pubblica perché soggetta alla normativa concorrenziale di tutti i soggetti
privati e il fatto che il capitale sociale sia detenuto dalla pubblica amministrazione non va a
cambiarne la natura di soggetto di diritto privato.
Nel corso degli anni si è assistito innanzitutto al fenomeno della Privatizzazione Formale,
cioè tutti gli enti pubblici economici, sono stati trasformati in società di diritto Privato per
renderle più concorrenziali a livello internazionale e comunitario, per assoggettarle ad una
normativa oggettiva (uguale per tutti) con norme più certe e infine privatizzandole perché lo
Stato ha iniziato a monetizzare le proprie quote di partecipazione, dismettendo le proprie
quote a favore dei privati e mantenendo il 51% del controllo.
Successivamente ci rese conto che anche con delle quote minori al 51% si poteva avere la
maggioranza, soprattutto nelle grandi imprese dove si assiste ad un fenomeno di
frazionamento delle quote maggiore e si amplifica quindi il fenomeno dell’assenteismo
Assembleare (perché molti investono comprando azioni Non per fare i Soci, ma perché
sperano di guadagnarci); in particolare si è osservato che è necessario detenere una
Soglia minima attorno al 30% per poter controllare la Società! In tal caso di parlerà
Privatizzazione Sostanziale, cioè la Maggioranza del Capitale sociale è formalmente
Privato, quindi la società cessa di essere una società Pubblica o a prevalente
partecipazione pubblica, ancorchè poi lo Stato continui a controllarla perché detiene
comunque un pacchetto di maggioranza.
Lo Stato, ancora, in alcuni casi ha mantenuto le cosiddette “Golden Shares” (Pacchetti
Dorati), ovvero ha privatizzato l’ente pubblico accettando di scendere sotto la quota di
controllo di diritto (51%) mantenendo nello statuto di queste società privatizzate delle
regole particolari legate solo alla propra quota di partecipazione; le golden shares
attribuiscono alla pubblica Amministrazione dei diritti particolari, soprattutto in ambito
strategico (in settori quali i Trasporti ad esempio), che invece i privati non avrebbero, 4
assegnando all’ente pubblico un peso influente e decisivo anche senza avere una quota di
maggioranza.
L’impresa pubblica a certe condizioni è sottratta in tutto o in parte al regime dello statuto
dell’Imprenditore Commerciale: per esempio l’impresa pubblica non Fallisce , a meno che non
stiamo parlando di una società a partecipazione pubblica.
# L’IMPRENDITORE COLLETTIVO – SOCIETA’
Sempre con riferimento alla natura dell’imprenditore distinguiamo tra Imprenditore Individuale e
Imprenditore Collettivo….
L’imprenditore Individuale è la vecchia ditta, termine oggi in disuso tant’è che molti non lo
utilizzano più o comunque ne danno un significato distorto. “
Ditta” viene un po’ interpretato come
un sinonimo di ragione sociale, ma in realtà la Ditta è il modo in cui si andava a identificare il
vecchio imprenditore individuale, cioè l’imprenditore singolo, quello su cui è tarato il nostro diritto
fallimentare.
Ma, l’attività di impresa la si può svolgere anche in Forma collettiva e vi sono vari modi per lo
svolgimento in forma collettiva dell’attività di impresa: Associazione, Fondazione e Società .
La società a ben guardare, solo sostanzialmente è una forma di impresa collettiva di svolgimento
dell’attività perché a ben guardare in realtà la società è a sua volta un imprenditore individuale.
“chi sono i Soci della Vodafone?? se io acquisto una ricaricabile, contratto con i soci (azionisti)
della Vodafone?? assolutamente NO…”
Secondo l’art. 2247 , con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La società è
considerata oggi una Persona Giuridica, cioè un soggetto giuridico diverso dalla persona fisica, ma
è un soggetto unico e unitario dietro il quale possono starci tanti soci, pochi soci o addirittura uno
solo, in quanto sono oggi ammesse le S.p.a. o le S.r.l. Unipersonali, cioè società il cui 100% del
capitale sociale è nelle mani di un unico socio. A dimostrazione del fatto che il numero di soggetti
che stanno nella compagine societaria è irrilevante ai fini della determinazione della natura
individuale o collettiva della società, e anche a dimostrazione del fatto che la società è comunque
un soggetto diverso dai soci che stanno dietro. Quindi, formalmente la società non è corretto
annoverarla nelle forme di svolgimento collettivo dell’attività di impresa!!!
Potrebbe andare bene per quelle che sono le società di capitale, dove abbiamo che il capitale
sociale è frazionato in tante quote di partecipazione, mentre per le società di persone dove rimane
ancora la responsabilità illimitata dei soci il discorso Non è molto diverso, perché anche se è vero
che nelle società di persone la figura dei soci è molto più rilevante che nelle società di capitale, è
anche vero che il fatto che ci siano delle persone fisiche non comporta che siano loro a svolgere
l’attività di impresa. La norma dice che fallisce la società e il fallimento si estende anche ai soci che
5
non sono i veri soggetti che falliscono, ma che vengono trascinati nel baratro in forza della loro
responsabilità illimitata. Quindi, la società è l’imprenditore e l’eventuale responsabilità illimitata dei
soci o l’eventuale fallimento in estensione dei soci non comporta che siano loro ad essere i veri
titolari dell’attività di impresa. La società è un mezzo per svolgere l’attività di impresa
assoggettandosi ad un certo tipo di disciplina, ma non si può enfatizzare eccessivamente questo
discorso fino ad arrivare a dire che c’è una totale indifferenza tra società e soci. Il concetto è
comunque che la società è un imprenditore individuale, sostanzialmente però è un modo
con cui più soggetti si associano per esercitare in comune un’attività di impresa, quindi è
una forma di esercizio collettivo dell’attività di impresa, in quanto formalmente la società è
un soggetto privato che svolge l’attività di impresa.
# L’ IMPRENDITORE COLLETTIVO – NON SOCIETA’
La società non è sempre imprenditore collettivo perché vi sono le società unipersonali, ma non
tutte le forme di impresa collettiva sono società in quanto esistono anche altre forme di impresa
collettiva:
1) Associazioni e Fondazioni. Questi soggetti sono regolati dal Libro I del nostro codice
civile e non perseguono scopo di lucro. Per definizione un’associazione o una fondazione
persegue finalità altruistiche, solidaristiche o ricreative, ma non lucrative. Però, nella misura
in cui l’associazione per il raggiungimento del proprio fine svolge un’attività con tutte le
caratteristiche dell’art. 2082, anche l’associazione è qualificabile come imprenditore.
Questo non vuol dire che tutte le associazioni sono imprenditori, ma se svolgono l’attività
con le caratteristiche tipiche dell’imprenditore allora l’associazione è qualificabile come
imprenditore e può fallire (esempio “ospedale San Raffaele gestito dalla fondazione Monte
Tabor”);
2) Consorzio. Il consorzio è una forma di organizzazione comune tra più imprenditori per la
disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese;
3) Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) . Il GEIE è uno strumento di derivazione
comunitaria, che la Comunità Europea aveva introdotto per cercare di creare delle figure
trasversali aventi la medesima disciplina in tutti i Paesi comunitari. Esistono pochissimi casi
di GEIE e uno di questi è ad esempio “quello che gestisce i lavori per il Traforo del monte
Bianco”;
4) Associazione Temporanea di Imprese (ATI). L’ATI è quel particolare fenomeno che è
qualificato ai sensi civilistici come un Mandato collettivo irrevocabile con Rappresentanza.
esempio: “in una gara di appalto più imprese si associano per vincere la gara e operare
unitariamente e in queste imprese che si associano che n’è una che prende il ruolo di 6
capogruppo, alla quale viene conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
dalle altre imprese”; ciò in modo che le imprese si presentano di fronte la stazione
appaltante come un unico soggetto economico rappresentato dalla capogruppo.
5) Azienda coniugale. Questo fenomeno viene poco utilizzato e considera quelle aziende
gestite dai coniugi in regime di comunione legale e costituite dopo il matrimonio.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
La classificazione in base all’Oggetto, Natura o Dimensione dell’impresa serve a delimitare
l’ambito applicativo dello statuto dell’imprenditore commerciale, perché lo statuto
dell’imprenditore commerciale si applica a:
-Imprese commerciali medio-grandi;
-Enti pubblici che hanno oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività
commerciale (2201 c.c.);
-tutte le Società di forma commerciale (Eccezionalmente, nell’ambito del fenomeno societario
tutte le tipologie di società sono indifferentemente utilizzabili sia per lo svolgimento di attività
commerciali che per lo svolgimento