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PARTE QUINTA- LE DONAZIONI
LA DONAZIONE INTER VIVOS
Nel sistema romano la donazione non è un negozio giuridico, bensì la causa cui tende chi spontaneamente diminuisce il proprio patrimonio a vantaggio d'altri.
Il donante quindi non è giuridicamente obbligato all'alienazione.
G. l'animus donandi, lo spirito di liberalità è l'elemento essenziale.
Limitazioni: nel diritto quiritario no limitazioni, poi la lex lincia vietò le donazioni eccedenti un certo limite, eccetto per le personae exceptae, imparentate, o quelle con una certa finalità come la dote. Ma questa lex non sanzionava con la nullità, ma con azioni opposte al donatario.
La lex lincia si estinse per desuetudine.
Fine repubblica si introdusse il divieto per le donazioni fra coniugi sine manu, in quanto avrebbe portato a spostamenti patrimoniali da una famiglia all'altra.
Con Costantino la donazione diventa un negozio giuridico, contractus.
Donazioni di cospicuo valore si richiese la forma scritta ab substantiam. Donazioni reali trasferivano subito la proprietà; donazioni obbligatorie: stipulatio a titolo gratuito e una donazione liberatoria consistente nella remissione di un debito. Revoca: nella donazione sub modo, è revocabile in caso di mancata esecuzione del modus; la donazione del patrono al liberto fu revocabile solo per sopravvenienza di figli o per ingratitudine. G. stabilì che una donazione poteva essere revocata per ingratitudine, eccetto le donazioni remuneratorie fatte in compenso di servizi ricevuti. Le donatio mortis causa: donazione effettuata in vista della morte del donante, il quale si trova a dover affrontare un imminente pericolo o pensa di non sopravvivere al donatario. La donazione può avere efficacia dopo la morte del donante, sotto condizione sospensiva; può avere efficacia immediata, ma il donatario dovrà restituire se il donante sopravvive, condizione risolutiva.
Il donante in tal caso agirà con la condictio. Con G. la donatio mortis causa si fonde con la figura del legato.
PARTE SESTA- DIRITTO SUCCESSORIO
TEORIA GENERALE DELLE SUCCESSIONI
La successione universale inter vivos: si verifica nei casi dell'adrogatio e della conventio in manum, il diritto pretorio ha aggiunto la bonorum venditio. Con G. la successione universale tra vivi è scomparsa, tranne in qualche caso di adrogatio.
Effetti: il successore (arrogante), pater familias del gruppo in cui la donna conviene in manum, subentra nell'intero patrimonio dell'antecessore, con esclusione dei diritti intrasmissibili, inoltre i debiti si estinguono. Obiezione: il pater familias non risponde dei debiti assunti dai suoi sottoposti. Iniquo per il creditore che non poteva agire contro la donna o l'arrogato poiché questi erano incapaci giuridici patrimoniali. Il pretore con un Editto portò dei rimedi al creditore, nei casi di capitis deminutio minima.
(adrogatio e conventio in manum) il creditore poteva agire contro l'arrogato o la donna come se la capitis deminutio non fosse avvenuta.
Successione ereditaria, mortis causa: fenomeno per cui alla morte di una persona soggetto di diritti, uno o più soggetti, eredi, subentrano nella titolarità dei rapporti patrimoniali attivi e passivi. Si trasmettono diritti e anche gli obblighi, tranne quelli intrasmissibili. Possono trapassare anche rapporti non patrimoniali come i sacra familiaria e il ius sepulchri.
Presupposti della hereditas: si presuppone:
- la morte del de cuius
- capacità del de cuius di avere eredi
- esistenza e capacità del soggetto chiamato all'eredità
Se concorrono questi presupposti, requisiti:
- la chiamata del soggetto a succedere, delazione
- che il chiamato manifesti la sua accettazione, adizione. *non è richiesto per gli heredes sui e i necessari, i quali succedono ipso iure.
DELAZIONE DELL'EREDITÀ
Delazione: chiamata all'eredità,
può avvenire: a) delazione testamentaria: istituzione dell'erede disposta in un valido testamento b) delazione ab intestato: ha luogo in mancanza di erede testamentario, a favore di determinate persone chiamate a succedere dalla legge -> delazione legittima. *Delazione necessaria o contro il testamento: ha luogo qualora pur esistendo un valido testamento la legge chiama alcuni soggetti a tutela di un diritto all'eredità che essa loro riconosce in considerazione di speciali rapporti di parentela col de cuius. *non sono ammessi i patti successori. Tesi: - delazione testamentaria prevaleva su quella ab intestato, che sarebbe intervenuta solo in mancanza della prima. - opinione opposta alienazione e trasmissione della delazione: la delazione essendo personale, non può essere alienata né trasmessa. Si poteva tuttavia alienare parti dell'eredità o beni compresi, anche se non ancora accettata. *eccezione: solo nel caso di delazione ab intestato evolontarius (non necessarius in quanto diventava erede automaticamente ipso iure) l'erede poteva prima di accettare alienare ad un cessionario la delazione, in iure cessio hereditatis. Dopo varie modifiche G. rese possibile la trasmissione agli eredi di ogni delazione di eredità non accettata, purché entro il termine di un anno. Acquisto dell'eredità: acquisto ipso iure e delazione: due categorie di eredi: a) eredi necessarii: filius familias in protestate alla more del pater (heres suus et necessarius), e lo schiavo istituito erede e manomesso dal padrone (heres necessarius); questi acquistano ipso iure all'atto della delazione anche contro la loro volontà -> poteva comportare danni gravi (venditio bonorum e infamia) in quanto potevano ritrovarsi debiti illimitati del predecessore. Il pretore concesse dei rimedi: - al suus: concesse la facultas abstinendi: era considerato estraneo agli effetti patrimoniali dell'eredità, la venditio bonorum.si sarebbe fatta in nome del defunto, e anche l'infamia avrebbe colpito la memoria del defunto. Questa facultasabstinendi poteva effettuarsi solo se l'erede non avesse ancora compiuto atti digestione dell'eredità (immixtio), salvo i minori di 25 anni. - al necessarius il pretore concesse il beneficium separationis, egli poteva così tenere separati gli acquisti fatti dall'eredità dai suoi evitando che questi fossero coinvolti nella responsabilità ereditaria. Non evitava però la bonorum venditio e l'infamia. b) Gli altri eredi (extranei) sono voluntarii, nel senso che l'acquisto dell'eredità è subordinato alla loro volontà di accettarla mediante l'adizione. Requisiti per l'adizione: si richiede il convincimento soggettivo del chiamato circa la propria capacità di accettare validamente. Se il chiamato è un filius familias o un servo, occorre l'assenso del pater familias oDel dominus dato che a questi è riferito l'acquisto. Salvo termini, il chiamato può aderire fino alla propria morte—il pretore fissò un periodo di cento giorni.
Forme di adizione:
- cretio: forma solenne e orale, se imposta dal testatore è obbligatoria, entro un termine da lui stabilito e comunque entro 100 giorni. La cretio fu abolita da G.
- pro erede gestio: è l'accettazione tacita, mediante il compimento di atti compiuti dall'erede dai quali si deduce che abbia accettato volontariamente.
Rinuncia all'eredità non ancora adita può compiersi con qualunque manifestazione di volontà, la rinuncia non può essere ritrattata, salvo per i minori di 25 anni per i quali è previsto la in integrum restituito. La semplice non accettazione invece può essere eliminato con l'adizione.
EREDITÀ GIACENTE
Nel periodo tra la delazione e l'adizione l'eredità si dice giacente, nullius.
I romani con dellefinzioni fecero risultare diritti e obblighi assunti successivamente come ad efficacia retroattiva ovedendo nell’eredità giacente una “continuazione della persona del defunto fino al momentodell’accettazione dell’erede.
Usucapio pro erede:durante la giacenza l’eredità non può essere occupata, salvo per l’usucapio pro heredecon ilpossesso di una singola cosa appartenente all’eredità giacente protratto per un anno chiunque puòacquistare la qualità di erede e tutta l’eredità. *questo per garantire che sia un erede in ogni caso (ingrado di far fronte ai debiti..)nell’età classica era vista come improba e lucrativa, poiché mancava dei requisiti richiesti, la iustacausa possidenti e la bona fideisi tramuta nell’usucapione che rende proprietari solo della cosaposseduta. Con G. tale fatto rientra sotto le regole dell’usucapione.
EFFETTI
DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ
Confusione ereditaria: dalla successio in locum defunti deriva la confusione ereditaria– la situazione giuridica del de cuiussi fonde con quella dell'erede che diviene così titolare di differenti diritti e obblighi. Effetti:
- Estinzione dei rapporti precedenti tra il de cuius e l'erede
- L'erede deve rispondere dei debiti del de cuius, se necessario oltre al patrimonio ereditario dovrà rispondere sacrificando anche il proprio patrimonio–i creditori del defunto si aggiungono a quelli dell'erede.
- La confusione può quindi portare pregiudizi all'erede di un'eredità passiva, quanto ai creditori del defunto che devono concorrere coi creditori dell'erede e viceversa.
Rimedi:
- Ai creditori dell'erede non è concesso alcun rimedio
- All'erede furono prestati rimedi per ovviare ad una responsabilità illimitata– gli heredes sui e necessarii, pur non potendo
Rifiutare l'eredità, ottengono dal pretore i mezzi per evitare l'eredità passiva- per gli eredi volontari: essi possono sempre rifiutare l'eredità, ad ogni modo i creditori del defunto possono convincere l'erede ad accettare l'eredità pattuendo con lui una responsabilità limitata per i debiti, 2 soluzioni: 1) i creditori si accontenteranno di una percentuale sul debito, se poi non rispetteranno il patto l'erede avrà dalla sua l'exceptio pacti conventi; 2) accettazione su mandato dei creditori, consistente in un mandato ad accettare l'eredità conferito dai creditori del de cuius al chiamato pattuendo che egli pagherà loro una percentuale del debito, nel caso non rispettassero il patto egli potrà agire con l'actio mandati contraria (*differenza tra l'1 e la 2 sta nel fatto che il mandato è fatto da tutti i creditori e l'actio agisce co