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Fasi storiche del diritto romano

Storia di Roma

  • Arcaico: 754-367 a.C.
  • Preclassico: 367-27 a.C.
  • Classico: 27 a.C.- 284 d.C.
  • Postclassico: 284-565 d.C.

Fasi di evoluzione del diritto romano

I. Dalle origini di Roma 754 a.C. alla distruzione di Cartagine e Corinto 146 a.C.

Ordinamento arcaico e formalistico, basato sui mores maiorum più alcune norme raccolte nelle dodici tavoleius civile quiritium, orale e solenne, sufficiente per la piccola comunità agricola di Roma. I pater familias gestiscono le controversie negli affari pubblici e in famiglia dove hanno potere assoluto. Interpretazione letterale delle leggi. Prevalgono i verba sulla mens e la voluntas.

II. Dal 146 a.C. all’impero di Diocleziano 284 d.C.

Ius civile quiritium inadeguato all’espansione di Roma.

  • Ius honorarium, editto proclamato ogni anno dal praetor urbanus, completa lo ius civile, sostituendolo in alcune applicazioni non potendo modificarlo.
  • Ius gentium: applicato dal praetor peregrinus nelle controversie tra cives romani e peregrini, principi comuni a tutti, fondati sulla naturalis ratio.
  • Senatus consulta: deliberazioni del senato a carattere consultivo, sempre più legislativo.
  • Costituzioni imperiali: edicta, decreta e mandata, consitutiones principis di alto valore giuridico, forze di rinnovamento del diritto.
  • Prassi delle cognitiones extra ordinem, alcune controversie venivano sottratte alla giurisdizione del giudice o del pretore e sottoposte alla cognizione di magistrati o funzionari competenti.
  • Opera della giurisprudenza: elaborazione scientifica del diritto da parte di pretori, senatori, magistrati, concretata nella compilazione di opere, interpretazione → creazione del diritto. Si dà più importanza alla mens e alla voluntas degli atti sui verba.

III. Da Diocleziano 284 a.C. a Giustiniano 565 d.C.

Processo di semplificazione e unificazione dei vari ordinamenti giuridici classici che si erano sovrapposti. Un giudice deciso dallo Stato per tutte le controversie, si fondono poi i vari ordinamenti classici inizialmente distinti quali lo ius civile con l’honorarium in un unico ordinamento (diritto romano volgare). Editto del 212 dell’imperatore Antonino Caracalla, estesa la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero, esteso lo ius civile a tutto l’impero.

Fonti di cognizione del diritto romano: pregiustinianee e fonti giustinianee, cioè il corpus iuris civilis di Giustiniano, composto da:

  • Digesta: antologia in 50 libri, frammenti di scritti di giureconsulti ordinati per materia.
  • Institutiones: opera legislativa e didattica, 4 libri, brani tratti dalle institutiones dei giuristi romani.
  • Codex: raccolta di 12 libri, leggi emanate dagli imperatori nel periodo classico e poi nel postclassico da Giustiniano.

Parte quarta - Diritto delle obbligazioni

Teoria generale delle obbligazioni

Obbligazione → vincolo giuridico, il debitore deve una prestazione al creditore (diritto di credito). La prestazione può essere un dare, un facere o non facere. La prestazione deve essere materialmente e giuridicamente possibile, lecita, determinata(bile).

Prima obligatio intendeva un vincolo di soggezione personale (nexum), poi esclusivamente patrimoniale. Nell’età classica obligationes solo gli obblighi considerati dal ius civile.

Fonti delle obbligazioni

Il ius civile non conosceva la categoria astratta dell’obligatio ma determinate figure di obligationes. In seguito 2 tipi fondamentali: contractus (atto lecito) e maleficium o delictum (atto illecito) → pena pecuniaria. In seguito si vide che altre obbligazioni derivavano da fatti leciti ma non fondati sull’accordo tra le parti → quasi contratto (pagamento indebito) e quasi delitto.

Trasferimento delle obbligazioni

Inizialmente incedibilità di debiti e crediti sia inter vivos che mortis causa. In seguito si aggirò con degli espedienti:

  • Novazione: sostituzione obbligazione e soggetti.
  • Procurator in rem suam, il creditore nominava procurator colui al quale voleva cedere il credito, questi agiva in giudizio contro il debitore, ma nel proprio interesse.
  • Infine concessa la cedibilità in blocco e poi per singoli crediti, con l’obbligo di notificare la cessione al debitore. Con Giustiniano la cessione dei crediti fu pienamente riconosciuta.

Successione ereditaria

Si trasmettevano crediti e debiti.

Successione inter vivos

Si trasferivano i crediti e le obbligazioni si estinguevano.

Garanzie delle obbligazioni

Garanzie reali (il creditore conferisce un diritto reale sul bene del debitore) e personali (apporre un'altra obbligazione al debitore o al terzo garante).

Garanzia reali

  • Pegno e ipoteca.

Garanzie personali

  • L’arra: oggetto di valore che il compratore consegna al venditore alla conclusione della vendita, col patto che non avrebbe potuto ripeterla in caso di inadempimento.
  • Stipulazione penale: promessa mediante stipulatio di pagare una somma in caso di inadempimento (→il giudice potrebbe decidere lo stesso mediante la litis estimatio).
  • Costituto di debito proprio: debitore con una promessa si impegna ad adempiere prima della scadenza.
  • Giuramento: garanzia da parte di un minore di 25 anni, nell’assumersi un debito.

Garanzie personali offerte da un terzo

  • Costituto di debito altrui: promessa che il debitore adempia entro il termine.
  • Mandato di credito: B si impegna a pagare il debito di A verso C.
  • Adpromissio: il terzo si assume lo stesso debito in via accessoria.

Sponsio e fideipromissio → fideiussio: Giustiniano introdusse il beneficium excussionis → obbligazione accessoria, quindi il fideiussiore poteva essere chiamato solo quando il debitore non avesse soddisfatto il debito. Intercessio: assunzione di un debito altrui, vietata alle donne e nulla se non con atto pubblico.

Estinzione delle obbligazioni

Di norma si estingue con il soddisfacimento del debito. Altre: una che si opera ipso iure (iure civili) e l’altra ope exceptionis (iure pretorio).

Estinzione ipso iure

  • A) Solutio (adempimento): atto formale con cui il debitore si scioglie dal vincolo obbligatorio - la prestazione deve essere compiuta in modo esatto e completo - l’adempimento va fatto al creditore, o a un terzo (adiectus, riceve e non ha azione, o adstipulator → mandatario, ha azione sul debitore) - deve essere fatto dal debitore nei casi specifici, in altri casi da chiunque. - tempo e luogo: determinati o secondo le circostanze.
  • B) Acceptilatio (solutio per aes et libram): un obbligazione nata verbis si estingueva con contraria verba, nata litteris con contrariae litterae. Così dopo l’adempimento si impiegava l’acceptilatio, domanda verbale o scritta rivolta dal debitore al creditore, hai ricevuto? Ho ricevuto.
  • C) Contrarius consensus: le obbligazioni nate dall’accordo delle parti, si scioglievano contrario consensu.
  • D) Remissione del debito: rinuncia del creditore alla riscossione del credito.
  • E) Novazione: trasfusione di una precedente obbligazione in una nuova che deve contenere almeno un elemento nuovo, mutamento del soggetto, delle condizioni o dell’oggetto.
  • F) Litis contestatio: nel processo per formulas opera una novazione necessaria, ovvero non l’obbligazione tra i due ma quella che deciderà il giudice.
  • G) Impossibilità della prestazione: sopravvenuta impossibilità, non imputabile al debitore, tranne che sia in mora. → obbligazione
  • H) Confusione: stessa persona debitore-creditore si estingue.
  • I) Morte dei soggetti: si estinguono solo i crediti e debiti intrasmissibili.
  • L) Capitis deminutio debitore: estingue l’obbligazione.
  • N) Prescrizione estintiva: estinzione per azione prescritta.
  • O) Compensazione: più debiti e crediti tra due persone, compensazione possibile se i crediti reciproci abbiano per oggetto denaro.

Estinzione ope exceptionis

Factum de non petendo, il creditore si impegna a non richiedere più l’inadempimento, potrebbe non valere → il pretore concede una exceptio pacti conventi.

Inadempimento delle obbligazioni

Cause di inadempimento: qualora l’inadempimento del debitore sia dovuto a causa a lui non imputabile, è liberato. Non è liberato per impotenza finanziaria, o se l’inadempimento è imputabile a lui.

Inadempimento → responsabilità contrattuale: dolo, custodia, colpa, per il fatto di terzi. La pena pecuniaria non può superare il valore del debito → risarcimento del danno, a garanzia dell’interesse del debitore.

Revoca degli atti fraudolenti

Frode dei creditori, alienazione da parte del debitore per creare l’insolvenza → il pretore introdusse l’interdictum fraudatorium, spettante al singolo creditore per recuperare i beni alienati. È necessario l’effettivo danneggiamento dei creditori, l’intenzione fraudolenta del debitore, e la consapevolezza del terzo acquirente.

Mora

È il ritardo nell’inadempimento, si richiede un'intimazione da parte del creditore (interpellatio), tranne quando si tratti di fatto illecito o scadenza del termine.

La mora produce:

  • La perpetuatio obligationis, l’obbligazione sopravvive e il debitore è ritenuto responsabile.
  • L’obbligo di pagare gli interessi.

→ G. Il debitore si libera dimostrando che la cosa sarebbe perita anche in mano al creditore.

Mora creditore: rifiuto nell’accettare l’adempimento → nessuna responsabilità per il debitore, egli si liberava specificando l’oggetto della prestazione, se denaro poteva depositarlo in luogo pubblico.

Categorie anomale di obbligazioni

Anomalie relative a soggetti, oggetti o al vincolo obbligatorio.

Anomalie relative ai soggetti

A) Obbligazioni ambulatorie: nel caso del filius familias o dello schiavo, il debito non può ricadere su questi poiché incapaci, ricade così su chi ha la potestà o il potere di questi, il debito segue comunque la persona del reo.

B) Obbligazioni con pluralità di soggetti: in caso di più debitori ci si divide la prestazione → obbligazione parziaria (es. ereditarie). Altro caso, più creditori: possono pretendere l’intera prestazione dall’unico debitore → solidarietà, attiva o passiva.

Solidale cumulativa: l’unica prestazione va compiuta tante volte quanti sono i creditori.

Solidale elettiva: l’intera prestazione va eseguita una volta sola, la prestazione di un debitore libera gli altri.

Anomalie relative all’oggetto

A) Obbligazioni generiche: quando la prestazione non è specificata, ma ne è citato solo il genere, la determinazione si ha all’atto dell’adempimento → genus non perit.

B) Obbligazioni alternative: si completano con la scelta del creditore. Se due cose e una perisce, la scelta ricade sulla seconda o G. il creditore può richiedere il valore della cosa perita.

Anomalie relative al vincolo

Obbligazioni naturali. Rapporti non di vinculum iuris, ma natura debitum, il creditore non ha azione, ma allo stesso modo il debitore adempiente non può più ripetere. Es. schiavo o figli che avessero stretto rapporti di affari col dominus o pater essendo incapaci. G. obbligazioni naturali: obbligazione assunta dal pupillo senza autorizzazione del tutore.

Le singole cause di obbligazione

Obbligazioni da fatto lecito

Contratto: contrahere, contractus indicavano il vincolo obbligatorio, la forza produttiva dell’obbligazione è nella convenzione tra le parti → contratto, accordo come fonte di obbligazione. Contratto: accordo con cui due o più parti costruiscono un rapporto obbligatorio. Inizialmente vietata, fu poi concessa con G. la stipulazione del contratto per conto di altri.

Contratti

  • A) Solenni e non solenni
  • B) Causali e astratti
  • C) Titolo oneroso e gratuito
  • D) Stricti iursi e bonae fidei
  • E) Iuris civili e iuris gentium

Negozi unilaterali (volontà di una sola parte) e bilaterali (volontà di entrambe). Contratto unilaterale è obbligata solo una parte, bilaterali due reciproche obbligazioni → sinallagmatici. Bilaterali imperfetti: sorge una sola obbligazione principale ma il creditore può essere tenuto ad un obbligazione secondaria o eventuale es. rimborso delle spese. Contratti possono concludersi in modo: reale, verbale, letterale, consensuale.

Contratti reali

L’obbligazione sorge con la consegna della cosa al debitore.

  • A) Fiducia: trasferimento di proprietà di una cosa dal fiduciante al fiduciario a scopo di custodia o garanzia di una precedente obbligazione, a patto che dopo il fiduciario avrebbe ritrasferito la cosa → sorgeva l’actio fiduciae. La fiducia con G. venne sostituita dal pegno.
  • B) Mutuo: contratto unilaterale: trasferimento di denaro o cose fungibili dal mutuante al mutuatario che si obbliga a restituire la stessa quantità. È di per sé un contratto a titolo gratuito. Può essere arricchito con il pagamento degli interessi.
  • C) Deposito: consegna di una cosa mobile dal depositante al depositario affinché questi la custodisca e la restituisca a richiesta. Il depositario ha solo la naturalis possessio e non l’animus possidenti. Il deposito è un contratto gratuito. Il depositario ne mutuo, non può utilizzare la cosa e risponde solo per dolo. Tre figure di deposito:
    • - Necessario: fatto da chi in pericolo sia costretto a depositare presso il primo venuto, questi risponderà in duplum della sua negligenza o per aver abusato della situazione.
    • - Deposito per sequestro: il sequestratario dovrà restituire a chi ha vinto la lite.
    • - Deposito irregolare: somma di denaro, il depositario può usarla.
  • D) Comodato: consegna di una cosa inconsumabile dal comodante al comodatario, questo la può usare rispettandone la destinazione economica.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Russo Ruggeri Carmela.
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