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Società a (prevalente) Partecipazione Pubblica

3) . La pubblica Amministrazione

costituisce un soggetto di diritto Privato, o meglio una società di capitali, la quale sarà il

soggetto che svolgerà l’attività di impresa, il cui scopo Principale ed Esclusivo sarà lo

svolgimento dell’attività di impresa, mentre il capitale sociale sarà totalmente o

prevalentemente detenuto dall’Ente Pubblico.

(esempi sono “ENI, ENEL”, tutte le volte cioè in cui lo Stato direttamente o attraverso altre

forme di enti pubblici quali ad esempio il Ministero del Tesoro controlla il 100%, il 51% o

comunque una Quota tale da assicurarsi un’Influenza dominante nelle Assemblee e nei

Consigli di Amministrazione di queste Società).

In questo modo lo Stato controlla, per mezzo della sua partecipazione, il soggetto Privato

che svolge l’attività di impresa; l’ENI per esempio è da considerarsi privata anche se a

partecipazione pubblica perché soggetta alla normativa concorrenziale di tutti i soggetti

privati e il fatto che il capitale sociale sia detenuto dalla pubblica amministrazione non va a

cambiarne la natura di soggetto di diritto privato.

Nel corso degli anni si è assistito innanzitutto al fenomeno della Privatizzazione Formale,

cioè tutti gli enti pubblici economici, sono stati trasformati in società di diritto Privato per

renderle più concorrenziali a livello internazionale e comunitario, per assoggettarle ad una

normativa oggettiva (uguale per tutti) con norme più certe e infine privatizzandole perché lo

Stato ha iniziato a monetizzare le proprie quote di partecipazione, dismettendo le proprie

quote a favore dei privati e mantenendo il 51% del controllo.

Successivamente ci rese conto che anche con delle quote minori al 51% si poteva avere la

maggioranza, soprattutto nelle grandi imprese dove si assiste ad un fenomeno di

frazionamento delle quote maggiore e si amplifica quindi il fenomeno dell’assenteismo

Assembleare (perché molti investono comprando azioni Non per fare i Soci, ma perché

sperano di guadagnarci); in particolare si è osservato che è necessario detenere una

Soglia minima attorno al 30% per poter controllare la Società! In tal caso di parlerà

Privatizzazione Sostanziale, cioè la Maggioranza del Capitale sociale è formalmente

Privato, quindi la società cessa di essere una società Pubblica o a prevalente

partecipazione pubblica, ancorchè poi lo Stato continui a controllarla perché detiene

comunque un pacchetto di maggioranza.

Lo Stato, ancora, in alcuni casi ha mantenuto le cosiddette “Golden Shares” (Pacchetti

Dorati), ovvero ha privatizzato l’ente pubblico accettando di scendere sotto la quota di

controllo di diritto (51%) mantenendo nello statuto di queste società privatizzate delle

regole particolari legate solo alla propra quota di partecipazione; le golden shares

attribuiscono alla pubblica Amministrazione dei diritti particolari, soprattutto in ambito

strategico (in settori quali i Trasporti ad esempio), che invece i privati non avrebbero, 4

assegnando all’ente pubblico un peso influente e decisivo anche senza avere una quota di

maggioranza.

L’impresa pubblica a certe condizioni è sottratta in tutto o in parte al regime dello statuto

dell’Imprenditore Commerciale: per esempio l’impresa pubblica non Fallisce , a meno che non

stiamo parlando di una società a partecipazione pubblica.

# L’IMPRENDITORE COLLETTIVO – SOCIETA’

Sempre con riferimento alla natura dell’imprenditore distinguiamo tra Imprenditore Individuale e

Imprenditore Collettivo….

L’imprenditore Individuale è la vecchia ditta, termine oggi in disuso tant’è che molti non lo

utilizzano più o comunque ne danno un significato distorto. “

Ditta” viene un po’ interpretato come

un sinonimo di ragione sociale, ma in realtà la Ditta è il modo in cui si andava a identificare il

vecchio imprenditore individuale, cioè l’imprenditore singolo, quello su cui è tarato il nostro diritto

fallimentare.

Ma, l’attività di impresa la si può svolgere anche in Forma collettiva e vi sono vari modi per lo

svolgimento in forma collettiva dell’attività di impresa: Associazione, Fondazione e Società .

La società a ben guardare, solo sostanzialmente è una forma di impresa collettiva di svolgimento

dell’attività perché a ben guardare in realtà la società è a sua volta un imprenditore individuale.

“chi sono i Soci della Vodafone?? se io acquisto una ricaricabile, contratto con i soci (azionisti)

della Vodafone?? assolutamente NO…”

Secondo l’art. 2247 , con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per

l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La società è

considerata oggi una Persona Giuridica, cioè un soggetto giuridico diverso dalla persona fisica, ma

è un soggetto unico e unitario dietro il quale possono starci tanti soci, pochi soci o addirittura uno

solo, in quanto sono oggi ammesse le S.p.a. o le S.r.l. Unipersonali, cioè società il cui 100% del

capitale sociale è nelle mani di un unico socio. A dimostrazione del fatto che il numero di soggetti

che stanno nella compagine societaria è irrilevante ai fini della determinazione della natura

individuale o collettiva della società, e anche a dimostrazione del fatto che la società è comunque

un soggetto diverso dai soci che stanno dietro. Quindi, formalmente la società non è corretto

annoverarla nelle forme di svolgimento collettivo dell’attività di impresa!!!

Potrebbe andare bene per quelle che sono le società di capitale, dove abbiamo che il capitale

sociale è frazionato in tante quote di partecipazione, mentre per le società di persone dove rimane

ancora la responsabilità illimitata dei soci il discorso Non è molto diverso, perché anche se è vero

che nelle società di persone la figura dei soci è molto più rilevante che nelle società di capitale, è

anche vero che il fatto che ci siano delle persone fisiche non comporta che siano loro a svolgere

l’attività di impresa. La norma dice che fallisce la società e il fallimento si estende anche ai soci che

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non sono i veri soggetti che falliscono, ma che vengono trascinati nel baratro in forza della loro

responsabilità illimitata. Quindi, la società è l’imprenditore e l’eventuale responsabilità illimitata dei

soci o l’eventuale fallimento in estensione dei soci non comporta che siano loro ad essere i veri

titolari dell’attività di impresa. La società è un mezzo per svolgere l’attività di impresa

assoggettandosi ad un certo tipo di disciplina, ma non si può enfatizzare eccessivamente questo

discorso fino ad arrivare a dire che c’è una totale indifferenza tra società e soci. Il concetto è

comunque che la società è un imprenditore individuale, sostanzialmente però è un modo

con cui più soggetti si associano per esercitare in comune un’attività di impresa, quindi è

una forma di esercizio collettivo dell’attività di impresa, in quanto formalmente la società è

un soggetto privato che svolge l’attività di impresa.

# L’ IMPRENDITORE COLLETTIVO – NON SOCIETA’

La società non è sempre imprenditore collettivo perché vi sono le società unipersonali, ma non

tutte le forme di impresa collettiva sono società in quanto esistono anche altre forme di impresa

collettiva:

1) Associazioni e Fondazioni. Questi soggetti sono regolati dal Libro I del nostro codice

civile e non perseguono scopo di lucro. Per definizione un’associazione o una fondazione

persegue finalità altruistiche, solidaristiche o ricreative, ma non lucrative. Però, nella misura

in cui l’associazione per il raggiungimento del proprio fine svolge un’attività con tutte le

caratteristiche dell’art. 2082, anche l’associazione è qualificabile come imprenditore.

Questo non vuol dire che tutte le associazioni sono imprenditori, ma se svolgono l’attività

con le caratteristiche tipiche dell’imprenditore allora l’associazione è qualificabile come

imprenditore e può fallire (esempio “ospedale San Raffaele gestito dalla fondazione Monte

Tabor”);

2) Consorzio. Il consorzio è una forma di organizzazione comune tra più imprenditori per la

disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese;

3) Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) . Il GEIE è uno strumento di derivazione

comunitaria, che la Comunità Europea aveva introdotto per cercare di creare delle figure

trasversali aventi la medesima disciplina in tutti i Paesi comunitari. Esistono pochissimi casi

di GEIE e uno di questi è ad esempio “quello che gestisce i lavori per il Traforo del monte

Bianco”;

4) Associazione Temporanea di Imprese (ATI). L’ATI è quel particolare fenomeno che è

qualificato ai sensi civilistici come un Mandato collettivo irrevocabile con Rappresentanza.

esempio: “in una gara di appalto più imprese si associano per vincere la gara e operare

unitariamente e in queste imprese che si associano che n’è una che prende il ruolo di 6

capogruppo, alla quale viene conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

dalle altre imprese”; ciò in modo che le imprese si presentano di fronte la stazione

appaltante come un unico soggetto economico rappresentato dalla capogruppo.

5) Azienda coniugale. Questo fenomeno viene poco utilizzato e considera quelle aziende

gestite dai coniugi in regime di comunione legale e costituite dopo il matrimonio.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE

La classificazione in base all’Oggetto, Natura o Dimensione dell’impresa serve a delimitare

l’ambito applicativo dello statuto dell’imprenditore commerciale, perché lo statuto

dell’imprenditore commerciale si applica a:

-Imprese commerciali medio-grandi;

-Enti pubblici che hanno oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività

commerciale (2201 c.c.);

-tutte le Società di forma commerciale (Eccezionalmente, nell’ambito del fenomeno societario

tutte le tipologie di società sono indifferentemente utilizzabili sia per lo svolgimento di attività

commerciali che per lo svolgimento

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pandilah di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Beltrami Pierdanilo.